§ 1.2.83 - L.R. 4 febbraio 2009, n. 4.
Spese di rappresentanza del Consiglio regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:04/02/2009
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Tipologia delle spese di rappresentanza
Art. 2.  Soggetti titolari della funzione di rappresentanza
Art. 3.  Modalità di effettuazione delle spese di rappresentanza
Art. 4.  Partecipazione a comitati
Art. 5.  Norma finanziaria
Art. 6.  Abrogazione


§ 1.2.83 - L.R. 4 febbraio 2009, n. 4.

Spese di rappresentanza del Consiglio regionale.

(B.U. 11 febbraio 2009, n. 3)

 

PREAMBOLO

 

Visti gli articoli 117, quarto comma, e 121 della Costituzione;

 

Visti gli articoli 11 e 13 dello Statuto regionale;

 

Vista la legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario);

 

Vista la legge regionale 5 aprile 2004, n. 20 (Disciplina delle spese di rappresentanza del Consiglio regionale);

 

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);

 

Visto l’articolo 16 del regolamento interno del Consiglio regionale 20 luglio 2004, n. 5 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità);

 

Visti gli articoli da 23 a 27 del Testo unico delle disposizioni procedimentali ed organizzative del Consiglio di competenza dell’Ufficio di presidenza, approvato con deliberazione 25 luglio 2006, n. 59;

 

Considerato quanto segue:

 

1. che la richiamata legge regionale 4/2008 in materia di autonomia dell’Assemblea legislativa regionale definisce le relazioni istituzionali proprie della stessa Assemblea legislativa;

 

2. che alla luce di detta legge appare opportuno ridefinire più esattamente le tipologie e le relative modalità di esercizio delle spese di rappresentanza da parte del Consiglio, modificando a tal fine la normativa di cui alla legge regionale 20/2004;

 

3. che tale modifica è opportuna anche al fine di una migliore definizione delle competenze dei soggetti istituzionali che esercitano le funzioni di rappresentanza del Consiglio, nonché per una più puntuale imputazione delle spese; 

 

4. che conseguentemente alla presente legge devono essere modificate, con separati ed idonei atti normativi, le disposizioni del reg. int. c.r. 5/2004 e della del. u.p. 59/2006 sopra richiamate.

 

Art. 1. Tipologia delle spese di rappresentanza

1. L’Assemblea legislativa regionale, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali ed al fine di valorizzazione il ruolo e l'immagine del Consiglio, può effettuare le seguenti tipologie di spese di rappresentanza:

a) spese riguardanti forme di ospitalità o di ristoro connesse a riunioni, incontri ed altre attività di lavoro; atti di cortesia e doni di valore simbolico effettuati, per consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti di carattere ufficiale tra soggetti aventi veste rappresentativa del Consiglio e soggetti esterni dotati di analoga rappresentatività o rappresentativi della società civile;

b) spese per l’acquisto di oggetti simbolici di rappresentanza, quali targhe, coppe, medaglie, realizzazioni artistiche, pubblicazioni, e le spese per manifestazioni di saluti, auguri ed altre forme di partecipazione a cerimonie, ricorrenze, festività, commemorazioni ed altri analoghi eventi [1];

c) spese per contribuire ad iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali del Consiglio per le loro caratteristiche di promozione sociale, economica, culturale e sportiva, attraverso la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio oppure attraverso contributi finanziari.

2. Le spese di cui al comma 1 sono relative esclusivamente a rapporti con soggetti esterni all’amministrazione.

3. Sono escluse le spese aventi intenti e connotazione di mera liberalità.

3 bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, non costituiscono spese di rappresentanza le spese inerenti alla realizzazione di eventi, iniziative e progetti di carattere istituzionale deliberati dall’Ufficio di presidenza, direttamente o in compartecipazione con altri soggetti, volti all’attuazione dei principi e delle finalità dell’ordinamento regionale di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto, delle disposizioni della legge regionale 21 giugno 2001, n. 26 (Istituzione della festa della Toscana) e delle relazioni istituzionali di cui all’articolo 5 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’assemblea legislativa regionale) [2].

 

     Art. 2. Soggetti titolari della funzione di rappresentanza

1. Titolare della funzione di rappresentanza è il Presidente del Consiglio.

2. Le attività di rappresentanza possono essere esercitate in via ordinaria anche da:

a) i componenti dell' Ufficio di presidenza;

b) i presidenti delle commissioni consiliari;

c) i presidenti o i titolari monocratici degli organismi autonomi istituiti con legge regionale presso il Consiglio, limitatamente alle attività di cui articolo 1, comma 1, lettera a).

3. Le attività di rappresentanza possono essere delegate dal Presidente anche a singoli consiglieri designati a rappresentarlo in pubbliche manifestazioni, ove non siano disponibili componenti dell'Ufficio di presidenza.

 

     Art. 3. Modalità di effettuazione delle spese di rappresentanza

1. Per le spese di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), l'Ufficio di presidenza, con deliberazione, stabilisce la dotazione annua di ciascuno dei titolari della funzione.

2. Le spese di cui al comma 1, nei limiti delle rispettive dotazioni ivi previste, sono effettuate direttamente da ciascun titolare della funzione e ad esso rimborsate, a seguito di autocertificazione con le modalità definite con deliberazione dell’Ufficio di presidenza.

3. Le spese di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), sono programmate periodicamente e disposte con deliberazione dell’Ufficio di presidenza e sono attuate con decreto del dirigente competente [3].

4. In caso di urgenza o in connessione ad esigenze non precedentemente programmate e disposte dall’Ufficio di presidenza, le spese di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), possono essere effettuate direttamente dal Presidente o da altro consigliere delegato a rappresentarlo, con le modalità esecutive del comma 2.

5. Le spese di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), sono disposte con deliberazione dell’Ufficio di presidenza, fatta eccezione per quelle di importo non superiore a 500,00 euro che possono essere disposte direttamente dal Presidente, e sono attuate con decreto del dirigente competente [4].

 

     Art. 4. Partecipazione a comitati

1. Il Consiglio, con deliberazione dell’Ufficio di presidenza, può partecipare, tramite il Presidente del Consiglio o altro consigliere individuato dall’Ufficio di presidenza, a comitati d'onore destinati a conferire prestigio e rilevanza a manifestazioni sociali, culturali, economiche e sportive di rilievo regionale promosse da soggetti pubblici o da soggetti privati rappresentativi della società toscana.

 

     Art. 5. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per l'anno 2009, con lo stanziamento di spesa previsto dal capitolo 200 del bilancio di previsione del Consiglio e per gli anni successivi con l’apposito stanziamento previsto nel bilancio del Consiglio.

2. Nell’ambito del capitolo sono individuati articoli corrispondenti alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 1.

3. Il segretario generale informa periodicamente l’Ufficio di presidenza sull’andamento dell’utilizzo dello stanziamento.

 

     Art. 6. Abrogazione

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 5 aprile 2004, n. 20 (Disciplina delle spese di rappresentanza del Consiglio regionale).


[1] Lettera così modificata dall'art. 88 della L.R. 21 marzo 2011, n. 10.

[2] Comma aggiunto dall'art. 88 della L.R. 21 marzo 2011, n. 10.

[3] Comma così modificato dall'art. 89 della L.R. 21 marzo 2011, n. 10.

[4] Comma così modificato dall'art. 89 della L.R. 21 marzo 2011, n. 10.