§ 3.5.91 - L.R. 21 giugno 2001, n. 26.
Istituzione della Festa della Toscana.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali
Data:21/06/2001
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Programmi e modalità organizzative.
Art. 3.  Norma finanziaria.


§ 3.5.91 - L.R. 21 giugno 2001, n. 26. [1]

Istituzione della Festa della Toscana.

(B.U. 27 giugno 2001, n. 20).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, con la presente legge, istituisce la "Festa della Toscana" la cui celebrazione si tiene il 30 novembre di ogni anno, ricorrenza dell'abolizione della pena di morte avvenuta il 30 novembre 1786 ad opera del Granduca di Toscana.

     2. La "Festa della Toscana" è la solenne occasione per meditare sulle radici di pace e di giustizia del popolo toscano, per coltivare la memoria della sua storia, per attingere alla tradizione di diritti e di civiltà che nella regione Toscana hanno trovato forte radicamento e convinta affermazione, per consegnare alle future generazioni il patrimonio di valori civili e spirituali che rappresentano la sua originale identità rigorosamente inserita nel quadro dell'unità della Repubblica Italiana, rispettosa dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

 

     Art. 2. Programmi e modalità organizzative.

     1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con la Giunta regionale, determina con propria deliberazione i programmi e stabilisce le modalità organizzative della "Festa della Toscana".

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sul bilancio interno del Consiglio regionale.


[1] Abrogata dall'art. 8 della L.R. 9 aprile 2015, n. 46.