§ 1.2.51 – L.R. 5 aprile 2004, n. 20.
Disciplina delle spese di rappresentanza del Consiglio regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:05/04/2004
Numero:20

§ 1.2.51 – L.R. 5 aprile 2004, n. 20. [1]

Disciplina delle spese di rappresentanza del Consiglio regionale.

(B.U. 14 aprile 2004, n. 14).

 

CAPO I

Spese di rappresentanza e partecipazione a comitati d’onore

 

Art. 1. Spesa di rappresentanza.

     1. Si intende per spesa di rappresentanza quella spesa che:

     a) riguarda forme di ospitalità ed atti di cortesia che si svolgono per consuetudine affermata o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti di carattere ufficiale tra soggetti aventi veste rappresentativa del Consiglio e soggetti esterni anch'essi dotati di analoga rappresentatività o figure rappresentative della società civile;

     b) risponde alle esigenze del Consiglio regionale di intrattenere pubbliche relazioni in rapporto ai propri fini istituzionali, al fine di mantenere ed accrescere il prestigio del Consiglio,  del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale interno ed internazionale;

     c) è effettuata in circostanze temporali e modali estranee all'ordinaria attività del Consiglio;

     d) è priva di intenti e di connotazione di mera liberalità non giustificata dai fini istituzionali del Consiglio regionale.

 

Art. 2. Adesione ad iniziative e partecipazione a comitati.

     1. Il Consiglio regionale può:

     a) aderire a singole iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità di promozione sociale e culturale;

     b) partecipare a comitati d'onore attraverso l'inserimento del Consiglio regionale, normalmente nella persona del suo Presidente, in comitati destinati a conferire prestigio e rilevanza a manifestazioni sociali e culturali.

     2. L'Ufficio di Presidenza può concorrere allo svolgimento ed allo sviluppo di iniziative e di manifestazioni di rilievo regionale, poste in essere da soggetti pubblici o da soggetti privati dotati di elevata rappresentatività aderendo eventualmente, a nome del Consiglio regionale, ai relativi comitati d'onore.

     3. L’adesione a singole iniziative o la partecipazione del Consiglio regionale a comitati d'onore o a comitati affini sono richiesti dai promotori dell'iniziativa con istanza motivata diretta al Presidente del Consiglio regionale.

     4. L'adesione a singole iniziative, a comitati d'onore o a comitati affini possono comportare:

     a) la concessione, a carico del bilancio del Consiglio, di premi, targhe, coppe o altri trofei, con esclusione di ogni premio in denaro;

     b) la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio regionale;

     c) il concorso alle spese di organizzazione o la concessione, in casi eccezionali e di particolare rilevanza, di contributi in denaro.

     5. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può, inoltre, per le finalità di cui alla presente legge, promuovere direttamente iniziative volte alla valorizzazione del ruolo e dell’immagine del Consiglio stesso.

 

CAPO II

Titolari dell’attività di rappresentanza,

fondo di rappresentanza e modalità di erogazione

 

Art. 3. Soggetti titolari dell’attività di rappresentanza.

     1. Titolare dell'attività di rappresentanza esterna è il Presidente del Consiglio.

     2. Tale attività può in via ordinaria essere esercitata anche dai Vicepresidenti del Consiglio e dagli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza.

     3. Può, altresì, essere esercitata anche dai Presidenti delle Commissioni consiliari.

     4. Può, inoltre, essere delegata ai singoli Consiglieri designati dal Presidente a rappresentarlo in pubbliche manifestazioni, ove non siano disponibili componenti dell'Ufficio di Presidenza.

 

Art. 4. Determinazione del fondo di rappresentanza e modalità di erogazione.

     1. L’Ufficio di Presidenza provvede annualmente alla determinazione dell’importo globale del fondo destinato alle spese di rappresentanza ed alla ripartizione dello stesso tra i soggetti titolari di tali spese.

     2. L'Ufficio di Presidenza delibera, su proposta del Presidente, sulle spese di cui all’articolo 2, comma 4, lettera c).

     3. Le spese di modesta entità e comunque inferiori a 2000,00 euro, comprese quelle di cui al comma precedente, sono disposte direttamente dai soggetti titolari dell’attività di rappresentanza nel rispetto delle modalità fissate dall’Ufficio di Presidenza ed in conformità alle disposizioni del regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale (RIAC).

     4. Il Presidente del Consiglio dispone in ordine alle adesioni e partecipazioni di cui all’articolo 2, comma 3 ed alle concessioni di cui allo stesso articolo 2, comma 4, lettera a) e b).

     5. Le spese di rappresentanza sono motivate e sostenute da idonea documentazione giustificativa in ordine alla natura delle erogazioni ed alle circostanze che le hanno occasionate.

 

Art. 5. Organismi esterni.

     1. Il Difensore civico ed i Presidenti degli organismi esterni costituiti con legge regionale e collegati sotto il profilo organizzativo con il Consiglio regionale sono titolari di  spese di rappresentanza, così come definite dall’articolo 1, nei limiti stabiliti dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio.

 

Art. 6. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per l’anno 2004, con gli stanziamenti di spesa recati dal capitolo 200 del bilancio di previsione, e per gli anni successivi con gli appositi stanziamenti previsti nel bilancio del Consiglio regionale.


[1] Abrogata dall'art. 6 della L.R. 4 febbraio 2009, n. 4.