§ 4.5.61 - L.P. 15 novembre 2007, n. 20.
Modificazioni delle leggi provinciali 15 maggio 2002, n. 7, sulla ricettività turistica alberghiera ed extra-alberghiera, 13 dicembre 1990, n. 33, [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:15/11/2007
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Modificazione dell’articolo 2 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
Art. 2.  Modificazioni dell’articolo 5 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
Art. 3.  Sostituzione dell’articolo 6 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
Art. 4.  Modificazioni dell’articolo 7 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
Art. 6.  Modificazione dell’articolo 9 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
Art. 7.  Modificazione dell’articolo 10 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
Art. 8.  Modificazione dell’articolo 13 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
Art. 9.  Modificazione dell’articolo 13 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
Art. 10.  Modificazione dell’articolo 14 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
Art. 11.  Modificazioni dell’articolo 16 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
Art. 12.  Modificazione dell’articolo 30 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
Art. 13.  Modificazione dell’articolo 31 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
Art. 14.  Modificazioni dell’articolo 33 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
Art. 15.  Sostituzione dell’articolo 34 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
Art. 16.  Sostituzione dell’articolo 35 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
Art. 17.  Inserimento dell’articolo 36 bis nella legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
Art. 18.  Inserimento dell’articolo 37 bis nella legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
Art. 19.  Modificazione dell’articolo 38 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
Art. 20.  Modificazioni dell’articolo 50 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7
Art. 21.  Inserimento dell’articolo 4 bis nella legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33
Art. 22.  Sostituzione della rubrica del capo I della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
Art. 23.  Sostituzione dell’articolo 2 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
Art. 24.  Sostituzione dell’articolo 4 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
Art. 25.  Sostituzione dell’articolo 5 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
Art. 26.  Sostituzione dell’articolo 6 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
Art. 27.  Inserimento dell’articolo 6 bis nella legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
Art. 28.  Modificazione dell’articolo 7 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
Art. 29.  Sostituzione dell’articolo 8 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
Art. 30.  Sostituzione dell’articolo 21 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
Art. 31.  Sostituzione dell’articolo 22 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
Art. 32.  Sostituzione dell’articolo 23 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
Art. 33.  Modificazioni dell’articolo 24 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
Art. 34.  Modificazioni dell’articolo 25 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
Art. 35.  Modificazioni dell’articolo 28 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
Art. 36.  Modificazioni dell’articolo 29 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
Art. 37.  Modificazione dell’articolo 30 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
Art. 38.  Modificazioni dell’articolo 30 bis della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
Art. 39.  Sostituzione dell’articolo 31 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
Art. 40.  Modificazione dell’articolo 10 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4
Art. 41.  Disposizioni transitorie
Art. 42.  Abrogazioni
Art. 43.  Entrata in vigore


§ 4.5.61 - L.P. 15 novembre 2007, n. 20.

Modificazioni delle leggi provinciali 15 maggio 2002, n. 7, sulla ricettività turistica alberghiera ed extra-alberghiera, 13 dicembre 1990, n. 33, sui campeggi, 15 marzo 1993, n. 8, sui rifugi e i sentieri alpini, e 8 maggio 2000, n. 4, sull’attività commerciale

(B.U. 20 novembre 2007, n. 47 - S.O. n. 2)

 

Capo I

Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi

alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica)

 

Art. 1. Modificazione dell’articolo 2 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7

1. Nel comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale n. 7 del 2002 le parole: "e degli altri servizi accessori" sono soppresse.

 

     Art. 2. Modificazioni dell’articolo 5 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7

1. All’articolo 5 della legge provinciale n. 7 del 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Sono alberghi garnì gli esercizi individuati al comma 2 nei quali sono forniti il servizio di prima colazione e di somministrazione di bevande. Ove dotati di esercizio di somministrazione di bevande aperto al pubblico gli alberghi garnì possono altresì somministrare pasti veloci, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di pubblici esercizi.";

b) il secondo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: "Nelle residenze turistico alberghiere devono essere forniti i servizi di prima colazione e di somministrazione di bevande.";

c) nel comma 5, le parole: "gli alberghi e le residenze turistico alberghiere" sono sostituite dalle seguenti: "gli alberghi e gli alberghi garnì".

 

     Art. 3. Sostituzione dell’articolo 6 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7

1. L’articolo 6 della legge provinciale n. 7 del 2002 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Pertinenze degli esercizi alberghieri

1. Ai fini di questa legge sono considerate pertinenze degli esercizi alberghieri le aree e gli immobili destinati all’erogazione dei servizi accessori, anche non direttamente collegati con l’area principale e posti nell’immediata prossimità dell’esercizio.

2. Il regolamento di esecuzione stabilisce la distanza massima tra l’esercizio alberghiero e le pertinenze nonché le modalità per la sua misurazione."

 

     Art. 4. Modificazioni dell’articolo 7 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7

1. All’articolo 7 della legge provinciale n. 7 del 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 4, dopo le parole: "gli esercizi classificati con" sono inserite le seguenti: "tre e";

b) nel comma 5, le parole: "o della dizione di locanda" sono soppresse;

c) nei commi 6 e 7, le parole: "di locanda" sono sostituite dalle seguenti: ""non classificato"".

 

Art. 5. Modificazioni dell’articolo 8 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale n. 7 del 2002 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. Per garantire la tutela dei consumatori assicurando nell’ambito di ciascuna categoria di classificazione livelli qualitativi minimi dell’offerta alberghiera, la Provincia può ridurre di un livello la classifica attribuita ai sensi dell’articolo 10 all’esercizio alberghiero che non rispetti i predetti livelli. A tal fine la Provincia costituisce una commissione formata da un dipendente della Provincia e da due componenti designati dalle associazioni di categoria degli operatori alberghieri maggiormente rappresentative a livello provinciale. Se la designazione non perviene entro trenta giorni dalla richiesta, la Provincia nomina i componenti prescindendo dalla stessa.

1 ter. La commissione dura in carica per cinque anni e opera su richiesta della Provincia in presenza di segnalazioni ripetute e concordanti da parte di utenti o di organismi competenti per materia che evidenziano deficienze qualitative del servizio alberghiero. Se la commissione, sentito il titolare dell’esercizio alberghiero, ritiene che il servizio fornito non sia compatibile con i livelli qualitativi minimi relativi alla categoria di appartenenza tenuto conto dei parametri per la classifica, invita il titolare dell’esercizio ad adeguarsi alle prescrizioni segnalate entro un congruo termine. Decorso tale termine, se l’esercizio non risulta essersi adeguato, la commissione ne dà comunicazione alla struttura provinciale competente che può ridurre il livello di classifica attribuito. I criteri adottati dalla commissione sono pubblici."

 

     Art. 6. Modificazione dell’articolo 9 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7

1. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale n. 7 del 2002 è sostituito dal seguente:

"2. Per favorire l’integrazione tra gli esercizi alberghieri limitrofi, ai fini della classifica dell’esercizio alberghiero sono considerati anche i servizi accessori comuni secondo i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione. Nella classifica alberghiera non rileva l’utilizzo di servizi accessori di un esercizio alberghiero adiacente, ancorché messi a disposizione della clientela attraverso accesso diretto."

 

     Art. 7. Modificazione dell’articolo 10 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7

1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 10 della legge provinciale n. 7 del 2002 è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di riduzione del livello di classifica previsto dall’articolo 8, la dichiarazione di autoclassifica deve indicare l’adeguamento ai livelli qualitativi minimi dell’offerta alberghiera segnalati."

 

     Art. 8. Modificazione dell’articolo 13 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7

1. Il comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale n. 7 del 2002 è sostituito dal seguente:

"2. Nel rispetto della procedura prevista dal regolamento di esecuzione, il visto di corrispondenza è rilasciato dalla Provincia ovvero da tecnici, aventi i requisiti stabiliti dal regolamento medesimo. I tecnici che rilasciano il visto ne trasmettono copia alla Provincia."

 

     Art. 9. Modificazione dell’articolo 13 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 13 bis della legge provinciale n. 7 del 2002 sono aggiunte le parole: ", secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione".

 

     Art. 10. Modificazione dell’articolo 14 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7

1. Nel comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale n. 7 del 2002 le parole: "non previsti nei criteri di classifica" sono sostituite dalle seguenti: "ricettiva".

 

     Art. 11. Modificazioni dell’articolo 16 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7

1. All’articolo 16 della legge provinciale n. 7 del 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Creazione, modificazione, approvazione e sostegno del marchio di qualità";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta provinciale riconosce un solo marchio a condizione che esso sia costituito consultando le associazioni degli operatori alberghieri ed extra-alberghieri maggiormente rappresentative a livello provinciale mediante l’istituzione di un unico soggetto gestore del marchio. Ai fini di cui al comma 1 la Provincia sostiene le spese per la definizione del marchio e collabora con il soggetto gestore per la sua corretta diffusione e sviluppo, anche attraverso la messa a disposizione di locali e attrezzature."

 

     Art. 12. Modificazione dell’articolo 30 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7

1. Nel comma 1 dell’articolo 30 della legge provinciale n. 7 del 2002 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f bis) alberghi diffusi".

 

     Art. 13. Modificazione dell’articolo 31 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 31 della legge provinciale n. 7 del 2002 è inserito il seguente:

"1 bis. La Giunta provinciale, sentite le associazioni degli esercizi di affittacamere maggiormente rappresentative a livello provinciale, individua parametri e modalità per il riconoscimento dei diversi livelli qualitativi, in coerenza con le metodologie presenti a livello nazionale e internazionale."

 

     Art. 14. Modificazioni dell’articolo 33 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7

1. All’articolo 33 della legge provinciale n. 7 del 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Il regolamento di esecuzione definisce i casi nei quali l’ospitalità "bed and breakfast" è consentita nell’edificio in cui è stato eletto domicilio.";

b) nel comma 2, le parole: "che non richiedono manipolazione" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione".

 

     Art. 15. Sostituzione dell’articolo 34 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7

1. L’articolo 34 della legge provinciale n. 7 del 2002 è sostituito dal seguente:

"Art. 34

Case e appartamenti per vacanze

1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative arredate e dotate di angolo cottura o di servizio autonomo di cucina gestite, in numero superiore a tre, da chi ne ha la disponibilità a qualsiasi titolo e le offre in locazione ai turisti, fornendo i servizi essenziali previsti dal regolamento di esecuzione.

2. Sono considerate case e appartamenti per vacanze anche le unità abitative per la locazione ai turisti gestite, in numero superiore a tre, da imprese - comprese le agenzie immobiliari - che ne hanno la disponibilità a qualsiasi titolo, anche se la fornitura dei servizi essenziali previsti dal regolamento di esecuzione è offerta solo su richiesta dell’ospite.

3. Nelle case e appartamenti per vacanze non è consentita l’offerta di prestazioni di tipo alberghiero, né la somministrazione di alimenti e bevande."

 

     Art. 16. Sostituzione dell’articolo 35 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7

1. L’articolo 35 della legge provinciale n. 7 del 2002 è sostituito dal seguente:

"Art. 35

Ostelli per la gioventù

1. Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive attrezzate per ospitare giovani in viaggio e loro accompagnatori, realizzate su iniziativa di enti pubblici o privati.

2. Il regolamento di esecuzione determina le modalità attraverso le quali gli ostelli assicurano ospitalità prioritariamente ai giovani, i requisiti strutturali e di servizio in linea con gli ostelli europei, nonché i periodi di permanenza massima degli ospiti."

 

     Art. 17. Inserimento dell’articolo 36 bis nella legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7

1. Dopo l’articolo 36 della legge provinciale n. 7 del 2002 è inserito il seguente:

"Art. 36 bis

Alberghi diffusi

1. Al fine di garantire il miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente ed il recupero degli immobili in disuso, promuovere nuove forme di ricettività e valorizzare la fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale e urbano, la Provincia disciplina l’esercizio degli alberghi diffusi.

2. Sono alberghi diffusi gli esercizi ricettivi a gestione unitaria, dotati di almeno sette unità abitative, come definite dall’articolo 2, comma 2, dislocate in edifici diversi, integrate tra loro da servizi centralizzati ed organizzate attraverso la valorizzazione di più immobili esistenti. Gli alberghi diffusi assicurano i requisiti minimi di ospitalità alberghiera, come definiti dall’articolo 8, il servizio di prima colazione nonché eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed altri servizi accessori.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentite le associazioni di categoria, sono stabiliti parametri e modalità per il riconoscimento dei diversi livelli qualitativi degli alberghi diffusi, in coerenza con le metodologie presenti a livello nazionale e internazionale.

4. Le unità abitative sono ubicate nel comune in cui ha sede l’ufficio di ricevimento dell’albergo diffuso o in comuni a questo confinanti.

5. Il regolamento di esecuzione stabilisce la distanza massima tra le unità abitative e i servizi centralizzati, le modalità per la misurazione nonché i requisiti strutturali minimi."

 

     Art. 18. Inserimento dell’articolo 37 bis nella legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7

1. Dopo l’articolo 37 della legge provinciale n. 7 del 2002 è inserito il seguente:

"Art. 37 bis

Alloggi per uso turistico

1. La Provincia acquisisce, nell’ambito del proprio sistema informativo del turismo, i dati relativi alla ricettività degli alloggi in locazione ad uso turistico diversi dalle tipologie degli esercizi extra-alberghieri previsti dall’articolo 30.

2. Ai fini di cui al comma 1 chi offre in locazione ai turisti, per un periodo minimo stabilito dal regolamento di esecuzione, case o appartamenti di cui ha la disponibilità a qualsiasi titolo, deve darne informazione al comune competente per territorio. L’obbligo di comunicazione si intende assolto se è stata effettuata la comunicazione prevista dal comma 4 dell’articolo 34 (Disciplina del tributo provinciale sul turismo dovuto dai soggetti che concedono in locazione alloggi privati per uso turistico) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20. L’omessa o incompleta indicazione della comunicazione entro i termini previsti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 a 150 euro per ciascuna casa o appartamento.

3. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce altresì i termini e le modalità di presentazione della comunicazione."

 

     Art. 19. Modificazione dell’articolo 38 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7

1. Nel comma 1 dell’articolo 38 della legge provinciale n. 7 del 2002 le lettere: "a), c), d), e) ed f)" sono sostituite dalle seguenti: "a), c), d), e), f) ed f bis)".

 

     Art. 20. Modificazioni dell’articolo 50 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7

1. Nel comma 12 dell’articolo 50 della legge provinciale n. 7 del 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "possono essere classificati con la denominazione di locanda" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere classificati mediante l’attribuzione della corrispondente tipologia, seguita dalla dizione "non classificato"";

b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Per finalità diverse da quelle della presente legge, tali esercizi sono equiparati agli esercizi ad una stella."

 

Capo II

Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33  (Disciplina della

ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di

impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri,  campionati mondiali di

sci nordico e attività idrotermali)

 

     Art. 21. Inserimento dell’articolo 4 bis nella legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33

1. Dopo l’articolo 4 della legge provinciale n. 33 del 1990 è inserito il seguente:

"Art. 4 bis

Disciplina urbanistico-edilizia in materia di allestimenti mobili

1. I complessi ricettivi turistici all’aperto disciplinati da questa legge possono comprendere spazi o piazzole per l’insediamento di allestimenti mobili - ivi comprese strutture edilizie leggere, comunque denominate - non assimilabili, per funzioni e dimensioni, alle ordinarie abitazioni o strutture o manufatti a carattere residenziale.

2. Gli allestimenti mobili di cui al comma 1 devono essere diretti a soddisfare esigenze turistiche meramente temporanee e non sono soggetti alla concessione edilizia o alla denuncia di inizio attività previste dalla legislazione provinciale in materia di ordinamento urbanistico.

3. Tra gli allestimenti mobili di cui ai commi 1 e 2 rientrano comunque tende, roulotte, caravan e case mobili messi temporaneamente a disposizione dei turisti.

4. L’insediamento degli allestimenti mobili negli spazi dei complessi ricettivi all’aperto è effettuato dal titolare o dal gestore del complesso ricettivo nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni tecniche stabilite da questa legge e dal relativo regolamento di esecuzione. L’autorizzazione all’esercizio di cui all’articolo 5 riporta il numero massimo di spazi o di piazzole attrezzabili con case mobili e la loro collocazione."

2. Relativamente alle case mobili insediate alla data di entrata in vigore di questa legge i titolari o gestori dei complessi ricettivi turistici all’aperto provvedono entro un anno, decorrente dalla medesima data, a chiedere l’aggiornamento dell’autorizzazione richiamata dall’articolo 4 bis, comma 4, della legge provinciale n. 33 del 1990. Il provvedimento di aggiornamento dell’autorizzazione è reso in modo espresso entro un anno dalla presentazione della domanda e verifica in particolare il corretto inserimento paesaggistico delle case mobili esistenti, assicurando prioritariamente un adeguato livello di salvaguardia o di ripristino dell’assetto paesaggistico delle rive dei laghi. Nelle more di svolgimento degli adempimenti previsti da questo comma, è ammessa la permanenza delle case mobili insediate all’interno dei complessi ricettivi e sono sospesi gli effetti dei provvedimenti ripristinatori emanati fino alla data di entrata in vigore di questo articolo. I medesimi provvedimenti sono revocati alla conclusione positiva del procedimento di aggiornamento dell’autorizzazione di cui all’articolo 5 della legge provinciale n. 33 del 1990.

 

Capo III

Modificazioni della legge provinciale 15 marzo 1993,  n. 8 (Ordinamento dei rifugi

alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate)

 

     Art. 22. Sostituzione della rubrica del capo I della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8

1. La rubrica del capo I della legge provinciale n. 8 del 1993 è sostituita dalla seguente: "Strutture alpinistiche".

 

     Art. 23. Sostituzione dell’articolo 2 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8

1. L’articolo 2 della legge provinciale n. 8 del 1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

Strutture alpinistiche

1. Ai fini della presente legge sono strutture alpinistiche:

a) i rifugi alpini, previsti dall’articolo 6;

b) i bivacchi, previsti dall’articolo 7;

c) i tracciati alpini, previsti dall’articolo 8.

2. Per il presidio della montagna, anche a garanzia del suo corretto utilizzo, le strutture alpinistiche riconosciute dalla Provincia sono considerate di interesse pubblico.

3. Anche ai fini di promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle strutture alpinistiche provinciali, la Provincia cura l’elenco delle medesime secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

4. La Provincia, con l’iscrizione nell’elenco previsto dal comma 3, riconosce le strutture alpinistiche individuate anche su segnalazione di enti pubblici, associazioni e privati. La perdita dei requisiti previsti da questa legge comporta la cancellazione delle strutture alpinistiche dall’elenco.

5. L’utilizzo della denominazione di rifugio è consentito esclusivamente alle strutture alpinistiche iscritte nell’elenco di cui al comma 3.

6. Per la realizzazione o la modifica di strutture alpinistiche, compreso l’adattamento o la trasformazione di immobili esistenti, è richiesta l’autorizzazione della Provincia, ferme restando le disposizioni provinciali in materia urbanistica."

 

     Art. 24. Sostituzione dell’articolo 4 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8

1. L’articolo 4 della legge provinciale n. 8 del 1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

Conferenza provinciale per le strutture alpinistiche

1. Per orientare il corretto sviluppo delle strutture alpinistiche e l’utilizzo della montagna, la Provincia costituisce la Conferenza provinciale per le strutture alpinistiche. La conferenza, organo consultivo della Provincia, può proporre iniziative e attività per la tutela e la valorizzazione delle strutture alpinistiche e formula i pareri richiesti.

2. La conferenza è nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura. La Giunta provinciale stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento della conferenza, prevedendo la partecipazione di rappresentanti della SAT, del collegio provinciale delle guide alpine, dell’associazione dei gestori dei rifugi maggiormente rappresentativa a livello provinciale e dei soggetti che svolgono attività di promozione turistica sul territorio provinciale."

 

     Art. 25. Sostituzione dell’articolo 5 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8

1. L’articolo 5 della legge provinciale n. 8 del 1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

Commissione di coordinamento

1. Le autorizzazioni previste dall’articolo 2 per la realizzazione o la modifica di strutture alpinistiche sono rilasciate dalla Commissione di coordinamento di cui all’articolo 6 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci). In tal caso la commissione opera con le modalità previste dall’articolo 6 della legge provinciale n. 7 del 1987."

 

     Art. 26. Sostituzione dell’articolo 6 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8

1. L’articolo 6 della legge provinciale n. 8 del 1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Rifugi alpini

1. I rifugi alpini sono strutture ricettive che assicurano presidio di sobria ospitalità in zone di montagna, non raggiungibili da strade aperte al traffico ordinario.

2. La Provincia sostiene i rifugi alpini, nei limiti e con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale, garantendo la fornitura di servizi per la comunicazione, il rifornimento con elicottero e altri servizi generali definiti dalla Giunta provinciale.

3. La Provincia favorisce l’accesso delle persone in situazione di disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-

quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ai rifugi alpini raggiungibili da strade non aperte al pubblico o linee funiviarie."

 

     Art. 27. Inserimento dell’articolo 6 bis nella legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8

1. Dopo l’articolo 6 della legge provinciale n. 8 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 6 bis

Caratteristiche e attività dei rifugi alpini

1. L’esercizio dell’attività ricettiva nei rifugi alpini deve essere autorizzata dal comune competente per territorio. A tal fine l’interessato presenta una dichiarazione di inizio attività ai sensi dell’articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo).

2. L’attività ricettiva nei rifugi comprende il pernottamento, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande di ogni genere nonché l’attività di commercio al dettaglio di articoli per turisti.

3. Il gestore dei rifugi deve esporre al pubblico i prezzi massimi delle prestazioni fornite comprensivi di IVA e comunicarli alla Provincia, nel rispetto delle indicazioni e secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

4. Il regolamento di esecuzione stabilisce:

a) i requisiti minimi e massimi strutturali e funzionali necessari per l’iscrizione nell’elenco delle strutture alpinistiche, compresi i requisiti di sicurezza, igienico-sanitari e relativi all’approvvigionamento idrico;

b) i servizi minimi che il gestore deve assicurare, compresi quelli relativi all’utilizzo delle strutture e al consumo di alimenti propri degli escursionisti;

c) i requisiti soggettivi richiesti al gestore per l’esercizio dell’attività ricettiva;

d) i periodi di apertura e di esercizio dei rifugi alpini."

 

     Art. 28. Modificazione dell’articolo 7 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale n. 8 del 1993 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Le caratteristiche strutturali e funzionali dei bivacchi sono stabilite dal regolamento di esecuzione."

 

     Art. 29. Sostituzione dell’articolo 8 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8

1. L’articolo 8 della legge provinciale n. 8 del 1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

Tracciati alpini

1. Ai fini della presente legge sono tracciati alpini:

a) i sentieri alpini quali percorsi escursionistici appositamente segnalati che consentono il passaggio in zone di montagna e conducono a rifugi, bivacchi o località di interesse alpinistico, naturalistico e ambientale;

b) i sentieri alpini attrezzati quali tracciati appositamente segnalati che consentono il passaggio in zone di montagna, la cui percorribilità è parzialmente agevolata mediante idonee opere;

c) le vie ferrate quali itinerari di interesse alpinistico appositamente segnalati che si sviluppano totalmente o prevalentemente in zone rocciose o comunque impervie, la cui percorribilità è consentita dalla installazione di attrezzature fisse;

d) le vie alpinistiche quali itinerari che possono richiedere una progressione anche in arrampicata, segnalati solo da tracce di passaggio o ometti in pietra, attrezzate dei soli ancoraggi per agevolare l’assicurazione degli alpinisti.

2. Sono iscritti nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 3, esclusivamente i tracciati alpini in relazione ai quali sono stati individuati i soggetti impegnati a provvedere al loro controllo e manutenzione. L’iscrizione nell’elenco e l’esercizio dell’attività di controllo e manutenzione dei tracciati non escludono i rischi connessi alla frequentazione dell’ambiente montano."

 

     Art. 30. Sostituzione dell’articolo 21 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8

1. L’articolo 21 della legge provinciale n. 8 del 1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 21

Segnaletica

1. La Giunta provinciale, sentito il parere della conferenza prevista dall’articolo 4, stabilisce la tipologia e le caratteristiche della segnaletica da utilizzare sui tracciati alpini e sugli altri sentieri di montagna.

2. Sui tracciati alpini è vietato utilizzare segnaletica difforme da quella indicata nel comma 1."

 

     Art. 31. Sostituzione dell’articolo 22 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8

1. L’articolo 22 della legge provinciale n. 8 del 1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 22

Divieto di circolazione

1. Sui tracciati alpini e sugli altri sentieri di montagna è vietata la circolazione con l’ausilio di mezzi meccanici nei casi stabiliti dalla Giunta provinciale in considerazione della rilevanza del danno ambientale causato al territorio dalla predetta circolazione. Per limitarne l’impatto ambientale, la segnaletica di divieto è esposta dove i comuni o il soggetto responsabile della manutenzione del tracciato alpino rilevino accessi non autorizzati. I comuni possono disporre deroghe al divieto di circolazione nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

2. Le funzioni di vigilanza sull’osservanza di questo articolo sono affidate al personale incaricato dei servizi di polizia locale, a quello dei servizi di polizia forestale, anche appartenente ai comuni, ai loro consorzi o ad altri enti pubblici, e al personale dipendente dagli enti di gestione dei parchi."

 

     Art. 32. Sostituzione dell’articolo 23 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8

1. L’articolo 23 della legge provinciale n. 8 del 1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 23

Rifugi escursionistici

1. Il rifugio alpino assume la qualificazione di rifugio escursionistico in presenza di una delle seguenti condizioni:

a) accesso attraverso strada aperta al traffico ordinario, anche se per limitati periodi dell’anno;

b) supero dei requisiti strutturali e funzionali massimi previsti dall’articolo 6 bis, comma 4, lettera a).

2. Ai rifugi escursionistici si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le strutture alpinistiche."

 

     Art. 33. Modificazioni dell’articolo 24 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8

1. All’articolo 24 della legge provinciale n. 8 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Per la realizzazione di iniziative di approvvigionamento energetico, idrico e di smaltimento dei reflui di rifugi alpini, le agevolazioni di cui al presente comma possono, in alternativa, essere concesse ai soggetti che realizzano l’iniziativa ed erogano il relativo servizio.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Provincia può inoltre concedere agevolazioni per la costruzione di nuovi bivacchi e per la ristrutturazione, il mantenimento in efficienza e la straordinaria manutenzione dei bivacchi iscritti nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 3, ai soggetti titolari dell’autorizzazione di cui all’articolo 2, comma 6.";

c) alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "Sono ammessi alle agevolazioni anche i progetti finalizzati alla migliore gestione ambientale del patrimonio alpinistico, comprese le attività dirette all’ottenimento della certificazione ambientale.";

d) nel comma 4, le parole: "di sentieri alpini, di sentieri alpini attrezzati e di vie ferrate" sono sostituite dalle seguenti: "dei tracciati alpini".

 

     Art. 34. Modificazioni dell’articolo 25 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8

1. All’articolo 25 della legge provinciale n. 8 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del comma 1, le parole: "elevabile all’80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "elevabile al 90 per cento";

b) alla lettera b) del comma 1, le parole: "elevabile all’80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "elevabile al 90 per cento";

c) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", elevabile al 70 per cento per i rifugi alpini con bassa redditività potenziale ed elevata valenza alpinistica"

d) dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:

"1 ter. Per gli investimenti fissi attuati in rifugi alpini con bassa redditività potenziale ed elevata valenza alpinistica può essere ammesso a contributo anche il valore delle opere prestate dal titolare o dai soci gestori del rifugio."

 

     Art. 35. Modificazioni dell’articolo 28 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8

1. All’articolo 28 della legge provinciale n. 8 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 bis è sostituito dal seguente: "4 bis. La Giunta provinciale può concedere, con decorrenza dall’avvenuto avvio delle iniziative, anticipi fino ad un massimo del 50 per cento sui contributi in conto capitale e fino a due annualità da erogare con le modalità di cui al comma 5 sui contributi annui costanti.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. I contributi annuali sono erogati a decorrere dal 30 giugno o 31 dicembre successivi alla data di concessione.";

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nel caso di trasferimento, a causa di morte o per atto tra vivi, della proprietà o, se il richiedente originario non era proprietario, della disponibilità delle strutture alpinistiche, le agevolazioni previste dall’articolo 25 sono concesse ai subentranti. Nei medesimi casi le agevolazioni già concesse e non ancora erogate sono trasferite ai subentranti."

 

     Art. 36. Modificazioni dell’articolo 29 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8

1. All’articolo 29 della legge provinciale n. 8 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I beni ammessi alle agevolazioni previste dall’articolo 24 sono vincolati alla loro specifica destinazione per un periodo di quindici anni in caso di investimenti immobiliari e di cinque anni per gli investimenti mobiliari, con decorrenza dalla data di ultimazione dei lavori o di effettuazione degli acquisti. Nel caso di rifugi escursionistici ammessi ad agevolazione ai sensi del presente capo, la Provincia può consentire la trasformazione in altre tipologie previste dalla legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica).";

b) nel comma 2, dopo le parole: "di rifugio alpino" sono inserite le seguenti: "o di rifugio escursionistico".

 

     Art. 37. Modificazione dell’articolo 30 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8

1. Il comma 3 dell’articolo 30 della legge provinciale n. 8 del 1993 è sostituito dal seguente:

"3. Per gli investimenti mediante locazione finanziaria, in caso di mancanza del riscatto finale le agevolazioni sono interamente revocate con le modalità di cui al comma 1."

 

     Art. 38. Modificazioni dell’articolo 30 bis della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8

1. Al comma 1 dell’articolo 30 bis della legge provinciale n. 8 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella alinea, la parola: "alpini" è soppressa;

b) nella lettera g), è aggiunto il seguente periodo: "nonché del valore delle opere previste dall’articolo 25, commi 1 bis e 1 ter";

c) dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

"g bis) le fattispecie e le modalità per la presentazione di idonee garanzie in caso di anticipazione di contributi."

 

     Art. 39. Sostituzione dell’articolo 31 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8

1. L’articolo 31 della legge provinciale n. 8 del 1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 31

Sanzioni amministrative

1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge comportano l’applicazione delle seguenti sanzioni:

a) la sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro in caso di esercizio dell’attività ricettiva nei rifugi alpini ed escursionistici senza l’autorizzazione prevista;

b) la sanzione amministrativa da 250 a 750 euro in caso di violazione degli obblighi di apertura previsti dal regolamento di esecuzione;

c) la sanzione amministrativa da 100 a 300 euro in caso di applicazione di tariffe superiori a quelle comunicate alla Provincia e in caso di inottemperanza all’obbligo di esposizione dei prezzi in violazione di quanto previsto dall’articolo 6 bis, comma 3;

d) la sanzione amministrativa da 100 a 300 euro in caso di diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi dei rifugi alpini ed escursionistici comunicati alla Provincia;

e) la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro in caso di realizzazione o modifica di strutture alpinistiche senza l’autorizzazione di cui all’articolo 2;

f) la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro in caso di adattamento o di trasformazione di immobili esistenti senza l’autorizzazione di cui all’articolo 2;

g) la sanzione amministrativa da 500 a 750 euro in caso di utilizzo della denominazione di rifugio al di fuori dei casi consentiti dall’articolo 2;

h) la sanzione amministrativa da 60 a 180 euro in caso di violazione del divieto previsto dall’articolo 22.

2. In caso di recidiva, le sanzioni previste dal comma 1 sono raddoppiate; in caso di recidiva reiterata per le violazioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, la Provincia può disporre il divieto di prosecuzione dell’attività ricettiva. 3. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge, si osservano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

4. L’emissione dell’ordinanza-ingiunzione o dell’ordinanza di archiviazione di cui all’articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al dirigente del servizio competente in materia di turismo.

5. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

6. L’eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione statale non esclude l’applicazione per gli stessi fatti delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge."

 

Capo IV

Modificazioni della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4  (Disciplina dell'attività

commerciale in provincia di Trento)

 

     Art. 40. Modificazione dell’articolo 10 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4

1. Al comma 4 dell’articolo 10 della legge provinciale n. 4 del 2000 il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Detti giorni comprendono comunque quelli dall’1 al 24 dicembre, nonché ulteriori quattro domeniche o festività nel corso dell’anno per i comuni ad economia turistica invernale individuati ai sensi dell’articolo 11, comma 1, e cinque domeniche o festività per i restanti comuni. Il 25 e il 26 dicembre non possono essere oggetto della deroga di cui al presente comma."

2. In prima applicazione di quanto previsto dal comma 1, i comuni possono individuare per l’anno 2007 la quinta domenica o festività prevista entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

 

Capo V

Disposizioni finali

 

     Art. 41. Disposizioni transitorie

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le modificazioni apportate da questa legge alla legge provinciale n. 7 del 2002 hanno effetto dalla data di entrata in vigore delle relative modifiche al regolamento di esecuzione previsto dall’articolo 49 della legge provinciale n. 7 del 2002.

2. Le modificazioni apportate dall’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), di questa legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore di questa legge. Per gli esercizi che alla data di entrata in vigore di questa legge risultano già classificati come residenza turistico alberghiera o villaggio alberghiero continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima delle predette modificazioni. Le disposizioni previgenti continuano ad applicarsi anche agli esercizi alberghieri per i quali, alla data di entrata in vigore di questa legge, è già stato rilasciato il visto di corrispondenza di cui all’articolo 13 della legge provinciale n. 7 del 2002, come modificato dall’articolo 8 di questa legge, a condizione che il titolo abilitativo edilizio sia vigente entro un anno dalla predetta data o, se già vigente, non decada; in caso contrario il visto di corrispondenza già rilasciato perde validità e il nuovo visto è rilasciato nel rispetto delle modificazioni apportate dall’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c).

3. Fino all’entrata in vigore delle modifiche al regolamento di esecuzione di cui all’articolo 49 della legge provinciale n. 7 del 2002, per il rilascio dei visti di corrispondenza del progetto alla tipologia di esercizio alberghiero prevista dall’articolo 5, comma 4, della legge provinciale n. 7 del 2002, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), di questa legge, i parametri di superficie indicati nel numero 3) della sezione E) della tabella A allegata al decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 "Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica"), si calcolano in rapporto al numero totale dei posti letto dell’esercizio e nella misura del 50 per cento dei valori ivi indicati.

4. Gli esercizi alberghieri già classificati con la dizione di locanda alla data prevista dal comma 1 sono classificati d’ufficio mediante l’attribuzione della corrispondente tipologia seguita dalla dizione "non classificato". Per finalità diverse da quelle della legge provinciale n. 7 del 2002, tali esercizi sono equiparati agli esercizi ad una stella.

5. Entro un anno dalla data prevista dal comma 1, gli esercizi di cui al comma 4 devono conformarsi ai commi 6 e 7 dell’articolo 7 della legge provinciale n. 7 del 2002, come modificati dall’articolo 4 di questa legge.

6. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale n. 7 del 2002, come sostituito dall’articolo 3 di questa legge, non si applica alle pertinenze degli esercizi alberghieri già autorizzate alla data prevista dal comma 1.

7. Le modificazioni apportate da questa legge alla legge provinciale n. 8 del 1993 hanno effetto dalla data di entrata in vigore delle relative modifiche al regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 8 del 1993, ad esclusione delle modificazioni apportate dagli articoli 24, 25 e 31.

 

     Art. 42. Abrogazioni

1. A decorrere dalle date stabilite dai regolamenti di esecuzione della legge provinciale n. 7 del 2002 e della legge provinciale n. 8 del 1993 sono abrogati:

a) il comma 3 dell’articolo 7 e l’articolo 17 della legge provinciale n. 7 del 2002;

b) l’articolo 3, il capo II, l’intestazione e rubrica "Capo III, Sentieri alpini, sentieri alpini attrezzati e vie ferrate", gli articoli 19 e 20, gli articoli 33, 34 e 39 della legge provinciale n. 8 del 1993;

c) l’articolo 32 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13;

d) l’articolo 25 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10.

 

     Art. 43. Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.