§ 5.1.99 - L.R. 20 febbraio 1989, n. 4.
Impiego di parte delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38 dello Statuto della Regione per il triennio 1989-1991 e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.1 imposte e tributi
Data:20/02/1989
Numero:4


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      1. E' autorizzata per l'anno finanziario 1989, a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38 dello Statuto regionale, la spesa di lire 100.000 milioni destinata [...]
Art. 4.      1. Per le finalità dell'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, e successive modifiche, è autorizzata per l'anno finanziario 1989, a carico del Fondo di [...]
Art. 5.      1 . Le garanzie occupazionali previste dalla legge regionale 1 8 aprile 1981, n. 66, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 1989.
Art. 6.      1. In attesa della emanazione della normativa prevista dall'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, e comunque sino al 31 [...]
Art. 7.      1. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, nel testo modificato, da ultimo, con l'articolo 2 della legge regionale 10 marzo 1987, n. 9, è sostituito dal [...]
Art. 8.      1. I debiti, anche per eventuali interessi, dei comuni e delle amministrazioni provinciali nei confronti della Regione siciliana relativi alle anticipazioni a suo tempo concesse ai sensi della [...]
Art. 9.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dall'1 gennaio 1989.


§ 5.1.99 - L.R. 20 febbraio 1989, n. 4.

Impiego di parte delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38 dello Statuto della Regione per il triennio 1989-1991 e altre norme in materia finanziaria e di riscossione delle imposte dirette.

(G.U.R. n. 9 del 21 febbraio 1989).

 

 

Titolo I

  Impiego di parte delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     1. E' autorizzata per l'anno finanziario 1989, a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38 dello Statuto regionale, la spesa di lire 100.000 milioni destinata all'esecuzione di opere pubbliche relative alla costruzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione ed alla manutenzione straordinaria di strade esterne comunali.

 

     Art. 4.

     1. Per le finalità dell'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, e successive modifiche, è autorizzata per l'anno finanziario 1989, a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38 dello Statuto regionale, la spesa di lire 30.000 milioni.

 

 

Titolo II

Disposizioni varie in materia finanziaria e di riscossione delle imposte

dirette

 

     Art. 5.

     1 . Le garanzie occupazionali previste dalla legge regionale 1 8 aprile 1981, n. 66, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 1989.

     2. All'onere relativo, valutato in lire 35.000 milioni, si provvede con parte delle disponibilità dei capitoli 16602, 16603 e 56756 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

     3. Possono essere prorogati o rinnovati, anche se scaduti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sino al 30 giugno 1989, i contratti a termine stipulati dai comuni dell'Isola con il personale tecnico in applicazione dell'articolo 30 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, modificato con l'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26.

     4. All'onere relativo, valutato in lire 15.000 milioni, si provvede con le disponibilità del capitolo 45007 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

     5. L'articolo 14 della legge 1 febbraio 1989, n. 3 è abrogato.

 

     Art. 6.

     1. In attesa della emanazione della normativa prevista dall'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, e comunque sino al 31 marzo 1989, la società di gestioni esattoriali in Sicilia (SO.G.E.SI.) è autorizzata a gestire le esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette della Sicilia, ai sensi della legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle disposizioni di cui al decreto legge 12 dicembre 1988, n. 526, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili.

     2. La società SO.G.E.SI. può richiedere all'Amministrazione regionale, con atto irrevocabile e non sottoposto a condizioni, da notificarsi a mezzo ufficiale giudiziario entro il 15 marzo 1989, di essere autorizzata a proseguire la gestione delle esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette della Sicilia sino al 31 dicembre 1989, ai sensi della legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle disposizioni di cui al decreto legge 12 dicembre 1988, n. 526, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili.

     3. L'atto di cui al comma 2 deve riguardare, a pena di inammissibilità, tutte le esattorie delle imposte dirette, già conferite alla SO.G.E.SI. ai sensi della legge regionale 21 agosto 1984, n. 55.

 

     Art. 7.

     1. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, nel testo modificato, da ultimo, con l'articolo 2 della legge regionale 10 marzo 1987, n. 9, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 10 marzo 1987, n. 9, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     1. I debiti, anche per eventuali interessi, dei comuni e delle amministrazioni provinciali nei confronti della Regione siciliana relativi alle anticipazioni a suo tempo concesse ai sensi della legge regionale 3 aprile 1956, n. 22, e della legge regionale 29 marzo 1963, n. 27, in essere alla data dell'1 gennaio 1988, sono estinti.

     2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 27.500 milioni, si provvede mediante corrispondente utilizzo di parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1989. Detto onere trova altresì riscontro nel bilancio pluriennale, progetto 07.09.

 

     Art. 9.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dall'1 gennaio 1989.

 

 


[1] Articolo abrogato con art. 1 L.R. 17 aprile 1990, n. 5.

[2] Articolo abrogato con art. 2 L.R. 17 aprile 1990, n. 5.