Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 contabilità regionale |
Data: | 10/03/1987 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. L'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare, in conformità della presente legge, una o più convenzioni modificative, integrative o sostitutive della vigente [...] |
Art. 2. 1. Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, nel testo modificato, da ultimo, con l'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 94, è così sostituito: |
Art. 3. 1. Il numero 1 dell'art. 2 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45 e successive modifiche, è sostituito dal seguente: |
Art. 4. 1. Il numero 2 dell'art. 2 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45 e successive modifiche, è sostituito dal seguente: |
Art. 5. 1. Nell'ambito della convenzione di cui all'art. 1, a decorrere dal 1° gennaio 1987, dovranno disciplinarsi i tassi da applicare alle anticipazioni contrattuali e alle eventuali anticipazioni [...] |
Art. 6. 1. In dipendenza dell'applicazione dell'art. 3, la previsione dei capitoli 2702, 2708 e 2709 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in [...] |
Art. 7. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. |
§ 5.2.41 - L.R. 10 marzo 1987, n. 9.
Modifiche delle norme sui servizi di cassa della Regione.
(G.U.R. n. 11 del 14 marzo 1987).
L'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare, in conformità della presente legge, una o più convenzioni modificative, integrative o sostitutive della vigente convenzione che regola, a norma della
dell'Amministrazione regionale.
1. Il secondo comma dell'art. 1 della
(Omissis).
2. La mancata equiparazione tra i tassi di interesse attivi e passivi praticati in Sicilia e quelli praticati da ciascun istituto nell'intero territorio nazionale, può comportare la decadenza delle convenzioni di cui all'articolo 1 [1].
1. Il numero 1 dell'art. 2 della
(Omissis).
1. Il numero 2 dell'art. 2 della
(Omissis).
1. Nell'ambito della convenzione di cui all'art. 1, a decorrere dal 1° gennaio 1987, dovranno disciplinarsi i tassi da applicare alle anticipazioni contrattuali e alle eventuali anticipazioni straordinarie da concedersi a favore degli enti pubblici regionali o vigilati dalla Regione, che dovranno essere allineati alle migliori condizioni di mercato e comunque non superiori al prime rate ABI.
1. In dipendenza dell'applicazione dell'art. 3, la previsione dei capitoli 2702, 2708 e 2709 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso è ridotta, rispettivamente, di lire 27.000 milioni, di lire 13.000 milioni e di lire 27.000 milioni; correlativamente è ridotto di lire 40.000 milioni lo stanziamento del capitolo 60751 e di lire 27.000 milioni lo stanziamento del capitolo 60756 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo ed è ridotta di lire 67.000 milioni la dotazione del progetto 07.09 del bilancio pluriennale per il triennio 1987- 1989.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Comma così sostituito con art. 7