§ 5.2.41 - L.R. 10 marzo 1987, n. 9.
Modifiche delle norme sui servizi di cassa della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 contabilità regionale
Data:10/03/1987
Numero:9


Sommario
Art. 1.      L'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare, in conformità della presente legge, una o più convenzioni modificative, integrative o sostitutive della vigente [...]
Art. 2.      1. Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, nel testo modificato, da ultimo, con l'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 94, è così sostituito:
Art. 3.      1. Il numero 1 dell'art. 2 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      1. Il numero 2 dell'art. 2 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      1. Nell'ambito della convenzione di cui all'art. 1, a decorrere dal 1° gennaio 1987, dovranno disciplinarsi i tassi da applicare alle anticipazioni contrattuali e alle eventuali anticipazioni [...]
Art. 6.      1. In dipendenza dell'applicazione dell'art. 3, la previsione dei capitoli 2702, 2708 e 2709 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in [...]
Art. 7.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 5.2.41 - L.R. 10 marzo 1987, n. 9.

Modifiche delle norme sui servizi di cassa della Regione.

(G.U.R. n. 11 del 14 marzo 1987).

 

Art. 1.

     L'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare, in conformità della presente legge, una o più convenzioni modificative, integrative o sostitutive della vigente convenzione che regola, a norma della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45 e successive modifiche, l'espletamento dei servizi di cassa e tesoreria

dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 2.

     1. Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, nel testo modificato, da ultimo, con l'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 94, è così sostituito:

     (Omissis).

     2. La mancata equiparazione tra i tassi di interesse attivi e passivi praticati in Sicilia e quelli praticati da ciascun istituto nell'intero territorio nazionale, può comportare la decadenza delle convenzioni di cui all'articolo 1 [1].

 

     Art. 3.

     1. Il numero 1 dell'art. 2 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. Il numero 2 dell'art. 2 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     1. Nell'ambito della convenzione di cui all'art. 1, a decorrere dal 1° gennaio 1987, dovranno disciplinarsi i tassi da applicare alle anticipazioni contrattuali e alle eventuali anticipazioni straordinarie da concedersi a favore degli enti pubblici regionali o vigilati dalla Regione, che dovranno essere allineati alle migliori condizioni di mercato e comunque non superiori al prime rate ABI.

 

     Art. 6.

     1. In dipendenza dell'applicazione dell'art. 3, la previsione dei capitoli 2702, 2708 e 2709 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso è ridotta, rispettivamente, di lire 27.000 milioni, di lire 13.000 milioni e di lire 27.000 milioni; correlativamente è ridotto di lire 40.000 milioni lo stanziamento del capitolo 60751 e di lire 27.000 milioni lo stanziamento del capitolo 60756 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo ed è ridotta di lire 67.000 milioni la dotazione del progetto 07.09 del bilancio pluriennale per il triennio 1987- 1989.

 

     Art. 7.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Comma così sostituito con art. 7 L.R. 20 febbraio 1989, n. 4.