§ 4.4.32 - L.R. 26 luglio 1982, n. 75.
Norme per l'applicazione dell'accordo stipulato il 21 maggio 1981, integrativo del vigente contratto collettivo nazionale degli autoferrotranvieri e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:26/07/1982
Numero:75


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, al fine di assicurare il finanziamento integrale degli oneri derivanti per il periodo 1 giugno-31 dicembre 1981 [...]
Art. 2.      L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è altresì autorizzato a concedere alle imprese di cui all'art. 1 un contributo forfettario, al fine di provvedere, con [...]
Art. 3.      Il pagamento dei contributi di cui agli articoli precedenti sarà effettuato con le modalità previste dalla L.R. 12 agosto 1980, n. 90, ed in ragione:
Art. 4.      I titolari delle aperture di credito, emesse ai sensi delle disposizioni richiamate nell'articolo precedente, entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 13 [...]
Art. 5.      I benefici previsti dalla presente legge vengono estesi, altresì, alle imprese private di cui all'art. 9 della L.R. 17 marzo 1979, n. 44.
Art. 6.      La corresponsione dei predetti contributi è subordinata all'integrale applicazione, da parte delle imprese medesime, del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, determinato in sede [...]
Art. 7.      Per provvedere al pagamento delle somme da corrispondere alle imprese esercenti autolinee urbane in concessione, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 2 marzo 1981, n. 22, è autorizzata la spesa [...]
Art. 8.      Per le finalità di cui agli artt. 5 e 7 della L.R. 17 marzo 1979, n. 44, sono autorizzate le ulteriori spese rispettivamente di lire 230 milioni e di lire 120 milioni per provvedere alla [...]
Art. 9.      Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1982 la spesa complessiva di lire 4.010 milioni, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, [...]


§ 4.4.32 - L.R. 26 luglio 1982, n. 75.

Norme per l'applicazione dell'accordo stipulato il 21 maggio 1981, integrativo del vigente contratto collettivo nazionale degli autoferrotranvieri e per il ricalcolo del lavoro straordinario per le aziende private esercenti autolinee in concessione nel territorio della Regione siciliana.

(G.U.R. 31 luglio 1982, n. 33).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, al fine di assicurare il finanziamento integrale degli oneri derivanti per il periodo 1 giugno-31 dicembre 1981 dall'applicazione del relativo accordo stipulato in sede nazionale il 21 maggio 1981, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri del 12 marzo 1980, è autorizzato a concedere alle imprese private, esercenti autolinee extraurbane in concessione nel territorio della Regione siciliana, contributi per l'ammontare complessivo di lire 1.110 milioni.

     Per il periodo successivo al 31 dicembre 1981 si provvederà con la norma e le disponibilità finanziarie di cui all'art. 3 della L.R. 13 marzo 1982, n. 16.

 

     Art. 2.

     L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è altresì autorizzato a concedere alle imprese di cui all'art. 1 un contributo forfettario, al fine di provvedere, con riferimento agli accordi intervenuti con le organizzazioni sindacali degli autoferrotranvieri CGIL- CISL-UIL in data 9 giugno 1981 e 21 dicembre 1981, al pagamento, per la parte spettante alla Regione, del ricalcolo del lavoro straordinario nei termini indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro del 12 marzo 1980, per il quinquennio 1975-1979, per l'ammontare complessivo di lire 2.475 milioni.

 

     Art. 3.

     Il pagamento dei contributi di cui agli articoli precedenti sarà effettuato con le modalità previste dalla L.R. 12 agosto 1980, n. 90, ed in ragione:

     a) per le finalità di cui all'art. 1, di lire 650.000 per ciascun dipendente, per il periodo 1 giugno-31 dicembre 1981, salvo successivo conguaglio;

     b) per le finalità di cui all'art. 2, di lire 1.250.000 per ciascun dipendente. La somma sarà liquidata ai dipendenti in ragione dei mesi di servizio prestati nel quinquennio 1975-1979, considerando mese intero le frazioni superiori a giorni 15.

     La somma medesima verrà altresì liquidata, nella misura spettante, anche ai dipendenti collocati in quiescenza o comunque non più in servizio presso le imprese stesse.

     L'importo forfettario di cui al punto b del presente articolo è così distinto:

     - lire 500.000 per competenze arretrate maturate;

     - lire 500.000 a titolo di risarcimento danni, interessi, rivalutazione e tacitazione di ogni ulteriore pretesa allo stesso titolo;

     - lire 250.000 per oneri previdenziali.

 

     Art. 4.

     I titolari delle aperture di credito, emesse ai sensi delle disposizioni richiamate nell'articolo precedente, entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 8 luglio 1977, n. 47, e successive modificazioni, presenteranno all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti i rendiconti dei pagamenti effettuati, corredati dall'elenco del personale in servizio nel periodo considerato, debitamente vistato dall'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio e produrranno una dichiarazione, resa ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15 attestante che tutti i dipendenti per l'intero periodo sono stati adibiti esclusivamente al servizio delle autolinee in concessione.

 

     Art. 5.

     I benefici previsti dalla presente legge vengono estesi, altresì, alle imprese private di cui all'art. 9 della L.R. 17 marzo 1979, n. 44.

 

     Art. 6.

     La corresponsione dei predetti contributi è subordinata all'integrale applicazione, da parte delle imprese medesime, del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, determinato in sede ministeriale in data 12 marzo 1980, e dell'accordo integrativo del 21 maggio 1981.

 

     Art. 7.

     Per provvedere al pagamento delle somme da corrispondere alle imprese esercenti autolinee urbane in concessione, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 2 marzo 1981, n. 22, è autorizzata la spesa integrativa di lire 50 milioni.

 

     Art. 8.

     Per le finalità di cui agli artt. 5 e 7 della L.R. 17 marzo 1979, n. 44, sono autorizzate le ulteriori spese rispettivamente di lire 230 milioni e di lire 120 milioni per provvedere alla liquidazione delle somme ancora da corrispondere alle imprese relativamente agli anni 1979-1980-1981.

     Per le finalità degli artt. 2 e 3 della L.R. 12 agosto 1980, n. 90, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 25 milioni per provvedere alla liquidazione delle somme ancora da corrispondere alle imprese relativamente agli anni 1978, 1979, 1980.

 

     Art. 9.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1982 la spesa complessiva di lire 4.010 milioni, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4: «Fondi destinati al finanziamento dei "progetti prioritari" previsti dal "Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-1984", progetto "Piano dei trasporti"», mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

     Agli oneri predetti, ricadenti nell'esercizio finanziario in corso, si provvede, quanto a lire 3.950 milioni con parte delle disponibilità del cap. 21257 e quanto a lire 60 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.