§ 4.4.31 - L.R. 13 marzo 1982, n. 16.
Norme finanziarie in materia di trasporti urbani.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:13/03/1982
Numero:16


Sommario
Art. 1.      L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a concedere, per il periodo 1° gennaio-31 maggio 1982, alle aziende municipalizzate esercenti servizi di [...]
Art. 2.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare in una o più soluzioni la spesa di cui al precedente articolo entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.
Art. 3.      Per le finalità di cui all'art. 5 della L.R. 2 marzo 1981, n. 22, é autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 2.900 milioni.
Art. 4.      Per le finalità di cui al primo comma dell'art. 7 della L.R. 17 marzo 1979, n. 44, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 3.600 milioni.
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      E' autorizzato, a carico del bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1982, l'ulteriore contributo di lire 1.313 milioni a favore dell'Azienda siciliana trasporti (A.S.T.) per [...]
Art. 7.      All'onere di lire 42.607 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1982, si provvede:
Art. 8.      In dipendenza delle disposizioni contenute nella presente legge sono introdotte nel bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1982, le seguenti variazioni:
Art. 9.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.4.31 - L.R. 13 marzo 1982, n. 16.

Norme finanziarie in materia di trasporti urbani.

(G.U.R. 20 marzo 1982, n. 12).

 

Art. 1.

     L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a concedere, per il periodo 1° gennaio-31 maggio 1982, alle aziende municipalizzate esercenti servizi di trasporto urbano ed ai comuni che gestiscono servizi urbani direttamente in economia o in regime di concessione, i contributi, di cui all'art. 9 della L. 10 aprile 1981, n. 151, commisurati mensilmente, ai fini del primo comma dell'art. 6 della legge medesima, fino al limite massimo di un dodicesimo del disavanzo di gestione iscritto nei rispettivi bilanci per l'esercizio finanziario 1981, maggiorato del 16 per cento.

     Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 1982, la spesa complessiva di lire 34.794 milioni.

 

     Art. 2.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare in una o più soluzioni la spesa di cui al precedente articolo entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

 

     Art. 3.

     Per le finalità di cui all'art. 5 della L.R. 2 marzo 1981, n. 22, é autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 2.900 milioni.

     Il pagamento del relativo contributo sarà effettuato con le modalità previste dalla L.R. 12 agosto 1980, n. 90, ed in ragione di lire 2 milioni per ciascun dipendente.

 

     Art. 4.

     Per le finalità di cui al primo comma dell'art. 7 della L.R. 17 marzo 1979, n. 44, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 3.600 milioni.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 6.

     E' autorizzato, a carico del bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1982, l'ulteriore contributo di lire 1.313 milioni a favore dell'Azienda siciliana trasporti (A.S.T.) per ripianare i disavanzi di gestione degli esercizi 1978-1979.

 

     Art. 7.

     All'onere di lire 42.607 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1982, si provvede:

     - quanto a lire 34.794 milioni, per le finalità di cui all'art. 1, con parte delle assegnazioni dello Stato in attuazione dell'art. 9 della L. 10 aprile 1981, n. 151 e dell'art. 27 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786;

     - quanto a lire 6.500 milioni, per le finalità di cui agli artt. 2 e 3, con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso;

     - quanto a lire 1.313 milioni, per le finalità di cui all'art. 5, con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

 

     Art. 8.

     In dipendenza delle disposizioni contenute nella presente legge sono introdotte nel bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1982, le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 9.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Modifica art. 8 della L.R. 6 maggio 1981, n. 95.