§ 3.19.26 - L.R. 1 agosto 1977, n. 71.
Provvidenze in favore delle popolazioni colpite dall'eruzione dell'Etna del 1971 nei territori dei comuni di Milo e S. Alfio.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.19 aiuti straordinari e fondo di solidarietà
Data:01/08/1977
Numero:71


Sommario
Art. 1.      Al fine di venire incontro ai coltivatori, proprietari, affittuari, mezzadri e coloni che hanno subito danni a causa dell'eruzione dell'Etna del 1971 nei territori dei comuni di Milo e S. Alfio [...]
Art. 2.      L'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana è autorizzata ad acquisire i fondi ricoperti dalla lava, non suscettibili di utilizzazione agraria, ricadenti nei territori dei comuni [...]
Art. 3.      Ai proprietari dei fondi l'indennizzo è corrisposto nella misura specificata al precedente articolo.
Art. 4.      All'accertamento delle qualifiche di cui al precedente articolo provvede una commissione, nominata dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e così costituita:
Art. 5.      Alla corresponsione dell'indennizzo di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge provvede l'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, previa presentazione all'Ispettorato [...]
Art. 6.      Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni a carico dei fondi di cui all'art. 1, lett. c), della L.R. 29 dicembre 1975, n. 88, versati al bilancio [...]


§ 3.19.26 - L.R. 1 agosto 1977, n. 71.

Provvidenze in favore delle popolazioni colpite dall'eruzione dell'Etna del 1971 nei territori dei comuni di Milo e S. Alfio.

(G.U.R. 3 agosto 1977, n. 36).

 

Art. 1.

     Al fine di venire incontro ai coltivatori, proprietari, affittuari, mezzadri e coloni che hanno subito danni a causa dell'eruzione dell'Etna del 1971 nei territori dei comuni di Milo e S. Alfio e che non si avvalgono delle provvidenze di cui alla L. 25 maggio 1970, n. 364, si applicano le disposizioni della presente legge.

 

     Art. 2.

     L'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana è autorizzata ad acquisire i fondi ricoperti dalla lava, non suscettibili di utilizzazione agraria, ricadenti nei territori dei comuni di Milo e S. Alfio delimitati con D.M. 5 ottobre 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 13 gennaio 1972, mediante la corresponsione di un indennizzo agli interessati.

     Tale indennizzo, riferito al valore venale dei fondi al momento dell'evento calamitoso in relazione agli accertamenti per colture effettuati dall'Ufficio tecnico erariale, è determinato sulla base della seguente tabella:

     - noccioleto o frutteto: lire 4.000.000 per ettaro;

     - vigneto o castagneto: lire 3.000.000 per ettaro;

     - bosco misto: lire 700.000 per ettaro;

     - bosco ceduo di prima e seconda classe: lire 3.000.000 per ettaro;

     - bosco ceduo di terza e quarta classe: lire 800.000 per ettaro;

     - bosco alto fusto: lire 1.100.000 per ettaro;

     - seminativo arborato: lire 1.250.000 per ettaro;

     - seminativo: lire 1.000.000 per ettaro;

     - pascolo o pascolo arborato: lire 800.000 per ettaro;

     - incolto produttivo: lire 400.000 per ettaro;

     - incolto sterile: lire 100.000 per ettaro;

     - fabbricato rurale e pertinenze annesse: lire 8.000 al mq.

 

     Art. 3.

     Ai proprietari dei fondi l'indennizzo è corrisposto nella misura specificata al precedente articolo.

     Ai coloni, mezzadri, compartecipanti ed affittuari, che al momento dell'evento calamitoso conducevano il fondo, è corrisposto un indennizzo pari al 50 per cento dei valori nel precedente articolo indicati.

     Ai proprietari manuali coltivatori diretti l'indennizzo, di cui al precedente articolo, è corrisposto con una maggiorazione del 50 per cento.

     L'indennizzo è erogato separatamente agli aventi titolo.

     Nel caso di esistenza di usufrutto o di qualsiasi altro rapporto reale o obbligatorio sul bene, è corrisposta direttamente all'avente diritto una quota pari alla capitalizzazione del relativo diritto, che è detratta dall'indennizzo spettante al proprietario.

 

     Art. 4.

     All'accertamento delle qualifiche di cui al precedente articolo provvede una commissione, nominata dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e così costituita:

     - dal capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, che la presiede;

     - dal sindaco del comune di Milo o da un suo delegato;

     - dal sindaco del comune di S. Alfio o da un suo delegato;

     - da quattro rappresentanti segnalati dalle organizzazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

     La commissione è convocata dal capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste presso la sede del Comune di Milo o S. Alfio.

 

     Art. 5.

     Alla corresponsione dell'indennizzo di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge provvede l'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, previa presentazione all'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania, anche tramite le amministrazioni comunali interessate, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di domanda e contestuale dichiarazione redatta con le modalità di cui all'art. 27 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19.

     Alle ricerche documentali inerenti all'acquisizione dei terreni provvede l'Azienda delle foreste demaniali alla quale fanno carico altresì gli oneri conseguenziali.

 

     Art. 6.

     Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni a carico dei fondi di cui all'art. 1, lett. c), della L.R. 29 dicembre 1975, n. 88, versati al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.