§ 3.19.5 - L.R. 18 aprile 1958, n. 12.
Impiego del fondo di solidarietà nazionale relativo agli anni finanziari dal 1955-56 al 1959-60.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.19 aiuti straordinari e fondo di solidarietà
Data:18/04/1958
Numero:12


Sommario
Art. 1.      Il fondo di lire 75 miliardi assegnato alla Regione a titolo di solidarietà nazionale per il periodo 1° luglio 1955 al 30 giugno 1960 con la L. 21 marzo 1957, n. 176, è destinato, in conformità [...]
Art. 2.      Il programma delle opere da eseguire è approvato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione di concerto con gli Assessori alle cui attribuzioni si riferiscono le singole [...]
Art. 3.      Per la progettazione e l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge l'Amministrazione regionale può avvalersi oltre che dei propri uffici periferici, degli uffici dello Stato o degli [...]
Art. 4.      Nell'ambito dello stanziamento previsto al n. 3) dell'art. 1 della presente legge, l'Assessore per i lavori pubblici, su richiesta dei Comuni interessati, può provvedere, a totale carico della [...]
Art. 5.      La spesa prevista dall'art. 1 per porti pescherecci è destinata alla realizzazione di un programma che concerna prevalentemente nuovi porti pescherecci.
Art. 6.      La spesa di lire 5 miliardi e 500 milioni, prevista dal n. 7 dell'art. 1, per opere di rimboschimento, è destinata:
Art. 7.      La spesa di lire 5 miliardi prevista al n. 8 dell'art. 1 è destinata ad opere pubbliche di carattere straordinario per l'adeguamento delle zone turistiche alle moderne esigenze, da eseguire in [...]
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      La Regione siciliana è autorizzata a partecipare a consorzi di enti per l'esecuzione, lo sviluppo e la gestione di opere di attrezzatura delle zone industriali della Sicilia.
Art. 10.      La quota dello stanziamento per zone industriali di cui al n. 9 dell'art. 1 della presente legge è destinata anche ad integrazione dell'ulteriore fabbisogno occorrente ai consorzi costituiti a [...]
Art. 11.      Il Governo della Regione è autorizzato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, di concerto con l'Assessore [...]
Art. 12.      E' autorizzata la realizzazione, anche in concorso con altri enti:
Art. 13.      Il Presidente della Regione, d'intesa con l'Assessore all'agricoltura e con l'Assessore all'industria ed al commercio, è autorizzato a disporre la redazione, anche a mezzo di esperti estranei [...]
Art. 14.      Qualora sussistano speciali esigenze di ordine generale in settori particolarmente importanti dell'economia regionale, che abbiano possibilità di ampi sviluppi commerciali, all'attuazione delle [...]
Art. 15.      I locali, gli impianti ed i servizi previsti alla lett. a dell'art. 12 possono essere utilizzati a norma dell'art. 24 della L. 21 aprile 1953 n. 30 e affidati in gestione ad enti specializzati o [...]
Art. 16.      Allo scopo di migliorare e rendere più celere il trasporto dalla Sicilia dei prodotti ortofrutticoli deperibili è autorizzata la costituzione di un parco regionale di 200 carri ferroviari [...]
Art. 17.      La spesa prevista al n. 10 dell'art. 1 è destinata all'esecuzione di opere ed impianti diretti alla produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica in Sicilia.
Art. 18.      L'esecuzione delle opere e degli impianti di cui all'articolo precedente nonché la gestione degli stessi sono affidate in concessione all'E.S.E., a mezzo di particolari convenzioni.
Art. 19.      Nelle concessioni previste dagli articoli precedenti sono stabilite le modalità di erogazione delle somme occorrenti per la realizzazione delle opere e degli impianti, nonché quelle per il [...]
Art. 20.      Il rimborso alla Regione delle somme previste dalla presente legge, e spese per la realizzazione delle opere e degli impianti, indicati nel precedente art. 17 sarà effettuato senza interessi in [...]
Art. 21.      L'esecuzione delle opere e degli impianti previsti dalla presente legge è regolata dalle norme vigenti per l'attuazione dei programmi dell'E.S.E.
Art. 22.      E' autorizzata, per i fini indicati al n. 11 dell'art. 1 l'attuazione o il completamento, anche in concorso con gli altri enti interessati, di opere, impianti e di attrezzature per il [...]
Art. 23.      Tutte le opere previste nella presente legge sono urgenti e indifferibili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 e seguenti della L. 23 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche.
Art. 24.      Alle varie categorie di opere e di impianti ed alle operazioni finanziarie previste dalla presente legge, si applicano le agevolazioni fiscali consentite dalla legislazione vigente.
Art. 25.      La ripartizione per anni finanziari della spesa di cui all'art. 1 è effettuata secondo la tabella annessa alla presente legge.
Art. 26.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.19.5 - L.R. 18 aprile 1958, n. 12.

Impiego del fondo di solidarietà nazionale relativo agli anni finanziari dal 1955-56 al 1959-60.

(G.U.R. 19 aprile 1958, n. 23).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1.

     Il fondo di lire 75 miliardi assegnato alla Regione a titolo di solidarietà nazionale per il periodo 1° luglio 1955 al 30 giugno 1960 con la L. 21 marzo 1957, n. 176, è destinato, in conformità dell'art. 38 dello Statuto della Regione siciliana, come appresso:

     1) Viabilità esterna:

     a) viabilità esterna con particolare riguardo a quella di interesse economico regionale, lire 9 miliardi 450 milioni;

     b) collegamenti di frazioni ai centri abitati, lire 2 miliardi;

     c) trasformazione di trazzere in rotabili, lire 6 miliardi;

     2) Completamento e integrazione di programmi regionali di opere pubbliche, lire 2 miliardi 450 milioni;

     3) Complessi di opere per i servizi generali di nuclei di edilizia popolare di nuova organizzazione, lire 1 miliardo;

     4) Porti pescherecci, lire 1 miliardo e 500 milioni;

     5) Opere pubbliche di bonifica, lire 10 miliardi e 800 milioni;

     6) Opere irrigue, lire 9 miliardi 500 milioni;

     7) Opere di rimboschimento, lire 5 miliardi 500 milioni;

     8) Opere di interesse turistico comprese quelle relative ai complessi termali regionali, lire 5 miliardi;

     9) Zone industriali, impianti e attrezzature per la trasformazione, conservazione e valorizzazione dei prodotti dell'agricoltura e della pesca, sistemazione e attrezzature di porti, punti e depositi franchi e attivazioni degli scambi commerciali, impianti e attrezzature per la ricerca scientifica e la specializzazione tecnica, lire 10 miliardi;

     10) Incremento della produzione dell'energia elettrica, lire 8 miliardi;

     11) Potenziamento delle università siciliane, lire 3 miliardi e 800 milioni.

     Totale lire 75 miliardi.

     Il Governo della Regione è autorizzato ad utilizzare le economie realizzate nonché le eventuali sopravvenienze derivanti dalla gestione del fondo di solidarietà nazionale destinandole:

     a) fino alla concorrenza di lire 2 miliardi in aumento dello stanziamento di cui alla lett. a del comma primo del presente articolo, con specifica destinazione alle strade di interesse turistico;

     b) fino alla concorrenza di lire 500 milioni ad incremento dello stanziamento di cui al n. 7 del presente articolo con specifica destinazione in favore dell'Azienda foreste demaniali della Sicilia per la costituzione di aziende speciali a norma della L. 25 luglio 1952, n. 991;

     c) fino alla concorrenza di lire 500 milioni in aumento dello stanziamento previsto al n. 4 del presente articolo;

     In precedenza era stata emanata la L. 9 agosto 1954, n. 634. - Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'art. 38 dello Statuto, per gli esercizi finanziari dal 1952-53 al 1954-55 e determinazione dei rimborsi allo Stato, ai sensi del D.L.vo 12 aprile 1948, n. 507, per gli esercizi medesimi (G.U.r. 16 agosto 1954, n. 186).

     L'utilizzazione delle disponibilità derivanti da tale legge venne disposta con L.R. 12 febbraio 1955, n. 12. - Impiego del fondo di solidarietà nazionale (G.U.r. 12 febbraio 1955, n. 7.)

     Non si riporta tale L.R., in quanto contenente pressoché esclusivamente disposizioni di mero finanziamento, le quali hanno ormai esaurito la loro efficacia.

     d) fino alla concorrenza di lire 2 miliardi e 500 milioni in aumento dello stanziamento previsto dal n. 6 del presente articolo;      e) fino alla concorrenza di lire 500 milioni per istruzione professionale;

     f) fino alla concorrenza di lire 2 miliardi e 450 milioni in aumento dello stanziamento previsto al n. 10 del presente articolo [1];

     g) fino alla concorrenza di lire 2 miliardi e 500 milioni in aggiunta allo stanziamento previsto al n. 10 del presente articolo [2];

     h) fino alla concorrenza di lire 80 milioni in aggiunta allo stanziamento previsto al n. 11 del presente articolo, con specifica destinazione per la costruzione, l'impianto e l'attrezzatura della clinica urologica dell'Università di Palermo [2].

     Alle occorrenti variazioni di bilancio si provvede con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio.

 

     Art. 2.

     Il programma delle opere da eseguire è approvato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione di concerto con gli Assessori alle cui attribuzioni si riferiscono le singole categorie di lavori e con l Assessore per il bilancio.

     In sede di formulazione del programma la Giunta determina la ripartizione delle somme stanziate ai numeri 9 e 10 dell'art. 1, tra le varie categorie di intervento.

     Ai fini della formulazione dei programmi previsti dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme dell'art. 47 della L. 11 dicembre 1956, n. 55.

 

     Art. 3.

     Per la progettazione e l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge l'Amministrazione regionale può avvalersi oltre che dei propri uffici periferici, degli uffici dello Stato o degli enti locali, e di altri enti pubblici soggetti a vigilanza della Regione.

     Per la progettazione e la direzione dei lavori l'Amministrazione regionale può avvalersi dell'opera dei liberi professionisti, ai sensi della L.R. 2 agosto 1954, n. 32 e successive modificazioni.

 

     Art. 4.

     Nell'ambito dello stanziamento previsto al n. 3) dell'art. 1 della presente legge, l'Assessore per i lavori pubblici, su richiesta dei Comuni interessati, può provvedere, a totale carico della Regione, alle categorie di opere pubbliche previste dall'art. 19 della L.R. 21 aprile 1953, n. 30, per l'edilizia popolare comunque finanziata dalla Regione.

 

CAPO II

DISPOSIZI0NI PARTICOLARI

 

Sezione I

Porti pescherecci

 

     Art. 5.

     La spesa prevista dall'art. 1 per porti pescherecci è destinata alla realizzazione di un programma che concerna prevalentemente nuovi porti pescherecci.

 

Sezione II

Opere di rimboschimento

 

     Art. 6.

     La spesa di lire 5 miliardi e 500 milioni, prevista dal n. 7 dell'art. 1, per opere di rimboschimento, è destinata:

     a) all'esecuzione di opere di sistemazione organica idraulico- forestale e di conservazione del suolo;

     b) al rimboschimento dei terreni nudi di proprietà dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

 

Sezione III

Turismo

 

     Art. 7.

     La spesa di lire 5 miliardi prevista al n. 8 dell'art. 1 è destinata ad opere pubbliche di carattere straordinario per l'adeguamento delle zone turistiche alle moderne esigenze, da eseguire in centri di cura, soggiorno e turismo, secondo organici piani di intervento interessanti la viabilità turistica locale; i settori archeologici, monumentali ed artistici; le sistemazioni igienico-sanitarie; la ricettività con riferimento alla L.R. 18 febbraio 1955, n. 15, e comunque tutti gli impianti e le opere che costituiscono coefficiente per l'incremento turistico.

 

Sezione IV

Zone industriali

 

     Art. 8.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 9.

     La Regione siciliana è autorizzata a partecipare a consorzi di enti per l'esecuzione, lo sviluppo e la gestione di opere di attrezzatura delle zone industriali della Sicilia.

     Ai mutui che i Comuni della Sicilia otterranno dalla Cassa depositi e prestiti in applicazione dell'art. 22 della L. 29 luglio 1957, n. 634 può essere accordata la garanzia della Regione siciliana.

 

     Art. 10.

     La quota dello stanziamento per zone industriali di cui al n. 9 dell'art. 1 della presente legge è destinata anche ad integrazione dell'ulteriore fabbisogno occorrente ai consorzi costituiti a norma dell'art. 21 della L. 29 luglio 1957, n. 634.

 

     Art. 11.

     Il Governo della Regione è autorizzato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, di concerto con l'Assessore ai lavori pubblici, l'Assessore al bilancio ed agli affari economici, le norme regolamentari per la gestione delle zone industriali nonché le norme per il coordinamento della L.R. 5 agosto 1957, n. 51 con le norme statali e con quelle regionali concernenti le zone industriali.

 

Sezione V

Valorizzazione dei prodotti agricoli o attivazione degli scambi commerciali

 

     Art. 12.

     E' autorizzata la realizzazione, anche in concorso con altri enti:

     a) di locali, impianti e servizi per la conservazione, trasformazione, distribuzione e per la valorizzazione in altra forma di prodotti agricoli e della pesca;

     b) di opere ed impianti occorrenti per la sistemazione e l'attrezzatura dei porti siciliani e dei punti e depositi franchi;

     c) di opere dirette all'intensificazione delle comunicazioni, ai fini dello sviluppo degli scambi commerciali.

 

     Art. 13.

     Il Presidente della Regione, d'intesa con l'Assessore all'agricoltura e con l'Assessore all'industria ed al commercio, è autorizzato a disporre la redazione, anche a mezzo di esperti estranei all'Amministrazione, da retribuire in misura forfettaria da convenirsi, di un piano generale delle opere e degli impianti previsti al n. 9 dell'art. 1 della presente legge, ritenuti indispensabili per lo sviluppo dell'attività produttiva e di scambio.

     Il piano è approvato dal Presidente della Regione, sentito il Comitato esecutivo della Commissione regionale di urbanistica e previa deliberazione della Giunta regionale.

     Il Presidente della Regione è autorizzato altresì a disporre gli studi ed i progetti tecnici riguardanti i tipi di industrie più adatte alle singole zone della Regione, con le modalità indicate nel primo comma.

     Le spese per la compilazione del piano e degli elaborati di cui sopra fanno carico allo stanziamento previsto al n. 9 del citato art. 1.

 

     Art. 14.

     Qualora sussistano speciali esigenze di ordine generale in settori particolarmente importanti dell'economia regionale, che abbiano possibilità di ampi sviluppi commerciali, all'attuazione delle finalità di cui all'art. 12 lett. a, può provvedersi mediante rilievo e successivo riattamento di impianti esistenti.

     Il Governo della Regione può concedere in gestione, a norma dell'art. 24 della L. 25 aprile 1953, n. 30 , ad un consorzio fra i produttori industriali del vino marsala, i locali. gli impianti, e le attrezzature di cui alla lett. a dell'art. 12 da adibire ad attività complementari ed accessorie dell'industria vinicola marsalese.

 

     Art. 15.

     I locali, gli impianti ed i servizi previsti alla lett. a dell'art. 12 possono essere utilizzati a norma dell'art. 24 della L. 21 aprile 1953 n. 30 e affidati in gestione ad enti specializzati o consorzi fra i produttori e commercianti, nei quali i produttori rappresentino almeno il 50 % del capitale.

     I rapporti fra gli enti concessionari della gestione e l'Amministrazione regionale sono regolati con le modalità previste dal citato art. 24 della L. 21 aprile 1953, n. 30.

 

     Art. 16.

     Allo scopo di migliorare e rendere più celere il trasporto dalla Sicilia dei prodotti ortofrutticoli deperibili è autorizzata la costituzione di un parco regionale di 200 carri ferroviari frigoriferi.

     L'allestimento di detti carri è affidato alle ditte siciliane idonee ad eseguire costruzioni del genere, in base ad un piano di ripartizione da approvarsi dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per l'industria e commercio, che tenga conto dell'attrezzatura, del numero degli operai e della situazione di lavoro di ogni singola impresa costruttrice.

     Le forniture sono disposte previe intese con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato relativamente ai tipi di carri più idonei, nonché alle modalità ed ai prezzi di acquisto.

     I contratti di acquisto sono stipulati ed approvati dall'Assessore regionale ai trasporti.

     L'Assessore regionale ai trasporti è autorizzato a stipulare con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato apposita convenzione per regolare le operazioni di collaudo dei carri e per stabilire le modalità di gestione del parco carri regionali.

 

Sezione VI

Incremento energia elettrica

 

     Art. 17.

     La spesa prevista al n. 10 dell'art. 1 è destinata all'esecuzione di opere ed impianti diretti alla produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica in Sicilia.

 

     Art. 18.

     L'esecuzione delle opere e degli impianti di cui all'articolo precedente nonché la gestione degli stessi sono affidate in concessione all'E.S.E., a mezzo di particolari convenzioni.

     Le convenzioni sono stipulate dal Presidente della Regione e approvate con decreto dello stesso previo parere del Consiglio di giustizia amministrativa, sentita la Giunta di Governo.

 

     Art. 19.

     Nelle concessioni previste dagli articoli precedenti sono stabilite le modalità di erogazione delle somme occorrenti per la realizzazione delle opere e degli impianti, nonché quelle per il passaggio di proprietà degli stessi all'E.S.E.

 

     Art. 20.

     Il rimborso alla Regione delle somme previste dalla presente legge, e spese per la realizzazione delle opere e degli impianti, indicati nel precedente art. 17 sarà effettuato senza interessi in 20 annualità costanti, a decorrere dal 1° luglio 1968 [4].

     Le rate di rimborso saranno versate in apposito capitolo del fondo di solidarietà nazionale.

 

     Art. 21.

     L'esecuzione delle opere e degli impianti previsti dalla presente legge è regolata dalle norme vigenti per l'attuazione dei programmi dell'E.S.E.

 

Sezione VII

Università

 

     Art. 22.

     E' autorizzata, per i fini indicati al n. 11 dell'art. 1 l'attuazione o il completamento, anche in concorso con gli altri enti interessati, di opere, impianti e di attrezzature per il funzionamento degli istituti universitari la cui attività sia connessa con lo sviluppo economico e sociale della Regione.

     E' altresì autorizzata la costruzione e l'attrezzatura di collegi universitari.

     La somma prevista è destinata come di seguito:

     a) 1 miliardo per ciascuna delle università di Palermo, Catania e Messina;

     b) 800 milioni per la costruzione di un politecnico in Palermo.

     Ai fini dell'esecuzione di quanto previsto nei comma precedenti, si provvede mediante concessione alle università siciliane a mezzo di particolari convenzioni.

     Nelle convenzioni saranno regolate le modalità per l'erogazione delle somme, la natura e la misura del concorso degli altri enti, ed ogni altro rapporto con i medesimi.

     Nelle convenzioni, una somma pari ai 3/10 dello stanziamento previsto alla lett. a del presente articolo potrà essere destinata alla costruzione di collegi universitari presso le tre sedi universitarie siciliane.

     Le convenzioni sono stipulate dal Presidente della Regione ed approvate con decreto dello stesso, previo parere del Consiglio di giustizia amministrativa sentita la Giunta regionale.

     E' autorizzata, per i fini indicati alla lett. e dell'art. 1, la costruzione di edifici scolastici da adibirsi a sede di scuole professionali regionali per materie connesse con lo sviluppo agricolo, industriale, economico e sociale della Regione.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 23.

     Tutte le opere previste nella presente legge sono urgenti e indifferibili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 e seguenti della L. 23 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche.

     L'indennizzo per l'espropriazione è calcolato in base al valore venale degli immobili da espropriare alla data del decreto di approvazione del progetto senza tener conto degli aumenti di valore attribuiti, sia direttamente che indirettamente, ai programmi, alle previsioni dei progetti e all'esecuzione delle opere.

 

     Art. 24.

     Alle varie categorie di opere e di impianti ed alle operazioni finanziarie previste dalla presente legge, si applicano le agevolazioni fiscali consentite dalla legislazione vigente.

 

     Art. 25.

     La ripartizione per anni finanziari della spesa di cui all'art. 1 è effettuata secondo la tabella annessa alla presente legge.

     L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 26.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Lettera aggiunta dalla L.R. 15 dicembre 1959, n. 32.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 1 L.R. 13 marzo 1963, n. 20.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 1 L.R. 13 marzo 1963, n. 20.

[3] Sostituisce l'art. 21 e il primo comma dell'art. 22 L.R. 21 aprile 1953, n. 30.

[4] Comma così modificato dall'art. 5 L.R. 10 aprile 1962, n. 15.