Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 66. Monopoli di Stato |
Capitolo: | 66.4 sale |
Data: | 10/02/1956 |
Numero: | 55 |
Sommario |
Art. unico. Alle industrie prevedute dall'art. 21 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sostituito dall'articolo unico della legge 11 luglio 1952, n. 1641, possono essere venduti a [...] |
§ 66.4.3 – L. 10 febbraio 1956, n. 55. [1]
Vendita alle industrie di tutti i tipi di sale prodotti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
(G.U. 28 febbraio 1956, n. 49).
Alle industrie prevedute dall'art. 21 della
[1] Abrogata dall'art. 24 del