§ 3.17.23 - L.R. 1 agosto 1974, n. 32.
Integrazioni alle leggi regionali 29 dicembre 1973, n. 58, riguardante l'istituzione di corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.17 occupazione giovanile e formazione professionale
Data:01/08/1974
Numero:32


Sommario
Art. 3. 
Art. 4.      Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 16, è abrogato.
Art. 5. 
Art. 6.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.17.23 - L.R. 1 agosto 1974, n. 32.

Integrazioni alle leggi regionali 29 dicembre 1973, n. 58, riguardante l'istituzione di corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento in favore dei dipendenti della ditta Società Piedigrotta di Caltanissetta, e 10 giugno 1974, n. 16, recante provvidenze in favore degli operai contrattisti dei Cantieri navali del Tirreno e Riuniti di Palermo.

(G.U.R. 10 agosto 1974, n. 38).

 

     Artt. 1. - 2. [1].

 

Art. 3. [2].

 

     Art. 4.

     Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 16, è abrogato.

 

     Art. 5. [3].

 

     Art. 6.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Aggiungono un comma rispettivamente agli artt. 1 e 2 della L.R. 29 dicembre 1973, n. 58.

[2] Modifica l'art. 5 della L.R. 1 agosto 1974, n. 32.

[3] Modifica l'art. 6 della L.R. 10 giugno 1974, n. 16.