Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.17 occupazione giovanile e formazione professionale |
Data: | 01/08/1974 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 3. |
Art. 4. Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 16, è abrogato. |
Art. 5. |
Art. 6. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 3.17.23 - L.R. 1 agosto 1974, n. 32.
Integrazioni alle leggi regionali 29 dicembre 1973, n. 58, riguardante l'istituzione di corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento in favore dei dipendenti della ditta Società Piedigrotta di Caltanissetta, e 10 giugno 1974, n. 16, recante provvidenze in favore degli operai contrattisti dei Cantieri navali del Tirreno e Riuniti di Palermo.
(G.U.R. 10 agosto 1974, n. 38).
Artt. 1. - 2. [1].
Il primo comma dell'art. 4 della
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Aggiungono un comma rispettivamente agli artt. 1 e 2 della
[2] Modifica l'art. 5 della
[3] Modifica l'art. 6 della