§ 3.17.21 - L.R. 29 dicembre 1973, n. 58.
Istituzione di corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento in favore dei dipendenti della ditta "Società Piedigrotta" di Caltanissetta.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.17 occupazione giovanile e formazione professionale
Data:29/12/1973
Numero:58


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad istituire presso la società Piedigrotta di Caltanissetta corsi di riqualificazione professionale e di perfezionamento [...]
Art. 2.      Ai lavoratori che frequenteranno i corsi previsti nel precedente art. 1 è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 per cento della retribuzione effettivamente percepita all'atto della [...]
Art. 3.      L'azienda società Piedigrotta è autorizzata a stipulare una convenzione con l'Istituto nazionale assistenza malattie (INAM), per assicurare l'assistenza di malattia per la durata dei corsi di [...]
Art. 4.      Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.
Art. 5.      Per la liquidazione mensile dell'indennità e dello assegno spettante a norma dell'art. 2 della presente legge, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare [...]
Art. 6.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione della Regione per [...]
Art. 7.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.17.21 - L.R. 29 dicembre 1973, n. 58.

Istituzione di corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento in favore dei dipendenti della ditta "Società Piedigrotta" di Caltanissetta.

(G.U.R. 12 gennaio 1974, n. 3).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad istituire presso la società Piedigrotta di Caltanissetta corsi di riqualificazione professionale e di perfezionamento riservati ai lavoratori già occupati presso l'azienda all'atto della cessazione dell'attività.

     I corsi avranno la durata di 180 giorni effettivi a partire dal 1 febbraio 1974 e la loro gestione verrà affidata dall'Assessore alla stessa azienda società Piedigrotta [1].

     Ai fini addestrativi l'azienda ha facoltà di utilizzare nel ciclo produttivo i lavoratori ammessi alla frequenza dei corsi, avendo sempre riguardo alle prevalenti finalità dell'addestramento professionale. Nel caso in cui si avvalga di tale facoltà, l'azienda ha l'obbligo di darne formale comunicazione all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione [2].

 

     Art. 2.

     Ai lavoratori che frequenteranno i corsi previsti nel precedente art. 1 è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 per cento della retribuzione effettivamente percepita all'atto della sospensione dell'attività, aumentato di una indennità di lire 200 per il coniuge ed ogni figlio a carico.

     I lavoratori di cui al comma precedente sono obbligati ad osservare l'orario di lavoro in vigore nella azienda [3].

     Per il periodo che va dal 1 novembre 1973 all'inizio dei corsi sarà corrisposta una indennità di lire 70 mila mensili. Per i mesi già maturati l'indennità sarà corrisposta in unica soluzione.

 

     Art. 3.

     L'azienda società Piedigrotta è autorizzata a stipulare una convenzione con l'Istituto nazionale assistenza malattie (INAM), per assicurare l'assistenza di malattia per la durata dei corsi di riqualificazione professionale e di perfezionamento ai lavoratori e loro familiari a carico, secondo il trattamento in vigore per il settore industriale.

 

     Art. 4.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.

     Detta somma sarà versata al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

 

     Art. 5.

     Per la liquidazione mensile dell'indennità e dello assegno spettante a norma dell'art. 2 della presente legge, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Caltanissetta le somme occorrenti.

     Il predetto ufficio dovrà presentare all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro novanta giorni dalla chiusura dei corsi, i giustificativi di spesa relativi al pagamento degli assegni e delle indennità corrisposti ai lavoratori.

     Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dopo avere accertato lo stato di sospensione dal lavoro dei lavoratori [4].

 

     Art. 6.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione della Regione per l'anno 1972, approvato con la relativa legge regionale.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 7.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Vedi le LL.RR. 28 dicembre 1974, n. 50, e 7 maggio 1976, n. 63.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 1 agosto 1974, n. 32.

[3] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 1 agosto 1974, n. 32.

[4] Articolo così modificato dall'art. 3 della L.R. 1 agosto 1974, n. 32.