§ 3.16.69 - L.R. 10 giugno 1974, n. 16.
Provvidenze in favore degli operai contrattisti dei Cantieri navali del Tirreno e Riuniti di Palermo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:10/06/1974
Numero:16


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a istituire corsi di formazione professionale riservati agli operai contrattisti di Cantieri navali del Tirreno e riuniti di [...]
Art. 2.      I corsi hanno la durata di 180 giorni lavorativi e la loro gestione è affidata dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione a centri di addestramento professionale, enti, [...]
Art. 3.      Ai lavoratori che frequentano i corsi di cui ai precedenti articoli è dovuto un assegno giornaliero pari all'importo netto del salario minimo iniziale percepito in cantiere da un operaio di [...]
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      Ai fini della determinazione delle somme occorrenti per la gestione dei corsi, comprendente spese per il trattamento economico del personale insegnante, amministrativo e di consulenza e relativi [...]
Art. 6.      Le somme stanziate a favore degli enti di cui allo art. 2 della presente legge per lo svolgimento dei corsi programmati ed autorizzati, nonché quelle relative alla liquidazione dell'assegno [...]
Art. 7.      L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere ai lavoratori, che alla data del 25 ottobre 1973 risultavano occupati e che alla data dell'entrata in vigore [...]
Art. 8.      Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.280 milioni.
Art. 9.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974.
Art. 10.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.16.69 - L.R. 10 giugno 1974, n. 16.

Provvidenze in favore degli operai contrattisti dei Cantieri navali del Tirreno e Riuniti di Palermo.

(G.U.R. 15 giugno 1974, n. 31).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a istituire corsi di formazione professionale riservati agli operai contrattisti di Cantieri navali del Tirreno e riuniti di Palermo che non hanno potuto trovare occupazione. presso il Cantiere di Palermo in conseguenza del fortunale del 25 ottobre 1973.

     La partecipazione ai detti corsi è riservata ai contrattisti che, avviati al lavoro nell'anno 1973, abbiano prestato servizio per almeno 150 giorni, anche non continuativi, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1973 ed a quelli che, pur non avendo lavorato nell'anno 1973, hanno prestata servizio per almeno tredici mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1970 ed il 31 dicembre 1972 e ai lavoratori contrattisti compresi nell'elenco di cui all'accordo sindacale 5 marzo 1974 sottoscritto e depositato presso la commissione comunale di collocamento di Palermo e in base al quale si è provveduto all'avviamento al lavoro presso i Cantieri navali del Tirreno e riuniti di Palermo [1].

 

     Art. 2.

     I corsi hanno la durata di 180 giorni lavorativi e la loro gestione è affidata dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione a centri di addestramento professionale, enti, associazioni o società che posseggano i requisiti tecnici idonei ad assolvere tali compiti.

     Per il miglior andamento dei corsi di cui all'art. 1 della presente legge, gli enti gestori sono tenuti:

     a) a concordare, prima dell'inizio dei corsi, con i Cantieri navali del Tirreno e Riuniti di Palermo i programmi didattici;

     b) ad utilizzare le attrezzature ed il materiale didattico che i predetti Cantieri, compatibilmente alle proprie esigenze tecnicoproduttive, ritengono opportuno mettere a disposizione per le esercitazioni pratiche.

 

     Art. 3.

     Ai lavoratori che frequentano i corsi di cui ai precedenti articoli è dovuto un assegno giornaliero pari all'importo netto del salario minimo iniziale percepito in cantiere da un operaio di terza categoria corrispondente all'attuale secondo livello.

     Ai suddetti lavoratori dopo 30 giorni di frequenza è corrisposta una indennità straordinaria di lire 200.000 pro-capite.

     I lavoratori che frequentano i corsi senza avere effettuato assenze non giustificate acquisiscano titolo preferenziale rispetto a quelli previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia di collocamento per il loro avviamento ai Cantieri navali del Tirreno e riuniti di Palermo sia per contratti di lavoro a tempo determinato, sia per rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

     II titolo preferenziale di cui al precedente comma è acquisito anche dai contrattisti partecipanti ai corsi i quali, previa opportuna prova di idoneità, siano assunti a tempo indeterminato dai Cantieri navali del Tirreno e riuniti di Palermo prima della chiusura dei corsi stessi.

     I lavoratori che frequentano i corsi possono essere assunti a tempo determinato per un periodo massimo di 30 giorni alla fine dei quali saranno riammessi ai corsi stessi.

     In ogni caso dovrà essere assicurata la presenza per ciascun corso di almeno la metà degli allievi avviati [2].

 

     Art. 4.

     (Omissis) [3].

     Per la liquidazione dell'indennità «una tantum» di cui al secondo comma dell'art. 3 della presente legge, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione provvede ad emettere mandato collettivo di pagamento a carico del bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati a favore degli istituti di credito ai quali è affidato il servizio di cassa del Fondo stesso.

 

     Art. 5.

     Ai fini della determinazione delle somme occorrenti per la gestione dei corsi, comprendente spese per il trattamento economico del personale insegnante, amministrativo e di consulenza e relativi oneri sociali, ammortamento o affitto locali, spese di amministrazione e per materiale di consumo e didattico individuale, si fa riferimento ai parametri massimi di cui alla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 16 del 9 ottobre 1973, i quali in ogni caso non possono essere superati.

     Gli enti gestori sono tenuti ad assicurare ai partecipanti ai corsi il servizio di mensa.

     A tal fine, per la determinazione del relativo onere finanziario, è calcolata la spesa giornaliera di lire 1.000 per ogni allievo.

 

     Art. 6.

     Le somme stanziate a favore degli enti di cui allo art. 2 della presente legge per lo svolgimento dei corsi programmati ed autorizzati, nonché quelle relative alla liquidazione dell'assegno giornaliero di cui al primo comma dell'art. 3, sono accreditate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo, il quale ne dispone la erogazione agli stessi con i seguenti criteri:

     - 50 per cento a comunicazione di avvenuto inizio dei corsi;

     - 40 per cento su dichiarazione dell'ente debitamente sottoscritta attestante le spese sostenute a carico della prima erogazione;

     - 10 per cento all'approvazione del rendiconto definitivo.

     Il rendiconto definitivo deve essere presentato dagli enti gestori all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo entro 90 giorni dalla chiusura dei corsi [4].

 

     Art. 7.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere ai lavoratori, che alla data del 25 ottobre 1973 risultavano occupati e che alla data dell'entrata in vigore della presente legge risultano sospesi o inoccupati, presso le imprese Accomando Vincenzo e Seminara Antonino, appaltatrici di lavori dei Cantieri navali del Tirreno e Riuniti di Palermo, una indennità straordinaria di lire 200 mila [5].

     Per la liquidazione dell'indennità prevista dal comma precedente, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della provincia di Palermo la somma occorrente, a carico del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati.

     Il predetto Ufficio dovrà presentare all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro 15 giorni dall'avvenuto pagamento delle indennità spettanti, i giustificativi di spesa.

     Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento della indennità, dopo avere accertato lo stato di sospensione o di inoccupazione.

 

     Art. 8.

     Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.280 milioni.

     Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per la assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

 

     Art. 9.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974.

     In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4, allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974, è modificato come appresso:

     SPESE IN CONTO CAPITALE

     Cap. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Oggetto del provvedimento

     Partita che si riduce:

     - Interventi nel settore del lavoro (in meno) L. 1.280.000.000

     Partita che si aggiunge:

     - Provvidenze in favore degli operai contrattisti dei Cantieri navali del Tirreno e Riuniti di Palermo L. 1.280.000.000 Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 10.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 12 della L.R. 28 dicembre 1974, n. 50.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 1974, n. 50.

[3] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 1 agosto 1974, n. 32.

[4] Articolo così modificato dall'art. 5 della L.R. 1 agosto 1974, n. 32.

[5] Vedi l'art. 11 della L.R. 28 dicembre 1974, n. 50.