§ 3.16.192 - L.R. 7 agosto 1990, n. 32.
Proroga degli interventi a favore dei lavoratori delle imprese Keller S.p.A. di Palermo e Birra Dreher di Catania e provvedimenti a favore dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:07/08/1990
Numero:32


Sommario
Art. 1.      1. Gli interventi disposti a favore dei lavoratori delle imprese Keller S.p.A. di Palermo e Birra Dreher di Catania dall'articolo 1 della legge regionale 10 febbraio 1990, n. 1, sono prorogati [...]
Art. 2.      1. L'indennità straordinaria mensile prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 10 febbraio 1990, n. 1, è estesa ai lavoratori sospesi o licenziati per riduzione di personale dalle [...]
Art. 3.      1. L'indennità straordinaria mensile prevista dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 10 febbraio 1990, n. 1, è estesa, altresì, a decorrere dal 23 luglio 1990, ai lavoratori sospesi [...]
Art. 4.      1. All'articolo 2 della legge regionale 10 febbraio 1990, n. 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
Art. 5.      1. Fermo restando quanto disposto al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 10 febbraio 1990, n. 1, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale [...]
Art. 6.      1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, la spesa di lire 5.100 milioni, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'apposito fondo [...]
Art. 7.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 3.16.192 - L.R. 7 agosto 1990, n. 32.

Proroga degli interventi a favore dei lavoratori delle imprese Keller S.p.A. di Palermo e Birra Dreher di Catania e provvedimenti a favore dei lavoratori delle imprese Gafer S.p.A. e Fenicia S.p.A. di Palermo, e Società Laterizi Akragas.

(G.U.R. n. 38 dell'11 agosto 1990).

 

Art. 1.

     1. Gli interventi disposti a favore dei lavoratori delle imprese Keller S.p.A. di Palermo e Birra Dreher di Catania dall'articolo 1 della legge regionale 10 febbraio 1990, n. 1, sono prorogati fino al 31 dicembre 1990. Ai predetti lavoratori, i quali abbiano richiesto tempestivamente all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.), ove spettante, la corresponsione dell'indennità di disoccupazione speciale, prevista dall'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, l'indennità mensile a carico della Regione sarà concessa in misura pari al 95 per cento dell'ammontare della medesima indennità di disoccupazione speciale.

     2. I benefici di cui al comma 1 si applicano, altresí, ai lavoratori dipendenti dalle suddette imprese, licenziati o sospesi per riduzione di personale nel corso dell'anno 1990, con decorrenza dalla data di sospensione o licenziamento e sino al 31 dicembre 1990 per i periodi di effettiva disoccupazione.

 

     Art. 2.

     1. L'indennità straordinaria mensile prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 10 febbraio 1990, n. 1, è estesa ai lavoratori sospesi o licenziati per riduzione di personale dalle imprese Gafer S.p.A. e Fenicia S.p.A. di Palermo durante l'anno 1990, con decorrenza dalla data di sospensione o licenziamento, per i periodi di effettiva disoccupazione e per un massimo di 6 mesi.

     2. Trovano applicazione i commi 2 e 3 dell'articolo 1 e l'articolo 2 della legge regionale 10 febbraio 1990, n. 1, nonché gli articoli 4 e 5 della presente legge.

     3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a partire dal 1° giugno.

 

     Art. 3.

     1. L'indennità straordinaria mensile prevista dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 10 febbraio 1990, n. 1, è estesa, altresì, a decorrere dal 23 luglio 1990, ai lavoratori sospesi dalla Società laterizi Akragas, per i periodi di effettiva sospensione e fino al 31 dicembre 1990.

 

     Art. 4.

     1. All'articolo 2 della legge regionale 10 febbraio 1990, n. 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     1. Fermo restando quanto disposto al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 10 febbraio 1990, n. 1, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, subordinerà l'erogazione delle indennità di cui all'articolo 1 della presente legge alla cessione "pro solvendo", in favore dell'Amministrazione regionale competente, del credito risarcitorio che sia stato o dovesse essere giudizialmente riconosciuto a ciascun lavoratore ai sensi del secondo comma dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 6.

     1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, la spesa di lire 5.100 milioni, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'apposito fondo destinato al finanziamento di nuovi interventi legislativi iscritto nel bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

 

     Art. 7.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 


[1] Comma abrogato con art. 1 L.R. 30 aprile 1991, n. 13.