Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.16 lavoro e previdenza sociale |
Data: | 30/04/1991 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le disposizioni delle leggi regionali 10 febbraio 1990, n. 1 e 7 agosto 1990, n. 32, relative al recupero delle indennità erogate dalla Regione vanno intese nel senso che non si farà luogo a [...] |
§ 3.16.194 - L.R. 30 aprile 1991, n. 13.
Norme interpretative delle leggi regionali 10 febbraio 1990, n. 1 e 7 agosto 1990, n. 32, concernenti interventi in favore di lavoratori di aziende in crisi.
(G.U.R. n. 22 del 4 maggio 1991).
1. Le disposizioni delle leggi regionali 10 febbraio 1990, n. 1 e 7 agosto 1990, n. 32, relative al recupero delle indennità erogate dalla Regione vanno intese nel senso che non si farà luogo a recupero delle indennità percepite per i periodi in cui i lavoratori che ne hanno usufruito non hanno svolto attività lavorativa autonoma o subordinata, a condizione che per tali periodi non godano del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e non percepiscano indennità di disoccupazione speciale.
2. Il disposto del comma 3 dell'articolo 1 della
3. Allo stesso importo di cui al comma 2 deve intendersi limitato l'oggetto della cessione prevista al comma 1 dell'articolo 5 della
4. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 5 della