Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.16 lavoro e previdenza sociale |
Data: | 30/12/1977 |
Numero: | 104 |
Sommario |
Art. 1. Salva la definizione dei rapporti tra Stato e Regione in tema di personale dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), dell'Istituto nazionale per [...] |
Art. 2. L'assegno di cui al precedente articolo viene ridotto in misura pari ai miglioramenti di trattamento economico che a qualsiasi titolo verranno erogati con decorrenza 1 ottobre 1977, ad eccezione [...] |
Art. 3. All'erogazione del contributo previsto dall'art. 1 si provvede mediante accreditamenti semestrali al commissario straordinario incaricato della gestione delle somme occorrenti, disposti con [...] |
Art. 4. Fermo restando il disposto dell'art. 7 della legge regionale 5 marzo 1976, n. 17, la Presidenza della Regione è autorizzata a corrispondere al personale del soppresso ente "Gioventù italiana", [...] |
Art. 5. Per le finalità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è autorizzata per l'anno 1978 la spesa di lire 475.500.000. |
Art. 6. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. |
§ 3.16.115 - L.R. 30 dicembre 1977, n. 104.
Norme per il personale dei disciolti enti nazionali per la formazione professionale operanti in Sicilia e per il personale del soppresso ente "Gioventù italiana".
(G.U.R. 7 gennaio 1978, n. 1).
Salva la definizione dei rapporti tra Stato e Regione in tema di personale dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA), disciolti ai sensi dell'art. 2 del
L'assegno di cui al precedente articolo viene ridotto in misura pari ai miglioramenti di trattamento economico che a qualsiasi titolo verranno erogati con decorrenza 1 ottobre 1977, ad eccezione dei miglioramenti dipendenti da aumenti periodici di anzianità o da sviluppo di carriera o dall'indennità integrativa speciale di cui alla
Lo stesso assegno non incide sul trattamento di previdenza e di quiescenza e sugli aumenti periodici di anzianità e sugli eventuali compensi per lavoro straordinario dovuti al personale di cui all'art. 1 della presente legge.
L'assegno di cui ai precedenti commi sarà proporzionalmente ridotto o sospeso in ogni situazione che importi la riduzione o la sospensione del trattamento economico fondamentale e sarà soggetto alle sole ritenute erariali.
All'erogazione del contributo previsto dall'art. 1 si provvede mediante accreditamenti semestrali al commissario straordinario incaricato della gestione delle somme occorrenti, disposti con decreto del Presidente della Regione sulla base degli elenchi del personale in servizio all'inizio di ogni semestre e con l'obbligo di rendiconto in conformità alle disposizioni vigenti.
Nella prima applicazione della presente legge l'accreditamento sarà disposto per un ammontare corrispondente alle somme occorrenti per il pagamento degli assegni per il periodo 1 ottobre 1977- 30 giugno 1978.
Fermo restando il disposto dell'art. 7 della
Per le finalità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è autorizzata per l'anno 1978 la spesa di lire 475.500.000.
Per le finalità di cui al precedente art. 4 è autorizzata per l'anno 1978 la spesa di lire 15.000.000.
Al relativo onere si farà fronte con parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'anno medesimo.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.