§ 3.16.45 - L.R. 7 giugno 1969, n. 16.
Provvedimenti in favore dei dipendenti dell'ex El.si. di Palermo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:07/06/1969
Numero:16


Sommario
Art. 1.      Per le finalità di cui alla legge regionale 13 maggio 1968, n. 12, è autorizzata la ulteriore spesa di lire 405 milioni relativamente al periodo 1 gennaio-30 aprile 1969.
Art. 2.      La misura della l'indennità prevista dall'art. 1 della predetta legge non può essere superiore a L. 300.000 mensili e viene corrisposta ai dipendenti della fallita Raytheon-El.si. che hanno [...]
Art. 3.      L'indennità prevista dalla legge regionale 13 maggio 1968, n. 12 e successive aggiunte e modificazioni spetta anche ai dipendenti della fallita Raytheon-El.si. per i periodi nei quali siano [...]
Art. 4.      Gli Istituti di credito ai quali è affidato il servizio di cassa della Regione, sono autorizzati ad anticipare ai lavoratori già dipendenti dalla Raytheon-El.si. di Palermo l'importo [...]
Art. 5.      L'anticipazione effettuata a termini dell'articolo precedente è garantita in via sussidiaria dalla Regione.
Art. 6.      L'anticipazione di cui agli articoli precedenti è concessa al tasso annuo del 7 per cento, comprensivo anche di spese accessorie e competenze; il relativo onere è posto a carico del bilancio [...]
Art. 7.      Agli operai già dipendenti dalla Raytheon-El.si. di Palermo, ammessi a beneficiare dell'indennità; integrativa, prevista dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e corrisposta, a [...]
Art. 8.      Al pagamento delle indennità previste dalla presente legge provvede l'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione. A tal fine le somme occorrenti saranno versate al fondo siciliano per [...]
Art. 9.      Agli oneri di cui agli articoli 1 e 7 della presente legge si fa fronte utilizzando la somma assegnata per gli ulteriori provvedimenti in favore dell'El.si. di Palermo compresa nello [...]
Art. 10.      All'onere eventuale derivante dalla garanzia sussidiaria di cui all'art. 5 si provvede con l'assegnazione di lire 1.100.000.000 del cap. 20731 del bilancio della Regione per l'anno 1970 cui si [...]
Art. 11.      In dipendenza del precedente art. 10 all'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario in corso, sono apportate le seguenti variazioni:
Art. 12.      Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.16.45 - L.R. 7 giugno 1969, n. 16.

Provvedimenti in favore dei dipendenti dell'ex El.si. di Palermo.

(G.U.R. 7 giugno 1969, n. 28).

 

Art. 1.

     Per le finalità di cui alla legge regionale 13 maggio 1968, n. 12, è autorizzata la ulteriore spesa di lire 405 milioni relativamente al periodo 1 gennaio-30 aprile 1969.

 

     Art. 2.

     La misura della l'indennità prevista dall'art. 1 della predetta legge non può essere superiore a L. 300.000 mensili e viene corrisposta ai dipendenti della fallita Raytheon-El.si. che hanno prestato la loro opera presso lo stabilimento di Palermo e che saranno riassunti dalla Elettronica Telecomunicazioni in esecuzione dell'accordo stipulato presso il Ministero del lavoro in data 9 gennaio 1969.

 

     Art. 3.

     L'indennità prevista dalla legge regionale 13 maggio 1968, n. 12 e successive aggiunte e modificazioni spetta anche ai dipendenti della fallita Raytheon-El.si. per i periodi nei quali siano stati a carico della I.N.A.M. ed abbiano ricevuto l'assistenza medica farmaceutica senza percepire la relativa indennità economica.

     Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte utilizzando le disponibilità degli stanziamenti autorizzati per le finalità delle surrichiamate leggi.

 

     Art. 4.

     Gli Istituti di credito ai quali è affidato il servizio di cassa della Regione, sono autorizzati ad anticipare ai lavoratori già dipendenti dalla Raytheon-El.si. di Palermo l'importo dell'indennità di licenziamento loro spettante sulla base delle risultanze dello stato passivo, reso esecutivo dal giudice delegato.

     Gli istituti di credito si surrogheranno nei crediti privilegiati ammessi al passivo dei dipendenti soddisfatti.

 

     Art. 5.

     L'anticipazione effettuata a termini dell'articolo precedente è garantita in via sussidiaria dalla Regione.

     La predetta garanzia è limitata alla sola parte capitale ed è prestata per l'importo massimo di lire 1.100.000.000 per la durata non superiore ad un anno dalla chiusura della liquidazione della Raytheon-El.si.

 

     Art. 6.

     L'anticipazione di cui agli articoli precedenti è concessa al tasso annuo del 7 per cento, comprensivo anche di spese accessorie e competenze; il relativo onere è posto a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 7.

     Agli operai già dipendenti dalla Raytheon-El.si. di Palermo, ammessi a beneficiare dell'indennità; integrativa, prevista dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e corrisposta, a carico della Regione, una indennità pari al 20 per cento della retribuzione globale, calcolata ai sensi della citata norma.

     Agli impiegati già dipendenti dalla Raytheoni-El.si., esclusi i dirigenti, che verranno assunti con decorrenza differita dalla nuova società, è corrisposta una indennità, in misura pari alla sola retribuzione, entro il limite di importo previsto dall'art. 2 della legge regionale 8 marzo 1969, n. 4, e non oltre i termini corrispondenti a quelli indicati dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, numero 1115.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di L. 295.000.000.

 

     Art. 8.

     Al pagamento delle indennità previste dalla presente legge provvede l'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione. A tal fine le somme occorrenti saranno versate al fondo siciliano per la assistenza e il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con D.Lgs.P.Reg. 18 aprile 1951, n. 25.

 

     Art. 9.

     Agli oneri di cui agli articoli 1 e 7 della presente legge si fa fronte utilizzando la somma assegnata per gli ulteriori provvedimenti in favore dell'El.si. di Palermo compresa nello stanziamento del cap. 10833 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1969.

 

     Art. 10.

     All'onere eventuale derivante dalla garanzia sussidiaria di cui all'art. 5 si provvede con l'assegnazione di lire 1.100.000.000 del cap. 20731 del bilancio della Regione per l'anno 1970 cui si farà fronte utilizzando parte delle disponibilità derivanti dalla cessazione nell'anno 1969 della spesa autorizzata con il primo comma dell'articolo 12 della legge regionale 4 giugno 1964, n. 10, ricadente nell'esercizio 1969 a termine dell'art. 3 del a legge regionale 3 maggio 1966, n. 12.

     All'onere derivante dall'art. 6, preventivato in L. 77.000.000 all'anno per tra anni, a decorrere da quello in corso, si provvede quanto all'esercizio 1969 utilizzando parte delle disponibilità del capitolo 20911 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio stesso, e quanto a lire 154.000.000, per gli esercizi successivi, utilizzando per lire 4.000.000 parte delle disponibilità derivanti dalla cessazione nell'anno 1969 della spesa autorizzata con il primo comma dell'art. 12 della legge regionale 4 giugno 1964, n. 10 ricadente nell'esercizio 1969 ai termini dell'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 1966, n. 12, e per L. 150.00O.000 le disponibilità derivanti dalla cessazione della spesa relativa al limite decennale di impegno autorizzato con l'articolo 4, I comma, della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51.

 

     Art. 11.

     In dipendenza del precedente art. 10 all'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario in corso, sono apportate le seguenti variazioni:

 

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|Cap. 20911 - Fondo occorrente |   Spese in conto capitale    |

|per far fronte ad oneri ecc.  | (Importo in milioni di lire) |

|Oggetto   del   provvedimento |                              |

|------------------------------+------------------------------|

| Partita che si riduce:       |                              |

| provvedimenti per l'incenti- |                              |

| vazione industriale          |         in meno 77           |

|------------------------------+------------------------------|

| Partita che si aggiunge:     |                              |

| ulteriori provvedimenti in   |                              |

| favore dei dipendenti dell'ex|                              |

| El.si. di Palermo            |         in più 77            |

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     Art. 12.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 13.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.