§ 5.3.397 - L.R. 20 novembre 2008, n. 17.
Norme per la continuità del reddito minimo d’inserimento.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:20/11/2008
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Norme per la continuità del reddito minimo d’inserimento
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 5.3.397 - L.R. 20 novembre 2008, n. 17.

Norme per la continuità del reddito minimo d’inserimento.

(G.U.R. 24 novembre 2008, n. 54)

 

Art. 1. Norme per la continuità del reddito minimo d’inserimento

1. La spesa autorizzata con la tabella "G" della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, per le finalità di cui alla UPB 7.2.2.6.2, capitolo 712402, è incrementata per l’esercizio finanziario 2008 di 1.500 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità della UPB 4.2.2.8.2, capitolo 613901, accantonamento 2001 del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario medesimo.

2. Dopo il comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, sono aggiunti i seguenti commi:

"5 bis. A decorrere dall’1 gennaio 2009 l’Amministrazione regionale può prevedere il rifinanziamento dei cantieri di cui al comma 2, nella misura massima dell’80 per cento per i comuni con popolazione pari o superiore a 10 mila abitanti e del 90 per cento per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti del fabbisogno segnalato dai comuni di cui al comma 1, da destinare in favore dei soggetti di cui al comma 3.

5 ter. Ai fini dell’accesso ai cantieri di servizi di cui al comma 5 bis i soggetti destinatari devono:

a) avere prestato nell’anno 2008 attività lavorativa esclusiva nei cantieri di cui al comma 2;

b) dichiarare, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere privi di qualsiasi altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e di qualsiasi tipo di patrimonio sia mobiliare sotto forma di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari, che immobiliare fatta eccezione per:

- l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale che, se posseduta a titolo di proprietà, non può eccedere la soglia minima indicata dal comune;

- i terreni agricoli posseduti il cui valore complessivo non può superare il 25 per cento del limite massimo previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

5 quater. La perdita del requisito di cui alla lettera b) del comma 5 ter comporta la cancellazione dalle liste comunali dei soggetti destinatari dei programmi di lavoro di cui al comma 2.

5 quinquies. I comuni esercitano il controllo sulle attività di cui al presente articolo, provvedendo al recupero delle somme indebitamente percepite in caso di accertamento di dichiarazione mendace o falsità negli atti prodotti dai soggetti destinatari dell’attività lavorativa di cui al comma 2".

 

     Art. 2. Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.