§ 35.3.22 - D.P.R. 30 dicembre 1971, n. 1252.
Regolamento per il concorso di ammissione alla carriera diplomatica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:35. Diplomazia e consolati
Capitolo:35.3 personale
Data:30/12/1971
Numero:1252


Sommario
Art. 1. Requisiti per l'ammissione al concorso.      Per l'ammissione al concorso per la carriera diplomatica sono richiesti i seguenti requisiti
Art. 2. Domanda di ammissione al concorso.      Per la presentazione delle domande di ammissione al concorso deve essere assegnato nel bando un termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione [...]
Art. 3. Commissione giudicatrice.      La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta di un ambasciatore o inviato straordinario e ministro [...]
Art. 4. Titoli.      La commissione può assegnare complessivamente fino a 8 centesimi per i titoli seguenti
Art. 5. Prove obbligatorie.      Gli esami consistono in cinque prove scritte ed una orale: essi tendono ad accertare la preparazione, la maturità e l'attitudine del candidato
Art. 6. Punteggio.      Il punteggio per ogni prova scritta e quello per la prova orale sono espressi in centesimi
Art. 7. Prove integrative.      Al fine di conseguire specializzazioni previste dal bando di concorso, i candidati possono chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere una prova [...]
Art. 8. Prove facoltative.      I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere prove facoltative orali nelle lingue francese, russa, spagnola e tedesca, ad esclusione [...]
Art. 9. Modalità e calendario delle prove.      I programmi di esame sono stabiliti nel decreto che indice il concorso
Art. 10. Adempimenti particolari della commissione relativamente alle prove scritte.      La preparazione e la scelta dei temi per le prove scritte avviene nel modo stabilito nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686
Art. 11. Graduatoria.      La graduatoria viene formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta dei [...]
Art. 12. Norme da applicare.      Ad integrazione della specifica disciplina dettata dagli articoli precedenti, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, [...]
Art. 13. Norme transitorie.      Per la durata di due anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno ammessi al concorso anche i candidati in possesso di laurea in lingue [...]


§ 35.3.22 - D.P.R. 30 dicembre 1971, n. 1252. [1]

Regolamento per il concorso di ammissione alla carriera diplomatica.

(G.U. 26 gennaio 1972, n. 22)

 

 

     Art. 1. Requisiti per l'ammissione al concorso.

     Per l'ammissione al concorso per la carriera diplomatica sono richiesti i seguenti requisiti:

     1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;

     2) età non superiore ai trent'anni e non inferiore ai ventun anni;

     3) una delle seguenti lauree:

     giurisprudenza;

     scienze politiche,

     scienze internazionali e diplomatiche,

     economia e commercio,

     economia aziendale,

     economia politica,

     economia marittima e dei trasporti,

     commercio internazionale e mercati valutari,

     scienze economiche e bancarie,

     scienze statistiche e demografiche,

     scienze statistiche ed economiche,

     scienze statistiche ed attuariali,

     scienze bancarie e assicurative,

     scienze economiche e sociali,

     discipline economiche e sociali,

     scienze dell'amministrazione,

     lettere,

     filosofia,

     sociologia,

     storia,

     geografia,

     lingue e letterature straniere,

     lingue e letterature straniere moderne,

     filologia e storia dell'Europa orientale,

     lingue e civiltà orientali, lingue e letterature orientali [2] ;

     4) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

     5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

     Si applicano le disposizioni del quinto e settimo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 2. Domanda di ammissione al concorso.

     Per la presentazione delle domande di ammissione al concorso deve essere assegnato nel bando un termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso nella Gazzetta Ufficiale.

     Nella domanda gli aspiranti al concorso debbono dichiarare:

     a) la data ed il luogo di nascita;

     b) il possesso della cittadinanza italiana;

     c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;

     d) le eventuali condanne penali riportate comprese quelle inflitte all'estero, nonchè i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

     e) il titolo di studio;

     f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

     g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

     h) i titoli indicati nel successivo art. 4 dei quali siano in possesso;

     i) in quale lingua, tra quelle indicate nel successivo art. 5, comma 2, n. 5), intenda sostenere la prova obbligatoria scritta [3] .

     La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; qualora questi si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

     Alla domanda l'aspirante deve allegare la documentazione relativa ai titoli di cui alla precedente lettera h) nonchè un certificato medico da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica in qualsiasi momento anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

 

          Art. 3. Commissione giudicatrice.

     La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta di un ambasciatore o inviato straordinario e ministro plenipotenziario di I classe, in servizio o a riposo, che la presiede, di un magistrato ordinario o amministrativo con qualifica non inferiore a consigliere di Cassazione o equiparata, di due funzionari diplomatici di grado non inferiore al consigliere d'ambasciata e di tre docenti universitari.

     Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a primo segretario di legazione, al quale può essere aggiunto un vice segretario appartenente alla carriera stessa.

 

          Art. 4. Titoli.

     La commissione può assegnare complessivamente fino a 8 centesimi per i titoli seguenti:

     a) libera docenza o assistentato universitario ordinario o straordinario in discipline che formano oggetto delle prove scritte obbligatorie di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo seguente: fino a 3 centesimi;

     b) servizio prestato quali funzionari di carriere direttive dello Stato, a seguito di ammissione per concorso; quali magistrati ordinari, amministrativi o militari; quali procuratori od avvocati dello Stato: fino a 3 centesimi;

     c) servizio prestato dagli insegnanti, in possesso di una delle lauree di cui all'art. 1, che abbiano conseguito un posto di ruolo, equiparato alla carriera direttiva, a seguito di concorso per esami, sempre che l'insegnamento abbia riguardato le discipline di cui al precedente punto a): fino a 2 centesimi.

     Il punteggio per i titoli viene assegnato dalla commissione prima dell'inizio delle prove di esame, sulla base della documentazione presentata dal candidato.

     I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio complessivo conseguito dai candidati risultati idonei alle prove di esame.

 

          Art. 5. Prove obbligatorie.

     Gli esami consistono in cinque prove scritte ed una orale: essi tendono ad accertare la preparazione, la maturità e l'attitudine del candidato.

     Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

     1) storia moderna e contemporanea;

     2) economia politica e politica economica;

     3) diritto internazionale pubblico;

     4) lingua inglese (composizione o sintesi con l'uso del dizionario-lessico);

     5) lingua francese (composizione o sintesi con l'uso del dizionario-lessico).

     La prova orale verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

     1) diritto internazionale privato e diritto interno in materia internazionale;

     2) diritto pubblico italiano (costituzionale ed amministrativo) e cenni sulle principali costituzioni straniere;

     3) nozioni istituzionali di diritto civile;

     4) lingua inglese (composizione o sintesi con l'uso del dizionario-lessico bilingue) [4];

     5) altra lingua straniera scelta dal candidato tra le seguenti: francese, russa, spagnola e tedesca (composizione o sintesi con l'uso del dizionario-lessico bilingue) [5].

     L'esame orale nelle lingue obbligatorie consiste essenzialmente in una conversazione nelle lingue stesse.

     La prova orale è comprensiva di un colloquio atto ad accertare l'attitudine del candidato ad affrontare il particolare tipo di lavoro e di vita in ambienti stranieri che è proprio della carriera diplomatica, nonché la sua capacità di valutazione in relazione a questioni attuali di carattere internazionale [6] .

 

          Art. 6. Punteggio.

     Il punteggio per ogni prova scritta e quello per la prova orale sono espressi in centesimi.

     Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.

     Per superare la prova orale il candidato deve riportare almeno sessanta centesimi.

     La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nella prova orale; a tale somma sono aggiunti i centesimi eventualmente attribuiti ai sensi degli articoli 4, 7 e 8.

 

          Art. 7. Prove integrative.

     Al fine di conseguire specializzazioni previste dal bando di concorso, i candidati possono chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere una prova integrativa scritta e orale in tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero, nonché prove integrative orali in una delle seguenti materie:

     1) circolazione internazionale dei lavoratori e loro tutela; movimenti sindacali;

     2) lingua araba;

     3) lingua cinese;

     4) lingua giapponese.

     Il punteggio conseguito nella prova integrativa scritta viene calcolato per determinare la media complessiva relativa alle prove scritte, ai fini dell'applicazione dell'art. 6, secondo comma, soltanto qualora esso sia superiore alla media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte obbligatorie.

     Alla prova integrativa orale di tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero il candidato è ammesso soltanto qualora nella relativa prova scritta egli abbia conseguito un punteggio non inferiore a sessanta centesimi. Per tale prova integrativa orale il candidato può conseguire fino a 5 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 2 centesimi.

     Per le rimanenti prove integrative orali indicate nel primo comma, il candidato può conseguire fino a 2 centesimi purché raggiunga la sufficienza di 1,2 centesimi.

     Il punteggio attribuito per la prova integrativa orale si aggiunge alla votazione complessiva riportata nelle prove obbligatorie, sempreché il candidato sia risultato idoneo.

 

          Art. 8. Prove facoltative.

     I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere prove facoltative orali nelle lingue francese, russa, spagnola e tedesca, ad esclusione di quella scelta come seconda prova obbligatoria, o in altra indicata dal bando [7] .

     Per ciascuna di tali prove il candidato può conseguire fino a 1,5 centesimi, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 0,90 centesimi.

     Il punteggio attribuito per le prove facoltative si aggiunge alla votazione complessiva riportata nelle prove obbligatorie, semprechè il candidato sia risultato idoneo.

 

          Art. 9. Modalità e calendario delle prove.

     I programmi di esame sono stabiliti nel decreto che indice il concorso.

     Le prove di esame hanno luogo in Roma.

     Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo, la data di inizio delle prove scritte e la materia oggetto della prima prova.

     La commissione giudicatrice stabilisce il giorno e la materia delle altre prove scritte, dandone comunicazione ai candidati. Di norma le prove scritte hanno luogo in giorni successivi.

     I candidati dispongono di otto ore per le prove scritte fatta eccezione per le prove di lingue per cui dispongono di quattro ore.

     Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla.

 

          Art. 10. Adempimenti particolari della commissione relativamente alle prove scritte.

     La preparazione e la scelta dei temi per le prove scritte avviene nel modo stabilito nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

 

          Art. 11. Graduatoria.

     La graduatoria viene formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta dei centesimi eventualmente attribuiti ai sensi degli articoli 4, 7 e 8. A parità di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.

     Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

 

          Art. 12. Norme da applicare.

     Ad integrazione della specifica disciplina dettata dagli articoli precedenti, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

 

          Art. 13. Norme transitorie.

     Per la durata di due anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno ammessi al concorso anche i candidati in possesso di laurea in lingue o di lauree rilasciate dalle facoltà di lettere e filosofia, conseguite presso università o altri istituti equiparati della Repubblica.

     Limitatamente allo stesso periodo sarà consentita la sostituzione della prova obbligatoria nella lingua inglese o francese, di cui all'art. 5, con altra prova nella lingua tedesca o russa.

 


[1]  Decreto abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 17 maggio 2001, n. 285, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

[2]  Numero così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 30 gennaio 1991, n. 51.

[3]  Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.P.R. 30 gennaio 1991, n. 51.

[4]  Numero così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 30 gennaio 1991, n. 51.

[5]  Numero così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 30 gennaio 1991, n. 51.

[6]  Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 25 novembre 1981, n. 855.

[7]  Comma così sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 30 gennaio 1991, n. 51.