§ 12.2.3 - D.Lgs.Lgt. 4 gennaio 1945, n. 1.
Sospensione, fino all'entrata in funzione del nuovo Parlamento dell'incompatibilità tra la carica di governatore della Banca d'Italia e quella di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.2 banca d'Italia
Data:04/01/1945
Numero:1


Sommario
Art. 1.      Il decreto Luogotenenziale 29 luglio 1944, n. 216, è revocato
Art. 2.      Fino a che non sarà entrato in funzione il nuovo Parlamento è sospesa, per quanto riguarda la carica di governatore della Banca d'Italia, l'incompatibilità prevista dall'art. 132 del testo unico [...]
Art. 3.      Fino alla costituzione del nuovo Consiglio superiore della Banca d'Italia ed in deroga all'art. 19 dello statuto di essa, il governatore, il direttore generale ed il vice direttore generale [...]
Art. 4.      Sono esclusi dai poteri del governatore quelli inerenti alla presidenza dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per [...]
Art. 5.      Il Consorzio per sovvenzioni sui valori industriali cessa di costituire una Sezione autonoma dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) rimanendo così abrogata la disposizione contenuta nel primo [...]
Art. 6.      Rimane ferma la vigilanza del Ministero del tesoro sulla Banca d'Italia a norma dell'art. 108 e seguenti del testo unico di legge 28 aprile 1910, n. 204, sostituendosi all'intervento [...]
Art. 7.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno


§ 12.2.3 - D.Lgs.Lgt. 4 gennaio 1945, n. 1. [1]

Sospensione, fino all'entrata in funzione del nuovo Parlamento dell'incompatibilità tra la carica di governatore della Banca d'Italia e quella di membro del Parlamento e disciplina, fino a nuova disposizione, con nuove modalità, della nomina del governatore stesso, del direttore generale e del vice direttore generale della Banca.

(G.U. 9 gennaio 1945, n. 4).

 

Art. 1.

     Il decreto Luogotenenziale 29 luglio 1944, n. 216, è revocato.

 

     Art. 2.

     Fino a che non sarà entrato in funzione il nuovo Parlamento è sospesa, per quanto riguarda la carica di governatore della Banca d'Italia, l'incompatibilità prevista dall'art. 132 del testo unico di legge approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204.

 

     Art. 3.

     Fino alla costituzione del nuovo Consiglio superiore della Banca d'Italia ed in deroga all'art. 19 dello statuto di essa, il governatore, il direttore generale ed il vice direttore generale della Banca medesima, anzichè dal Consiglio superiore, saranno nominati o revocati con decreto Luogotenenziale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri. Il governatore eserciterà - sentito il direttore generale - anche i poteri del Consiglio superiore e del Comitato del Consiglio stesso, eccettuati quelli di cui all'art. 19 dello statuto.

     Nel caso di assenza o di impedimento del governatore, anche i poteri del Consiglio superiore e del Comitato saranno esercitati dal direttore generale.

 

     Art. 4.

     Sono esclusi dai poteri del governatore quelli inerenti alla presidenza dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

     Gli sono, invece, conferiti i poteri della presidenza del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali; il governatore eserciterà pure, sentito il direttore generale della Banca, i poteri del Comitato centrale amministrativo di detto Consorzio fino a che il Comitato stesso non sarà ricostituito. Nel caso di assenza o di impedimento del governatore, anche i poteri di tale Comitato saranno esercitati dal direttore generale della Banca d'Italia.

 

     Art. 5.

     Il Consorzio per sovvenzioni sui valori industriali cessa di costituire una Sezione autonoma dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) rimanendo così abrogata la disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376.

 

     Art. 6.

     Rimane ferma la vigilanza del Ministero del tesoro sulla Banca d'Italia a norma dell'art. 108 e seguenti del testo unico di legge 28 aprile 1910, n. 204, sostituendosi all'intervento dell'ispettore del Tesoro nelle sedute del Consiglio superiore la comunicazione al Ministero del tesoro, da parte della Banca, di copia delle deliberazioni del governatore, le quali diventeranno esecutive se non saranno dal Ministero sospese entro cinque giorni da quello del loro ricevimento.

 

     Art. 7.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.