| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 30. Credito | 
| Capitolo: | 30.9 credito sportivo | 
| Data: | 29/12/1966 | 
| Numero: | 1277 | 
| Sommario | 
| Art. unico. L'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è modificato come segue | 
§ 30.9.a - Legge 29 dicembre 1966, n. 1277.
Modifica dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo.
(G.U. 8 febbraio 1967, n. 34).
     L'articolo 4 della 
"L'Istituto provvede alla concessione del credito:
a) con il fondo di dotazione;
b) con il fondo di garanzia;
c) con le riserve ordinarie e con le riserve straordinarie;
d) con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti;
e) con l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a cinque volte quello del patrimonio formato ai sensi del precedente art. 2".