§ 2.11.71 - L.R. 5 marzo 1979, n. 14.
Interventi in favore della fondazione Giuseppe Whitaker con sede in Palermo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:05/03/1979
Numero:14


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione
Art. 2.      All'onere di lire 300 milioni, a carico dell'esercizio finanziario 1979, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.


§ 2.11.71 - L.R. 5 marzo 1979, n. 14.

Interventi in favore della fondazione Giuseppe Whitaker con sede in Palermo.

(G.U.R. 6 marzo 1979, n. 10).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione [1] è autorizzato a concedere alla fondazione Giuseppe Whitaker con sede in Palermo un contributo annuo di lire 300 milioni così suddivisi:

     - quanto a lire 200 milioni quale concorso della Regione agli oneri per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio della Fondazione;

     - quanto a lire 50 milioni quale integrazione al bilancio della Fondazione;

     - quanto a lire 50 milioni per l'utilizzazione del parco e della villa Malfitano da parte della Presidenza della Regione per fini istituzionali e per manifestazioni di rilevante interesse, nonché per la fruizione da parte del pubblico dell'isola di Motya e del parco di villa Malfitano [2].

     Al fine di determinare condizioni e modalità per realizzare le finalità indicate al comma precedente, il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare con la fondazione Giuseppe Whitaker apposita convenzione, alla quale si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 2 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19, modificato con L.R. 26 maggio 1973, n. 21.

 

     Art. 2.

     All'onere di lire 300 milioni, a carico dell'esercizio finanziario 1979, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

     Gli oneri a carico degli esercizi finanziari successivi a quello in corso troveranno riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, a norma dell'art. 1, quarto comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47.

 

 


[1] Così modificato con art. 12 L.R. 30 maggio 1985, n. 33.

[2] Comma così modificato dall’art. 15 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 21.