§ 4.4.37 - L.R. 26 luglio 1985, n. 33.
Norme per l'integrazione della quota del Fondo nazionale trasporti per l'anno 1984.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:26/07/1985
Numero:33


Sommario
Art. 1.      Al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici di trasporto di persone in relazione al disposto di cui all'art. 4 della L.R. 14 giugno 1983, n. 68 è autorizzata, per l'anno finanziario [...]
Art. 2.      Per ogni tipo di servizio di linea di cui all'art. 9 della L.R. 14 giugno 1983, n. 68, deve essere determinato un solo costo economico standardizzato da valere per tutte le aziende di trasporto [...]
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      Alla spesa di cui all'art. 1, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, [...]


§ 4.4.37 - L.R. 26 luglio 1985, n. 33.

Norme per l'integrazione della quota del Fondo nazionale trasporti per l'anno 1984.

(G.U.R. 30 luglio 1985, n. 32).

 

Art. 1.

     Al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici di trasporto di persone in relazione al disposto di cui all'art. 4 della L.R. 14 giugno 1983, n. 68 è autorizzata, per l'anno finanziario in corso e per la copertura degli oneri derivanti dal decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti 21 dicembre 1984, n. 250, la spesa di lire 36.500 milioni ad integrazione dei finanziamenti di cui all'art. 9 della L. 10 aprile 1981, n. 151.

     Le somme che saranno assegnate alla Regione, a seguito della revisione del Fondo nazionale trasporti per l'anno finanziario 1984, entro i limiti della autorizzazione di spesa del precedente comma, saranno acquisite al bilancio regionale.

 

     Art. 2.

     Per ogni tipo di servizio di linea di cui all'art. 9 della L.R. 14 giugno 1983, n. 68, deve essere determinato un solo costo economico standardizzato da valere per tutte le aziende di trasporto operanti nell'ambito della Regione siciliana, tenendo conto dei coefficienti di adattamento previsti dalla tabella C allegata alla predetta legge.

     Per la determinazione del costo di cui al punto 1 della tabella A allegata alla L.R. 14 giugno 1983, n. 68 non si tiene conto delle prestazioni di lavoro straordinario.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 4.

     Alla spesa di cui all'art. 1, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 06.79: «Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi».

 

 


[1] Modifica art. 10 L.R. 14 giugno 1983, n. 68.