Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.4 trasporti |
Data: | 26/07/1985 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. Al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici di trasporto di persone in relazione al disposto di cui all'art. 4 della L.R. 14 giugno 1983, n. 68 è autorizzata, per l'anno finanziario [...] |
Art. 2. Per ogni tipo di servizio di linea di cui all'art. 9 della L.R. 14 giugno 1983, n. 68, deve essere determinato un solo costo economico standardizzato da valere per tutte le aziende di trasporto [...] |
Art. 3. (Omissis) |
Art. 4. Alla spesa di cui all'art. 1, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, [...] |
§ 4.4.37 - L.R. 26 luglio 1985, n. 33.
Norme per l'integrazione della quota del Fondo nazionale trasporti per l'anno 1984.
(G.U.R. 30 luglio 1985, n. 32).
Al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici di trasporto di persone in relazione al disposto di cui all'art. 4 della
Le somme che saranno assegnate alla Regione, a seguito della revisione del Fondo nazionale trasporti per l'anno finanziario 1984, entro i limiti della autorizzazione di spesa del precedente comma, saranno acquisite al bilancio regionale.
Per ogni tipo di servizio di linea di cui all'art. 9 della
Per la determinazione del costo di cui al punto 1 della tabella A allegata alla
(Omissis) [1].
Alla spesa di cui all'art. 1, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 06.79: «Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi».
[1] Modifica art. 10