§ 2.9.97 - L.R. 7 agosto 1990, n. 27.
Modifiche, integrazioni ed ulteriori disposizioni per l'attuazione delle leggi regionali 6 maggio 1981, n. 87 e 25 marzo 1986, n. 14, recanti interventi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.9 assistenza sociale
Data:07/08/1990
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Integrazione dell'articolo 13 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87.
Art. 2.  Integrazione dell'articolo 16 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87.
Art. 3.  Commissione consultiva per gli anziani.
Art. 4.  Collaudo delle opere ammesse a contributo.
Art. 5.  Modifica della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14.
Art. 6.  Erogazione dei fondi ai comuni.
Art. 7.  Credito d'esercizio alle cooperative di servizio.
Art. 8.  Modifica dell'articolo 68 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.
Art. 9.  Comitato regionale per i servizi socio-assistenziali.
Art. 10.  Commissione per la gestione dell'albo regionale delle istituzioni assistenziali.
Art. 11.  Servizio di telesoccorso.
Art. 12.  Proroga delle convenzioni per la gestione degli asili nido.
Art. 13.  Autorizzazioni di spesa e copertura finanziaria.


§ 2.9.97 - L.R. 7 agosto 1990, n. 27.

Modifiche, integrazioni ed ulteriori disposizioni per l'attuazione delle leggi regionali 6 maggio 1981, n. 87 e 25 marzo 1986, n. 14, recanti interventi e servizi a favore degli anziani, e della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, di riordino dei servizi socio-assistenziali.

(G.U.R. n. 38 dell'11 agosto 1990).

 

Art. 1. Integrazione dell'articolo 13 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87.

     1. Gli interventi di cui all'articolo 13 della legge regionale 1981, n. 87 e successive integrazioni sono estesi all'acquisto di edifici da destinare a servizi residenziali per gli anziani.

 

     Art. 2. Integrazione dell'articolo 16 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87.

     1. All'articolo 16 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 3. Commissione consultiva per gli anziani.

     1. L'articolo 15 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4. Collaudo delle opere ammesse a contributo.

     1. Al collaudo delle opere ammesse ai contributi di cui all'articolo 13 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87 e successive integrazioni si provvede mediante nomina di collaudatori da parte dell'Assessore regionale per gli enti locali con le modalità previste dalla legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.

 

     Art. 5. Modifica della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14.

     1. Il primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, è così sostituito:

     (Omissis).

     2. All'articolo 9 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

     3. All'articolo 12 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 6. Erogazione dei fondi ai comuni.

     1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1991 all'erogazione ai comuni dei fondi necessari per la concessione agli aventi diritto del contributo annuo previsto dall'articolo 5 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, provvede l'Assessore regionale per gli enti locali con le modalità di cui al quinto comma dell'articolo 35 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.

     2. Ai fini del comma 1, lo stanziamento annuo previsto dall'articolo 15, sesto comma, della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, è iscritto, a decorrere dall'esercizio 1991, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della rubrica Solidarietà sociale dell'Assessorato regionale degli enti locali.

 

     Art. 7. Credito d'esercizio alle cooperative di servizio.

     1. L'IRCAC è autorizzato a concedere alle cooperative di servizio iscritte all'albo regionale istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, crediti d'esercizio a tasso agevolato a fronte delle convenzioni stipulate dalle medesime cooperative con i comuni, singoli od associati, per la gestione del servizio di assistenza domiciliare, sulla scorta delle deliberazioni dei comuni approvate dagli organi regionali e su attestazione dei sindaci di regolare svolgimento del servizio.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 il fondo di rotazione a gestione separata dell'IRCAC, istituito ai sensi della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, è alimentato per il triennio 1990-1992 di lire 12.000 milioni di cui lire 4.000 milioni per l'anno 1990.

 

     Art. 8. Modifica dell'articolo 68 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.

     1. Il quarto comma dell'articolo 68 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 9. Comitato regionale per i servizi socio-assistenziali.

     1. Il comitato di cui all'articolo 13 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, è integrato con quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

 

     Art. 10. Commissione per la gestione dell'albo regionale delle istituzioni assistenziali.

     1. E' istituita una commissione per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, e per il controllo e la gestione del medesimo.

     2. Della commissione fanno parte:

     1) l'Assessore o un suo delegato che la presiede;

     2) due componenti designati dalle organizzazioni cooperativistiche maggiormente rappresentative tra quelle riconosciute dal D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577;

     3) un dirigente dell'Assessorato regionale degli enti locali;

     4) un componente designato dall'Assessore regionale per la cooperazione, commercio, artigianato e pesca scelto tra i funzionari del «Gruppo vigilanza» del medesimo Assessorato.

     3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale degli enti locali.

     4. Ai componenti della commissione viene corrisposto un gettone di presenza, nella misura che sarà determinata dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 22.

 

     Art. 11. Servizio di telesoccorso.

     1. I comuni singoli od associati sono autorizzati ad includere tra gli oneri del servizio assistenza domiciliare in favore degli anziani di cui all'articolo 11 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87 e all'articolo 11 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, l'installazione e la gestione dell'impianto di telesoccorso.

     2. Il servizio di telesoccorso è destinato ad anziani che vivono soli o senza adeguato supporto familiare.

     3. Con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali è approvato lo standard organizzativo di cui devono essere in possesso gli enti e le istituzioni che intendono gestire il servizio, previa iscrizione in apposita sezione dell'albo regionale di cui all'articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.

 

     Art. 12. Proroga delle convenzioni per la gestione degli asili nido.

     1. Allo scopo di migliorare i servizi degli asili nido i comuni e i loro consorzi possono prorogare le convenzioni, in vigore alla data di approvazione della presente legge, stipulate ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 214.

 

     Art. 13. Autorizzazioni di spesa e copertura finanziaria.

     1. Per la concessione di contributi ai comuni, singoli o associati, per l'organizzazione e l'attuazione di soggiorni climatico-termali, nonché per attività ricreative, culturali e del tempo libero, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1990, la spesa annua di lire 14.000 milioni.

     2. Il limite di spesa di cui all'articolo 15, settimo comma, della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, riguardante la concessione ai comuni, singoli od associati, del contributo per l'attuazione di iniziative miranti all'integrazione lavorativa degli anziani, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1990, a lire 12.000 milioni annui.

     3. Il limite di spesa di cui all'articolo 15, ottavo comma della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, riguardante la concessione ai comuni, singoli od associati, del contributo per l'organizzazione e l'attuazione dell'assistenza domiciliare in favore degli anziani ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87 e dell'articolo 11 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 16, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1990, a lire 60.000 milioni annui.

     4. Per la concessione di finanziamenti ai comuni, singoli od associati, che intendono acquistare, costruire o ristrutturare edifici destinati o da destinare a servizi residenziali o completare le strutture o costruire opere di urbanizzazione, e ad istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che intendono costruire nuovi edifici o ristrutturare edifici propri per i medesimi fini, o completare le strutture o costruire opere di urbanizzazione, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, integrato dall'articolo 1 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, è autorizzata, per il triennio 1990-1992, la spesa di lire 50.000 milioni, di cui lire 2.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1990 (cap. 58801).

     5. Per la concessione di finanziamenti ai comuni, singoli od associati, che intendono acquistare, costruire o ristrutturare edifici per l'istituzione di servizi aperti, tra cui i centri diurni di assistenza, ed alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che intendano costruire nuovi edifici o ristrutturare edifici propri per i medesimi fini, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, integrato dall'articolo 1 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, è autorizzata, per il triennio 1990-1992, la spesa di lire 50.000 milioni, di cui lire 2.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1990 (cap. 58802).

     6. Per la concessione di finanziamenti ai comuni, singoli od associati, ed alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per l'installazione di impianti od acquisto di arredamenti e attrezzature per la dotazione di centri diurni di assistenza e di servizi residenziali, è autorizzata, per il triennio 1990-1992, la spesa, rispettivamente, di lire 20.000 milioni in favore dei comuni, di cui 2.000 milioni ad incremento della dotazione di spesa prevista per l'anno 1990, e di lire 5.000 milioni in favore delle II.PP.A.B. nella misura di lire 2.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1991 e 1992.

     7. Per la concessione di contributi in favore degli enti assistenziali ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87 integrato dall'articolo 2 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, è autorizzata per il triennio 1990-1992 la spesa di lire 30.000 milioni di cui lire 2.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1990.

     8. Per le finalità di cui all'articolo 1 è autorizzata a decorrere dall'esercizio finanziario 1990 la spesa annua di lire 10.000 milioni.

     9. Gli oneri autorizzati dalla presente legge per il triennio 1990- 1992 pari a lire 338.000 milioni, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione quanto a lire 69.000 milioni per l'anno 1990 nel codice 05.05 e quanto a lire 134.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 nel codice 07.09 mediante riduzione delle relative disponibilità.

     10. All'onere di lire 69.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1990, si provvede, quanto a lire 57.000 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e, quanto a lire 12.000 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.