§ 2.3.104 - L.R. 12 novembre 1996, n. 42.
Norme transitorie concernenti i professionisti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Interpretazione autentica di norma in materia di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.3 assistenza sanitaria diretta e indiretta
Data:12/11/1996
Numero:42


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.  Interpretazione autentica dell'articolo 3, lettera a), della legge regionale 12 agosto 1980, n. 88.
Art. 5.  Società a partecipazione pubblica costituite dalle Aziende unità sanitarie locali.
Art. 6.  Norma finanziaria per l'espletamento dei servizi socio- sanitari.
Art. 7.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 2.3.104 - L.R. 12 novembre 1996, n. 42.

Norme transitorie concernenti i professionisti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Interpretazione autentica di norma in materia di assistenza indiretta. Norma finanziaria e modifiche alla legge regionale 4 aprile 1995, n. 26.

(G.U.R. 16 novembre 1996, n. 56).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [1]

 

     Art. 3. [1]

 

     Art. 4. Interpretazione autentica dell'articolo 3, lettera a), della legge regionale 12 agosto 1980, n. 88.

     1. Il ricorso all'assistenza specialistica indiretta, ambulatoriale o domiciliare, previsto dall'articolo 3, lettera a), della legge regionale 12 agosto 1980, n. 88, è ammesso quando manchino nell'ambito del comune di residenza o di domicilio presìdi pubblici o enti privati convenzionati.

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con parte delle disponibilità dello stanziamento di parte corrente del Fondo sanitario regionale.

 

     Art. 5. Società a partecipazione pubblica costituite dalle Aziende unità sanitarie locali. [2]

 

     Art. 6. Norma finanziaria per l'espletamento dei servizi socio- sanitari.

     1. Per l'espletamento dei servizi socio-sanitari di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, è autorizzata, per il triennio 1996-1998, la spesa di lire 36.000 milioni da ripartire in ragione di lire 12.000 milioni per ciascun anno.

     2. All'onere di lire 12.000 milioni ricadente a carico dell'esercizio finanziario 1996 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 - codice 1003 - di cui all'elenco 5.1 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

     3. La spesa di lire 12.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.

 

     Art. 7.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Articolo omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 380 del 5 novembre 1996.

[1] Articolo omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 380 del 5 novembre 1996.

[1] Articolo omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 380 del 5 novembre 1996.

[2] Modifica il comma 4, art. 3, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26.