Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.3 assistenza sanitaria diretta e indiretta |
Data: | 06/01/1981 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano a decorrere dall'anno scolastico 1980-81. |
Art. 3. (Omissis) |
Art. 4. Agli oneri derivanti dall'art. 1 della presente legge, si provvede con le assegnazioni dello Stato per il Fondo sanitario regionale. |
Art. 5. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 2.3.46 - L.R. 6 gennaio 1981, n. 7.
Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 24 luglio 1978, n. 22 «Nuove norme in materia di preparazione, qualificazione e formazione del personale sanitario non medico » e 12 agosto 1980, n. 88 «Provvedimenti per l'erogazione dell'assistenza specialistica in forma indiretta ».
(G.U.R. 10 gennaio 1981, n. 2).
(Omissis) [1].
Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano a decorrere dall'anno scolastico 1980-81.
(Omissis) [2].
Agli oneri derivanti dall'art. 1 della presente legge, si provvede con le assegnazioni dello Stato per il Fondo sanitario regionale.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
[1] Modifica art. 10
[2] Modifica art. 3