§ 1.4.177 - L.R. 7 gennaio 2011, n. 2.
Norme in materia di personale dei consorzi di bonifica. Disposizioni in materia di divieto di assunzioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:07/01/2011
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Norme in materia di personale dei consorzi di bonifica
Art. 2.  Ambito di applicazione del divieto di assunzioni
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 1.4.177 - L.R. 7 gennaio 2011, n. 2.

Norme in materia di personale dei consorzi di bonifica. Disposizioni in materia di divieto di assunzioni.

(G.U.R. 11 gennaio 2011, n. 2)

 

Art. 1. Norme in materia di personale dei consorzi di bonifica

1. Le disposizioni di cui all’articolo 17, commi 10, 11 e 12 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, trovano applicazione anche per i consorzi di bonifica i quali, nelle more dell’attivazione delle procedure di stabilizzazione da effettuarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzati, per sopperire alle esigenze straordinarie inerenti ai compiti istituzionali, a continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2011, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 9, comma 28 e, ove ricorrano i presupposti di legge, nell’articolo 14, commi 24 bis e 24 ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, del personale con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2011, la spesa di 11.700 migliaia di euro. I relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2010-2012 U.P.B. 10.3.1.3.1.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione del divieto di assunzioni

1. Le disposizioni previste dal comma 10 dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, non si applicano ai processi di stabilizzazione di cui all’articolo 17, commi 10, 11 e 12 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.