Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 personale e organizzazione degli uffici |
Data: | 07/01/2011 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Norme in materia di personale dei consorzi di bonifica |
Art. 2. Ambito di applicazione del divieto di assunzioni |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 1.4.177 - L.R. 7 gennaio 2011, n. 2.
Norme in materia di personale dei consorzi di bonifica. Disposizioni in materia di divieto di assunzioni.
(G.U.R. 11 gennaio 2011, n. 2)
Art. 1. Norme in materia di personale dei consorzi di bonifica
1. Le disposizioni di cui all’articolo 17, commi 10, 11 e 12 del
2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2011, la spesa di 11.700 migliaia di euro. I relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2010-2012 U.P.B. 10.3.1.3.1.
Art. 2. Ambito di applicazione del divieto di assunzioni
1. Le disposizioni previste dal comma 10 dell’articolo 1 della
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.