§ 5.2.135 - L.R. 1 giugno 1999, n. 20.
Anticipazione finanziaria per l'entrata in esercizio della diga Cantoniera sul Tirso ed entrata in vigore di alcune norme di contabilità.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:01/06/1999
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Anticipazione finanziaria.
Art. 2.      1. L'entrata in vigore delle disposizioni contenute negli articoli 39, 39 bis, 39 ter e 46 bis della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, così come da [...]
Art. 3.      1.
Art. 4.  Norma finanziaria.


§ 5.2.135 - L.R. 1 giugno 1999, n. 20.

Anticipazione finanziaria per l'entrata in esercizio della diga Cantoniera sul Tirso ed entrata in vigore di alcune norme di contabilità.

(B.U. 1 giugno 1999, n. 17).

 

Art. 1. Anticipazione finanziaria.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica dell'oristanese, gestione C.B. di 2° grado, il finanziamento di lire 6.000.000.000 a titolo di concorso negli oneri a carico del medesimo Consorzio per la sommersione della diga Santa Chiara e della diga Busachi sul fiume Tirso e per la disattivazione degli annessi impianti per la produzione di energia elettrica conseguenti all'entrata in esercizio della diga sul Tirso in località Cantoniera di Busachi.

     2. [Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso a titolo di anticipazione del finanziamento di pari importo che il Consorzio di bonifica dell'oristanese, gestione C.B. di 2° grado, si impegna a richiedere allo Stato a completamento di quello già concesso per la realizzazione della diga sul Tirso in località Cantoniera di Busachi. In caso di mancato reperimento del finanziamento statale è fatto obbligo al medesimo Consorzio di restituire alla Regione l'indicata anticipazione finanziaria in venticinque annualità non gravate da interessi, con decorrenza dall'entrata in gestione della nuova centrale idroelettrica della diga Cantoniera] [1].

     3. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica dell'oristanese il finanziamento di lire 6.000.000.000 (capitolo 08052) per la realizzazione delle opere strettamente funzionali all'avvio degli invasi sperimentali della diga sulla base dell'autorizzazione del Servizio nazionale dighe. Al trasferimento dei fondi al Consorzio si provvede ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 2.

     1. L'entrata in vigore delle disposizioni contenute negli articoli 39, 39 bis, 39 ter e 46 bis della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, così come da ultimo modificata dalla legge approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 aprile 1999, è anticipata alla data di entrata in vigore della predetta legge.

 

     Art. 3.

     1. [2].

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in lire 13.000.000.000 per l'anno 1999; agli stessi oneri si fa fronte:

     - quanto a lire 6.000.000.000 ai sensi dell'articolo 37, comma 11, della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 11 della tabella B allegata alla legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, istituita dall'articolo 39, comma 2 della su richiamata legge regionale n. 37 del 1998;

     - quanto a lire 7.000.000.000 con la variazione di cui al comma 2.

     2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1999 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3.

[2] Modifica i commi 6 e 7, art. 20 della L.R. 18 gennaio 1999, n. 1.