§ 1.8.0 - L.R. 27 giugno 1950, n. 32.
Istituzione del Comitato Tecnico Regionale per la finanza.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.8 comitati, commissioni, consulte
Data:27/06/1950
Numero:32


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 


§ 1.8.0 - L.R. 27 giugno 1950, n. 32. [1]

Istituzione del Comitato Tecnico Regionale per la finanza.

 

Art. 1.

     E' istituito presso l'Assessorato alle Finanze un Comitato Tecnico regionale per la finanza, il credito ed il risparmio.

 

     Art. 2.

     Sono componenti del Comitato:

     1) l'Assessore alle finanze, che lo presiede;

     2) due esperti in materia di finanza pubblica;

     3) due esperti in materia di credito e risparmio;

     4) un esperto di tecnica bancaria;

     5) un esperto in materia di credito agrario:

     6) un esperto in materia di credito industriale;

     7) un esperto in diritto e tecnica tributaria.

 

     Art. 3.

     L'Assessore alle finanze potrà chiedere al Comitato il parere su progetti di legge, schemi di regolamento ed ogni altro provvedimento di carattere finanziario o inerente il credito ed il risparmio, demandati alla competenza della Regione ai sensi dello Statuto speciale per la Sardegna, nonché su problemi riguardanti banche ed istituti di credito in genere.

 

     Art. 4.

     I componenti del Comitato sono nominati, su proposta dell'Assessore alle finanze, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima; restano in carica due anni e possono essere confermati.

     Funge da segretario un funzionario dell'assessorato alle finanze, nominato dall'Assessore.

 

     Art. 5.

     La convocazione del Comitato è disposta di volta in volta dall'assessore alle finanze.

     Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti del Comitato, oltre il Presidente.

 

     Art. 6.

     Ai componenti ed al segretario del Comitato compete il trattamento economico stabilito dalla L.R. 8 febbraio 1950, n. 6.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.