Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.8 comitati, commissioni, consulte |
Data: | 27/06/1950 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
§ 1.8.0 - L.R. 27 giugno 1950, n. 32. [1]
Istituzione del Comitato Tecnico Regionale per la finanza.
E' istituito presso l'Assessorato alle Finanze un Comitato Tecnico regionale per la finanza, il credito ed il risparmio.
Sono componenti del Comitato:
1) l'Assessore alle finanze, che lo presiede;
2) due esperti in materia di finanza pubblica;
3) due esperti in materia di credito e risparmio;
4) un esperto di tecnica bancaria;
5) un esperto in materia di credito agrario:
6) un esperto in materia di credito industriale;
7) un esperto in diritto e tecnica tributaria.
L'Assessore alle finanze potrà chiedere al Comitato il parere su progetti di legge, schemi di regolamento ed ogni altro provvedimento di carattere finanziario o inerente il credito ed il risparmio, demandati alla competenza della Regione ai sensi dello Statuto speciale per la Sardegna, nonché su problemi riguardanti banche ed istituti di credito in genere.
I componenti del Comitato sono nominati, su proposta dell'Assessore alle finanze, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima; restano in carica due anni e possono essere confermati.
Funge da segretario un funzionario dell'assessorato alle finanze, nominato dall'Assessore.
La convocazione del Comitato è disposta di volta in volta dall'assessore alle finanze.
Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti del Comitato, oltre il Presidente.
Ai componenti ed al segretario del Comitato compete il trattamento economico stabilito dalla
[1] Abrogata dall'art. 4 della