§ 4.5.30 - L.R. 26 febbraio 1999, n. 4.
Istituzione del Parco naturale regionale "Porto Conte".


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 ambiente
Data:26/02/1999
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Istituzione e finalità del Parco.
Art. 2.  Delimitazione del Parco.
Art. 3.  Gestione del Parco.
Art. 4.  Statuto.
Art. 5.  Assemblea del Parco e Consiglio direttivo.
Art. 6.  Presidente del Parco.
Art. 7.  Direttore del Parco.
Art. 8.  Durata degli organi. Incompatibilità.
Art. 9.  Comitato scientifico e Consulta.
Art. 10.  Servizi e personale del Parco.
Art. 11.  Sede del Parco.
Art. 12.  Attuazione delle finalità del Parco.
Art. 13.  Piano del Parco: finalità e contenuti.
Art. 14.  Piano del Parco: procedure.
Art. 15.  Piano del Parco: efficacia giuridica.
Art. 16.  Regolamento del Parco.
Art. 17.  Programma pluriennale di sviluppo del Parco.
Art. 18.  Accordi di programma.
Art. 19.  Azienda Foreste Demaniali.
Art. 20.  Coordinamento degli interventi.
Art. 21.  Nullaosta.
Art. 22.  Poteri di autotutela dell'ente di gestione.
Art. 23.  Poteri sostitutivi e ordinanze dell'autorità regionale.
Art. 24.  Beni immobili.
Art. 25.  Entrate del Parco.
Art. 26.  Divieti.
Art. 27.  Sorveglianza.
Art. 28.  Sanzioni.
Art. 29.  Misure provvisorie di salvaguardia.
Art. 30.  Norma finanziaria.
Art. 31.  Entrata in vigore.


§ 4.5.30 - L.R. 26 febbraio 1999, n. 4.

Istituzione del Parco naturale regionale "Porto Conte".

(B.U. 8 marzo 1999, n. 7).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Istituzione e finalità del Parco.

     1. La Regione Autonoma della Sardegna istituisce il Parco naturale regionale "Porto Conte".

     2. Il Parco assicura la gestione unitaria del complesso di ecosistemi delimitato ai sensi del successivo articolo 2 garantendo, anche in considerazione della loro rilevanza internazionale, la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, la loro fruizione sociale, la promozione della ricerca scientifica e della didattica ambientale, nonché lo sviluppo delle attività economiche compatibili, in primo luogo quelle tradizionali, agricole, zootecniche, artigianali e turistiche e la riqualificazione ecologica degli insediamenti.

 

     Art. 2. Delimitazione del Parco.

     1. Il territorio del Parco di Porto Conte si estende nel Comune di Alghero secondo la delimitazione provvisoria indicata nella cartografia di cui all'allegato A della presente legge.

     2. Nella delimitazione provvisoria del territorio del Parco non sono comprese le borgate, le aree appoderate o comunque utilizzate per usi agricoli.

     3. In relazione alle esigenze di una ottimale gestione integrata dei diversi fattori incidenti sulle dinamiche degli ecosistemi la delimitazione di cui al comma 1 può essere modificata in sede di approvazione del Piano del Parco di cui al successivo articolo 13.

     4. La perimetrazione indicata nella cartina di cui all'Allegato B costituisce la base di riferimento per il successivo reperimento di aree da includere nel Parco a condizione che sia mantenuta la contiguità delle aree e la continuità del perimetro.

 

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL PARCO

 

     Art. 3. Gestione del Parco.

     1. La gestione del Parco è affidata al Comune di Alghero il quale la esercita attraverso la costituzione di un apposito ente di gestione regolato dalla presente legge.

     2. Sono organi dell'ente di gestione:

     a) l'Assemblea individuata nel Consiglio comunale in carica;

     b) il Consiglio direttivo;

     c) il Presidente;

     d) il Direttore;

     e) il Collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 4. Statuto.

     1. L'ente di gestione è un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale.

     2. Lo statuto detta norme, in conformità alla presente legge, in materia di nomine, designazioni, attribuzioni dei poteri, funzionamento, compensi e rimborsi degli organi dell'ente di gestione, nonché di organizzazione dei servizi del Parco.

     3. Allo scopo di avviare la costituzione dell'ente di gestione, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, invia al Comune di Alghero uno schema di statuto, approvato dalla Giunta Regionale.

     4. Qualora lo statuto non venga deliberato dal Comune di Alghero entro sei mesi dall'invio dello schema, è applicabile la procedura per i controlli sostitutivi sugli enti locali.

 

     Art. 5. Assemblea del Parco e Consiglio direttivo.

     1. La composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento dell'Assemblea e del Consiglio direttivo non disciplinate dalla legge sono stabilite dallo statuto dell'ente di gestione.

     2. In particolare l'Assemblea:

     a) predispone il Piano del Parco e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale, curandone successivamente l'attuazione;

     b) approva il regolamento del Parco;

     c) approva il programma pluriennale di gestione;

     d) approva il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo;

     e) approva il regolamento di amministrazione e contabilità;

     f) approva il regolamento dei servizi e la pianta organica del personale;

     g) elegge il Presidente del Parco [1];

     h) nomina il direttore del Parco;

     i) esercita le ulteriori attribuzioni previste dalla presente legge e dallo statuto.

     3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Parco che provvede a convocarla, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

     4. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente del Parco ed è composto da altri due componenti nominati dall'Assemblea, esercita i poteri conferitigli dallo statuto e delibera la stipulazione di contratti e convenzioni, nonché la costituzione dell'ente in giudizio.

     4 bis. I membri dell'Assemblea, il Presidente e il Consiglio direttivo svolgono i compiti previsti dalla presente legge e dallo statuto a titolo onorifico e la titolarità dei predetti organi può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute [2].

 

     Art. 6. Presidente del Parco.

     1. Il Presidente del Parco ha la legale rappresentanza dell'ente di gestione, ne coordina l'attività, esercita le funzioni che gli siano delegate dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo e quelle non attribuite espressamente ad altri organi dalla legge o dallo statuto, propone all'Assemblea e al Consiglio direttivo l'adozione delle deliberazioni, adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili di competenza dell'Assemblea e del Consiglio direttivo sottoponendoli alla loro ratifica nella seduta immediatamente successiva all'adozione dei provvedimenti stessi, esercita la vigilanza sull'attività dei servizi del Parco.

 

     Art. 7. Direttore del Parco.

     1. Il direttore del Parco è nominato dal Presidente previa deliberazione dell'Assemblea, con contratto di diritto privato stipulato per non più di cinque anni.

     2. Può essere nominato direttore anche un dipendente del Comune di Alghero o di altri enti pubblici che sia comandato o distaccato presso l'ente di gestione.

     3. La nomina del direttore è effettuata sulla base di criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione dei servizi. Detti criteri devono tener conto dei titoli di laurea, delle specializzazioni, delle qualificazioni e delle esperienze professionali possedute dai candidati.

     4. Per i dipendenti della Regione e degli enti regionali e locali la nomina a direttore determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo onere all'ente di gestione il quale procede al recupero delle quote a carico del direttore.

     5. Il direttore ha la responsabilità gestionale, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. In particolare al direttore compete:

     a) la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettate dallo statuto e dai regolamenti;

     b) la predisposizione della proposta del programma degli obiettivi e della proposta dei piani esecutivi di gestione;

     c) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso e la stipulazione dei contratti;

     d) l'emanazione degli atti che impegnano l'ente di gestione verso l'esterno e che la legge e lo statuto non riservano espressamente ad altri organi;

     e) ogni altra funzione prevista dallo statuto.

     6. Il parere del direttore è obbligatorio e deve essere formalmente e motivatamente espresso per tutti gli atti degli organi dell'ente di gestione che incidono sull'organizzazione dei servizi e del personale.

 

     Art. 8. Durata degli organi. Incompatibilità.

     1. La durata degli organi e le incompatibilità sono disciplinate dallo statuto.

 

     Art. 9. Comitato scientifico e Consulta.

     1. L'Assemblea istituisce un Comitato di consulenza scientifico e una Consulta del Parco secondo le norme contenute nello statuto.

     2. Il Comitato scientifico e la Consulta sono organi consultivi e propositivi dell'ente di gestione. In particolare esprimono parere sugli atti di programmazione e di indirizzo del Parco.

     3. Il Comitato scientifico e la Consulta possono, di propria iniziativa, formulare proposte e osservazioni agli altri organi dell'ente di gestione, i quali sono tenuti a prendere in esame i pareri, le proposte e le osservazioni e ad esprimere motivatamente le proprie determinazioni in merito.

 

     Art. 10. Servizi e personale del Parco.

     1. Per il perseguimento dei propri fini il Parco si avvale della propria struttura tecnico-amministrativa dipendente dal direttore.

     2. L'articolazione della struttura tecnico amministrativa è stabilita dall'Assemblea.

     3. Per quanto non disposto dalla presente legge, la composizione, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dal regolamento organico del personale, approvato dall'Assemblea del Parco sulla base della normativa prevista per i dipendenti degli enti locali.

     4. E' istituito, presso la sede del Parco, un ufficio unificato per le autorizzazioni e la semplificazione delle procedure.

 

     Art. 11. Sede del Parco.

     1. La sede legale del Parco è stabilita dallo statuto dell'ente di gestione.

 

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL PARCO

 

     Art. 12. Attuazione delle finalità del Parco.

     1. Le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono attuate dall'ente di gestione attraverso il Piano del Parco e il Programma pluriennale di sviluppo.

 

     Art. 13. Piano del Parco: finalità e contenuti.

     1. Il Piano del Parco comprende elaborati grafici in scala 1:10.000, o di maggior dettaglio (Tavola di piano), e norme tecniche di attuazione.

     2. Il Piano del Parco deve disciplinare specificatamente:

     a) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di conservazione e di uso;

     b) i vincoli, le destinazioni d'uso pubblico o privato e le relative norme di attuazione con riferimento alle varie aree o parti del piano;

     c) i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo agli accessi, ai percorsi e alle strutture riservate ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;

     d) i sistemi di attrezzature e servizi per la fruizione sociale, ricreativa, educativa, didattica e scientifica;

     e) gli indirizzi, le prescrizioni e i vincoli da osservare nella formazione degli strumenti urbanistici locali relativi alle aree comprese nel Parco;

     f) gli indirizzi e i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale;

     g) le categorie di opere pubbliche e private sottoposte a valutazione di impatto ambientale;

     h) l'esercizio della caccia nelle sole aree di cui alla lettera e) del comma 3, nella forma della caccia controllata, riservata ai residenti del comune dell'area del Parco e dell'area contigua.

     3. Il Piano suddivide il territorio del Parcò in base al diverso grado di naturalità ed alle esigenze gestionali, in:

     a) aree di rilevante interesse naturalistico, ciascuna con le specifiche finalità normative e di gestione;

     b) habitat, siti e zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva 92/43 CEE del Consiglio del 21 maggio 1992;

     c) aree di fruizione sociale, destinate all'accoglienza e alla permanenza dei visitatori del Parco nonché all'uso della spiaggia;

     d) aree di connessione, in cui sono consentite attività anche produttive, l'agricoltura e l'acquacoltura, nonché attività legate alla fruizione scientifica, ricreativa e turistica, alla tutela della salute ed allo sport, purché compatibili con l'equilibrio complessivo dell'ecosistema;

     e) aree contigue, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori dell'area naturale protetta. Tali aree sono individuate dalla Regione, d'intesa con l'organismo di gestione, anche prima dell'approvazione del piano del Parco.

     4. Il Piano del Parco è soggetto a periodiche verifiche ed a eventuali aggiornamenti, da eseguirsi con frequenza non superiore a cinque anni.

 

     Art. 14. Piano del Parco: procedure.

     1. L'ente di gestione, entro sei mesi dalla sua costituzione, redige la proposta di Piano e delibera l'adozione del Piano stesso; il Piano viene pubblicato presso le sedi dell'ente di gestione e del Comune di Alghero per la durata di giorni trenta, a decorrere dalla data di pubblicazione per estratto della delibera di adozione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

     2. Entro i trenta giorni successivi dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni al Piano adottato.

     3. Decorso il termine di cui al comma 2, l'ente di gestione trasmette la delibera di adozione del Piano e tutti gli allegati scritti e grafici, la prova della loro pubblicazione, le osservazioni, con le proprie controdeduzioni, all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

     4. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, esaminate le osservazioni e formulate le proprie controdeduzioni, propone alla Giunta regionale l'approvazione definitiva del Piano.

     5. La Giunta regionale approva entro tre mesi in via definitiva il Piano del Parco che viene reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato nel BURAS.

     6. Qualora il Piano del Parco non venga adottato entro quindici mesi dalla costituzione dell'ente di gestione, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente istituisce un Comitato misto, composto da rappresentanti dell'Assessorato della difesa dell'ambiente e dell'ente di gestione, il quale esperisce ogni tentativo per il raggiungimento delle intese necessarie per l'elaborazione e l'adozione del Piano.

     7. Le varianti di aggiornamento al Piano, che si rendessero necessarie a seguito delle prescritte periodiche verifiche, sono approvate con le stesse procedure previste per la prima approvazione.

 

     Art. 15. Piano del Parco: efficacia giuridica.

     1. Il Piano del Parco nelle aree definite "di rilevante interesse naturalistico" di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 13 della presente legge, sostituisce ad ogni livello i Piani territoriali paesistici, i Piani urbanistici comunali e ogni altro strumento di pianificazione territoriale, generale o settoriale programmatico, precettivo ed attuativo. Per le altre aree di cui all'articolo 13, tutti gli strumenti di pianificazione vigenti sono adeguati al Piano del Parco entro un anno dalla data di entrata in vigore del Piano stesso. Decorso tale termine il Piano del Parco anche in queste aree ha efficacia sostitutiva.

     2. Il Piano del Parco definitivamente approvato ed entrato in vigore, ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

 

     Art. 16. Regolamento del Parco.

     1. Il regolamento del Parco, in conformità alle previsioni del Piano di cui agli articoli precedenti, detta disposizioni per la miglior tutela dell'ambiente, per il rispetto dei luoghi e della quiete, disciplinando secondo tali criteri le attività consentite. In particolare il regolamento disciplina:

     a) le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale delle attività e delle opere che possano produrre modificazioni nell'ecosistema;

     b) le caratteristiche delle opere edilizie e stradali;

     c) l'ammissione, la circolazione e il soggiorno del pubblico e le modalità delle attività sportive, ricreative, educative e didattiche;

     d) le modalità di fruizione per fini di ricerca scientifica e di studio;

     e) lo svolgimento delle attività agricole, zootecniche, forestali, di acquacoltura, di servizio, commerciali, artigianali e industriali di trasformazione dei prodotti locali;

     f) l'uso ed il regime delle acque;

     g) la gestione della fauna e della vegetazione;

     h) le procedure per il rilascio degli atti autorizzativi e dei nulla- osta.

     2. Sono comunque fatti salvi gli usi civici e i diritti di cussorgia.

     3. Il regolamento è approvato dall'Assemblea del Parco entro tre mesi dall'approvazione del Piano di cui agli articoli precedenti; trascorso inutilmente tale termine l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente provvede alla predisposizione e all'approvazione secondo la procedura indicata dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31.

 

     Art. 17. Programma pluriennale di sviluppo del Parco.

     1. In armonia con gli indirizzi della programmazione regionale e nel rispetto degli obiettivi del Piano del Parco, l'ente di gestione promuove iniziative idonee al coordinamento delle azioni della Regione e degli enti locali territoriali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale della comunità del Parco.

     2. A tal fine l'ente di gestione predispone, entro un anno dalla sua costituzione, un programma di sviluppo pluriennale che disciplina le forme e le modalità di promozione e di agevolazione delle attività compatibili con le finalità del Parco.

     3. Per le finalità di cui al comma 2, l'ente di gestione identifica e tutela a termini di legge un marchio tipico di qualità da concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, a servizi e prodotti locali che presentino i requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del Parco.

     4. il Piano pluriennale, adottato dall'ente di gestione, tenuto conto del parere degli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla Giunta regionale entro sei mesi e può essere annualmente aggiornato.

 

     Art. 18. Accordi di programma.

     1. Il Presidente della Regione promuove per gli effetti di cui all'articolo 27 della Legge n. 142 del 1990, accordi di programma tra la Regione, l'ente di gestione e gli enti territoriali locali interessati, aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse finanziarie per l'attuazione del Programma Pluriennale. Può sollecitare, ove opportuno, la partecipazione di organi ed enti dello Stato agli accordi medesimi.

 

     Art. 19. Azienda Foreste Demaniali.

     1. L'Azienda Foreste Demaniali della Regione fornisce, sulla base di apposita convenzione richiesta dall'ente di gestione, e nei limiti delle proprie competenze, l'assistenza tecnica per la definizione e l'attuazione del Piano del Parco, nonché per i relativi regolamenti, per i programmi di sviluppo e per la gestione.

 

     Art. 20. Coordinamento degli interventi.

     1. Ai fini del coordinamento degli interventi l'ente di gestione può promuovere, tra i diversi soggetti che operano all'interno del Parco, apposite conferenze di servizio convocate dal Presidente dell'ente di gestione.

 

     Art. 21. Nullaosta.

     1. Nelle aree ricomprese nel perimetro del Parco, per lo svolgimento di determinate attività indicate dal regolamento, è prescritto l'ottenimento di apposito nullaosta da parte dell'ente di gestione. Esso viene rilasciato, su richiesta dell'interessato, dal direttore del Parco.

     2. Fatti salvi i casi in cui è richiesta la valutazione di impatto ambientale, il nullaosta dell'ente di gestione è rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta. Il nullaosta si intende comunque accordato qualora l'ente di gestione non provveda entro il termine stabilito.

     3. Il nullaosta verifica la conformità tra l'intervento proposto e le disposizioni del Piano e del regolamento, nonché l'esito favorevole della valutazione di impatto ambientale ove prevista dal regolamento.

     4. Per gli interventi, gli impianti e le opere per le quali è prescritta la concessione o l'autorizzazione di altri soggetti pubblici, il nullaosta è rilasciato, previa istruttoria eseguita dall'ente di gestione o a seguito di conferenza di servizio convocata dall'ente di gestione entro sessanta giorni dalla richiesta.

 

     Art. 22. Poteri di autotutela dell'ente di gestione.

     1. Il legale rappresentante dell'ente di gestione, qualora venga esercitata una attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nullaosta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.

     2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante dell'ente di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 27 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 693.

 

     Art. 23. Poteri sostitutivi e ordinanze dell'autorità regionale.

     1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente vigila sull'attuazione del Piano del Parco e in caso di inadempienza indica le misure da adottare, fissando un termine per la loro esecuzione, decorso il quale è esperibile il procedimento di controllo sostitutivo nelle forme previste per gli enti locali.

     2. Qualora si verifichi grave pericolo di danno ambientale nel territorio del Parco l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente emette ordinanze contingibili e urgenti.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO

 

     Art. 24. Beni immobili.

     1. L'ente di gestione può provvedere all'acquisto o promuovere l'espropriazione di immobili necessari per il conseguimento delle finalità del Parco, secondo le norme vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità.

     2. I beni immobili comunque acquisiti fanno parte del patrimonio indisponibile del Parco.

 

     Art. 25. Entrate del Parco.

     1. Le entrate del Parco sono costituite dai contributi ordinari e straordinari dello Stato, della Regione e del Comune di Alghero, nonché da finanziamenti specifici, pubblici o privati.

     2. La Regione partecipa alle spese ordinarie di gestione dell'ente di gestione con un contributo annuale.

     3. Le entrate del Parco sono altresì costituite da lasciti, donazioni, liberalità, redditi patrimoniali, canoni, diritti, provenienti da concessioni ed attività economiche, nonché dai proventi delle sanzioni.

     4. L'ente di gestione ha l'obbligo del pareggio di bilancio.

 

TITOLO V

NORME DI TUTELA E SANZIONI

 

     Art. 26. Divieti.

     1. Nel territorio del Parco sono vietate in generale le attività e le opere che possono compromettere la conservazione del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.

     2. In particolare sono vietati:

     a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo degli animali selvatici fatto salvo l'esercizio delle attività consentite dalla lettera h) del comma 2 dell'articolo 13;

     b) la manomissione ed il danneggiamento di nidi, ricoveri e tane degli animali;

     c) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro - silvo - pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, animali o vegetali, che possano alterare l'equilibrio naturale;

     d) le attività estrattive;

     e) l'apertura di discariche;

     f) l'asportazione della sabbia;

     g) l'introduzione da parte di privati di esplosivi, mezzi distruttivi o di cattura;

     h) il porto di armi da caccia;

     i) l'uso di fuochi se non in luoghi appositamente predisposti e segnalati.

     3. Ulteriori divieti possono essere previsti dal regolamento.

 

     Art. 27. Sorveglianza.

     1. Le funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione nel territorio del Parco sono esercitate:

     a) dal personale dell'ente di gestione appositamente incaricato;

     b) dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna;

     c) dal Corpo di polizia municipale del Comune nei limiti della sua competenza;

     d) dalle altre forze di polizia.

     2. Il personale dell'ente di gestione incaricato della sorveglianza, di norma, svolge il proprio servizio in divisa e deve essere munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dall'ente di gestione.

     3. Le funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione nel territorio del Parco sono esercitate dal Corpo forestale sulla base di apposite intese con l'ente di gestione. Le intese assicurano il coordinamento da parte del direttore del Parco delle funzioni esercitate dal Corpo forestale.

 

     Art. 28. Sanzioni.

     1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 30, comma 8, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applicano le sanzioni previste dal capo III, articoli 28, 29, 30 e 31 della legge regionale n. 31 del 1989.

     2. Le sanzioni sono irrogate dal rappresentante legale del Parco.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 29. Misure provvisorie di salvaguardia.

     1. Fino all'entrata in vigore del Piano del Parco trovano applicazione, oltre alle norme di cui ai precedenti articoli 26 e 27, le disposizioni contenute nel vigente piano paesistico.

 

     Art. 30. Norma finanziaria.

     1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in annue lire 1.000.000.000 e fanno carico al capitolo 05021 del bilancio della Regione per gli anni 1999/2001 ed a quello corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.

     2. Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1999 e per gli anni 1999/2001, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

 

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03016

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizione legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 5, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1 e artt. 36 e 41, L.R. 18 gennaio 1999, n. 2)

 

2000                   lire 1.000.000.000

2001                   lire 1.000.000.000

 

mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 1) della tabella A)

allegata alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1.

 

Cap. 03147

Quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui contratti per

investimenti in opere di carattere permanente (art. 1, L.R. 9 giugno 1994,

n. 27, art. 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 1, L.R. 18 gennaio 1999, n.

1) (spesa obbligatoria)

1999:   lire 1.000.000.000

 

In aumento

 

05 - AMBIENTE

Cap. 05021 (N.I.) [2.1.1.5.8.2.08.29] [08.02]

Contributo all'ente di gestione del Parco regionale naturale "Porto Conte"

(art. 25 della presente legge)

 

1999           lire 1.000.000.000

2000           lire 1.000.000.000

2001           lire 1.000.000.000

 

 

     Art. 31. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

 

Vengono omessi gli allegati cartografici A e B


[1] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 37.

[2] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 37.