§ 4.3.133 - D.P.G.R. 9 marzo 2001, n. 1/L.
Regolamento ex articolo 7 della Legge Regionale n. 29 del 1993 in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 lavori pubblici
Data:09/03/2001
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Qualificazione delle imprese.
Art. 3.  Organismo di qualificazione.
Art. 4.  Casellario regionale.
Art. 5.  Categorie e classifiche.
Art. 6.  Categorie di opere.
Art. 7.  Classifiche.
Art. 8.  Domanda di qualificazione.
Art. 9.  Requisiti d'ordine generale.
Art. 10.  Requisiti di ordine speciale.
Art. 11.  Capacità economica e finanziaria.
Art. 12.  Capacità tecnica e organizzativa.
Art. 13.  Criteri di valutazione dell'attività lavorativa eseguita per conto terzi.
Art. 14.  Criteri di valutazione dell'attività lavorativa eseguita per conto proprio.
Art. 15.  Criteri di valutazione della capacità tecnica organizzativa lavori eseguiti.
Art. 16.  Criteri di valutazione della capacità tecnica organizzativa dei lavori diretti.
Art. 17.  Criteri particolari di valutazione della capacità tecnica.
Art. 18.  Dotazione di attrezzatura tecnica.
Art. 19.  Adeguato organico medio annuo.
Art. 20.  Lavori eseguiti in subappalto.
Art. 21.  Consorzi di imprese.
Art. 22.  Direttore tecnico.
Art. 23.  Variazione o sostituzione dei direttori tecnici.
Art. 24.  Atti di trasformazione delle aziende.
Art. 25.  Conferimento d'azienda.
Art. 26.  Fusione per incorporazione.
Art. 27.  Cessione d'azienda.
Art. 28.  Decesso del titolare di impresa individuale.
Art. 29.  Variazioni.
Art. 30.  Rinnovo dell'attestazione di qualificazione.
Art. 31.  Aumento di classifica ed estensione a nuove categorie di lavoro.
Art. 32.  Revisione generale delle qualificazioni.
Art. 33.  Prima attuazione della revisione.
Art. 34.  Revoca dell'attestazione di qualificazione.
Art. 35.  Entrata in vigore.


§ 4.3.133 - D.P.G.R. 9 marzo 2001, n. 1/L.

Regolamento ex articolo 7 della Legge Regionale n. 29 del 1993 in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici ammessi a finanziamento regionale.

(B.U. 4 agosto 2001, n. 23 - S.O.).

 

Il Presidente della Giunta Regionale

(Omissis)

Emana

 

     il seguente decreto, recante: «Regolamento ex art. 7 della legge regionale n. 29 del 1993 in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici ammessi a finanziamento regionale".

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. COMMA NON AMMESSO A REGISTRAZIONE DALLA CORTE DEI CONTI.

     2. Gli enti e le pubbliche amministrazioni, richiamati negli articoli 1 e 11, penultimo comma, della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, che intendono appaltare, concedere o affidare la realizzazione di lavori pubblici che si svolgono nell'ambito del territorio regionale, sono tenuti all'applicazione delle seguenti disposizioni per la validità dell'intero procedimento.

 

     Art. 2. Qualificazione delle imprese.

     1. La qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori pubblici di cui all'articolo 1 del presente regolamento, attestata sulla base delle disposizioni seguenti, costituisce condizione sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità economico- finanziaria, dell'idoneità tecnica e organizzativa, della dotazione di attrezzature tecniche e dell'adeguato organico medio annuo delle imprese ai fini della partecipazione alle gare d'appalto dei lavori pubblici di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

     2. Per i lavori il cui importo a base d'asta sia pari o inferiore a lire 150.000.000 le imprese interessate dimostrano di svolgere un'attività lavorativa adeguata a quella richiesta per la realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto, presentando in sede di gara il certificato di iscrizione alla Camera di commercio o la dichiarazione personale sostitutiva.

     3. COMMA NON AMMESSO A REGISTRAZIONE DALLA CORTE DEI CONTI.

     4. COMMA NON AMMESSO A REGISTRAZIONE DALLA CORTE DEI CONTI.

 

     Art. 3. Organismo di qualificazione.

     1. La qualificazione delle imprese che intendono partecipare agli appalti di lavori pubblici di cui all'articolo 1 è attribuita da una Commissione permanente, costituita presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

     2. COMMA NON AMMESSO A REGISTRAZIONE DALLA CORTE DEI CONTI.

     3. Le funzioni di segretario, con attività verbalizzante, sono svolte da un dipendente, assegnato al Servizio dei contratti ed appartenente almeno alla VI fascia funzionale.

     4. COMMA NON AMMESSO A REGISTRAZIONE DALLA CORTE DEI CONTI.

     5. Le deliberazioni sono assunte con la presenza di almeno metà più uno dei componenti e con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

     6. Contro le deliberazioni della Commissione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione, è ammesso ricorso alla Giunta regionale la quale, entro i sessanta giorni successivi, ove non ritenga di respingerlo, può disporre, per una sola volta, il riesame da parte della Commissione.

     7. Un estratto delle deliberazioni della Commissione è pubblicato, entro trenta giorni dalla loro adozione, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     8. COMMA NON AMMESSO A REGISTRAZIONE DALLA CORTE DEI CONTI.

     9. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici.

     10. La Commissione è convocata dal Presidente, o dal suo delegato, con un preavviso di almeno cinque giorni.

     11. Gli ordini del giorno delle sedute sono comunicati ai componenti al momento della convocazione.

     12. L'esposizione alla Commissione degli argomenti in discussione è affidata, almeno dieci giorni prima della riunione, dal Servizio dei contratti ad un componente che redige, sottoscrivendola, una relazione redatta secondo il modello previamente predisposto.

     13. Copia della domanda e dell'annesso corredo documentale concernente la richiesta di qualificazione o di variazione della situazione dell'impresa interessata, viene affidata dal predetto Servizio al componente della Commissione ai fini della relazione di cui al comma 12.

     14. La Commissione, nella sua prima seduta, stabilisce le regole interne per il suo funzionamento ed approva la modulistica da utilizzare ai fini del presente regolamento.

     15. Le decisioni della Commissione sono comunicate alle imprese interessate entro trenta giorni dalla loro adozione dal Direttore del Servizio dei contratti che provvede, altresì, alla raccolta delle notizie sull'idoneità tecnica, finanziaria, organizzativa e morale degli imprenditori.

 

     Art. 4. Casellario regionale.

     1. Le imprese qualificate vengono iscritte in un apposito casellario denominato Albo regionale appaltatori che, già istituito ai sensi della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13, è diviso in quattro sezioni:

     a) consorzi di società, di cooperative o di imprese;

     b) cooperative;

     c) imprese individuali;

     d) società.

     2. Il casellario o l'Albo ha sede presso l'Assessorato dei lavori pubblici, Servizio dei contratti, ed è tenuto dal personale addetto designato dal competente dirigente che forma la segreteria dell'Albo.

     3. L'iscrizione al casellario si comprova mediante attestazione, rilasciata dal competente Servizio dei contratti, valevole per tre anni dalla data della deliberazione della Commissione di cui all'articolo 3.

     4. Alla presentazione della domanda di qualificazione ovvero di revisione, di variazione delle specializzazioni o di aumento della classifica, le imprese versano l'importo fisso di lire 300.000 a titolo di contributo alle spese di tenuta e aggiornamento del casellario.

     5. Nel casellario sono inseriti in via informatica per ogni impresa qualificata i seguenti dati:

     a) denominazione e ragione sociale, indirizzo, partita IVA e codice fiscale, numero di matricola, data di iscrizione alla Camera di Commercio;

     b) rappresentanti legali, direttori tecnici e organi con poteri di rappresentanza;

     c) categorie ed importi della qualificazione conseguita;

     d) data dell'ultima attestazione conseguita e data di cessazione dell'efficacia dell'attestazione di qualificazione;

     e) cifra d'affari in lavori, costo complessivo del personale e costo degli ammortamenti nell'ultimo quinquennio;

     f) natura ed importo dei lavori eseguiti in ogni categoria nell'ultimo quinquennio;

     g) elenco dell'attrezzatura tecnica in proprietà o in locazione finanziaria;

     h) data di cancellazione o sospensione dal casellario e motivi della cancellazione o della sospensione;

     i) eventuali procedure concorsuali pendenti.

 

     Art. 5. Categorie e classifiche.

     1. COMMA NON AMMESSO A REGISTRAZIONE DALLA CORTE DEI CONTI.

     2. COMMA NON AMMESSO A REGISTRAZIONE DALLA CORTE DEI CONTI.

     3. La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori pubblici di cui all'articolo 1, nel limiti della propria classifica attribuita, incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

 

     Art. 6. Categorie di opere.

     ARTICOLO NON AMMESSO A REGISTRAZIONE DALLA CORTE DEI CONTI.

 

     Art. 7. Classifiche.

     ARTICOLO NON AMMESSO A REGISTRAZIONE DALLA CORTE DEI CONTI.

 

TITOLO II

REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE

 

     Art. 8. Domanda di qualificazione.

     1. Le imprese interessate al conseguimento della qualificazione devono dimostrare il possesso dei requisiti di cui al presente titolo.

     2. La documentazione del possesso dei requisiti è allegata alla domanda di qualificazione da presentare all'Assessorato regionale dei lavori pubblici - Servizio dei contratti - Albo regionale appaltatori.

     3. Nella domanda di qualificazione, il rappresentante dell'impresa dichiara di essere a conoscenza, ai sensi e per tutti gli effetti previsti dalla Legge 31 dicembre 1996, n. 675, delle finalità del trattamento dei dati dell'impresa e delle persone fisiche che ne fanno parte e di essere informato e di dare informazione alle medesime persone fisiche che i dati di cui sopra sono oggetto di pubblicazione per i fini istituzionali dell'Amministrazione riguardanti l'esecuzione dei lavori pubblici.

     4. L'impresa può chiedere di essere qualificata a più categorie di lavoro purché sia in possesso dei requisiti per ciascuna di esse.

     5. La domanda e la documentazione relativa presentata dall'impresa, prima di essere affidate ai relatori, sono sottoposte all'istruttoria da parte del competente ufficio dell'Albo che provvede ad accertare la presenza dei requisiti previsti. Tale ufficio compila una scheda, contenente i dati dell'impresa e i requisiti presentati, che è consegnata al relatore per l'esposizione in Commissione.

 

     Art. 9. Requisiti d'ordine generale.

     1. I requisiti di ordine generale occorrenti per ottenere la qualificazione sono:

     a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;

     b) assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal decreto legislativo 8 agosto 1094, n. 490;

     c) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato per delitti contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione e condanna con pena superiore ad un anno di reclusione per delitti non colposi o preterintenzionali, ovvero inesistenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per reati che incidono sulla moralità professionale;

     d) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o dei paesi di residenza;

     e) inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;

     f) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - Ufficio Registro delle Imprese - ai sensi del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 - riguardante i seguenti requisiti:

     1) l'indicazione dell'oggetto sociale e dell'attività che devono essere adeguati alle categorie di lavoro per le quali l'impresa chiede l'iscrizione al casellario delle imprese qualificate;

     2) il riferimento alla Legge 5 marzo 1990, n. 46, per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di impiantistica (qualora l'impresa voglia operare nel settore);

     3) la dichiarazione che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo state iniziate, né essendo in corso a suo carico procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, scioglimento e liquidazione;

     4) le generalità e l'indicazione dei rappresentanti legali, degli amministratori, dei consiglieri e dei procuratori in carica con la specifica dei poteri conferiti ai medesimi nonché di tutti i direttori tecnici della società; nel caso di società in accomandita semplice, devono essere indicati tutti gli accomandatari e tutti i direttori tecnici e nel caso di società in nome collettivo tutti i componenti e tutti i direttori tecnici;

     5) l'assenza di cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste nell'articolo 10 della Legge n. 575 del 1965, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal decreto legislativo n. 490 del 1994;

     h) assolvimento degli oneri contributivi dovuti agli enti previdenziali, assicurativi e alle Casse Edili, qualora dovuti, derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

     2. I requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) sono comprovati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione che deve essere rilasciata:

     a) da tutti i direttori tecnici e da tutti i componenti, se trattasi di società in nome collettivo;

     b) da tutti i direttori tecnici e da tutti gli accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice;

     c) da tutti i direttori tecnici e da tutti i rappresentanti legali per ogni altro tipo di società, consorzi e cooperative;

     d) da tutti i procuratori speciali o generali della società.

     3. I requisiti di cui alla lettera f) del comma 1 sono comprovati mediante presentazione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio - Ufficio Registro Imprese.

     4. I requisiti di cui alla lettera h) del comma 1 sono dimostrati mediante certificazione dei medesimi enti e Casse Edili.

 

     Art. 10. Requisiti di ordine speciale.

     1. I requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:

     a) capacità economica e finanziaria;

     b) capacità tecnica e organizzativa;

     c) dotazione di attrezzature tecniche;

     d) adeguato organico medio annuo.

     2. Ai fini del rispetto dei requisiti di ordine speciale, l'importo della classifica 09 (illimitato) di cui all'articolo 7 è convenzionalmente stabilito pari a lire 40.000.000.000.

     3. Per concorrere agli appalti di importo a base di gara superiore a lire 40.000.000.000 l'impresa, oltre alla qualificazione di cui al presente regolamento, deve dimostrare di aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari in lavori, ottenuta mediante attività diretta o indiretta, non inferiore a tre volte l'importo a base di gara.

 

     Art. 11. Capacità economica e finanziaria.

     1. La capacità economica e finanziaria è dimostrata:

     a) da idonee referenze bancarie rilasciate da istituti di credito, indicati dall'impresa nella domanda di iscrizione, concernenti la liquidità finanziaria dell'impresa;

     b) dalla cifra di affari in lavori realizzata dall'impresa negli ultimi cinque anni mediante attività diretta ed indiretta non inferiore al 100 per cento della somma degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie. Per la determinazione dell'importo complessivo della cifra d'affari concorre interamente il valore dell'attrezzatura per effetto dell'applicazione del comma 2 dell'articolo 18 del presente regolamento.

     2. La cifra d'affari in lavori relativa all'attività diretta è comprovata:

     a) per le ditte individuali, le società di persone, i consorzi di cooperative, i consorzi di imprese artigiane e i consorzi stabili che effettuano esclusivamente attività di costruzione ai sensi dell'articolo 12 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, con le dichiarazioni annuali IVA e con il modello unico corredati dalla relativa ricevuta di presentazione;

     b) per le società di capitali e le società di cooperative che effettuano esclusivamente attività di costruzione, con la presentazione dei bilanci annuali redatti ai sensi dell'articolo 2423 e segg. del Codice Civile riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano, corredati della relativa nota che ne attesti l'avvenuto deposito.

     3. La cifra d'affari in lavori relativa all'attività indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente, è comprovata con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere e) ed e bis) della Legge n. 109 del 1994 e delle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti dai soggetti consorziati.

 

     Art. 12. Capacità tecnica e organizzativa.

     1. La capacità tecnica ed organizzativa dell'impresa è dimostrata con la presentazione di certificati dai quali risulti che l'impresa ha eseguito lavori analoghi a quelli per i quali l'imprenditore chiede la qualificazione.

     2. Per lavori analoghi si intendono i lavori rientranti nella tabella di classificazione delle opere generali e specializzate di cui all'articolo 6.

     3. I certificati sono rilasciati:

     a) se trattasi di lavori pubblici, da un funzionario tecnico in servizio, responsabile di ufficio statale, regionale, provinciale, comunale o di altri enti pubblici che hanno curato l'appalto dell'opera; nel caso in cui manchi il responsabile tecnico dei suddetti uffici i certificati sono rilasciati dal rappresentante dell'ente pubblico e vistati da un tecnico dell'ente medesimo; se i lavori pubblici sono stati eseguiti dall'impresa interessata all'iscrizione con contratto di subappalto, i certificati contengono anche l'esplicita indicazione della ditta appaltante e gli estremi dell'autorizzazione concessa per il subappalto;

     b) se trattasi di lavori privati, dal direttore dei lavori ovvero dal committente; la dichiarazione è sempre vistata dall'Ufficio del Genio Civile, competente per territorio, che accerta e conferma i lavori eseguiti. A corredo dei certificati dei lavori privati, l'interessato allega copia delle fatture il cui importo deve corrispondere all'ammontare dei lavori eseguiti indicati nel certificato.

     4. L'Ufficio del Genio Civile competente per territorio appone sul certificato il visto di conferma sui lavori.

     5. Sia per i lavori pubblici che per quelli privati il certificato, inoltre, indica:

     a) il nominativo del direttore tecnico - con relativo codice fiscale - sotto la cui direzione i lavori sono stati eseguiti dall'impresa interessata all'iscrizione;

     b) l'oggetto e il luogo dell'opera eseguita, con la menzione dell'ente pubblico o del committente a favore dei quali l'opera è stata realizzata; l'oggetto dell'opera deve essere esaurientemente descritto con tutte le caratteristiche salienti del lavoro effettuato in modo che si possa individuare inequivocabilmente la categoria di opera corrispondente; i lavori eseguiti devono rientrare nella tabella di classificazione delle categorie di opere sopra indicate;

     c) l'importo della categoria del lavoro prevalente ed eventualmente l'importo delle categorie dei lavori scorporabili;

     d) il periodo di inizio e termine dei lavori;

     e) la data e il numero del contratto di appalto (se trattasi di lavori pubblici);

     f) che i lavori sono stati, regolarmente e con buon esito, portati a termine, senza dar luogo a vertenze con il committente;

     g) gli estremi della certificazione liberatoria rilasciata dalle Casse Edili riconosciute, ai sensi delle vigenti disposizioni, per l'assolvimento degli oneri contributivi dovuti a favore dei lavoratori dipendenti.

     6. I lavori di cui al presente articolo riguardano quelli eseguiti negli ultimi cinque anni antecedenti la data della domanda di qualificazione; nel caso di lavori iniziati in epoca precedente, i certificati contengono la parte dei lavori eseguiti nel quinquennio utile.

     7. Per i lavori in corso di esecuzione alla data di presentazione della domanda di qualificazione, i certificati indicano l'importo dei lavori contabilizzati sulla base degli stati di avanzamento emessi nel quinquennio utile ed eseguiti alla data del rilascio del certificato.

     8. L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione dei prezzi e dall'importo delle riserve riconosciute all'impresa con esclusione dei compensi riconosciuti a titolo risarcitorio.

 

     Art. 13. Criteri di valutazione dell'attività lavorativa eseguita per conto terzi.

     1. L'attribuzione alle categorie di qualificazione individuate dalle tabelle di cui all'articolo 6 e relative ai lavori eseguiti per conto di soggetti pubblici ovvero di soggetti sottoposti all'applicazione delle leggi in materia di opere pubbliche, è effettuata con riferimento alla categoria prevalente indicata nel bando di gara o nella lettera d'invito.

     2. I lavori privati, non sottoposti al vincolo delle leggi in materia di lavori pubblici, effettuati in regime privatistico ai sensi delle sole norme del Codice Civile, sono sottoposti, come indicato all'articolo 12, all'accertamento del Servizio del Genio Civile competente per territorio che attesta la conformità dei lavori certificati a quelli eseguiti dall'impresa richiedente sia per l'importo che per categoria di lavoro.

     3. I certificati di esecuzione dei lavori privati contengono, al pari dei lavori pubblici, oltre la categoria prevalente dei lavori, l'eventuale suddivisione per le altre categorie di lavoro e i relativi importi, la puntuale ed esauriente descrizione della tipologia dei lavori medesimi per consentire all'organo deliberante la corretta attribuzione della qualificazione secondo le categorie e classifiche di cui agli articoli 6 e 7.

     4. L'attività lavorativa svolta dalle imprese per conto di committenti privati è accertata con:

     a) copia conforme del contratto di affidamento dei lavori, regolarmente registrato;

     b) nell'eventualità che non sia stato stipulato formale contratto di appalto, possono essere prodotte, in copia conforme all'originale, scritture private, atti di impegno, lettere di commessa, buoni d'ordine, atti di cottimo, contabilità dei lavori, purché da essi si desuma la volontà negoziale delle parti;

     c) la documentazione individuata nelle lettere a) e b) e, in ogni caso, i certificati dei lavori privati, devono essere sempre suffragati dalle fatture emesse dalla ditta esecutrice dei lavori a favore del committente; la somma degli importi netti delle fatture deve corrispondere agli importi indicati dal committente o dal direttore dei lavori nei certificati, parimenti detta corrispondenza deve sussistere tra la categoria di lavoro indicata nel certificato dei lavori eseguiti e quella indicata nelle fatture;

     d) copia conforme, per tutti i lavori, della concessione o autorizzazione edilizia.

     5. La verifica delle fatture da parte del Genio Civile non ha valore di controllo sulla regolarità della fattura medesima né sulla sua regolare iscrizione nei registri contabili dell'impresa, ma ha valore di un'attività amministrativa finalizzata al controllo della corrispondenza delle categorie di lavoro, dei relativi importi e del periodo dei lavori nelle stesse indicati con quanto dichiarato nel certificato rilasciato dal committente privato. La difformità tra questi elementi porta come conseguenza il diniego, da parte del competente ufficio, del visto favorevole sui certificati.

     6. Per casi più complessi, l'Ufficio del Genio Civile può disporre sopralluoghi dei quali si redige il processo verbale.

     7. Gli Uffici istruttori del Genio Civile conservano nei propri archivi la documentazione e i verbali dei sopralluoghi effettuati; copia di detta documentazione deve essere messa a disposizione della Commissione di valutazione, qualora necessaria per consentire una più congrua valutazione dell'idoneità tecnica-organizzativa del richiedente.

     8. L'esito favorevole dell'accertamento è annotato dal Servizio del Genio Civile competente sul certificato dei lavori mediante apposizione della dicitura di rito che deve contenere la data e la firma, unitamente a quella del dirigente responsabile, del funzionario preposto, tenuto all'asseverazione delle fatture, delle categorie di lavoro e degli importi eseguiti per conto dei committenti privati.

 

     Art. 14. Criteri di valutazione dell'attività lavorativa eseguita per conto proprio.

     1. L'attività lavorativa eseguita per proprio conto ricorre quando i lavori privati sono eseguiti per conto della stessa impresa o perché l'opera finita rimane di proprietà della ditta esecutrice per i fini connessi all'esercizio dell'azienda o perché l'opera deve essere immessa nel mercato per fini commerciali.

     2. In tal caso l'accertamento non può riferirsi alle fatture che, qualora esistenti, rispecchino il valore commerciale del prodotto finito e non anche il valore connesso alla costruzione in sé considerata.

     3. L'accertamento è effettuato al netto di ogni utile dell'impresa, in stretta connessione con il costo sopportato dall'impresa per la sola costruzione (forniture materiali e mano d'opera) sulla base dei seguenti elementi di riferimento:

     a) parametri fisici (costo di una costruzione stabilito a metro quadrato o metro cubo secondo prescrizioni o indici ufficiali o usuali di mercato correnti nel luogo ove insiste la costruzione; nel caso di edilizia abitativa si fa riferimento ai valori stabiliti in via generale dal decreto dell'Assessore dei lavori pubblici n. 362/2 dell'11 settembre 1995, pubblicato nel BURAS n. 43 del 22 dicembre 1995, supplemento straordinario n. 3);

     b) progetto approvato;

     c) contabilità lavori, ove esistente.

     4. Per casi di lavoro in proprio si applicano anche le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 13.

 

     Art. 15. Criteri di valutazione della capacità tecnica organizzativa lavori eseguiti.

     1. La capacità tecnica delle imprese è soggetta ai seguenti parametri di valutazione:

     a) attribuzione della classifica fino all'importo di lire 1.000.000.000:

     1) l'importo complessivo dei lavori, eseguiti in ciascuna delle categorie di lavoro per cui si chiede la qualificazione, non deve essere inferiore a quello della classifica richiesta ovvero a quello della classifica attribuita dalla Commissione di valutazione;

     b) attribuzione della classifica da lire 2.000.000.000 fino alla classifica di lire 30.000.000.000:

     1) esecuzione di lavori, eseguiti in ciascuna delle categorie di lavoro per cui si chiede la qualificazione, per un importo complessivo non inferiore al 90 per cento della classifica richiesta ovvero della classifica attribuita dalla Commissione di valutazione;

     2) esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40 per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55 per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65 per cento dell'importo della qualificazione richiesta;

     c) attribuzione della classifica di oltre lire 30.000.000.000:

     1) l'attribuzione di tale classifica è soggetta alla dimostrazione dei requisiti tecnici di cui alla precedente lettera b) con riferimento all'importo convenzionalmente stabilito in lire 40.000.000.000.

 

     Art. 16. Criteri di valutazione della capacità tecnica organizzativa dei lavori diretti.

     1. La capacità tecnica ed organizzativa delle imprese che chiedono la qualificazione può essere dimostrata anche mediante l'attività di direzione dei lavori pubblici o privati certificabili secondo i parametri e le condizioni previsti dall'articolo 12.

     2. Per attività di direzione si intende esclusivamente l'attività materiale, strettamente connessa a quella di cantiere, esercitata dal direttore tecnico o dai direttori tecnici di un'impresa riferita all'ultimo quinquennio e deve riguardare lavori analoghi a quelli della specializzazione richiesta affidati ad altre imprese.

     3. Gli importi dei lavori indicati nei certificati attestanti la direzione dei lavori sono valutati abbattendo ad un decimo l'importo complessivo di essi; in ogni caso l'importo massimo di iscrizione concedibile non può superare l'importo di lire 2.000.000.000.

     4. Tale qualificazione è, inoltre, subordinata a:

     a) che i lavori siano stati eseguiti da altre imprese della cui condotta sia stato responsabile uno dei direttori tecnici dell'impresa che chiede la qualificazione;

     b) che i soggetti, designati dall'impresa che chiede la qualificazione quali direttori tecnici, abbiano ricoperto la medesima funzione per conto di altre imprese - iscritte all'Albo Nazionale dei Costruttori o all'Albo Regionale degli Appaltatori ovvero qualificate ai sensi del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 - per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa; lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con l'esibizione del certificato dell'A.N.C. o A.R.A. o attestazione rilasciata ai sensi del citato D.P.R. n. 34 del 2000.

     5. I soggetti nominati direttori tecnici dalla impresa qualificata non possono far valere la capacità tecnica dimostrata con lavori diretti qualora non siano trascorsi cinque anni dalla precedente dimostrazione; a tal fine devono produrre un'apposita dichiarazione.

     6. La qualificazione conseguita ai sensi del presente articolo è collegata al direttore tecnico che l'ha consentita e può essere confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione se l'impresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi analoga idoneità.

     7. I lavori diretti sono presi in considerazione solamente per la prima iscrizione di ogni singola categoria di lavoro. L'aumento dell'importo nella medesima categoria di lavoro è consentito soltanto se documentato con certificati di lavori eseguiti.

 

     Art. 17. Criteri particolari di valutazione della capacità tecnica.

     1. L'attribuzione di alcune categorie di opere richiede la presenza di particolari elementi.

     2. La qualificazione nella Categoria di opera generale OG2 "restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali" è concessa a condizione che l'impresa abbia eseguito lavori pubblici volti alla conservazione, al ripristino e al consolidamento statico di immobili aventi caratteristiche artistiche o che comunque siano vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni ambientali), di competenza della Soprintendenza per i beni architettonici, artistici e storici.

     3. Nel caso in cui altri soggetti privati provvedano all'esecuzione di questo genere di opere, è necessario che la competente Soprintendenza confermi espressamente la qualità del lavoro e la sua esecuzione sull'immobile vincolato.

     4. Nel caso di esecuzione di scavi archeologici (OS 25), i certificati dei lavori devono riportare la conferma della competente Soprintendenza Archeologica.

 

     Art. 18. Dotazione di attrezzatura tecnica.

     1. La dotazione di attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, dei mezzi d'opera e dell'equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, necessari per l'esecuzione dei lavori. Essa dev'essere adeguata alla categoria di lavoro e all'importo di qualificazione richiesto ed è comprovata mediante autocertificazione, rilasciata dal rappresentante legale dell'impresa, contenente l'indicazione specifica e matricolare di tutti i mezzi d'opera.

     2. La dotazione dell'attrezzatura è riferita all'ultimo quinquennio sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio per un valore complessivo quinquennale non inferiore al 2 per cento della cifra di affari in lavori, costituito per almeno la metà dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria.

     3. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica sia inferiore alla percentuale d cui al comma 2, la cifra di affari è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra d'affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b).

     4. Alla percentuale richiesta per l'attrezzatura concorre, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche l'attrezzatura dei consorzi e delle società fra imprese riunite.

     5. L'ammortamento è comprovato:

     a) da parte delle ditte individuali e da parte delle società di persone con la presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi corredate delle ricevute di presentazione e di autocertificazione relative alla quota riferita alla attrezzatura tecnica. L'ammortamento può essere rilevato nel prospetto di determinazione dei redditi ai fini IRPEF o nel prospetto dei dati di bilancio oppure nel prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri; qualora dalla dichiarazione non risultino tali dati, l'ammortamento è comprovato da autocertificazione del legale rappresentante, corredata del libro dei beni ammortizzabili vidimato;

     b) da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e dalle società di capitale con la presentazione dei bilanci annuali, riclassificati in base alle norme europee, corredati della relativa nota di deposito; la quota di ammortamento riferita all'attrezzatura tecnica è quella risultante dalla nota integrativa nel "prospetto dei movimenti delle immobilizzazioni per voce"; qualora la nota integrativa non contenga tali informazioni è sufficiente un'autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa che, a richiesta della Commissione di qualificazione, deve essere corredata di copia del libro dei beni ammortizzabili vidimato che attesti l'effettiva ripartizione degli ammortamenti.

     6. Qualora l'attrezzatura tecnica non sia di proprietà dell'impresa richiedente la qualificazione ma sia da questa assunta in locazione finanziaria o in noleggio, l'impresa richiedente deve presentare i relativi contratti da cui si desumano i canoni effettivamente ed annualmente corrisposti.

 

     Art. 19. Adeguato organico medio annuo.

     1. L'adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15 per cento della cifra di affari in lavori effettivamente realizzati, di cui almeno il 40 per cento per il personale operaio. In alternativa l'organico medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10 per cento della cifra di affari in lavori, di cui almeno l'80 per cento per personale tecnico laureato o diplomato. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.

     2. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è documentato:

     a) da parte delle ditte individuali e da parte delle società di persone con la presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi corredate delle ricevute di presentazione. Il costo complessivo da ripartire può essere rilevato o nel prospetto di determinazione dei redditi ai fini IRPEF, o nel prospetto dei dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavo oppure ancora nel prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri. Qualora dalla dichiarazione non risultino tali dati, il costo complessivo è comprovato da autocertificazione del legale rappresentante corredata della documentazione INPS che ne attesti l'importo. La ripartizione del costo tra personale operaio e personale tecnico laureato o diplomato può essere comprovata in base al numero medio di dipendenti diviso per categorie attestato da autocertificazione del legale rappresentante, suscettibile di verifica attraverso la richiesta di copia del libro paga ed altra documentazione INPS, INAIL o Casse Edili comprovante la consistenza dell'organico;

     b) da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e dalle società di capitale con la presentazione dei bilanci annuali, riclassificati in base alle norme europee, corredati della relativa nota di deposito. Il costo complessivo è quello risultante dalla voce "costi per il personale" del conto economico. La ripartizione del costo tra personale operaio e personale tecnico laureato o diplomato può essere comprovata in base al numero medio di dipendenti diviso per categorie attestato da autocertificazione del legale rappresentante, suscettibile di verifica attraverso la richiesta di copia del libro paga ed altra documentazione INPS, INAIL o Casse Edili comprovante la consistenza dell'organico.

     3. Qualora il costo del personale sia inferiore alle percentuali indicate nel comma 1, la cifra d'affari è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richiestela cifra d'affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b).

     4. Alle percentuali richieste per il costo complessivo del personale dipendente concorrono, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa; anche il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle società fra imprese riunite.

 

     Art. 20. Lavori eseguiti in subappalto.

     1. I lavori eseguiti in regime di subappalto possono essere utilizzati dall'impresa subappaltatrice per l'intero importo dei lavori eseguiti corrispondenti alle categorie di lavoro elencate all'articolo 6, a condizione che il committente abbia rilasciato la prescritta autorizzazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. I certificati dei lavori rilasciati dal committente al sensi dell'articolo 12 devono indicare gli estremi della predetta autorizzazione.

     2. L'impresa aggiudicataria dell'appalto principale può utilizzare l'importo complessivo dei lavori se l'importo delle lavorazioni subappaltate non supera il 30 per cento dell'importo complessivo. In caso contrario l'ammontare complessivo dei lavori viene decurtato della quota eccedente.

 

     Art. 21. Consorzi di imprese.

     1. I consorzi di imprese costituiti ai sensi del comma 1, lettere b), c) ed e) dell'articolo 10 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, sono qualificati sulla base delle qualificazioni delle singole imprese consorziate. I requisiti richiesti sono così dimostrati:

     a) per quanto riguarda la capacità economica e finanziaria, mediante la cifra d'affari propria o dei propri consorziati conseguita ai sensi all'articolo 11;

     b) per quanto riguarda la dotazione di attrezzature tecniche, mediante l'attrezzatura propria o in dotazione stabile dei propri consorziati comprovata ai sensi dell'articolo 18;

     c) per quanto riguarda il requisito relativo all'organico medio annuo si deve far riferimento al costo complessivo del personale direttamente dipendente del Consorzio o dei propri consorziati, dimostrato secondo le previsioni di cui all'articolo 19;

     d) il requisito della capacità tecnica può essere dimostrato con la presentazione di certificati di lavori eseguiti o diretti dal direttore tecnico del consorzio ovvero da ciascuna delle imprese consorziate; se il consorzio è costituito tra imprese iscritte all'Albo Regionale degli Appaltatori, in luogo dei certificati dei lavori eseguiti o diretti, la capacità tecnica può essere dimostrata con la presentazione dei certificati comprovanti la qualificazione delle imprese consorziate con riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata; in questo ultimo caso la qualificazione è acquisita per la classifica corrispondente all'importo pari o immediatamente inferiore alla somma delle classifiche possedute da tutte le imprese consorziate; per la classifica di importo illimitato è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione.

 

     Art. 22. Direttore tecnico.

     1. Il direttore tecnico è il soggetto responsabile della conduzione tecnica dell'impresa; egli compie tutti gli adempimenti di carattere tecnico e organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori da eseguire.

     2. Le società comunque costituite nonché i Consorzi di imprese nominano uno o più direttori tecnici. Analogamente provvedono le imprese individuali qualora il titolare non ne sia anche direttore tecnico.

     3. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore o dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto di opera professionale regolarmente registrato. Il rapporto di dipendenza è dimostrato con la produzione di copia del libro paga o altra documentazione INPS, INAIL.

     4. E' fatto divieto alla medesima persona di ricoprire contemporaneamente l'incarico di direttore tecnico in più imprese qualificate; a tal fine la domanda dell'impresa richiedente la qualificazione deve essere corredata della dichiarazione di unicità di incarico rilasciata dal soggetto nominato direttore tecnico.

     5. La mancanza di almeno un direttore tecnico non consente all'impresa di svolgere legittimamente la sua attività imprenditoriale.

     6. La scelta del direttore tecnico avviene nei seguenti modi:

     a) per la qualificazione in categorie di lavoro con classifica di importo superiore alla V della tabella di cui all'articolo 7, è necessaria la laurea in ingegneria o in architettura;

     b) per la qualificazione in categorie di lavoro con classifica pari o inferiore alla V, è ammesso il possesso del diploma di geometra o di equivalente titolo di studio tecnico ovvero il possesso di particolare esperienza nel settore delle costruzioni acquisita mediante l'attività di direzione di cantiere, con rapporto di lavoro dipendente, dimostrata con certificati di lavori eseguiti e realizzati da altra impresa negli ultimi cinque anni; il rapporto di lavoro dipendente è dimostrato con la produzione del libro paga o altra documentazione INPS o INAIL;

     c) per la qualificazione delle imprese nelle categorie aventi ad oggetto beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali ovvero per gli scavi archeologici, la direzione tecnica è affidata a soggetto in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura; per la qualificazione nelle medesime categorie di lavoro con classifica pari o inferiore alla IV, il direttore tecnico, qualora non possieda la laurea, deve essere dotato di esperienza professionale, acquisita in tali lavori quale direttore di cantiere con rapporto di lavoro dipendente presso un'altra impresa, per un periodo non inferiore a cinque anni. Tale esperienza è comprovata da idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione e rilasciati dall'autorità preposta alla tutela dei beni e con la produzione di copia dei libro paga o altra documentazione INPS, INAIL.

     6 bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 6, la funzione del direttore tecnico può essere attribuita anche a soggetti in possesso di diploma di geometra o di equivalente titolo di studio tecnico a prescindere dalla classifica di qualificazione richiesta dall’impresa. Inoltre, e soltanto ai fini della revisione prevista dai successivi articoli 32 e 33, i soggetti che all’entrata in vigore del presente regolamento svolgono la funzione di direttore tecnico presso l’impresa che alla medesima data è iscritta all’Albo regionale degli appaltatori, possono conservare l’incarico presso la stessa impresa a prescindere dalla classifica e dalle categorie di lavoro possedute [1].

 

     Art. 23. Variazione o sostituzione dei direttori tecnici.

     1. Al fine di poter confermare la qualificazione di un'impresa che abbia sostituito o aggiunto uno o più direttori tecnici, i nuovi soggetti devono possedere una capacità tecnica analoga a quella posseduta dai soggetti uscenti e dimostrare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 16 e 22.

     2. Se l'impresa non provvede alla sostituzione dei direttori tecnici uscenti, è disposta la revoca ovvero la riduzione della qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, in connessione, rispettivamente, alla mancanza o alla minor capacità tecnica dei nuovi direttori tecnici.

 

TITOLO III

MODIFICHE DEI REQUISITI, DELL'ORGANIZZAZIONE

E DELLA STRUTTURA DELLE IMPRESE

 

     Art. 24. Atti di trasformazione delle aziende.

     1. Nei casi di trasformazione delle imprese, quali il conferimento, la fusione per incorporazione e la cessione di azienda, i nuovi soggetti risultanti da dette operazioni mediante atto pubblico notarile, possono avvalersi della capacità economico-finanziaria, della capacità tecnica e organizzativa, della dotazione delle attrezzature e dell'organico medio annuo ovvero della qualificazione già posseduti dalle imprese originarie; a tal fine dai medesimi atti pubblici si deve desumere che al momento del trasferimento i nuovi soggetti mantengono le capacità operative, finanziarie e tecniche e che detti requisiti, compresa la qualificazione, vengono acquisiti dall'impresa richiedente.

 

     Art. 25. Conferimento d'azienda.

     1. Le imprese individuali o societarie già qualificate che intendono conferire la propria azienda in un'altra impresa, devono nominare quale direttore tecnico la stessa persona che ricopriva tale incarico nella ditta individuale o società originaria, fatta salva la possibilità di sostituirlo con altro soggetto avente una capacità tecnica ritenuta idonea rispetto alla qualificazione posseduta dall'impresa originaria.

 

     Art. 26. Fusione per incorporazione.

     1. Qualora le imprese manifestino la volontà di unire in un unico soggetto la propria organizzazione, gli organici, i mezzi d'opera, le proprie capacità finanziarie e tecniche al fine di potenziare la propria attività imprenditoriale nel settore delle costruzioni, il criterio da seguire per la qualificazione da assentire al nuovo soggetto risultante dalla fusione tiene conto delle migliori prestazioni imprenditoriali che, in virtù della sommatoria delle suindicate capacità, tale nuovo soggetto acquisisce.

     2. La qualificazione da attribuire ai soggetti risultanti dalle avvenute fusioni o incorporazioni deve risultare dalla sommatoria delle qualificazioni già possedute dai soggetti coinvolti nelle suddette trasformazioni, a condizione che il nuovo direttore tecnico o i nuovi direttori tecnici dell'impresa cessionaria siano in possesso dei requisiti necessari, ai sensi del presente regolamento, per la qualificazione del nuovo soggetto nelle categorie e classifiche risultanti dalla fusione.

 

     Art. 27. Cessione d'azienda.

     1. L'impresa cessionaria può conservare la medesima qualificazione già posseduta dall'impresa cedente l'intero ramo o semplicemente un ramo di azienda a condizione che il nuovo direttore tecnico o i nuovi direttori tecnici dell'impresa cessionaria siano in possesso dei requisiti necessari, ai sensi del presente regolamento, per la qualificazione del nuovo soggetto nelle categorie e classifiche risultanti dalla cessione.

 

     Art. 28. Decesso del titolare di impresa individuale.

     1. E' ammesso il recupero della qualificazione posseduta dal titolare di una ditta individuale, nell'ipotesi di decesso di quest'ultimo, a favore dell'erede o degli eredi a condizione che il direttore tecnico del nuovo soggetto sia in possesso dei particolari requisiti previsti dal presente regolamento e che l'impresa richiedente mantenga le capacità operative, finanziarie e tecniche dell'impresa già appartenente al titolare deceduto.

 

     Art. 29. Variazioni.

     1. Le imprese iscritte al casellario di cui all'articolo 4 comunicano alla segreteria, entro il termine di trenta giorni dal loro verificarsi, tutte le variazioni nei loro requisiti, organizzazione e strutture che siano rilevanti ai fini del presente regolamento.

     2. E' fatto obbligo alle stazioni appaltanti di comunicare alla segreteria ogni utile notizia ai fini degli eventuali provvedimenti di competenza della Commissione di cui all'articolo 3.

 

     Art. 30. Rinnovo dell'attestazione di qualificazione.

     1. Almeno tre mesi prima della scadenza del termine triennale di validità dell'attestazione, l'impresa può chiederne il rinnovo, effettuato secondo le procedure di cui all'articolo 32.

     2. Da tale data di attestazione decorre il nuovo termine di efficacia fissato dall'articolo 4.

     3. Nei casi di conferimento, fusione per incorporazione, cessione d'azienda o di un ramo di azienda o in caso di ricupero della qualificazione per decesso del titolare di una ditta individuale, l'attestazione rilasciata alle imprese che hanno dato origine al nuovo soggetto continua a produrre la propria efficacia fino allo scadere del triennio decorrente dal rilascio della medesima attestazione. E' fatta salva la facoltà per i nuovi soggetti di richiedere, per un nuovo triennio, il rinnovo dell'attestazione che avviene sulla base della revisione operata secondo le condizioni previste nell'articolo 32.

 

     Art. 31. Aumento di classifica ed estensione a nuove categorie di lavoro.

     1. Le imprese interessate possono chiedere l'aumento della classifica per ciascuna delle categorie di lavoro già possedute ovvero l'estensione ad altre categorie di lavoro purché sia decorso almeno un anno dalla data dell'attestazione precedente.

     2. L'aumento da una classifica inferiore ad una superiore e l'estensione a nuove categorie è soggetta all'accertamento della capacità tecnica e organizzativa, di cui all'articolo 12, con riferimento alle classifiche che si intende aumentare o alle categorie di lavori di cui si chiede l'estensione. In tali casi, il possesso della percentuale della cifra d'affari è riferita alla sommatoria tra gli importi di qualificazione conseguiti, per i quali si chiede la conferma, e gli importi delle nuove qualificazioni richieste.

     3. Per la dimostrazione della capacità tecnica e organizzativa, l'impresa può far riferimento alla documentazione già in possesso della segreteria dell'Albo purché questa rientri nell'ultimo quinquennio di riferimento.

     4. L'impresa richiedente l'aumento o l'estensione deve sottoporsi alla revisione generale di cui all'articolo 32.

     5. L'aumento della classifica o l'estensione a nuove categorie di lavoro comporta il rinnovo dell'attestazione della qualificazione che ha efficacia per un triennio.

 

     Art. 32. Revisione generale delle qualificazioni.

     1. La revisione delle qualificazioni è soggetta all'accertamento dei seguenti requisiti:

     a) requisiti generali di cui all'articolo 9;

     b) idonee referenze bancarie rilasciate da istituti di credito indicati dall'impresa richiedente la revisione;

     c) dotazione della direzione tecnica avente i requisiti previsti dall'articolo 22;

     d) cifra d'affari in lavori derivante da attività diretta ed indiretta, documentata e determinata ai sensi dell'articolo 11, non inferiore al 100 per cento della somma degli importi di qualificazione conseguiti nelle categorie di lavoro di cui all'articolo 6; alle qualificazioni per un importo illimitato si attribuisce il valore convenzionale di lire 40.000.000.000;

     e) dotazione stabile di attrezzatura tecnica documentata e determinata ai sensi dell'articolo 18;

     f) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente dimostrato e determinato ai sensi dell'articolo 19.

     2. Nel caso in cui i requisiti di cui al comma 1, lettere e) ed f), non rispettino i valori previsti rispetto alla cifra di affari in lavori, questa è figurativamente ridotta in misura proporzionale in modo da ristabilire le percentuali richieste.

     3. I requisiti di cui al comma 1, lettere d), e) ed f), sono riferiti al quinquennio antecedente la data di richiesta della revisione.

     4. L'impresa che dimostra di possedere i requisiti richiesti è confermata nella qualificazione, per categorie di opere e classifiche corrispondenti.

     5. L'impresa che non dimostri il possesso di tali requisiti deve indicare, con richiesta motivata, quali categorie di opere intende cancellare o in quali delle medesime categorie intende ridurre gli importi corrispondenti, in modo da rientrare nei requisiti stabiliti, pena la mancata conferma delle qualificazioni possedute, fatta comunque salva la facoltà della Commissione di cui all'articolo 3 di provvedere d'ufficio.

 

     Art. 33. Prima attuazione della revisione.

     1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano regolarmente iscritte all'Albo Regionale degli Appaltatori sono soggette ad una prima revisione generale che avviene secondo le seguenti modalità:

     a) per l'attribuzione della qualificazione nelle categorie di opere con classifiche pari o inferiori all'importo di lire 500.000.000, l'impresa deve dimostrare:

     1) di possedere i requisiti indicati nell'articolo 32, comma 1, lettere a) e b);

     2) di aver almeno un direttore tecnico con il possesso dei diploma di geometra o di equivalente titolo di studio tecnico ovvero il possesso di particolare esperienza nel settore delle costruzioni acquisita mediante l'esecuzione di lavori ovvero l'espletamento di attività di direzione di cantiere con rapporto di lavoro dipendente presso un'altra impresa, riferito a lavori eseguiti generalmente negli ultimi cinque anni per un importo complessivo non inferiore al 50 per cento della sommatoria delle classifiche ovvero degli importi richiesti e da comprovare con idonei certificati attestanti tale condizione e con la produzione di copia del libro paga o altra documentazione INPS, INAIL;

     b) per l'attribuzione della qualificazione nelle categorie di opere con classifica superiore all'importo di lire 500.000.000, si procede ai sensi dell'articolo 32.

     2. All'impresa sottoposta a revisione è attribuita la qualificazione delle categorie di opere che trovano corrispondenza con quelle indicate nell'articolo 6, come rappresentato nella tabella A) allegata al presente regolamento.

     3. Per quanto riguarda l'attribuzione degli importi di qualificazione per ciascuna delle suddette categorie di lavoro, all'impresa viene attribuita la classifica immediatamente inferiore all'importo risultante dalla precedente iscrizione fermo restando l'obbligo dell'accertamento positivo dei requisiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b), c) e), f); il requisito di cui all'articolo 32, lettera d) è invece ridotto al 50 per cento.

     Alle imprese che risultano già iscritte all'A.R.A. per importi illimitati viene attribuita la classifica di lire 30.000.000.000, fatta salva la possibilità di ottenere la classifica illimitata alle condizioni di cui all'articolo 32. Per la dimostrazione del possesso della capacità tecnica e organizzativa all'importo illimitato si attribuisce il valore convenzionale di lire 40.000.000.000.

     4. In deroga a tali disposizioni:

     a) le imprese, già iscritte all'A.R.A. con categorie di lavoro fino all'importo di lire 150.000.000, sono cancellate dall'Albo, fatta salva la possibilità di chiedere la qualificazione per importi superiori n'entranti nelle classifiche stabilite dall'articolo 7, previa dimostrazione dei requisiti di cui all'articolo 31;

     b) le imprese, già iscritte all'A.R.A. con categorie di lavoro fino all'importo di lire 240.000.000, possono beneficiare dell'adeguamento della qualifica fino all'importo di lire 300.000.000 purché dimostrino di possedere i requisiti previsti al comma 1, lettera a), dell'articolo 33.

     5. Entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, tutte le imprese iscritte all'A.R.A. devono presentare la domanda di revisione, ai sensi del presente articolo, corredata della documentazione richiesta.

     6. Nel caso in cui la revisione non venga chiesta entro il termine sopra stabilito, l'impresa non può più godere del beneficio della medesima revisione, fatta salva la possibilità di sottoporsi a nuova qualificazione presentando la documentazione richiesta.

 

     Art. 34. Revoca dell'attestazione di qualificazione.

     1. Con provvedimento della Commissione di cui all'articolo 3, è disposta la cancellazione di un'impresa qualificata nei seguenti casi:

     a) qualora abbia cessato la propria attività;

     b) per il decesso del titolare dell'impresa individuale;

     c) per il venir meno di uno dei requisiti generali previsti dall'articolo 9 e che ne avevano consentito la qualificazione;

     d) per grave e ripetuta negligenza nell'esecuzione dei lavori accertata dalle amministrazioni competenti;

     e) in tutti gli altri casi cui facciano riferimento altre disposizioni vigenti di legge in materia di esecuzione di opere pubbliche.

 

     Art. 35. Entrata in vigore.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

TABELLA CORRISPONDENZA NUOVE E VECCHIE CATEGORIE

(TABELLA NON AMMESSA A REGISTRAZIONE DALLA CORTE DEI CONTI)


[1] Comma aggiunto dall’art. 16 della L.R. 22 aprile 2002, n. 7.