§ 4.1.60 - L.R. 4 agosto 2008, n. 13.
Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:04/08/2008
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Individuazione dei beni paesaggistici
Art. 2.  (Disciplina per le aree all'interno dei centri di antica e prima formazione)
Art. 3.  Autorizzazioni di spesa urgenti
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 4.1.60 - L.R. 4 agosto 2008, n. 13.

Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari.

(B.U. 7 agosto 2008, n. 25)

 

Art. 1. Individuazione dei beni paesaggistici

1. In attuazione dell'articolo 143, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dal decreto legislativo n. 26 marzo 2008, n. 63 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio), i beni paesaggistici, compresi quelli identitari, protetti e disciplinati dal Piano paesaggistico regionale, sono esclusivamente:

a) i beni di cui all'articolo 136 del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;

b) le aree di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche;

c) gli immobili, le aree e i beni specificamente individuati nei piani paesaggistici e delimitati nelle cartografie ad essi allegate in scala idonea alla loro puntuale identificazione.

2. I piani paesaggistici possono apporre vincoli esclusivamente su beni puntualmente individuati.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 valgono anche nel periodo d'applicazione delle norme di salvaguardia di cui all'articolo 145 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche e, comunque, anche per tutto il periodo transitorio d'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai piani paesaggistici. Ogni diversa disposizione eventualmente contenuta nei piani paesaggistici vigenti è abrogata.

 

     Art. 2. (Disciplina per le aree all'interno dei centri di antica e prima formazione) [1]

1. Nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano paesaggistico regionale, alle sue varianti ed agli atti di aggiornamento e revisione, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, verificano la coerenza delle disposizioni dei vigenti piani particolareggiati dei centri storici ricadenti nelle aree di antica e prima formazione con le disposizioni del Piano paesaggistico regionale, sue varianti ed atti di aggiornamento e revisione, e possono procedere alla loro attuazione per le parti coerenti. Con deliberazione consiliare, i comuni, per le restanti aree del centro di antica e prima formazione esterne al piano particolareggiato del centro storico, verificano la coerenza delle relative previsioni urbanistiche con le disposizioni del Piano paesaggistico regionale e procedono alla loro attuazione. Tale deliberazione è approvata come previsto dalla legge regionale n. 28 del 1998, articolo 9, comma 5.

2. Il comune, ottenuta l'approvazione, pubblica sul BURAS le deliberazioni di cui al comma 1. Dal giorno successivo alla pubblicazione, all'interno dell'area del centro di antica e prima formazione, possono essere realizzati gli interventi coerenti, previsti nella disciplina urbanistica previgente, a condizione che abbiano ottenuto l'autorizzazione paesaggistica, rilasciata ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, articolo 146.

 

     Art. 3. Autorizzazioni di spesa urgenti

1. È autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di Euro 360.000 per la concessione di un contributo al Comune di Galtellì a saldo degli oneri finanziari sostenuti dallo stesso comune a seguito dell'evento alluvionale del 6 dicembre 2004 (UPB S04.03.002). Alla spesa si fa fronte mediante uno storno di pari importo dalla UPB S08.01.002 - cap. SC08.0024, relativa al fondo nuovi oneri legislativi di parte corrente mediante utilizzo di quota parte della riserva di cui alla voce 3 della tabella A allegata alla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).

2. A valere sulle disponibilità recate dalla UPB S01.05.002 - cap. SC01.0956, del bilancio della Regione per l'anno 2008 una quota pari ad Euro 500.000 è destinata alle spese relative alla manutenzione e valorizzazione del Centro congressi di Alghero comprese quelle connesse all'avvio della gestione dello stesso Centro.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 23 ottobre 2009, n. 4.