§ 4.1.34 - L.R. 12 agosto 1998, n. 28.
Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l'articolo 6 del D.P.R. 22 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:12/08/1998
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Norme comuni ai procedimenti.
Art. 3.  Competenza del comune.
Art. 4.  Procedura dei provvedimenti comunali.
Art. 5.  Procedimento semplificato.
Art. 5 bis.  (Interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica)
Art. 6.  Modifica dell'articolo 13 della legge regionale n. 23 del 1985.
Art. 7.  Poteri di controllo della Regione.
Art. 8.  Controllo sostitutivo.
Art. 9.  Provvedimenti di competenza dell'Assessore.
Art. 10.  Norme sulla trasparenza amministrativa.
Art. 11.  Adeguamento ordinamento comunale.
Art. 12.  Composizione e competenze delle Commissioni provinciali per la tutela del paesaggio.
Art. 13.  Norma finanziaria.


§ 4.1.34 - L.R. 12 agosto 1998, n. 28.

Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l'articolo 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'articolo 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.

(B.U. 21 agosto 1998, n. 25).

 

Art. 1. Oggetto.

     1. La presente legge regola l'esercizio da parte della Regione Autonoma della Sardegna delle competenze in materia di beni paesistici ad essa trasferite ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Autonoma della Sardegna), e delegate ai sensi dell'articolo 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla Legge 22 luglio 1975, n. 382 ed al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).

 

     Art. 2. Norme comuni ai procedimenti.

     1. Tutte le istanze proposte dagli interessati per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 3, sono dirette all'Assessore regionale della pubblica istruzione e presentate presso il comune subdelegato ove sono siti i beni oggetto di tutela.

     2. Tutti i pareri e i provvedimenti previsti dalla presente legge devono essere motivati.

     3. Le comunicazioni e le notifiche di cui alla presente legge possono essere effettuate mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.

     4. Ogni comunicazione o trasmissione di atti fra i comuni e gli uffici regionali, prevista dalla presente legge, può avvenire tramite sistemi di facsimile.

     5. All'Albo dei comuni e degli uffici regionali di tutela del paesaggio viene pubblicato l'elenco delle istanze di autorizzazione pervenute e dei provvedimenti rilasciati ai sensi dell'articolo 7 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497.

 

     Art. 3. Competenza del comune.

     1. Sono rilasciate dall'organo comunale competente per territorio, nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni paesaggistiche relative a [1]:

     a) interventi su edifici privati riguardanti le categorie di opere di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A), e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione di quelli ricadenti su edifici in aree di centro storico (zona urbanistica A) non soggette a disciplina di piano particolareggiato o comunque attuativo, oppure quando tale piano non sia stato precedentemente approvato ai sensi dell'articolo 9 [2];

     b) interventi di nuova costruzione ricadenti nelle zone urbanistiche di completamento "B", con esclusione di quelli comportanti la demolizione delle preesistenze edificate nel periodo anteriore al 29 giugno 1939;

     c) gli interventi previsti negli strumenti di attuazione di cui all'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), approvati ai sensi dell'articolo 9, comma 5 [3];

     d) [posa in opera di insegne] [4];

     e) linee elettriche di bassa tensione e linee elettriche di media tensione interrate su viabilità esistente o in corso di realizzazione [5];

     f) [trivellazione di pozzi per l'utilizzazione delle falde acquifere, escluse quelle minerali e termali] [6];

     g) opere agro-silvo-pastorali non residenziali in agro (zona urbanistica "E"), purché sia rispettato l'indice edificatorio pari a 0,03 mc/mq.;

     h) attività silvo-colturali, arboricoltura da legno, potature e manutenzione del patrimonio arboreo, opere antincendio e fasce tagliafuoco, lavori di difesa forestale, con esclusione del taglio a raso degli alberi ad alto fusto o cedui interessanti superfici superiori a 2 Ha e delle opere di rimboschimento interessanti superfici superiori a 4 Ha [7];

     h bis) gli interventi di lieve entità soggetti al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) [8];

     h ter) le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 7 ter della legge regionale n. 23 del 1985, ove il progetto originario sia stato autorizzato dall'ente delegato e le varianti in corso d'opera che rientrano nell'Allegato B) del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 [9];

     h quater) gli interventi di cui al comma 2, lettere l) e m), dell'articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985 [10].

     2. Sono parimenti rilasciati dall'organo comunale competente i pareri di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 28 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione di procedure espropriative), richiesti anche ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (Legge finanziaria 1995), che abbiano per oggetto le opere previste al comma 1 [11].

     2 bis. I provvedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni, compresi i provvedimenti di irrogazione delle relative sanzioni, che hanno per oggetto le opere ed i lavori previsti dal comma 1, sono rilasciati dall'organo comunale [12].

     3. Il Sindaco, tramite gli uffici comunali, esercita funzioni di vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni di tutela paesistica, relative ai provvedimenti adottati.

     4. Le violazioni a tali prescrizioni di tutela paesistica sono immediatamente segnalate dal Sindaco al competente Ufficio di tutela del paesaggio per i provvedimenti di competenza.

 

     Art. 4. Procedura dei provvedimenti comunali.

     1. Il comune esercita i poteri delegati di cui all'articolo 3 secondo le direttive impartite dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

     2. [Il Consiglio comunale può formulare una proposta per l'integrazione di tali direttive adeguandole alla realtà territoriale e amministrativa del comune. L'integrazione è adottata con decreto dell'Assessore regionale della pubblica istruzione] [13].

     3. [L'organo comunale competente rilascia i provvedimenti di cui all'articolo 3, previo parere della Commissione edilizia comunale] [14].

     4. [Il provvedimento va emanato entro il sessantesimo giorno dalla presentazione della istanza, corredata della documentazione richiesta dalle direttive] [15].

     5. [La Commissione edilizia comunale deve comprendere un esperto in materia di paesaggio, scelto dall'organo comunale competente fra gli iscritti agli ordini professionali o fra i tecnici dipendenti dalle Amministrazioni pubbliche] [16].

 

     Art. 5. Procedimento semplificato. [17]

     [1. Qualora l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della Legge n. 1497 del 1939, sia richiesta per le opere previste dagli articoli 13 e 15 della legge regionale n. 23 del 1985, l'organo comunale competente emana il provvedimento su parere del solo Ufficio tecnico comunale.]

 

     Art. 5 bis. (Interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica) [18]

     1. Nelle aree ed immobili sottoposti alle norme di tutela di cui alla parte III del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni, sono esclusi dall'obbligo dell'autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017.

     2. Nelle aree ed immobili sottoposti alle norme di tutela di cui alla parte III del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni, gli interventi di lieve entità previsti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 e nel relativo Allegato B sono assoggettati al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica secondo la disciplina dettata dallo stesso regolamento.

     3. Al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 4 del regolamento di cui al comma 1 si applicano le ulteriori fattispecie di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata.

     4. Sono assoggettate a procedimento semplificato le istanze di rinnovo di autorizzazione paesaggistica, scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute. L'istanza di rinnovo non è corredata dalla relazione paesaggistica semplificata nei casi in cui non siano richieste variazioni progettuali e non siano sopravvenute specifiche prescrizioni di tutela. Alle autorizzazioni rinnovate si applica la disposizione di cui all'articolo 146, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento alla conclusione dei lavori entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio di efficacia della nuova autorizzazione. Le semplificazioni procedurali non operano al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017.

     5. L'istanza di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione sono presentate allo Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE).

     6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 e relativi allegati.

 

     Art. 6. Modifica dell'articolo 13 della legge regionale n. 23 del 1985.

     1. [19].

 

     Art. 7. Poteri di controllo della Regione.

     1. La Regione esercita il controllo sull'esercizio da parte dei comuni dei poteri subdelegati attraverso verifiche periodiche.

     2. L'Assessore regionale può, ove persista il pubblico interesse, annullare i provvedimenti assunti in violazione delle norme procedimentali di cui agli articoli 2, 4 e 5.

     3. I provvedimenti di autorizzazione di cui agli articoli 4 e 5 sono inviati dal comune, con la relativa documentazione, agli organi determinati dalla legislazione statale.

 

     Art. 8. Controllo sostitutivo.

     1. Qualora l'organo comunale competente non provveda, nei termini previsti, al rilascio o al diniego dell'autorizzazione paesistica, il richiedente può presentare, entro i successivi trenta giorni, istanza di autorizzazione al Ministero per i beni culturali e ambientali ai sensi dell'articolo 1 della Legge 8 agosto 1985, n. 431.

 

     Art. 9. Provvedimenti di competenza dell'Assessore.

     1. Le istanze riguardanti i provvedimenti relativi ad oggetti diversi da quelli delegati dall'articolo 3 sono inviate dal comune al competente Ufficio tutela del paesaggio entro trenta giorni dal loro deposito, corredate dalla attestazione dell'amministrazione comunale sulla conformità dell'intervento progettato ai vigenti strumenti urbanistici comunali [20].

     2. [L'Assessore decide su tali istanze entro sessanta giorni dalla data in cui pervengono] [21].

     3. [Le decisioni dell'Assessore, escluse quelle relative ad autorizzazioni ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 1497 del 1939, sono adottate sentita la Commissione di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 45 del 1989] [22].

     4. [I provvedimenti, unitamente al parere della Commissione, sono comunicati al comune e notificati agli interessati] [23].

     5. L'approvazione da parte dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, prevista dall'articolo 12 della Legge n. 1497 del 1939, è necessaria anche per gli strumenti urbanistici previsti dall'articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989.

     6. Anche per le autorizzazioni di cui all'articolo 7 della Legge n. 1497 del 1939 di competenza dell'Assessore regionale si osservano le procedure e i termini di cui all'articolo 1 della Legge n. 431 del 1985.

 

     Art. 10. Norme sulla trasparenza amministrativa.

     1. Chiunque può richiedere al comune copia degli atti previsti dalla presente legge in suo possesso o visionarli con le stesse modalità e i limiti previsti per la visione ed il rilascio di copia di atti comunali.

     2. Non può essere richiesta agli uffici regionali la visione o il rilascio di copia di atti in possesso del comune.

     3. Non sono ammessi istanze e ricorsi non espressamente previsti dalla presente legge, salvi i ricorsi giurisdizionali e quelli previsti da norme statali.

 

     Art. 11. Adeguamento ordinamento comunale.

     1. Le norme della presente legge trovano immediata applicazione, pur se in contrasto con atti statutari o regolamentari comunali, anche senza formale recepimento.

 

     Art. 12. Composizione e competenze delle Commissioni provinciali per la tutela del paesaggio.

     1. [24].

     2. [25].

 

     Art. 13. Norma finanziaria.

     1. Le spese per l'attuazione della presente legge, destinate ai compensi per i componenti le Commissioni Provinciali per la tutela del paesaggio, di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 45 del 1989, sono quantificate in lire 200.000.000 annui.

     2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1998-2000 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

 


[1] Alinea così modificato dall'art. 17 della L.R. 21 novembre 2011, n. 21.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 33 della L.R. 3 luglio 2017, n. 11.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 17 della L.R. 21 novembre 2011, n. 21.

[4] Lettera abrogata dall'art. 33 della L.R. 3 luglio 2017, n. 11.

[5] Lettera così modificata dall'art. 23 della L.R. 23 aprile 2015, n. 8.

[6] Lettera abrogata dall'art. 33 della L.R. 3 luglio 2017, n. 11.

[7] Lettera così modificata dall'art. 33 della L.R. 3 luglio 2017, n. 11.

[8] Lettera aggiunta dall'art. 17 della L.R. 21 novembre 2011, n. 21 e così sostituita dall'art. 1 della L.R. 4 maggio 2017, n. 9.

[9] Lettera aggiunta dall'art. 33 della L.R. 3 luglio 2017, n. 11 e così modificata dall'art. 29 della L.R. 11 gennaio 2019, n. 1.

[10] Lettera inserita dall'art. 29 della L.R. 11 gennaio 2019, n. 1.

[11] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 21 novembre 2011, n. 21.

[12] Comma inserito dall'art. 17 della L.R. 21 novembre 2011, n. 21.

[13] Comma abrogato dall'art. 17 della L.R. 21 novembre 2011, n. 21.

[14] Comma abrogato dall'art. 17 della L.R. 21 novembre 2011, n. 21.

[15] Comma abrogato dall'art. 17 della L.R. 21 novembre 2011, n. 21.

[16] Comma abrogato dall'art. 17 della L.R. 21 novembre 2011, n. 21.

[17] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 21 novembre 2011, n. 21.

[18] Articolo inserito dall'art. 18 della L.R. 21 novembre 2011, n. 21 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 4 maggio 2017, n. 9.

[19] Modifica il comma 4, art. 13 della L.R. 11 ottobre 1985, n. 23.

[20] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 21 novembre 2011, n. 21.

[21] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 21 novembre 2011, n. 21.

[22] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 21 novembre 2011, n. 21.

[23] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 21 novembre 2011, n. 21.

[24] Modifica il comma 4, art. 33 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 45.

[25] Aggiunge i commi 5 bis e 5 ter all'art. 33 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 45.