Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica |
Data: | 12/08/1998 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto. |
Art. 2. Norme comuni ai procedimenti. |
Art. 3. Competenza del comune. |
Art. 4. Procedura dei provvedimenti comunali. |
Art. 5. Procedimento semplificato. |
Art. 5 bis. (Interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica) |
Art. 5 ter. (Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dall'autorizzazione) |
Art. 6. Modifica dell'articolo 13 della legge regionale n. 23 del 1985. |
Art. 7. Poteri di controllo della Regione. |
Art. 8. Controllo sostitutivo. |
Art. 9. (Competenza dei Servizi regionali di tutela del paesaggio) |
Art. 10. Norme sulla trasparenza amministrativa. |
Art. 11. Adeguamento ordinamento comunale. |
Art. 12. Composizione e competenze delle Commissioni provinciali per la tutela del paesaggio. |
Art. 13. Norma finanziaria. |
§ 4.1.34 - L.R. 12 agosto 1998, n. 28.
Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l'articolo 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'articolo 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.
(B.U. 21 agosto 1998, n. 25).
Art. 1. Oggetto.
1. La presente legge regola l'esercizio da parte della Regione Autonoma della Sardegna delle competenze in materia di beni paesistici ad essa trasferite ai sensi dell'articolo 6 del
Art. 2. Norme comuni ai procedimenti.
1. Tutte le istanze proposte dagli interessati per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 3, sono dirette all'Assessore regionale della pubblica istruzione e presentate presso il comune subdelegato ove sono siti i beni oggetto di tutela.
2. Tutti i pareri e i provvedimenti previsti dalla presente legge devono essere motivati.
3. Le comunicazioni e le notifiche di cui alla presente legge possono essere effettuate mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Ogni comunicazione o trasmissione di atti fra i comuni e gli uffici regionali, prevista dalla presente legge, può avvenire tramite sistemi di facsimile.
5. All'Albo dei comuni e degli uffici regionali di tutela del paesaggio viene pubblicato l'elenco delle istanze di autorizzazione pervenute e dei provvedimenti rilasciati ai sensi dell'articolo 7 della
Art. 3. Competenza del comune.
1. Sono rilasciate dall'organo comunale competente per territorio, nel rispetto del
a) interventi su edifici privati riguardanti le categorie di opere di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del
b) interventi di nuova costruzione ricadenti nelle zone urbanistiche di completamento "B", con esclusione di quelli comportanti la demolizione delle preesistenze edificate nel periodo anteriore al 29 giugno 1939;
c) gli interventi previsti negli strumenti di attuazione di cui all'articolo 21 della
d) [posa in opera di insegne] [4];
e) linee elettriche di bassa tensione e linee elettriche di media tensione interrate su viabilità esistente o in corso di realizzazione [5];
f) [trivellazione di pozzi per l'utilizzazione delle falde acquifere, escluse quelle minerali e termali] [6];
g) opere agro-silvo-pastorali non residenziali in agro (zona urbanistica "E"), purché sia rispettato l'indice edificatorio pari a 0,03 mc/mq.;
h) attività silvo-colturali, arboricoltura da legno, potature e manutenzione del patrimonio arboreo, opere antincendio e fasce tagliafuoco, lavori di difesa forestale, con esclusione del taglio a raso degli alberi ad alto fusto o cedui interessanti superfici superiori a 2 Ha e delle opere di rimboschimento interessanti superfici superiori a 4 Ha [7];
h bis) gli interventi di lieve entità soggetti al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica di cui al
h ter) le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 7 ter della
h quater) gli interventi di cui al comma 2, lettere l) e m), dell'articolo 15 della
2. Sono parimenti rilasciati dall'organo comunale competente i pareri di cui all'articolo 28, comma 1, lettera d), della
2 bis. I provvedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, del
2-ter. I provvedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica previsti dagli articoli 34-ter e 36-bis del
2-quater. I provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 167 del
3. Il Sindaco, tramite gli uffici comunali, esercita funzioni di vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni di tutela paesistica, relative ai provvedimenti adottati.
4. Le violazioni a tali prescrizioni di tutela paesistica sono immediatamente segnalate dal Sindaco al competente Ufficio di tutela del paesaggio per i provvedimenti di competenza.
Art. 4. Procedura dei provvedimenti comunali.
1. Il comune esercita i poteri delegati di cui all'articolo 3 secondo le direttive impartite dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
2. [Il Consiglio comunale può formulare una proposta per l'integrazione di tali direttive adeguandole alla realtà territoriale e amministrativa del comune. L'integrazione è adottata con decreto dell'Assessore regionale della pubblica istruzione] [15].
3. [L'organo comunale competente rilascia i provvedimenti di cui all'articolo 3, previo parere della Commissione edilizia comunale] [16].
4. [Il provvedimento va emanato entro il sessantesimo giorno dalla presentazione della istanza, corredata della documentazione richiesta dalle direttive] [17].
5. [La Commissione edilizia comunale deve comprendere un esperto in materia di paesaggio, scelto dall'organo comunale competente fra gli iscritti agli ordini professionali o fra i tecnici dipendenti dalle Amministrazioni pubbliche] [18].
Art. 5. Procedimento semplificato. [19]
[1. Qualora l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della
Art. 5 bis. (Interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica) [20]
1. Nelle aree ed immobili sottoposti alle norme di tutela di cui alla parte III del
2. Nelle aree ed immobili sottoposti alle norme di tutela di cui alla parte III del
3. Al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 4 del regolamento di cui al comma 1 si applicano le ulteriori fattispecie di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata.
4. Sono assoggettate a procedimento semplificato le istanze di rinnovo di autorizzazione paesaggistica, scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute. L'istanza di rinnovo non è corredata dalla relazione paesaggistica semplificata nei casi in cui non siano richieste variazioni progettuali e non siano sopravvenute specifiche prescrizioni di tutela. Alle autorizzazioni rinnovate si applica la disposizione di cui all'articolo 146, comma 4, del
5. L'istanza di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione sono presentate allo Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE).
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nel
Art. 5 ter. (Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dall'autorizzazione) [21]
1. La sanzione prevista dall'articolo 167, comma 5, del
2. La sanzione prevista dal decreto del Ministro dei beni culturali e ambientali del 26 settembre 1997 relativa ai procedimenti di condono edilizio di cui alle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994, e al
3. La sanzione, prevista dall'articolo 36-bis, comma 5-bis, del
4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle opere pubbliche realizzate in assenza o difformità dell'autorizzazione paesaggistica.
5. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle opere realizzate prima dell'apposizione del vincolo paesaggistico di cui alla parte terza del
Art. 6. Modifica dell'articolo 13 della
1. [22].
Art. 7. Poteri di controllo della Regione.
1. La Regione esercita il controllo sull'esercizio da parte dei comuni dei poteri subdelegati attraverso verifiche periodiche.
2. L'Assessore regionale può, ove persista il pubblico interesse, annullare i provvedimenti assunti in violazione delle norme procedimentali di cui agli articoli 2, 4 e 5.
3. I provvedimenti di autorizzazione di cui agli articoli 4 e 5 sono inviati dal comune, con la relativa documentazione, agli organi determinati dalla legislazione statale.
Art. 8. Controllo sostitutivo.
1. Qualora l'organo comunale competente non provveda, nei termini previsti, al rilascio o al diniego dell'autorizzazione paesistica, il richiedente può presentare, entro i successivi trenta giorni, istanza di autorizzazione al Ministero per i beni culturali e ambientali ai sensi dell'articolo 1 della
Art. 9. (Competenza dei Servizi regionali di tutela del paesaggio) [23]
1. Le istanze riguardanti i provvedimenti relativi ad oggetti diversi da quelli delegati ai sensi dell'articolo 3 sono inviate al Servizio regionale preposto alla tutela del paesaggio competente per territorio secondo le procedure di cui ai commi successivi. Le medesime procedure si applicano anche alle istanze relative ai provvedimenti di cui all'articolo 3 qualora l'amministrazione comunale non sia stata delegata all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio ai sensi dell'articolo 146, comma 6, del
2. Le istanze di autorizzazione di cui all'articolo 146 del
3. Le istanze di autorizzazione di cui all'articolo 146 del
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, l'amministrazione comunale si esprime sulla conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento.
5. Fuori dai casi di cui ai commi 2 e 3, le istanze di autorizzazione di cui all'articolo 146 del
6. Le istanze di accertamento della compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 167 del
7. Le istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 36-bis del
8. Le istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui dall'articolo 34-ter del
9. Le istanze di parere paesaggistico, ai sensi dell'articolo 32 della
10. Per i procedimenti di competenza del Servizio regionale preposto alla tutela del paesaggio ai sensi del comma 1, il termine di conclusione dei procedimenti decorre dall'invio della documentazione prevista nel presente articolo, ivi compresa l'attestazione di conformità o ammissibilità, laddove richiesta. Nel caso in cui le opere non siano conformi alla normativa urbanistico ed edilizia, ovvero non siano ammissibili a condono, l'amministrazione comunale conclude il procedimento informando il Servizio tutela del paesaggio regionale competente per territorio.
11. Le istanze di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 seguono il procedimento delineato dalle rispettive norme di settore al di fuori del modulo procedimentale della conferenza di servizi.
12. Gli strumenti urbanistici previsti dall'articolo 21 della
13. Il permesso di costruire convenzionato, di cui all'articolo 21 della
Art. 10. Norme sulla trasparenza amministrativa.
1. Chiunque può richiedere al comune copia degli atti previsti dalla presente legge in suo possesso o visionarli con le stesse modalità e i limiti previsti per la visione ed il rilascio di copia di atti comunali.
2. Non può essere richiesta agli uffici regionali la visione o il rilascio di copia di atti in possesso del comune.
3. Non sono ammessi istanze e ricorsi non espressamente previsti dalla presente legge, salvi i ricorsi giurisdizionali e quelli previsti da norme statali.
Art. 11. Adeguamento ordinamento comunale.
1. Le norme della presente legge trovano immediata applicazione, pur se in contrasto con atti statutari o regolamentari comunali, anche senza formale recepimento.
Art. 12. Composizione e competenze delle Commissioni provinciali per la tutela del paesaggio.
1. [24].
2. [25].
Art. 13. Norma finanziaria.
1. Le spese per l'attuazione della presente legge, destinate ai compensi per i componenti le Commissioni Provinciali per la tutela del paesaggio, di cui all'articolo 33 della
2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1998-2000 sono apportate le seguenti variazioni:
(Omissis).
[1] Alinea così modificato dall'art. 17 della
[2] Lettera così sostituita dall'art. 33 della
[3] Lettera così sostituita dall'art. 17 della
[4] Lettera abrogata dall'art. 33 della
[5] Lettera così modificata dall'art. 23 della
[6] Lettera abrogata dall'art. 33 della
[7] Lettera così modificata dall'art. 33 della
[8] Lettera aggiunta dall'art. 17 della
[9] Lettera aggiunta dall'art. 33 della
[10] Lettera inserita dall'art. 29 della
[11] Comma così sostituito dall'art. 29 della
[12] Comma inserito dall'art. 17 della
[13] Comma inserito dall'art. 29 della
[14] Comma inserito dall'art. 29 della
[15] Comma abrogato dall'art. 17 della
[16] Comma abrogato dall'art. 17 della
[17] Comma abrogato dall'art. 17 della
[18] Comma abrogato dall'art. 17 della
[19] Articolo abrogato dall'art. 17 della
[20] Articolo inserito dall'art. 18 della
[21] Articolo inserito dall'art. 29 della
[22] Modifica il comma 4, art. 13 della
[23] Articolo così sostituito dall'art. 29 della
[24] Modifica il comma 4, art. 33 della
[25] Aggiunge i commi 5 bis e 5 ter all'art. 33 della