§ 3.2.9 – D.P.R. 20 giugno 1961, n. 869.
Norme di attuazione della legge 21 marzo 1958, n. 326, recante la disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico - sociale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:3. Alberghi e ristoranti
Capitolo:3.2 infrastrutture
Data:20/06/1961
Numero:869


Sommario
Articolo unico.      E' approvato nell'unito testo sottoscritto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, il regolamento per la esecuzione della legge 21 marzo 1958 n. 326
Art. 1.      I complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale devono avere un'attrezzatura particolare in relazione alle caratteristiche per le varie categorie di [...]
Art. 2.      Ferme restando le norme legislative sul vincolo alberghiero può essere autorizzato, con l'osservanza delle modalità previste dalla legge e dal presente regolamento, [...]
Art. 3.      Gli alberghi od ostelli per la gioventù sono centri di pernottamento per periodi di tempo limitati e devono possedere, in particolare, i seguenti requisiti
Art. 4.      I campeggi devono essere allestiti in località salubri a conveniente distanza da opifici, ospedali, case di cura, colonie, chiese, caserme, cimiteri, da valutarsi in [...]
Art. 5.      Le disposizioni della legge e quelle del presente regolamento non trovano applicazione per i campeggi mobili occasionalmente organizzati per brevi soste da privati, [...]
Art. 6.      Le disposizioni previste per gli alberghi od ostelli per la gioventù e per i campeggi, valgono, altresì, per i villaggi turistici, le case per ferie e gli analoghi [...]
Art. 7.      Gli autostelli devono possedere particolari caratteristiche e requisiti entro i limiti appresso specificati
Art. 8.      In relazione a quanto previsto dall'art. 2, ultimo comma, della legge, il Ministero della pubblica istruzione, ove disponga la realizzazione di complessi ricettivi [...]
Art. 9.      La domanda di autorizzazione, di cui all'art. 2 della legge, da presentare al prefetto, in carta legale, deve indicare
Art. 10.      La domanda e gli allegati, di cui al precedente articolo, devono essere prodotti in copia, contemporaneamente, all'Ente provinciale per il turismo, per la istruttoria, [...]
Art. 11.      Agli effetti dell'art. 3 della legge, la deliberazione motivata dal consiglio dell'Ente provinciale per il turismo è adottata, principalmente, in relazione ai seguenti [...]
Art. 12.      L'autorizzazione, anche per quei complessi che abbiano attività stagionale, di cui all'art. 2, secondo comma, della legge, viene rinnovata annualmente mediante [...]
Art. 13.      Per la notifica delle persone alloggiate i gestori debbono compilare per ogni singolo ospite una scheda a ricalco, in tre copie, due delle quali da recapitare [...]
Art. 14.      Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, nelle località ove essa è prevista, nonchè ai fini della rilevazione dei dati sul movimento turistico, i [...]
Art. 15.      Qualora la designazione di un rappresentante del titolare o del gestore dell'esercizio non sia fatta contestualmente con la richiesta di apertura del complesso, la [...]
Art. 16.      La vigilanza sui complessi, prevista dall'art. 7 della legge, è esercitata al fine di accertare, precipuamente, in ogni tempo
Art. 17.      Con la deliberazione prevista dall'art. 3 della legge, il consiglio dell'Ente provinciale per il turismo può altresì esprimere il proprio avviso in merito al termine [...]
Art. 18.      Il parere dell'Ente provinciale per il turismo, previsto dall'art. 8, ultimo comma, della legge, è espresso entro trenta giorni dalla data dell'avviso di designazione di [...]
Art. 19.      Le autorizzazioni di cui all'art. 2 della legge, concesse anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, debbono essere riesaminate al fine di accertare, [...]


§ 3.2.9 – D.P.R. 20 giugno 1961, n. 869.

Norme di attuazione della legge 21 marzo 1958, n. 326, recante la disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico - sociale.

(G.U. 4 settembre 1961, n. 219).

 

     Articolo unico.

     E' approvato nell'unito testo sottoscritto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, il regolamento per la esecuzione della legge 21 marzo 1958 n. 326.

 

 

Regolamento di esecuzione

della legge 21 marzo 1958, n. 326, concernente la disciplina

dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale

 

          Art. 1.

     I complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale devono avere un'attrezzatura particolare in relazione alle caratteristiche per le varie categorie di complessi stabilite dall'art. 1 della legge 21 marzo 1958, n. 326, ed a quelle previste dal presente regolamento.

     L'attrezzatura, proporzionata alla capacità ricettiva è, qualitativamente, adeguata alla categoria di persone che i complessi sono destinati, in via normale, ad ospitare.

     I complessi ricettivi devono tenere esposte al pubblico le tariffe dei vari prezzi comprensivi del servizio e di altri eventuali oneri.

     Non è consentita la promiscuità dell'attività di azienda alberghiera con quella di complesso ricettivo complementare.

 

          Art. 2.

     Ferme restando le norme legislative sul vincolo alberghiero può essere autorizzato, con l'osservanza delle modalità previste dalla legge e dal presente regolamento, l'esercizio di un complesso ricettivo complementare a carattere turistico-sociale che utilizzi un immobile già adibito ad azienda alberghiera.

 

          Art. 3.

     Gli alberghi od ostelli per la gioventù sono centri di pernottamento per periodi di tempo limitati e devono possedere, in particolare, i seguenti requisiti:

     camere e camerate con servizi igienici disposti in settori separati per uomini e per donne;

     una cucina comune dove gli ospiti possano preparare il loro cibo;

     uno o più locali comuni di ritrovo;

     impianti antincendi.

     Tali complessi possono disporre anche di una mensa economica per gli ospiti.

 

          Art. 4.

     I campeggi devono essere allestiti in località salubri a conveniente distanza da opifici, ospedali, case di cura, colonie, chiese, caserme, cimiteri, da valutarsi in sede di istruttoria della domanda di autorizzazione.

     I campeggi devono disporre di adeguate recinzioni ed eventuali schermature della zona adibita a campeggio, di particolari installazioni igienico sanitarie, nonchè di accorgimenti e di impianti per la prevenzione ed estinzione degli incendi. In particolare, devono possedere i seguenti requisiti:

     almeno ottanta metri quadrati per ogni installazione (tenda ed auto), ovvero almeno quaranta metri quadrati per ogni tenda, compreso lo spazio adibito ai servizi comuni;

     strada di accesso carrozzabile;

     punti d'acqua potabile nel campo;

     lavabi e gabinetti al riparo (almeno un gabinetto per ogni venti persone);

     impianti adeguati di docce;

     impianto per lo scolo delle acque;

     illuminazione delle parti comuni;

     raccoglitori di immondizie;

     cassetta di pronto soccorso congruamente attrezzata;

     impianti antincendi.

 

          Art. 5.

     Le disposizioni della legge e quelle del presente regolamento non trovano applicazione per i campeggi mobili occasionalmente organizzati per brevi soste da privati, nonchè da enti che abbiano per fine istituzionale la pratica dello sport e del turismo, avendo, tali allestimenti, particolari caratteristiche, distinte da quelle previste dalle disposizioni sopra citate, oltrechè dalle norme sulle aziende alberghiere.

 

          Art. 6.

     Le disposizioni previste per gli alberghi od ostelli per la gioventù e per i campeggi, valgono, altresì, per i villaggi turistici, le case per ferie e gli analoghi allestimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge, in quanto applicabili.

     Agli effetti dall'art. 1, quinto comma, della legge, le case per ferie possono ospitare soltanto i dipendenti di amministrazioni o aziende pubbliche o private od i soci di associazioni ed organizzazioni aventi esclusivo fine di assistenza sociale, nonchè le persone appartenenti al nucleo familiare dei dipendenti e dei soci medesimi.

 

          Art. 7.

     Gli autostelli devono possedere particolari caratteristiche e requisiti entro i limiti appresso specificati:

     ubicazione lungo le vie di comunicazione ed a conveniente distanza, da valutarsi in sede di rilascio dell'autorizzazione, dai centri abitati;

     attrezzatura sufficiente a permettere il riposo ed il ristoro dei turisti in transito, con possibilità di ricovero dei mezzi di trasporto, di riparazione e rifornimento dei mezzi medesimi;

     un locale per uso comune ed un altro adibito per la mensa;

     adeguati servizi igienico-sanitari;

     impianti antincendi.

 

          Art. 8.

     In relazione a quanto previsto dall'art. 2, ultimo comma, della legge, il Ministero della pubblica istruzione, ove disponga la realizzazione di complessi ricettivi riservati ai giovani studenti, informa preventivamente il Ministero del turismo e dello spettacolo e il Ministero della sanità sulle caratteristiche e sull'ubicazione dei complessi, al fine di attuare l'iniziativa di intesa con tali Amministrazioni.

     Il Ministero della pubblica istruzione informa anche il Ministero dell'interno dell'intendimento di realizzare complessi ricettivi riservati ai giovani studenti.

 

          Art. 9.

     La domanda di autorizzazione, di cui all'art. 2 della legge, da presentare al prefetto, in carta legale, deve indicare:

     le generalità del titolare dell'esercizio e del gestore, quando si tratti di enti od aziende, ed eventualmente, del loro rappresentante;

     la località ove deve sorgere il complesso;

     il tipo di ricettività che si vuole attuare;

     la capacità ricettiva del complesso;

     le eventuali attività di vendita di bevande analcooliche ed alcooliche, di mensa, di spaccio e di autorimessa;

     le norme di funzionamento del complesso e le tariffe per ciascun servizio.

     A corredo della domanda devono essere prodotti:

     i disegni e le planimetrie, unitamente alla relazione tecnica dei lavori da eseguire e degli impianti;

     le quietanze rilasciate dal competente Ufficio del registro e le attestazioni di versamento in conto corrente postale riguardanti la tassa di concessione governativa prevista dall'art. 9 della legge e le altre tasse eventualmente dovute dal richiedente a qualunque diverso titolo.

     Il titolare ed il gestore dell'esercizio ed il loro rappresentante devono possedere i requisiti richiesti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

 

          Art. 10.

     La domanda e gli allegati, di cui al precedente articolo, devono essere prodotti in copia, contemporaneamente, all'Ente provinciale per il turismo, per la istruttoria, ai fini del parere previsto dall'art. 3 della legge.

     Dalla data di presentazione della domanda decorre il termine di trenta giorni stabilito dal citato art. 3.

 

          Art. 11.

     Agli effetti dell'art. 3 della legge, la deliberazione motivata dal consiglio dell'Ente provinciale per il turismo è adottata, principalmente, in relazione ai seguenti elementi di valutazione:

     a) l'attività dei complessi ricettivi complementari deve essere inquadrata nel programma di sviluppo del turismo sociale e giovanile e deve avere una gestione, ai fini della prestazione dei servizi, conforme ai criteri ed alle limitazioni previste dal presente regolamento;

     b) l'opportunità delle iniziative deve essere accertata in relazione allo sviluppo turistico, qualitativamente e quantitativamente considerato, delle singole località ove i complessi devono sorgere, onde evitare che tali complessi arrechino turbamento al movimento turistico ordinario;

     c) l'istituzione ed il funzionamento dei complessi ricettivi complementari devono attuarsi con l'osservanza delle disposizioni di pubblica sicurezza, di moralità pubblica e buon costume, igienico sanitarie e per la difesa contro gli incendi, nonchè delle norme relative alla tutela delle bellezze panoramiche, del paesaggio e del patrimonio artistico.

     Copia della deliberazione adottata dal consiglio dell'Ente e, successivamente, copia del provvedimento emesso dal prefetto, devono essere trasmessi, a cura dell'Ente, al Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 7 della legge.

 

          Art. 12.

     L'autorizzazione, anche per quei complessi che abbiano attività stagionale, di cui all'art. 2, secondo comma, della legge, viene rinnovata annualmente mediante vidimazione sull'atto originario, previo pagamento delle tasse annuali di concessione governativa, stabilite dall'art. 9 della legge, e delle altre tasse eventualmente dovute a qualunque diverso titolo.

     Con unico provvedimento può essere autorizzato l'esercizio del complesso nonchè l'esercizio delle attività di vendita di bevande analcooliche ed alcooliche, di mensa ed autorimessa.

     L'autorizzazione può avere una durata determinata nel tempo, qualora ne sia fatta espressa richiesta dall'interessato, ovvero quando il prefetto, su conforme parere del consiglio dell'Ente provinciale per il turismo, ne ravvisi l'opportunità.

     L'autorizzazione può, in ogni tempo, essere soggetta a riesame per iniziativa del prefetto o dell'Ente provinciale per il turismo, quando si abbia motivo di ritenere che siano mutate le condizioni obiettive in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata.

     Nel provvedimento del prefetto, che autorizza l'apertura e l'esercizio delle case per ferie, deve risultare l'indicazione dell'Amministrazione, azienda, associazione od organizzazione per i cui dipendenti o soci e rispettivi nuclei familiari è consentita l'ospitalità.

     L'autorizzazione deve essere pubblicata gratuitamente nel Foglio annunzi legali della Provincia. Il provvedimento di delegata autorizzazione è notificato agli interessati ai fini dell'eventuale ricorso ai sensi dall'art. 4 della legge.

     Copia del ricorso previsto dagli articoli 4, ultimo comma, e 10, ultimo comma, della legge deve essere trasmessa, contemporaneamente, all'Ente provinciale per il turismo competente ed al Ministero del turismo e dello spettacolo.

 

          Art. 13.

     Per la notifica delle persone alloggiate i gestori debbono compilare per ogni singolo ospite una scheda a ricalco, in tre copie, due delle quali da recapitare all'autorità di pubblica sicurezza rispettivamente all'arrivo dell'ospite ed alla sua partenza. Non possono ospitarsi persone prive di documenti di identificazione.

     I gestori dei complessi sottoindicati devono annotare sulle schede anche i seguenti dati:

     a) per gli alberghi od ostelli della gioventù: gli estremi della tessera sociale rilasciata dall'ente di appartenenza;

     b) per le case per ferie: gli estremi del documento dal quale risulti l'Amministrazione, l'azienda, l'associazione e l'organizzazione di cui l'ospite fa parte;

     c) per i complessi nei cui confronti non sia intervenuta autorizzazione di autorimessa, il numero di targa e la nazionalità delle auto e delle moto introdotte nell'interno dei complessi.

     Le terze copie delle schede, che sostituiscono il registro previsto dall'art. 109, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, debbono riportare anche l'indicazione della data di partenza delle persone ospitate ed essere numerate progressivamente e conservate presso l'esercizio per un triennio.

     L'autorizzazione per l'esercizio di autorimessa è necessaria ogni qualvolta il complesso comprenda uno spazio, recintato e coperto, destinato esclusivamente al ricovero delle vetture ed alla loro custodia ad opera di apposito personale.

     Per la notifica degli autoveicoli e dei motoveicoli ricoverati nell'autorimessa di cui al comma precedente, i gestori debbono compilare per ogni singolo mezzo una scheda a ricalco, in tre copie, due delle quali da recapitare all'autorità di pubblica sicurezza rispettivamente all'arrivo del mezzo ed alla sua partenza.

     Le terze copie delle schede, che sostituiscono il registro indicato nel primo comma dell'art. 196 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, debbono riportare anche l'indicazione della data e dell'ora di partenza del mezzo. Le medesime debbono essere numerate progressivamente ed essere conservate presso l'esercizio per un triennio.

     Salvo quanto disposto dalla legge per i complessi situati in località isolata, le schede di notifica previste dai precedenti commi debbono essere recapitate alle autorità di polizia giornalmente.

 

          Art. 14.

     Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, nelle località ove essa è prevista, nonchè ai fini della rilevazione dei dati sul movimento turistico, i titolari ed i gestori dei complessi devono trasmettere, mensilmente, all'Ente provinciale per il turismo, un riassunto numerico degli ospiti distinti per nazionalità e delle relative presenze.

     Ai fini statistici, il Ministero della pubblica istruzione, in relazione a quanto previsto dall'art. 2, ultimo comma, della legge 21 marzo 1958, n. 326, e dall'art. 2, primo comma, n. 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 settembre 1947, n. 941, dà notizia, periodicamente, al Ministero del turismo e dello spettacolo dei dati relativi al numero ed alla durata della permanenza dei giovani studenti ospitati nei complessi ricettivi ad essi riservati.

 

          Art. 15.

     Qualora la designazione di un rappresentante del titolare o del gestore dell'esercizio non sia fatta contestualmente con la richiesta di apertura del complesso, la domanda da presentare in carta legale al prefetto, per l'autorizzazione del rappresentante, deve essere prodotta in copia, contemporaneamente, all'Ente provinciale per il turismo, ai fini del parere previsto dall'art. 6 della legge.

     Il parere dell'Ente è espresso entro trenta giorni.

     Entro trenta giorni dalla comunicazione del parere dell'Ente provinciale per il turismo, il prefetto decide sulla richiesta di autorizzazione.

 

          Art. 16.

     La vigilanza sui complessi, prevista dall'art. 7 della legge, è esercitata al fine di accertare, precipuamente, in ogni tempo:

     a) che sussistano i presupposti del rilascio dell'autorizzazione;

     b) che siano osservate le norme in materia di moralità pubblica e buon costume; igiene e sanità; difesa contro gli incendi; applicazione e riscossione dell'imposta di soggiorno;

     c) che il numero degli ospiti non superi la prevista capacità ricettiva e che i servizi igienico-sanitari siano efficienti e regolarmente funzionanti;

     d) che siano esposti al pubblico l'atto di autorizzazione del prefetto, le tariffe dei prezzi, nonchè copia di un regolamento interno con le istruzioni e raccomandazioni del caso rivolte agli ospiti;

     e) che negli alberghi od ostelli per la gioventù e nelle case per ferie siano ammesse soltanto le categorie di ospiti previste dalla legge.

     Il Ministero del turismo e dello spettacolo può disporre ispezioni e controlli a mezzo di propri funzionari.

 

          Art. 17.

     Con la deliberazione prevista dall'art. 3 della legge, il consiglio dell'Ente provinciale per il turismo può altresì esprimere il proprio avviso in merito al termine entro il quale il titolare del complesso, ai sensi dell'art. 8, primo comma, della legge, deve essere in grado di far funzionare l'esercizio.

     Il controllo degli impianti e delle attrezzature ai fini dell'accertamento della loro rispondenza al progetto, per l'inizio dell'attività del complesso, è effettuato a spese dell'interessato, dall'Ente provinciale per il turismo entro il termine assegnato dal prefetto, con la collaborazione del comandante dei vigili del fuoco e dell'ufficiale sanitario, in quei Comuni che, ai sensi degli articoli 3 e 34 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, abbiano un apposito ufficio, diretto da un ufficiale sanitario, nominato a seguito di pubblico concorso. Negli altri Comuni invece l'Ente provinciale per il turismo si avvale dell'opera del medico provinciale.

 

          Art. 18.

     Il parere dell'Ente provinciale per il turismo, previsto dall'art. 8, ultimo comma, della legge, è espresso entro trenta giorni dalla data dell'avviso di designazione di altro gestore.

     Entro trenta giorni dalla comunicazione del parere dell'Ente provinciale per il turismo il prefetto deve decidere sulla richiesta di autorizzazione del nuovo gestore a condurre l'esercizio.

 

          Art. 19.

     Le autorizzazioni di cui all'art. 2 della legge, concesse anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, debbono essere riesaminate al fine di accertare, previo parere del consiglio dell'Ente provinciale per il turismo, se esistano i presupposti e le caratteristiche voluti.

     Nei casi in cui i complessi autorizzati non posseggano tali requisiti, la conservazione dell'autorizzazione è subordinata all'adempimento di prescrizioni intese ad ottenere la rispondenza dei complessi ai requisiti indicati dal presente regolamento.