Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.2 agricoltura - sostegno e sviluppo |
Data: | 04/03/1994 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Piano regionale pluriennale e programmi annuali di attività). |
Art. 3. (Definizione di aziende agricole biologiche e di aziende di trasformazione biologica). |
Art. 4. (Compiti dell'ERSAT). |
Art. 5. (Marchio regionale dei prodotti agricoli biologici). |
Art. 6. (Competenze dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale). |
Art. 7. (Disciplina transitoria dei prodotti animali ottenuti con tecniche agricole-biologiche). |
Art. 8. (Contributi per l'uso di sistemi di lotta biologica). |
Art. 9. (Contributi O.M.F. alle aziende agricole biologiche). |
Art. 10. (Contributi a favore delle comunità di accoglienza). |
Art. 11. (Contributi per l'effettuazione di corsi di agricoltura biologica). |
Art. 12. (Campagna pubblicitaria a favore delle produzioni biologiche). |
Art. 13. (Norma finanziaria). |
§ 2.2.57 - L.R. 4 marzo 1994, n. 9.
Norme per la promozione e la valorizzazione dell'agricoltura biologica.
Art. 1. (Finalità).
1. La Regione sarda promuove e valorizza la produzione di prodotti agricoli biologici, nonché la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione e lo sviluppo delle tecniche agricole biologiche.
2. Per tecniche agricole biologiche si intendono quelle indicate nel
Art. 2. (Piano regionale pluriennale e programmi annuali di attività).
1. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro pastorale, di concerto con l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente predispone:
a) il piano pluriennale per lo sviluppo dell'agricoltura biologica; il piano pluriennale può prevedere l'istituzione di centri per la ricerca e la sperimentazione di tecniche biologiche; b) i programmi annuali di attività riguardanti la sperimentazione e la divulgazione delle tecniche biologiche.
2. Il piano pluriennale è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di agricoltura. I programmi annuali sono approvati dalla Giunta regionale.
3. Le provvidenze previste dalla presente legge possono essere concesse anche prima dell'approvazione del piano pluriennale.
Art. 3. (Definizione di aziende agricole biologiche e di aziende di trasformazione biologica).
1. Si definisce «azienda agricola biologica» quella che opera secondo le procedure stabilite negli allegati I, II e III del Regolamento CEE n. 2092/91.
2. Si definisce azienda di trasformazione biologica quella che opera secondo le procedure stabilite nell'allegato III, parte B, del Regolamento CEE n. 2092/91.
Art. 4. (Compiti dell'ERSAT).
1. L'ERSAT, Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura:
a) riceve le notifiche indicate al primo comma punto a) dell'articolo 8 del Regolamento CEE n. 2092/91;
b) cura e aggiorna l'elenco indicato al terzo comma dell'articolo 8 del Regolamento CEE n. 2092/91;
c) esercita le funzioni di controllo sulla produzione agricola ottenuta con le tecniche agricole biologiche e di trasformazione biologica, indicate nel Regolamento CEE n. 2092/91;
d) concede, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento CEE n. 2092/91, l'uso dell'indicazione contenuta nell'allegato V del Regolamento CEE n. 2092/9-1;
e) cura l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento CEE n. 2092/91.
2. Al fine di individuare l'eventuale presenza di sostanze vietate nei prodotti delle aziende agricole biologiche e di trasformazione biologica, l'ERSAT può utilizzare, tramite convenzione, i laboratori di istituzioni o enti pubblici.
3. I risultati dei controlli sulle produzioni agro-biologiche, ivi compresi i risultati delle analisi dei laboratori, sono comunicati dall'ERSAT all'Assessorato della agricoltura e riforma agro-pastorale.
Art. 5. (Marchio regionale dei prodotti agricoli biologici).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a registrare, ai sensi del
2. Il marchio di cui al comma 1 può essere utilizzato esclusivamente per distinguere prodotti agricoli ottenuti in Sardegna o prodotti trasformati costituiti o derivanti da prodotti agricoli ottenuti in Sardegna.
3. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, con proprio decreto, concede l'uso del marchio alle aziende agricole biologiche ed alle aziende di trasformazione biologica inserite nell'elenco di cui al punto b) dell'articolo 4.
4. Il decreto di concessione dell'uso del marchio indica le modalità d'uso del marchio da parte delle aziende agricole biologiche e di trasformazione biologica, i prodotti per cui questo può essere utilizzato, nonché i controlli da parte degli organi regionali sull'effettivo utilizzo delle tecniche agricole biologiche e di trasformazione biologica.
5. La concessione dell'uso del marchio può, con decreto dell'Assessore dell'agricoltura, essere revocata in caso di violazione delle regole dell'agricoltura biologica e di trasformazione biologica o per un uso contrastante con il decreto di concessione.
6. L'uso del marchio indicato nel comma 1 per contraddistinguere prodotti non ottenuti con le tecniche agricole biologiche o di trasformazione biologica, o per contraddistinguere prodotti non ottenuti in Sardegna o, nel caso di prodotti trasformati, contenenti o derivanti da prodotti non ottenuti in
Sardegna, è punito, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi civili e penali, con una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.
7. La sanzione è irrogata con decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
Art. 6. (Competenze dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale).
1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale:
a) promuove studi e indagini tesi ad approfondire l'analisi dell'impatto ambientale delle tecniche agricole, anche mediante l'installazione di una rete di monitoraggio ambientale in aree campione di intenso sfruttamento agricolo in collaborazione con l'Assessorato regionale dell'ambiente;
b) organizza convegni e seminari di studio avvalendosi anche delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative e delle associazioni di produttori agro-biologici per divulgare l'uso, delle tecniche agricole biologiche;
c) rilascia borse di studio a laureati e diplomati aventi per oggetto l'applicazione pratica sul territorio di tecniche di agricoltura biologica [1];
d) favorisce l'inserimento delle tecniche di agricoltura biologica nei programmi di formazione professionale e di assistenza tecnica;
e) coordina e finanzia programmi di sperimentazione e dimostrazione presentati dalle associazioni dei produttori, organizzazioni professionali agricole e dalle associazioni di agricoltura biologica operanti in Sardegna.
Art. 7. (Disciplina transitoria dei prodotti animali ottenuti con tecniche agricole-biologiche).
1. Fino all'entrata in vigore della normativa comunitaria relativa ai principi e alle misure specifiche di controllo applicabili alla produzione biologica degli animali e dei prodotti destinati all'alimentazione umana contenenti ingredienti di origine animale, il marchio di cui all'articolo 5 può essere utilizzato per contraddistinguere prodotti animali non trasformati e prodotti destinati all'alimentazione umana contenenti ingredienti di origine animale ottenuti con le tecniche di allevamento indicate dall'allegato A della presente legge.
2. Nell'eventualità che, a causa della configurazione grafica, l'uso del marchio di cui all'articolo 5 per contraddistinguere i prodotti indicati nel comma 1 sia in contrasto con le normative comunitarie, l'amministrazione regionale è autorizzata a brevettare un marchio collettivo di origine e qualità da destinare specificatamente l'individuazione dei prodotti di origine animale ottenuti con tecniche biologiche.
3. Agli allevamenti e alle produzioni di prodotti animali ottenuti con tecniche agricole biologiche si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel
Art. 8. (Contributi per l'uso di sistemi di lotta biologica).
1. Al fine di favorire l'uso di strategie di lotta biologica contro i parassiti delle colture agrarie agli imprenditori agricoli a titolo principale, ai coltivatori diretti ed alle cooperative agricole viene concesso un contributo pari al 75 per cento della spesa sostenuta per l'attuazione di sistemi di lotta biologica.
Art. 9. (Contributi O.M.F. alle aziende agricole biologiche).
1. Alle imprese agricole alle quali sia stato concesso l'uso del marchio di cui alla presente legge sono concessi contributi in conto capitale, pari al 60 per cento delle spese ritenute ammissibili, per l'effettuazione di opere di miglioramento fondiario destinate all'esercizio dell'attività agro biologica. Tra le opere di miglioramento fondiario sono comprese i sistemi di trasformazione biologica dei prodotti agricoli e le rispettive tecnologie.
2. Agli stessi sono concessi mutui quindicennali di miglioramento a tasso agevolato per le quote di investimenti non coperti dal contributo.
3. I beneficiari delle agevolazioni previste nel presente articolo sono tenuti a restituire le provvidenze percepite se entro 10 anni dalla data di concessione delle stesse cessino di adottare le tecniche agricole biologiche.
Art. 10. (Contributi a favore delle comunità di accoglienza).
1. A favore delle comunità di accoglienza e di reinserimento sociale di portatori di handicap psicofisici, minori, anziani e tossicodipendenti e delle cooperative tra detenuti o ex detenuti le quali hanno aziende bio- agricole od avviano programmi di conversione delle tecniche agricole tradizionali, possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 90 per cento della spesa ammissibile.
Art. 11. (Contributi per l'effettuazione di corsi di agricoltura biologica).
1. A favore di enti pubblici, con priorità per gli istituti universitari e medi superiori del settore agrario che organizzano corsi teorico-pratici di agricoltura biologica, anche settoriali, possono essere concessi contributi, fino alla copertura delle spese giustificate previa approvazione dei programmi di attività e previo controllo dello svolgimento dei corsi.
Art. 12. (Campagna pubblicitaria a favore delle produzioni biologiche).
1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, avvalendosi delle disponibilità esistenti sul paragrafo 6.6 della
2. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, avvalendosi delle disponibilità esistenti sul paragrafo 6.6 della
Art. 13. (Norma finanziaria).
1. Le spese derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 6, lett. c), 8 e 12 della presente legge sono valutate in lire 410.000.000 per l'anno 1994 ed in lire 210.000.000 per gli anni successivi e gravano sui capitoli dei bilanci della Regione per gli stessi anni, indicati nel successivo comma 4.
2. Alle spese derivanti dall'applicazione degli articoli 9, 10 e 11, valutate in annue lire 1.650.000.000, si fa fronte con le risorse previste dalla legislazione vigente in materia di incentivi destinati all'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario.
3. Alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, lettere a) e b), valutate in annue lire 200.000.000, si fa fronte con quota parte delle risorse presenti nei capitoli 02159 e 0367 del bilancio della Regione per l'anno 1994 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi ed a quelli presenti nei titoli di spesa P/1.06, paragrafo 6.6 e P/1.10 del Piano di intervento per le zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla
4. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994/1996 sono introdotte le seguenti variazioni:
(Omissis).
5. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge a decorrere dal 1997 si fa fronte con quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.
ALLEGATO A
TECNICHE DI ALLEVAMENTO E DI STABULAZIONE
Gli allevamenti devono avere luogo in ambienti idonei, spaziosi ed areati, integrando con pascoli e alpeggi stagionali.
Gli animali devono potersi muovere liberamente, anche se all'interno di box; per l'avicoltura e proibito l'allevamento in gabbie, consentito solo per i conigli, ma in gabbie igienicamente idonee ed in locali spaziosi ed areati.
Per l'apicoltura sono ammessi solo alveari e telaini mobili, è consentito il nomadismo, la consistenza di un apiario non deve superare le 50 unita, elevabili a 100 nel periodo invernale e a 200 per 4 nuclei di fecondazione e gli sciami fino a 5 telaini.
La consistenza dell'allevamento deve essere proporzionale alle dimensioni delle aziende ed alle capacità produttive delle colture foraggere e dei pascoli. Per gli allevamenti bovini viene indicato come valore massimo da non superare quello di 12 quintali ad ettaro di peso vivo, valore che viene dimezzato per i suini, anche tenendo conto del carico delle deiezioni.
ALIMENTAZIONE DEL BESTIAME
Foraggi, mangimi e pascoli aziendali o di altre aziende biologiche.
Sono ammessi quali integratori soltanto prodotti naturali, quali sale marino o di roccia, lieviti, calce di alghe, misture di verdure e preparati biologici.
L'allattamento deve essere effettuato esclusivamente con latte naturale.
L'acquisto di alimenti al di fuori dell'azienda deve rappresentare solo una integrazione per casi particolari e deve essere autorizzato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.
MEDICINA VETERINARIA
Si fa normalmente uso di rimedi omeopatici e di fitoterapia in caso di emergenza è possibile l'uso di antibiotico e di altri farmaci, solo per brevi periodi e dandone comunicazione all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.
SELEZIONE E RIPRODUZIONE DEL BESTIAME
Vanno utilizzate specie e razze adatte all'ambiente.
La selezione viene fatta a livello aziendale o inter-aziendale usando come fondamentali criteri l'utilizzo alimentare massimo delle sostanze grezze, lo stato di salute con particolare riguardo alla longevità ed alla fertilità, la produzione.
La produzione viene fatta fra capi di aziende biologiche.
[1] Lettera così modificata dall'art. 35, coma 9, della