§ 1.5.58 - L.R. 11 marzo 1986, n. 24.
Costituzione in Comune autonomo con denominazione «Castiadas» delle frazioni di Camisa e l'Annunziata del Comune di Villaputzu, Buddui del Comune di San [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 istituzione e modifica di comuni e circoscrizioni
Data:11/03/1986
Numero:24


Sommario
Art. 1.      Le frazioni di Camisa e l'Annunziata del Comune di Villaputzu, Buddui del Comune di San Vito e Castiadas Centro, Olia Speciosa, Sabadi, Monte Gruttas, Masone Pardu, Maloccu, Capucciu, Orteduso, [...]
Art. 2.      Ai fini dell'esercizio del controllo di cui alla l.r. 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni, il costituito Comune di Castiadas fa parte della circoscrizione territoriale di [...]
Art. 3.      Ai sensi rispettivamente della l.r. 17 agosto 1978, n. 52 e della l.r. 16 marzo 1981, n. 13, il nuovo Comune di Castiadas è inserito nella XXI Comunità montana, denominata «Sarrabus Gerrei», e [...]
Art. 4.      Con decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, su conforme parere del competente Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali, si provvederà al [...]
Art. 5.      Per le esigenze di organizzazione e di avviamento degli uffici comunali, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al nuovo Comune di Castiadas un contributo straordinario di lire [...]
Art. 6.      Per le spese derivanti dall'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1986 la spesa di lire 200.000.000 da iscrivere sul seguente capitolo del bilancio della regione per [...]


§ 1.5.58 - L.R. 11 marzo 1986, n. 24.

Costituzione in Comune autonomo con denominazione «Castiadas» delle frazioni di Camisa e l'Annunziata del Comune di Villaputzu, Buddui del Comune di San Vito e Castiadas Centro, Olia Speciosa, Sabadi, Monte Gruttas, Masone Pardu, Maloccu, Capucciu, Orteduso, Sitò, Masone Murtas, San Pietro, Cala Pira, Cala Sinzias e Santa Giusta del Comune di Muravera.

 

Art. 1.

     Le frazioni di Camisa e l'Annunziata del Comune di Villaputzu, Buddui del Comune di San Vito e Castiadas Centro, Olia Speciosa, Sabadi, Monte Gruttas, Masone Pardu, Maloccu, Capucciu, Orteduso, Sitò, Masone Murtas, San Pietro, Cala Pira, Cala Sinzias e Santa Giusta del Comune di Muravera, sono distaccate dai rispettivi comuni e sono costituite in comune autonomo, con la denominazione di «Castiadas» e con la circoscrizione territoriale risultante dalla planimetria e dalla relazione descrittiva annesse alla presente legge.

 

     Art. 2.

     Ai fini dell'esercizio del controllo di cui alla l.r. 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni, il costituito Comune di Castiadas fa parte della circoscrizione territoriale di competenza del Comitato di controllo di Cagliari.

 

     Art. 3.

     Ai sensi rispettivamente della l.r. 17 agosto 1978, n. 52 e della l.r. 16 marzo 1981, n. 13, il nuovo Comune di Castiadas è inserito nella XXI Comunità montana, denominata «Sarrabus Gerrei», e nella 18ª Unità sanitaria locale.

     Sono conseguentemente modificati la Tab. A allegata alle precitate leggi regionali e l'art. 1 dello Statuto della predetta Comunità montana, approvato con l.r. 2 settembre 1980, n. 44.

 

     Art. 4.

     Con decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, su conforme parere del competente Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali, si provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni di Muravera, San Vito e Villaputzu ed il costituito Comune di Castiadas.

     Nelle more della definizione del predetto regolamento, i Comuni di Muravera, San Vito e Villaputzu, provvedono - ciascuno in rapporto all'entità del territorio e della popolazione trasferita, tenuto conto delle proprie esigenze e di quelle del nuovo comune - a distaccare proprio personale ed a concedere anticipazioni finanziarie in conto del riparto futuro, per le necessità legate all'organizzazione ed al funzionamento degli uffici comunali.

 

     Art. 5.

     Per le esigenze di organizzazione e di avviamento degli uffici comunali, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al nuovo Comune di Castiadas un contributo straordinario di lire 200.000.000.

 

     Art. 6.

     Per le spese derivanti dall'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1986 la spesa di lire 200.000.000 da iscrivere sul seguente capitolo del bilancio della regione per l'esercizio finanziario 1986 che con la presente legge viene istituito: «(1.1.2.3.2.3.11.33.) - Contributo straordinario al Comune di Castiadas per le spese di gestione (art. 5 della presente legge)».

     Al suddetto onere si fa fronte attraverso l'utilizzo del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.