§ 1.4.15 - L.R. 24 agosto 1971, n. 23.
Agevolazioni ai Comuni, alle Province e loro consorzi per l'attuazione di complessi di opere pubbliche e per l'assunzione diretta di pubblici servizi. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 enti locali, enti regionali
Data:24/08/1971
Numero:23


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare sovvenzioni per il quinquennio 1971-1975 a favore dei comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti che intendono:
Art. 2.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare sovvenzioni per il quinquennio 1971-1975 a favore delle province per la sistemazione delle strade provinciali nonché delle strade di [...]
Art. 3. 
Art. 4.      Ai fini della presente legge sono considerate valide le domande e le deliberazioni presentate ai sensi delle leggi regionali 21 agosto 1966, n. 9 e 15 aprile 1971, n. 2.
Art. 5.      Le sovvenzioni annue ai comuni e alle province sono assegnate nella misura stabilita dalla tabella allegata alla presente legge.
Art. 6.      Le sovvenzioni debbono essere utilizzate dagli enti beneficiari sulla base di un apposito programma quinquennale approvato dai rispettivi consigli provinciali o comunali. Il programma, [...]
Art. 7. 
Art. 8.      Le sovvenzioni stabilite nell'allegata tabella sono erogate annualmente agli enti locali interessati entro il mese successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione [...]
Art. 9.      L'ammontare della spesa per l'esecuzione delle opere ammesse a finanziamento ai sensi degli artt. 1 e 2 della presente legge è comprensivo di un compenso forfettario per spese generali di [...]
Art. 10.      Gli appalti relativi ai lavori da realizzarsi con le sovvenzioni previste dalla presente legge sono regolati dalle norme di cui alla legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, e successive [...]
Art. 11.      Le amministrazioni comunali e provinciali sono autorizzate ad eseguire i lavori da realizzarsi con le sovvenzioni di cui alla presente legge in amministrazione diretta nei limiti di cui all'art. [...]
Art. 12.      Fino a quando non saranno funzionanti gli uffici tecnici regionali di cui all'art. 8 della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9, e qualora l'Amministrazione regionale non possa provvedere [...]
Art. 13.      Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai lavori pubblici di concerto con l'Assessore regionale al bilancio, è autorizzato a disporre, con propri decreti da [...]
Art. 14.      Per la concessione ai comuni, singoli o riuniti in consorzio, delle provvidenze di cui agli artt. 1 e 3 della presente legge è autorizzata la spesa di:
Art. 15.      Sono abrogate le disposizioni di cui alle leggi regionali 29 agosto 1966, n. 9, e 15 aprile 1971, n. 2, fatta eccezione per le norme relative all'amministrazione straordinaria dell'autoservizio [...]
Art. 16.      La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 1.4.15 - L.R. 24 agosto 1971, n. 23.

Agevolazioni ai Comuni, alle Province e loro consorzi per l'attuazione di complessi di opere pubbliche e per l'assunzione diretta di pubblici servizi. Norme aggiuntive alla legge regionale 4 giugno 1971 n. 9. Abrogazione delle LL.RR. 29 agosto 1966, n. 9 e 15 aprile 1971, n. 2.

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare sovvenzioni per il quinquennio 1971-1975 a favore dei comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti che intendono:

     a) realizzare complessi organici di opere pubbliche, attuare interventi a favore dell'edilizia economica e popolare e relative opere di urbanizzazione;

     b) acquisire le aree necessarie per l'attuazione di quanto previsto al punto a).

     Per i comuni della provincia di Nuoro il limite di popolazione è portato a 7.000 abitanti.

     La popolazione dei comuni deve considerarsi quella residente calcolata dall'Istituto Centrale di statistica al 31 dicembre 1970.

     E' da considerarsi complesso organico, ai fini degli interventi di cui alle precedenti lettere a) e b), ogni insieme di opere comunque rivolto al conseguimento di finalità di interesse locale, deliberato dai rispettivi consigli comunali. Il complesso organico può anche consistere in opere di completamento intese ad assicurare l'efficienza di servizi comunali determinati e può altresì comprendere le pertinenze e le opere accessorie di abbellimento, ritenute utili per il conseguimento delle finalità anzidette.

 

     Art. 2.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare sovvenzioni per il quinquennio 1971-1975 a favore delle province per la sistemazione delle strade provinciali nonché delle strade di interesse regionale che potranno essere classificate come provinciali e per la realizzazione e manutenzione di strade di interesse intercomunale.

 

     Art. 3. [1]

     Le sovvenzioni di cui alla presente legge potranno essere utilizzate dai comuni o dalle province, singoli o riuniti in consorzio, per procedere all'assunzione diretta di pubblici servizi, ivi compresi quelli di trasporto, urbani ed extraurbani, secondo le norme del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, e del regolamento approvato con il R.D. 10 marzo 1904, n. 108.

     Le sovvenzioni possono essere altresì utilizzate per il riscatto degli impianti da attuarsi secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento di cui al comma precedente, nonché per le spese per nuovi impianti e ampliamento e ammodernamento di quelli esistenti.

     Le sovvenzioni per l assunzione diretta di pubblici servizi, compresi quelli di trasporto urbani ed extraurbani, possono essere utilizzate dai comuni, dalle province o da consorzi da essi costituiti, anche nel caso di rilievo consensuale di servizi già affidati ad imprenditori privati; per la determinazione del valore di rilievo si osservano le norme contenute per i riscatti nella legge e nel regolamento di cui al precedente primo comma.

     Per gli interventi di cui ai precedenti commi dovranno essere presentate in copia le deliberazioni divenute esecutive, adottate a norma degli articoli 10 e 11 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578.

 

     Art. 4.

     Ai fini della presente legge sono considerate valide le domande e le deliberazioni presentate ai sensi delle leggi regionali 21 agosto 1966, n. 9 e 15 aprile 1971, n. 2.

 

     Art. 5.

     Le sovvenzioni annue ai comuni e alle province sono assegnate nella misura stabilita dalla tabella allegata alla presente legge.

 

     Art. 6.

     Le sovvenzioni debbono essere utilizzate dagli enti beneficiari sulla base di un apposito programma quinquennale approvato dai rispettivi consigli provinciali o comunali. Il programma, nell'ambito del quinquennio, è suscettibile di variazioni introdotte con motivata deliberazione degli stessi organi.

     Il programma e le eventuali variazioni debbono essere comunicati all'Assessore regionale ai lavori pubblici.

 

     Art. 7. [2]

     Fatte salve le competenze degli organi statali relativamente alle opere pubbliche assistite da finanziamenti totali o parziali dello Stato, i progetti di massima ed esecutivi delle opere pubbliche delle Province, Comuni e relativi consorzi, diverse da quelle singolarmente finanziate con apposito provvedimento dell'Amministrazione regionale, sono approvati in linea tecnica dal Comitato e dalle Sezioni di controllo sugli atti degli enti locali competenti per territorio, che si avvalgono dei propri uffici tecnici di cui all'art. 8 della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9, quando l'importo superi i seguenti limiti:

     - lire 20.000.000 per i Comuni o loro consorzi non dotati di ufficio tecnico;

     - lire 40.000.000 per i Comuni o loro consorzi dotati di ufficio tecnico diretto da geometra o tecnico equiparato;

     - lire 70.000.000 per i Comuni o loro consorzi dotati di ufficio tecnico diretto da ingegnere o architetto;

     - lire 100.000.000 per le Amministrazioni provinciali e i Comuni capoluoghi di provincia.

     Nel caso di non approvazione dei progetti, gli enti possono chiederne il riesame da parte del Comitato o delle Sezioni di controllo sugli atti degli enti locali sulla base di un parere del Comitato tecnico regionale istituito con la legge regionale 28 giugno 1950, n. 34.

     I progetti di opere di importi inferiori a quelli sopra indicati sono approvati, anche in linea tecnica, dagli organi collegiali delle Province, Comuni e relativi consorzi, nell'ambito delle proprie competenze secondo le leggi vigenti.

     I progetti di massima e esecutivi di importo superiore a lire 100 milioni sono approvati dal Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici istituito con la legge regionale 28 giugno 1950, n. 34.

     L'approvazione da parte dello stesso organo è richiesta anche quando si tratti di progetti parziali di un'opera la cui spesa complessiva si preveda superiore a lire 100.000.000, salvo che tali progetti costituiscano l'esecuzione di un progetto di massima già approvato dallo stesso Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici.

     Sono soggette all'approvazione degli organi di cui ai precedenti commi le varianti relative a aumenti di spesa che si verifichino durante l'esecuzione dei lavori quando per effetto delle stesse la maggiore spesa superi il quinto dei limiti di spesa indicati nel presente articolo.

     Nei limiti delle rispettive competenze per valore, l'approvazione dei progetti ai sensi del presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità e a dichiarazione di indifferibilità e urgenza a tutti gli effetti di legge.

 

     Art. 8.

     Le sovvenzioni stabilite nell'allegata tabella sono erogate annualmente agli enti locali interessati entro il mese successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della legge di approvazione del bilancio regionale e per il 1971 entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge - con decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici.

     Le somme così erogate costituiscono deposito con vincolo di destinazione specifica a sensi dell'art. 171, comma secondo, del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 197.

     Gli interessi maturati sui depositi di cui al precedente comma e le eventuali economie realizzate nell'esecuzione delle opere si intendono attribuiti all'ente locale, che potrà utilizzarli previa modifica od integrazione del programma di cui all'art. 6 della presente legge.

     Al fine di anticipare la realizzazione dei programmi di singole opere o di lotti funzionali delle stesse, i comuni e le province beneficiari dei finanziamenti di cui alla presente legge possono contrarre, con istituti autorizzati all'esercizio del credito per opere pubbliche, mutui di durata non superiore a cinque anni utilizzando, in tutto o in parte, le quote di finanziamento loro attribuite sui fondi della presente legge come quote di ammortamento dei predetti mutui.

     Per l'assunzione degli impegni di spesa relativi alla attuazione della presente legge si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

 

     Art. 9.

     L'ammontare della spesa per l'esecuzione delle opere ammesse a finanziamento ai sensi degli artt. 1 e 2 della presente legge è comprensivo di un compenso forfettario per spese generali di progettazione, direzione, assistenza, contabilizzazione e collaudo dei lavori.

     L'importo corrispondente a detto compenso, da computarsi sull'importo lordo dei lavori progettati e da comprendersi fra le somme a disposizione dei singoli progetti, sarà direttamente gestito con vincolo di destinazione dall'ente locale interessato ed è stabilito nella seguente misura:

     - 8,50 per cento per i progetti sino a lire 50.000.000;

     - 8,00 per cento per i progetti oltre lire 50.000.000 e sino a lire 100.000.000;

     - 7,50 per cento per i progetti oltre lire 100.000.000 e sino a lire 200.000.000;

     - 6,50 per cento per i progetti oltre lire 200.000.000 e sino a lire 300.000.000;

     - 5,50 per cento per i progetti oltre lire 300.000.000 e sino a lire 500.000.000;

     - 5,00 per cento per i progetti da lire 500.000.000 a lire 1.000 milioni;

     - 4,00 per cento per i progetti oltre lire 1.000 milioni.

     Una aliquota pari ad un quinto del compenso concesso rimane vincolata presso il tesoriere dell'ente locale sino all'approvazione degli atti di collaudo.

 

     Art. 10.

     Gli appalti relativi ai lavori da realizzarsi con le sovvenzioni previste dalla presente legge sono regolati dalle norme di cui alla legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, e successive modificazioni.

     La nomina del direttore dei lavori è fatta dai competenti organi provinciali o comunali.

     Il collaudo delle opere è effettuato a cura dell'Amministrazione regionale, nelle forme e nei modi previsti dalla legge regionale 4 ottobre 1955, n. 16.

     E' in facoltà dell'Assessorato regionale competente di disporre eventuali accertamenti in corso d'opera, circa la corretta esecuzione dei lavori.

 

     Art. 11.

     Le amministrazioni comunali e provinciali sono autorizzate ad eseguire i lavori da realizzarsi con le sovvenzioni di cui alla presente legge in amministrazione diretta nei limiti di cui all'art. 8 della legge regionale 27 novembre 1964, n. 19, assicurando ai lavoratori occupati i salari contrattuali.

 

     Art. 12.

     Fino a quando non saranno funzionanti gli uffici tecnici regionali di cui all'art. 8 della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9, e qualora l'Amministrazione regionale non possa provvedere direttamente, i progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei comuni e delle province debbono riportare il parere del Genio Civile, competente per territorio, se il loro importo superi:

     a) lire 8.000.000, quando si tratti di comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti;

     b) lire 15.000.000, quando si tratti di comuni con popolazione non inferiore ai 20.000 abitanti;

     c) lire 25.000.000, quando si tratti di province o di comuni capoluoghi di provincia.

 

     Art. 13.

     Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai lavori pubblici di concerto con l'Assessore regionale al bilancio, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli esercizi finanziari dal 1971 al 1975 i distinti capitoli per l'attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della presente legge.

     Con lo stesso procedimento è autorizzato il trasferimento ai distinti capitoli di cui al comma precedente, istituiti nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1971, delle somme autorizzate per l'esercizio stesso a far capo ai capitoli 26525 ter, 26525 quater, 26540 e 26541 istituiti con i provvedimenti conseguenti all'attuazione degli artt. 8 e 10 della legge regionale 15 aprile 1971, n. 2, e non impegnate.

     In aggiunta alle somme di cui al comma precedente e col medesimo procedimento, è autorizzata l'eliminazione dal conto dei residui dei capitoli 26525 ter e 26525 quater degli importi in precedenza stanziati a termini dell'art. 11, della legge regionale 29 agosto 1966, n. 9, sostituito dall'art. 8 della legge regionale 15 aprile 1971, n. 2, e non impegnati, nonché la reiscrizione degli importi stessi nella competenza dell'esercizio finanziario 1971, in conto dei capitoli di cui al primo comma del presente articolo.

 

     Art. 14.

     Per la concessione ai comuni, singoli o riuniti in consorzio, delle provvidenze di cui agli artt. 1 e 3 della presente legge è autorizzata la spesa di:

     lire 6.929.274.733 per l'esercizio 1971

     lire 3.184.426.141 per l'esercizio 1972

     lire 3.184.426.141 per l'esercizio 1973

     lire 3.184.426.141 per l'esercizio 1974

     lire 3.184.426.141 per l'esercizio 1975.

     Per la concessione alle province, singole o riunite in consorzio tra loro e con comuni, delle provvidenze di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge è autorizzata la spesa di:

     lire 3.261.665.608 per l'esercizio 1971

     lire 1.663.690.087 per l'esercizio 1972

     lire 1.663.690.087 per l'esercizio 1973

     lire 1.663.690.087 per l'esercizio 1974

     lire 1.663.690.087 per l'esercizio 1975.

     Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1971 rispetto a quelle autorizzate per lo stesso esercizio con il primo e secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 29 agosto 1966, n. 9, e con i provvedimenti conseguenti all'attuazione degli artt. 8 e 10 della legge regionale 15 aprile 1971, n. 2, e non impegnate, determinate in lire 2.152.926.946 si fa fronte mediante impiego di una corrispondente quota dello stanziamento del capitolo 27901 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative - dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970. Nello stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 1971, con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessorato regionale competente in materia di bilancio, confluirà detta somma di lire 2.152.926.946, al fine dell'adeguamento dei capitoli istituiti col procedimento di cui al precedente art. 13.

     Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari dal 1972 al 1975 rispetto a quelle autorizzate per gli stessi esercizi con il primo e secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 29 agosto 1966, n. 9, e non impegnate, determinate in lire 2.292.626.900 per ciascun esercizio finanziario dal 1972, al 1975, si fa fronte per lire 716.000.000 mediante annullamento degli stanziamenti dei capitoli 21504, 21505, 23503, 24503, 25502, 25503, 26504, 26506, 26518 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione e per lire 1.577.626.900 con l'aumento del gettito delle imposte di fabbricazione.

 

     Art. 15.

     Sono abrogate le disposizioni di cui alle leggi regionali 29 agosto 1966, n. 9, e 15 aprile 1971, n. 2, fatta eccezione per le norme relative all'amministrazione straordinaria dell'autoservizio urbano di Sassari di cui agli artt. 1 e 11 della citata legge regionale 15 aprile 1971, n. 2.

     Rimangono tuttavia validi gli impegni finanziari e gli altri provvedimenti assunti in attuazione di dette leggi.

     La tabella allegata alla presente legge costituisce ad ogni effetto le ripartizioni di fondi già disposte a norma dell'art. 6 della legge regionale 29 agosto 1966, n. 9.

 

     Art. 16.

     La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 

                           TABELLA RIPARTIZIONE

               DEI CONTRIBUTI DA ASSEGNARE AGLI ENTI LOCALI

                 AMMESSI AI BENEFICI DELLA PRESENTE LEGGE

 

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Comuni (artt. 1 e         Anno 1971   Anni dal '72 al '75

  3 della legge)                        (per ciascun anno)

-------------------------------------------------------------

  1 Cagliari           1.520.068.720        988.643.372

  2 Assemini             140.452.297         49.178.580

  3 Carbonia             470.340.259        164.686.988

  4 Guspini              140.946.231         39.753.166

  4 Iglesias             166.593.749         91.843.908

  5 Oristano             339.884.565        119.008.663

  6 Quartu S.            200.293.010        120.698.791

Elena

  7 S. Antioco           154.947.376         54.253.949

  8 Selargius             70.000.000         70.000.000

  9 Villacidro           159.945.680         56.004.076

  10 Sassari           1.175.542.199        411.609.471

  11 Alghero             145.102.862         95.649.091

  12 La Maddalena        131.718.276         46.120.411

  13 Olbia               258.723.470         90.590.562

  14 Ozieri              125.515.510         46.641.545

  15 Portotorres         150.074.493         52.547.738

  16 Sorso               121.547.940         42.559.324

  17 Tempio              163.965.686         57.411.661

Pausania

  18 Nuoro               393.986.963        252.974.735

  19 Bosa                241.493.260         84.557.503

  20 Dorgali             209.608.180         73.393.121

  21 Macomer              56.120.102         38.901.474

  22 Oliena              196.926.613         68.952.742

  23 Siniscola           195.477.292         68.445.270

 

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Amministrazioni     Anni dal '72 al '73     Anno 1971 (per

provinciali          (artt. 2 e 3 della      ciascun anno)

                                  legge)

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  1 Cagliari             1.583.074.935        723.342.620

  2 Sassari                829.654.693        524.073.868

  3 Scuoro                 848.925.980        416.273.599

 

 

 


[1] Articolo parzialmente abrogato dall'art. 11 della L.R. 2 settembre 1975, n. 47.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 7 gennaio 1975, n. 1.