Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.2 comuni |
Data: | 10/03/1904 |
Numero: | 108 |
Sommario |
Art. 1. I COMUNI CHE ASSUMONO L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DIRETTO DI PUBBLICI SERVIZI DEBBONO UNIFORMARSI ALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENT |
Art. 2. QUANDO L'ASSUNZIONE DIRETTA SI RIFERISCE AD UNO DEI SERVIZI DI CUI SIA CONSENTITA FACOLTATIVAMENTE DALLE LEGGI LA PRIVATIVA AI COMUNI, IL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA DELIBERAZIONE PRESCRITTA DALL'ART. [...] |
Art. 3. CIASCUN SERVIZIO ASSUNTO DIRETTAMENTE DEVE COSTITUIRE UNA AZIENDA SPECIALE, AI TERMINI DELLA LEGGE E DEGLI ARTICOLI 4 E SEGUENTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO, SALVO QUANTO È DISPOSTO DALL'ART. 16 DELLA [...] |
Art. 4. CIASCUNA AZIENDA È RETTA DA UN REGOLAMENTO SPECIALE, IL QUALE DEVE UNIFORMARSI ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 5, 16, 20, 32, 33, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 51, 58, 65, 66, 69, 72, 73, 74 [...] |
Art. 5. IL NUMERO DEI MEMBRI CHE DEVONO COMPORRE LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE DI UN'AZIENDA, GIUSTA L'ART. 5 DELLA LEGGE, È STABILITO DAL CONSIGLIO COMUNALE NEL REGOLAMENTO SPECIALE DI CIASCUNA AZIENDA, [...] |
Art. 6. I COMPONENTI LA COMMISSIONE DEBBONO ESSEREELETTORI AMMINISTRATIVI NEL COMUNE DEVONO ESSERE SCELTI FRA COLORO CHE HANNO UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA OD AMMINISTRATIVA, SIA PER STUDI COMPIUTI, SIA [...] |
Art. 7. SONO INELEGGIBILI COLORO CHE HANNO LITE VERTENTE CON L'AZIENDA E COLORO CHE SONO PROPRIETARI, COMPROPRIETARI, AMMINISTRATORI, SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI, STIPENDIATI O SALARIATI IN IMPRESE [...] |
Art. 8. NON POSSONO APPARTENERE CONTEMPORANEAMENTE ALLA STESSA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA GLI ASCENDENTI E I DISCENDENTI, I FRATELLI, IL SUOCERO ED IL GENERO |
Art. 9. SE LA PRIMA NOMINA O LA RINNOVAZIONE INTEGRALE DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE AVVIENE NON PIÙ TARDI DEL 30 GIUGNO, IL PRIMO ANNO DI DURATA IN CARICA FINISCE COL 31 DICEMBRE DELLO STESSO ANNO. SE [...] |
Art. 10. LA NOMINA E LA RINNOVAZIONE DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE HA LUOGO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI |
Art. 11. SE LA COMMISSIONE È COMPOSTA DI SEI MEMBRI, OLTRE IL PRESIDENTE, SE NE RINNOVANO DUE OGNI ANNO. SE È COMPOSTA DI QUATTRO, NEL PRIMO ANNO SE NE RINNOVANO DUE, UNO NEL SECONDO E UNO NEL TERZO. SE È [...] |
Art. 12. PER LA RINNOVAZIONE DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE, LA SCADENZA È NEL PRIMO E NEL SECONDO ANNO DETERMINATA DALLA SORTE, NEL TERZO E NEI SUCCESSIVI DALL'ANZIANITÀ |
Art. 13. LA RINNOVAZIONE ORDINARIA DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE HA LUOGO NELLA SESSIONE AUTUNNALE DEL CONSIGLIO COMUNALE ED HA EFFETTO A DECORRERE DAL PRIMO GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO |
Art. 14. I COMPONENTI LA COMMISSIONE, CHE SURROGANO COMMISSARI ANZI TEMPO SCADUTI, RESTANO IN CARICA SOLO QUANTO VI SAREBBERO RIMAST |
Art. 15. LA QUALITÀ DI COMPONENTE LA COMMISSIONE SI PERDE QUANDO SI VERIFICANO LE CAUSE D'INELEGGIBILITÀ A CONSIGLIERE COMUNALE O LE CONDIZIONI D'INELEGGIBILITÀ E D'INCOMPATIBILITÀ PREVISTE DAGLI ARTICOLI 7 [...] |
Art. 16. LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE |
Art. 17. LA COMMISSIONE PUÒ AFFIDARE INCARICHI SPECIALI, NEL LIMITE DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI, AI SUOI COMPONENTI O AL DIRETTORE |
Art. 18. IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE |
Art. 19. IN CASO DI ASSENZA O D'IMPEDIMENTO TEMPORANEO DEL PRESIDENTE, NE FA LE VECI IL COMMISSARIO DA LUI ESPRESSAMENTE DELEGATO O, IN MANCANZA, IL COMMISSARIO ANZIANO |
Art. 20. LE SEDUTE DELLA COMMISSIONE NON SONO PUBBLICHE |
Art. 21. LE SEDUTE DELLA COMMISSIONE, SE COMPOSTA DI SEI O QUATTRO MEMBRI, NON SONO VALIDE SENZA L'INTERVENTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI, COMPRESO IL PRESIDENTE. IN SECONDA CONVOCAZIONE [...] |
Art. 22. LA COMMISSIONE DELIBERA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTANTI |
Art. 23. LE DELIBERAZIONI PRESE DALLA COMMISSIONE SONO COMUNICATE IN SUNTO E NEL TERMINE DI TRE GIORNI ALLA GIUNTA COMUNALE |
Art. 24. IL DIRETTORE TECNICO INTERVIENE CON VOTO CONSULTIVO ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE, QUANDO NON NE SIA STATO DISPENSATO DAL PRESIDENTE O DALLA COMMISSIONE STESSA |
Art. 25. IL DIRETTORE TECNICO, QUANDO MANCHI UN IMPIEGATO CHE ABBIA LE FUNZIONI DI SEGRETARIO, REDIGE I VERBALI DELLA COMMISSIONE |
Art. 26. LE FUNZIONI DEL PRESIDENTE E DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE SONO DI REGOLA GRATUITE, SALVO IL DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SPESE FORZOSE SOSTENUTE PER L'ESECUZIONE DI INCARICHI SPECIALI |
Art. 27. I COMPONENTI LA COMMISSIONE NON POSSONO PRENDER PARTE A DISCUSSIONI, DELIBERAZIONI O AD ATTI E PROVVEDIMENTI NEI QUALI ABBIANO INTERESSE PERSONALE O VE L'ABBIANO I LORO CONGIUNTI OD AFFINI ENTRO IL [...] |
Art. 28. QUANDO, PER EFFETTO DEL DIVIETO CONTENUTO NELL'ARTICOLO PRECEDENTE O PER ALTRO LEGITTIMO MOTIVO, LA COMMISSIONE NON SIA IN GRADO DI DELIBERARE, LE SI SOSTITUISCE LA GIUNTA MUNICIPALE |
Art. 29. I COMPONENTI LA COMMISSIONE CHE NON INTERVENGANO SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE SONO DICHIARATI DECADUTI |
Art. 30. IL CONCORSO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA DEVE ESSERE BANDITO ALMENO UN MESE PRIMA DEL GIORNO IN CUI SARÀ PROVVEDUTO ALLA NOMINA, ED AI RELATIVI AVVISI DEVE ESSERE DATA PUBBLICITÀ [...] |
Art. 31. ALLA PRESTAZIONE DELLA CAUZIONE DA PARTE DEL DIRETTORE ED ALL'ENTRATA IN CARICA DEL MEDESIMO SONO APPLICABILI LE NORME CONTENUTE NELL'ULTIMA PARTE DELL'ART. 8 DELLA LEGGE E NELL'ART. 71 DEL PRESENTE [...] |
Art. 32. IL DIRETTORE |
Art. 33. IL DIRETTORE, OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI RISULTANTI DALL'ARTICOLO PRECEDENTE |
Art. 34. L'AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO DI PRIMO GRADO, PER LA RISCOSSIONE DEI CREDITI DIPENDENTI DAL NORMALE ESERCIZIO DELL'AZIENDA, PUÒ ESSERE DATA DALLA COMMISSIONE AL DIRETTORE, ANCHE IN VIA DI [...] |
Art. 35. QUALORA PRIMA DELLA SCADENZA DEL TRIENNIO IL CONSIGLIO COMUNALE NON ABBIA DELIBERATO CIRCA IL LICENZIAMENTO O LA CONFERMA IN CARICA DEL DIRETTORE, NÉ VI SIA STATA ALCUNA RICHIESTA DI ALMENO UN QUINTO [...] |
Art. 36. SE IL DIRETTORE SI RENDE COLPEVOLE DI GRAVI MANCANZE, LA GIUNTA MUNICIPALE, SULLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE, E SENTITO, SALVO I CASI D'URGENZA, L'INTERESSATO NELLE SUE DIFESE, PUÒ [...] |
Art. 37. IL LICENZIAMENTO DEL DIRETTORE NEL CORSO DEL TRIENNIO NON PUÒ AVER LUOGO SE NON PER MOTIVI CHE SIANO STATI, A CURA DEL SINDACO, CONTESTATI IN ISCRITTO AL DIRETTORE, CON INVITO A PRESENTARE PURE PER [...] |
Art. 38. QUANDO LE CONDIZIONI DELL'AZIENDA LO CONSENTANO, IL REGOLAMENTO SPECIALE PUÒ STABILIRE CHE AL LAVORO AMMINISTRATIVO E TECNICO DELL'AZIENDA SIA PROVVEDUTO IN TUTTO O IN PARTE DAGLI IMPIEGATI COMUNALI. [...] |
Art. 39. IL CONSIGLIO COMUNALE NEL REGOLAMENTO SPECIALE STABILISCE LA PIANTA ORGANICA DEGLI IMPIEGATI PROPRI DELL'AZIENDA, OVE OCCORRANO, E DEGLI OPERAI, NEI LIMITI STRETTAMENTE INDISPENSABILI PER IL [...] |
Art. 40. SE LA PIANTA ORGANICA COMPRENDE UN VICE-DIRETTORE E UN RAGIONIERE ECONOMO, IL REGOLAMENTO SPECIALE PUÒ DISPORRE, QUANDO L'INDOLE E L'ESTENSIONE DELL'AZIENDA LO RENDANO OPPORTUNO, CHE AD ESSI SIANO [...] |
Art. 41. IN OCCASIONE DELL'ESAME DEI BILANCI E DEI CONTI IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLA REVISIONE DEGLI ORGANICI DEGL'IMPIEGATI E DEGLI OPERAI PER DELIBERARE, SENTITA LA COMMISSIONE ED IL DIRETTORE [...] |
Art. 42. QUANDO, PER CIRCOSTANZE URGENTI NON PREVEDIBILI O DELLE QUALI NON SIASI POTUTO TENER CONTO AL TEMPO DELLA FORMAZIONE DELL'ORGANICO E DEL BILANCIO, OCCORRA ASSUMERE TEMPORANEAMENTE OPERAI GIORNALIERI [...] |
Art. 43. I SALARI DEGLI OPERAI GIORNALIERI SONO SEMPRE CORRISPOSTI IN MISURA FISSA, ESCLUSA OGNI COMPARTECIPAZIONE AGLI UTILI, E VENGONO STABILITI D'ACCORDO FRA IL DIRETTORE E IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE. [...] |
Art. 44. L'ISCRIZIONE DEGLI OPERAI ASSUNTI IN PIANTA STABILE ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA PER LA VECCHIAIA E L'INVALIDITÀ È RESA OBBLIGATORIA DAL REGOLAMENTO SPECIALE, IL QUALE DETERMINA PURE PER [...] |
Art. 45. IL REGOLAMENTO SPECIALE DEVE INDICARE I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CHE SI POSSONO APPLICARE AGLI IMPIEGATI E AGLI OPERAI DELL'AZIENDA, E I CASI IN CUI I PROVVEDIMENTI STESSI DEVONO ADOTTARSI IN [...] |
Art. 46. IL REGOLAMENTO SPECIALE DEVE STABILIRE IL TERMINE IN CUI DEVE ESSERE DATA LA DISDETTA AGL'IMPIEGATI E AGLI OPERAI IN CASO DI LICENZIAMENTO PER FINE DI FERMA |
Art. 47. I BENI MOBILI ED IMMOBILI PERTINENTI ALL'AZIENDA DEVONO ESSERE DESCRITTI E VALUTATI IN UN INVENTARIO, SECONDO LE NORME DA FISSARSI NEL REGOLAMENTO SPECIALE. TALE INVENTARIO DOVRÀ ESSERE TENUTO SEMPRE [...] |
Art. 48. L'ESERCIZIO ANNUALE COMINCIA COL 1/A GENNAIO E TERMINA COL 31 DICEMBRE DELLO STESSO ANNO, E NON PUÒ ESSERE PROTRATTO |
Art. 49. IL BILANCIO PREVENTIVO DELL'AZIENDA COMPRENDE IL BILANCIO ECONOMICO E IL BILANCIO FINANZIARIO |
Art. 50. IL BILANCIO PREVENTIVO DI CIASCUN ESERCIZIO PREDISPOSTO DAL DIRETTORE, VIENE APPROVATO DALLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE ENTRO IL 30 SETTEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE, ED È TRASMESSO, ENTRO CINQUE [...] |
Art. 51. NEL CASO DI DUE O PIÙ AZIENDE AMMINISTRATE DA UNA STESSA COMMISSIONE, DEBBONO ESSER FORMATI TANTI BILANCI SEPARATI QUANTE SONO LE AZIENDE |
Art. 52. PER PROVVEDERE ALLE DEFICIENZE NELLE ASSEGNAZIONI DEL BILANCIO, LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE PUÒ |
Art. 53. LE AZIENDE PROVVEDONO A TUTTE LE FORNITURE, GLI ACQUISTI, LE ALIENAZIONI, GLI AFFITTI, I LAVORI, I TRASPORTI E SIMILI, DI CUI HANNO BISOGNO, MEDIANTE CONTRATTI, OD IN ECONOMIA QUANDO SI TRATTI DI [...] |
Art. 54. I CONTRATTI DELLE AZIENDE SONO SOTTOPOSTI ALL'OSSERVANZA DI TUTTE LE NORME CHE REGOLANO I CONTRATTI COMUNALI, INTENDENDOSI SOSTITUITA LA COMMISSIONE AL CONSIGLIO COMUNALE ED ALLA GIUNTA MUNICIPALE E [...] |
Art. 55. I CONTRATTI DA STIPULARSI IN FORMA PUBBLICA SONO RICEVUTI DAL SEGRETARIO COMUNALE IN CONFORMITÀ DELLE DISPOSIZIONI IN VIGORE PER I CONTRATTI DEI COMUNI |
Art. 56. I COMPONENTI LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE, IL DIRETTORE E GLI IMPIEGATI DELL'AZIENDA, I CONSIGLIERI COMUNALI, I MEMBRI DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA, LE AUTORITÀ POLITICHE E GLI IMPIEGATI [...] |
Art. 57. I CONTRATTI STIPULATI IN CONTRAVVENZIONE ALL'ARTICOLO PRECEDENTE SONO NULLI, MA LA NULLITÀ NON PUÒ ESSER FATTA VALERE IN GIUDIZIO SE NON DALLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE DELL'AZIENDA OVVERO DAL [...] |
Art. 58. LE SPESE ED OPERE DA FARSI IN ECONOMIA POSSONO ESSERE DETERMINATE DAL REGOLAMENTO SPECIALE DELL'AZIENDA O DA APPOSITA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE |
Art. 59. LE SPESE INSCRITTE IN BILANCIO E NELLE RELATIVE NOTE DI VARIAZIONE, DEBITAMENTE APPROVATE, NON POSSONO ESSERE EROGATE, SALVO CHE SIANO FISSE, SENZA UNA SPECIALE DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE [...] |
Art. 60. PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE SPESE DA FARSI IN ECONOMIA IN CONFORMITÀ DEGLI ARTICOLI PRECEDENTI LA COMMISSIONE PUÒ AUTORIZZARE L'EMISSIONE DI APPOSITI MANDATI DI ANTICIPAZIONE A FAVORE DEL DIRETTORE, [...] |
Art. 61. OGNI AZIENDA DEVE TENERE IL LIBRO DEGLI INVENTARI, IL GIORNALE E IL COPIALETTERE, SECONDO LE NORME DEL CODICE DI COMMERCIO, E GLI ALTRI LIBRI EVENTUALMENTE NECESSARI IN MODO CHE COSTANTEMENTE NE [...] |
Art. 62. NELLE SCRITTURE DELL'AZIENDA DEVE APRIRSI UN CONTO INTITOLATO ESERCIZIO, A DEBITO DEL QUALE DEVONO INSCRIVERSI TUTTI GLI ELEMENTI DEL COSTO DEL SERVIZIO, LE SOPRAVVENIENZE PASSIVE, I DECREMENTI DI [...] |
Art. 63. FRA GLI ELEMENTI DEL COSTO DEL SERVIZIO DEVONO COMPRENDERSI, OLTRE A TUTTI GLI ALTRI |
Art. 64. AL CONTO ESERCIZIO DEVONO ACCREDITARSI TUTTI I RICAVI OTTENUTI CON LA GESTIONE DELL'AZIENDA |
Art. 65. LE TARIFFE STABILITE NEL REGOLAMENTO SPECIALE DELLE AZIENDE PER I PRODOTTI CONSUMATI DAL COMUNE, O PER I SERVIZI RESI ALLO STESSO, NON DEVONO MAI SUPERARE LA TARIFFA MINIMA STABILITA PER I [...] |
Art. 66. IL PROFITTO NETTO RISULTANTE DAL CONTO ESERCIZIO È RIPARTITO NEL SEGUENTE MODO |
Art. 67. LA PERDITA NETTA RISULTANTE DAL CONTO ESERCIZIO SI IMPUTA AL FONDO DI RISERVA STATO ACCUMULATO NEL MODO INDICATO AL COMMA A) DELL'ARTICOLO PRECEDENTE |
Art. 68. NEI REGISTRI DELL'AZIENDA DEVE APRIRSI UN CONTO AL COMUNE PER TENERE IN EVIDENZA L'ENTITÀ DEL CAPITALE DA ESSO ASSEGNATO ALL'AZIENDA |
Art. 69. ALLORCHÈ IL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'AZIENDA RIMANE AFFIDATO AL TESORIERE COMUNALE, QUESTO DEVE COMPIERLO UNIFORMANDOSI ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PER QUANTO CONCERNE LA DETERMINAZIONE DEL [...] |
Art. 70. LA CAUZIONE DA PRESTARSI DAL TESORIERE SPECIALE, ED IL SUPPLEMENTO DI CAUZIONE CUI È TENUTO IL TESORIERE COMUNALE PER IL SERVIZIO DELL'AZIENDA, DEBBONO ESSERE STABILITI IN GUISA CHE IL LORO VALORE [...] |
Art. 71. IL TESORIERE SPECIALE DELL'AZIENDA NON ENTRA IN CARICA SE NON DOPO CHE ABBIA PRESTATA LA CAUZIONE E QUESTA SIA STATA APPROVATA |
Art. 72. IL REGOLAMENTO SPECIALE DETERMINA LE NORME RELATIVE |
Art. 73. NEI SERVIZI CONTINUATIVI CHE DANNO LUOGO AD UNA CORRESPONSIONE PERIODICA DA PARTE DEGLI UTENTI, QUALI AD ESEMPIO LA FORNITURA DELL'ACQUA POTABILE E DEL GAS ILLUMINANTE, ALLA FINE DI CIASCUNO DEI [...] |
Art. 74. PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI E DEI SALARI, ECCETTUATI QUELLI AGLI OPERAI GIORNALIERI E DELLE SPESE FISSE, IL RAGIONIERE-ECONOMO DELL'AZIENDA O CHI PER ESSO COMPILA I RUOLI E I RELATIVI ELENCHI DI [...] |
Art. 75. IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEVE VERIFICARE ALMENO UNA VOLTA OGNI DUE MESI LO STATO DI CASSA DELL'AZIENDA, LA TENUTA DELLA RELATIVA CONTABILITÀ E L'ANDAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIRETTORE |
Art. 76. IL TESORIERE PRESENTA IL CONTO CONSUNTIVO FINANZIARIO DI CIASCUN ESERCIZIO AMMINISTRATIVO ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO. I DATI CONTENUTI IN TALE CONSUNTIVO FINANZIARIO DEVONO ESSERE [...] |
Art. 77. IL CONTO CONSUNTIVO ECONOMICO DELL'AZIENDA DEVE ESSERE PRESENTATO DAL DIRETTORE ENTRO IL MESE DI MARZO. I DATI IN ESSO CONTENUTI DEVONO ESSERE POSTI IN RELAZIONE COLLE PREVISIONI FATTE NEL BILANCIO [...] |
Art. 78. LA COMMISSIONE RIVEDE I CONTI E LI TRASMETTE ENTRO CINQUE GIORNI AL SINDACO CON UNA RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO IN GENERE DELL'AZIENDA, ESPRIMENDO IL PROPRIO PARERE SU CIASCUNA PARTE DEI CONTI E SUL [...] |
Art. 79. AI CONTI SI APPLICA LA DISPOSIZIONE DELL'ART. 52 DEL PRESENTE REGOLAMENTO RELATIVA AI BILANCI |
Art. 80. LA CANCELLAZIONE DEI RESIDUI NON PUÒ ESSERE PROPOSTA SE NON IN SEDE DI CONTO, ED È REGOLATA DALLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 17 DELLA LEGGE, ULTIMA PARTE |
Art. 81. IL DIRETTORE E LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA O I MEMBRI DI ESSA, SALVE LE RESPONSABILITÀ CONTEMPLATE DALL'ART. 280 DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE, RISPONDONO DI OGNI DANNO ECONOMICO ARRECATO [...] |
Art. 82. IN TUTTO CIÒ CHE CONCERNE L'ESERCIZIO TECNICO DELL'AZIENDA, LA CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI, LA COSTRUZIONE, L'ACQUISTO E LA RIPARAZIONE DELLE MACCHINE E DEGLI APPARECCHI, LA CUSTODIA DEI MATERIALI E [...] |
Art. 83. QUANDO IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA LO STANZIAMENTO, NELLA PARTE STRAORDINARIA DELLA SPESA DEL BILANCIO COMUNALE, DELLE SOMME OCCORRENTI A FAR FRONTE ALLE PERDITE VERIFICATESI NELLA GESTIONE DI [...] |
Art. 84. ALLORCHÈ I COMUNI DELIBERANO L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, IL PROGETTO DI MASSIMA DI CUI ALL'ART. 10 DELLA LEGGE, CORREDATO DAI TIPI, PROGETTI O STUDI DEBITAMENTE APPROVATI DAL GENIO [...] |
Art. 85. QUANDO IL CONSIGLIO COMUNALE, A NORMA DELL'ART. 2 DEL PRESENTE REGOLAMENTO, DELIBERA DI VALERSI DEL DIRITTO DI PRIVATIVA, DEVE NEL PROGETTO DI MASSIMA ENUNCIARE LE RAGIONI TECNICHE E DI CONVENIENZA [...] |
Art. 86. IL PROGETTO TECNICO E FINANZIARIO DEVE IN TUTTI I CASI ESSERE ACCOMPAGNATO DA UNA RELAZIONE, NELLA QUALE SIANO ESPOSTE LE CONDIZIONI INDUSTRIALI E COMMERCIALI DEL LUOGO IN RAPPORTO AI SERVIZI DA [...] |
Art. 87. CONTRO LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PREVISTA DALL'ART. 10 DELLA LEGGE, OGNI CITTADINO HA FACOLTÀ DI PRESENTARE OPPOSIZIONI ED OSSERVAZIONI AL PREFETTO ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA DATA DI [...] |
Art. 88. IL PREFETTO, RICEVUTA LA DELIBERAZIONE DI CUI ALL'ART. 10 DELLA LEGGE, LA TRASMETTE IMMEDIATAMENTE, INSIEME COL PROGETTO DI MASSIMA E CON LA RELAZIONE DI CUI NELL'ART. 86 DEL PRESENTE REGOLAMENTO, [...] |
Art. 89. LA COMMISSIONE REALE, QUANDO NON CREDA DI PRONUNCIARSI DEFINITIVAMENTE, ALLO STATO DEGLI ATTI, SULL'AMMISSIBILITÀ DELLA PROPOSTA, PUÒ CON APPOSITA ORDINANZA, RICHIEDERE, A MEZZO DEL MINISTERO [...] |
Art. 90. LA COMMISSIONE REALE, APPENA EMESSO IL SUO PARERE, COMUNICA LA SUA DELIBERAZIONE COGLI ATTI RELATIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER GLI ULTERIORI PROVVEDIMENTI |
Art. 91. DICHIARATA AMMISSIBILE DALLA COMMISSIONE REALE L'ASSUNZIONE DIRETTA DEL PUBBLICO SERVIZIO, IL PROGETTO TECNICO E FINANZIARIO, INSIEME CON LA RELAZIONE DI CUI ALL'ART. 86 E COL PARERE DELLA [...] |
Art. 92. ALLA VOTAZIONE DI CUI ALL'ART. 13 DELLA LEGGE PRENDONO PARTE TUTTI GLI ELETTORI INSCRITTI NELLA LISTA AMMINISTRATIVA DEFINITIVAMENTE APPROVATA, IN CONFORMITÀ DI QUANTO È DISPOSTO PER LE ELEZIONI [...] |
Art. 93. LA VOTAZIONE PUÒ AVER LUOGO IN QUALUNQUE TEMPO, PURCHÈ SIANO TRASCORSI TRENTA GIORNI DALLA DATA DELLA COMUNICAZIONE AL COMUNE DEL PARERE FAVOREVOLE DELLA COMMISSIONE REALE PER L'ASSUNZIONE DIRETTA DI [...] |
Art. 94. LA DATA DELLA VOTAZIONE È FISSATA PER UN GIORNO FESTIVO DALLA GIUNTA MUNICIPALE, CON DELIBERAZIONE CHE DEV'ESSERE RESA ESECUTORIA DAL PREFETTO |
Art. 95. IL MANIFESTO PER LA CONVOCAZIONE DEGLI ELETTORI DEVE PUBBLICARSI QUINDICI GIORNI PRIMA DELLA CONVOCAZIONE STESSA E CONTENERE L'INDICAZIONE DEL SERVIZIO O DEI SERVIZI CHE INTENDONSI DI ASSUMERE [...] |
Art. 96. LA FORMULA DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE DEVE ESSERE APPROVATA DALLA COMMISSIONE REALE NELL'ATTO IN CUI ESPRIME IL SUO PARERE SULL'ASSUNZIONE DEL SERVIZIO. ESSA DEVE ESSERE CONCEPITA IN SENSO [...] |
Art. 97. LE SCHEDE DI VOTAZIONE PER IL SÌ E PER IL NO SONO STAMPATE A CURA DEL MUNICIPIO, SU CARTA BIANCA NON TRASPARENTE E PERFETTAMENTE EGUALI; CIASCUNA DI ESSE, OLTRE AD UNA DELLE SUDDETTE ESPRESSIONI [...] |
Art. 98. IL SINDACO, INSIEME COL CERTIFICATO D'ISCRIZIONE, FA PERVENIRE A CIASCUN ELETTORE, NEL TERMINE STABILITO DALLA LEGGE COMUNALE, UNA SCHEDA PER IL SÌ ED UNA PER IL NO |
Art. 99. SALVO QUANTO È DISPOSTO NEL PRIMO CAPOVERSO DELL'ART. 93, L'UFFICIO PROVVISORIO È PRESIEDUTO DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO E LE FUNZIONI DI SCRUTATORE PROVVISORIO SONO ESERCITATE DAI DUE ELETTORI [...] |
Art. 100. NELLA SALA DI OGNI SEZIONE ELETTORALE DEBBONO ESSERE AFFISSI |
Art. 101. LE SCHEDE PER LA VOTAZIONE NON POSSONO ESSERE CHE QUELLE PREDISPOSTE DAL COMUNE NEI MODI INDICATI DALL'ART. 97, SENZA ALCUN SEGNO CHE POSSA SERVIRE A FAR RICONOSCERE IL VOTANTE. LE SCHEDE DEBBONO [...] |
Art. 102. SONO NULLE |
Art. 103. LO SCRUTINIO DEV'ESSERE ESEGUITO SENZA INTERRUZIONE, QUALUNQUE SIA IL NUMERO DEI VOTANTI DELLA SEZIONE |
Art. 104. LA PROPOSTA S'INTENDE APPROVATA SE IL NUMERO DELLE SCHEDE CONTENENTI IL SÌ RAGGIUNGE LA METÀ PIÙ UNO DEI VOTANTI. IN CASO DI PARITÀ S'INTENDE RESPINTA |
Art. 105. QUANDO IN UNA O PIÙ SEZIONI SIA MANCATA O SIA STATA ANNULLATA LA VOTAZIONE, SE IL VOTO DEGLI ELETTORI DI TALI SEZIONI NON INFLUISCE SULL'ESITO DELLA VOTAZIONE STESSA, NON OCCORRE CHE QUESTA SIA IN [...] |
Art. 106. CONTRO LE OPERAZIONI DEL VOTO E DELLO SCRUTINIO OGNI ELETTORE DEL COMUNE PUÒ RICORRERE ENTRO QUINDICI GIORNI AL CONSIGLIO COMUNALE, E CONTRO LE DECISIONI DI QUESTO È AMMESSO RICORSO, PURE ENTRO [...] |
Art. 107. QUALORA NEL TEMPO IN CUI DEBBA AVVENIRE LA VOTAZIONE DEGLI ELETTORI SIA SCIOLTO IL CONSIGLIO COMUNALE, LA VOTAZIONE PUÒ ESSERE SOSPESA CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DAL REGIO COMMISSARIO |
Art. 108. PER LA VOTAZIONE DI CUI ALL'ART. 13 DELLA LEGGE VALGONO LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 102 E SEGUENTI DEL CAPO 4/A TITOLO 2/A DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE, IN QUANTO SIANO APPLICABILI |
Art. 109. SE LA VOTAZIONE DA PARTE DEGLI ELETTORI È FAVOREVOLE ALL'ASSUNZIONE DEL SERVIZIO, IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA, A NORMA DEGLI ARTICOLI 3 E 14 DELLA LEGGE E 4 DEL PRESENTE REGOLAMENTO, IL [...] |
Art. 110. LA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA, QUANDO SIA CONTRARIA IN TUTTO OD IN PARTE ALL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SPECIALE, SI PRONUNCIA CON DELIBERAZIONE MOTIVATA, INDICANDO LE MODIFICAZIONI CHE [...] |
Art. 111. SE LA VOTAZIONE DA PARTE DEGLI ELETTORI È CONTRARIA ALL'ASSUNZIONE DIRETTA DEL SERVIZIO, LA RIPRESENTAZIONE DELL PROPOSTA AGLI ELETTORI STESSI PUÒ AVER LUOGO SOLTANTO DOPO TRE ANNI PER DELIBERAZIONE [...] |
Art. 112. NEL CASO CONTEMPLATO DALL'ARTICOLO PRECEDENTE, UN QUARTO DEGLI ELETTORI AMMINISTRATIVI ISCRITTI NELL'ULTIMA LISTA APPROVATA PUÒ CHIEDERE CHE LA PROPOSTA SIA RIPRESENTATA, DOPO DECORSO UN ANNO DALLA [...] |
Art. 113. IL RICORSO CONTRO LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO IN ECONOMIA DI SERVIZI MUNICIPALI DEVE ESSERE PRESENTATO NEL TERMINE DI QUINDICI GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELLA [...] |
Art. 114. SE IL RICORSO ANZIDETTO È STATO PRODOTTO PRIMA CHE SULLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SIASI PRONUNCIATA LA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA, IL PREFETTO LO COMUNICA INSIEME CON LA [...] |
Art. 115. PRIMA DI NEGARE L'APPROVAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI ASSUNZIONE DEI SERVIZI IN ECONOMIA, LA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA O LA COMMISSIONE REALE NE DEBBONO FAR CONOSCERE I MOTIVI AL CONSIGLIO [...] |
Art. 116. IL CONSIGLIO COMUNALE DEVE DELIBERARE COME INTENDE DI PROVVEDERE AL SERVIZIO PEL QUALE FU NEGATO L'ESERCIZIO IN ECONOMIA, ENTRO UN CONGRUO TERMINE DALLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO RELATIVO, DA [...] |
Art. 117. IL CONSIGLIO COMUNALE CONVOCATO, OVE OCCORRA, ESPRESSAMENTE, DELIBERA NON PIÙ TARDI DEL 15 OTTOBRE IL BILANCIO PREVENTIVO DELL'AZIENDA SEPARATAMENTE DA QUELLO DEL COMUNE, E SEMPRE IN PRECEDENZA |
Art. 118. NELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO E DELLE RELATIVE ED EVENTUALI PROPOSTE DI VARIAZIONI IL CONSIGLIO COMUNALE PUÒ FAR INTERVENIRE NEL PROPRIO SENO, PER FORNIRE CHIARIMENTI E NOTIZIE, IL PRESIDENTE DELLA [...] |
Art. 119. IL BILANCIO DELL'AZIENDA, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, VIENE TRASMESSO, CON TUTTI I DOCUMENTI ALLEGATI, AL PREFETTO PER L'APPROVAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA |
Art. 120. PER L'APPROVAZIONE DEI BILANCI DELLE AZIENDE DA PARTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA SI APPLICA LA PROCEDURA PRESCRITTA DAL REGOLAMENTO APPROVATO COL REGIO DECRETO 5 OTTOBRE 1902, N. 457, [...] |
Art. 121. I PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE A NORMA DEGLI ARTICOLI 6 E 17 DELLA LEGGE E 52 DEL PRESENTE REGOLAMENTO PER LE SPESE VINCOLANTI IL BILANCIO OLTRE L'ANNO OD A [...] |
Art. 122. LE SPESE, CUI SI POSSA FAR FRONTE SOLO MEDIANTE STORNI DA CAPITOLO A CAPITOLO O MEDIANTE I PROVVEDIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE, QUANDO PRESENTINO UN CARATTERE DI ASSOLUTA URGENZA, TALE CHE [...] |
Art. 123. LE DELIBERAZIONI PRESE DALLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE PER AUTORIZZARE LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI A LICITAZIONE O A TRATTATIVA PRIVATA A NORMA DELL'ART. 54, DEVONO ESSERE COMUNICATE AL CONSIGLIO [...] |
Art. 124. LA COMMISSIONE DEVE PRESENTARE ALLA GIUNTA COMUNALE, ALLA FINE DI OGNI SEMESTRE O ALLA FINE DEI PERIODI FISSATI NEL REGOLAMENTO SPECIALE, UNA RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DELL'AZIENDA |
Art. 125. LO STATO DELLA CASSA DELL'AZIENDA, LA TENUTA DELLA RELATIVA CONTABILITÀ E L'ANDAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIRETTORE SONO VERIFICATI UNA VOLTA OGNI SEI MESI DAL SINDACO, ASSISTITO DAL SEGRETARIO DEL [...] |
Art. 126. IL CONSIGLIO COMUNALE, CONVOCATO ESPRESSAMENTE OVE OCCORRA, DELIBERA I CONTI ENTRO IL MESE DI APRILE |
Art. 127. PER LA DELIBERAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E PER L'APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI PREFETTURA DEI CONTI DELLE AZIENDE SI APPLICANO LE NORME IN VIGORE PEI CONTI COMUNALI, COMPRESE [...] |
Art. 128. DEL REGOLARE INVIO DEI VERBALI DELLE DELIBERAZIONI CHE, AI TERMINI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE, SI TRASMETTONO ALL'AUTORITÀ POLITICA, E DELLA LORO ESATTEZZA È RESPONSABILE IL SEGRETARIO DELLA [...] |
Art. 129. IL SOTTOPREFETTO PUÒ CON DECRETO MOTIVATO SOSPENDERE L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI INDICATE NEL SECONDO CAPOVERSO DELL'ART. 18 DELLA LEGGE, SEMPRE CHE QUESTE NON SIANO STATE ANCORA ESEGUITE. IN [...] |
Art. 130. L'ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE PUÒ ESSERE PRONUNCIATO ENTRO TRENTA GIORNI, ANCHE SE NON SIA INTERVENUTO IL DECRETO DI SOSPENSIONE |
Art. 131. LE DELIBERAZIONI CHE IMPORTINO UNA EVIDENTE LESIONE DEGLI INTERESSI DELL'AZIENDA SONO ANNULLATE, SENTITO IL CONSIGLIO DI PREFETTURA E SUL CONFORME PARERE DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA [...] |
Art. 132. CONTRO IL DECRETO DI ANNULLAMENTO EMESSO DAL PREFETTO LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE E GLI INTERESSATI POSSONO RICORRERE, NEL TERMINE DI QUINDICI GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DEL DECRETO STESSO, AL [...] |
Art. 133. TRASCORSO IL TERMINE DI TRENTA GIORNI SENZA CHE SIA STATO PRONUNZIATO L'ANNULLAMENTO, RIMANE SENZA EFFETTO IL DECRETO DI SOSPENSIONE CHE FOSSE STATO EMANATO E L'ANNULLAMENTO NON PUÒ PIÙ ESSERE [...] |
Art. 134. QUALORA, ESSENDOVI MOTIVI PER RITENERE CHE LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE NON OTTEMPERI ALLE NORME DI LEGGE E DEI REGOLAMENTI GENERALI E SPECIALI, OVVERO PREGIUDICHI GLI INTERESSI DELL'AZIENDA: UN [...] |
Art. 135. QUALORA IL CONSIGLIO COMUNALE, CONVOCATO PER GLI EFFETTI DEL PRECEDENTE ARTICOLO NON POSSA PEL MANCATO INTERVENTO DI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI DELIBERARE SULLA PROPOSTA DI SCIOGLIMENTO, ED OCCORRA [...] |
Art. 136. IL CONSIGLIO COMUNALE PUÒ RICORRERE ENTRO 15 GIORNI AL GOVERNO DEL RE CONTRO IL PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA CHE RIFIUTA DI APPROVARE LA DELIBERAZIONE DI SCIOGLIMENTO DELLA [...] |
Art. 137. SE, DOPO ESSERE STATE ACCERTATE LE RESPONSABILITÀ DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE A NORMA DELL'ART. 7 DELLA LEGGE, OVVERO QUANDO, NON OSTANTE CHE L'AZIENDA PER GRAVE TRASCURATEZZA OD [...] |
Art. 138. LA GIUNTA MUNICIPALE, NELL'ASSUMERE LA DIREZIONE DELL'AZIENDA IN SEGUITO A SCIOGLIMENTO DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE, PUÒ DELEGARNE LE ATTRIBUZIONI ESECUTIVE AD UNO DEI SUOI MEMBRI, SENZA CHE [...] |
Art. 139. NEL CASO CHE LA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA ESPRIMA PARERE CONTRARIO ALLO SCIOGLIMENTO DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE, E, CIÒ NONOSTANTE, IL PREFETTO PERSISTA NEL RITENERE NECESSARIO TALE [...] |
Art. 140. IL PREFETTO, NEL CASO PREVISTO DALL'ULTIMO CAPOVERSO DELL'ART. 19 DELLA LEGGE, PUÒ NOMINARE A COMMISSARIO PER LA TEMPORANEA AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA O UN FUNZIONARIO GOVERNATIVO O UN ELEGGIBILE A [...] |
Art. 141. IL TERMINE DI UN MESE PREFISSO DAI DUE ULTIMI CAPOVERSI DELL'ART. 19 DELLA LEGGE, DECORRE DALLA DATA IN CUI LA GIUNTA MUNICIPALE O IL COMMISSARIO PREFETTIZIO, RISPETTIVAMENTE, HANNO ASSUNTO [...] |
Art. 142. LE INDENNITÀ DOVUTE AL COMMISSARIO SONO A CARICO DELLA AZIENDA, SALVO RIVALSA CONTRO GLI AMMINISTRATORI, RESPONSABILI, E LA MISURA DI ESSE È DETERMINATA DAL PREFETTO, SENTITA LA GIUNTA PROVINCIALE [...] |
Art. 143. QUALORA IL CONSIGLIO COMUNALE NON PROCEDA ENTRO IL TERMINE DI UN MESE STABILITO DALL'ART. 19 DELLA LEGGE ALLA NOMINA DELLA NUOVA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE, TALE NOMINA VIEN FATTA DALLA GIUNTA [...] |
Art. 144. IN CASO DI SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, MA NON DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE, IL PRESIDENTE CESSA DALLE SUE FUNZIONI ED ANCHE DAL FAR PARTE DELLA COMMISSIONE A DECORRERE DAL GIORNO IN CUI [...] |
Art. 145. PER L'ESECUZIONE DELLE INCHIESTE DI CUI ALL'ART. 20 DELLA LEGGE, IL PREFETTO INCARICA UNO O PIÙ COMMISSARI DI SUA FIDUCIA, PONENDO LE SPESE RELATIVE A CARICO DELL'AZIENDA, SALVO RIVALSA VERSO DI CHI [...] |
Art. 146. I FUNZIONARI INQUIRENTI HANNO DIRITTO DI ESAMINARE TUTTI GLI ATTI DELL'AZIENDA, DI QUALUNQUE SPECIE SIANO, E DI PROCEDERE A TUTTE LE VERIFICHE CHE CREDERANNO OPPORTUNE NEGLI UFFICI E NELLE OFFICINE, [...] |
Art. 147. PRIMA DI SENTIRE LA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA, IL PREFETTO DEVE COMUNICARE GLI ATTI DELLA INCHIESTA ESEGUITA O SOMMARIAMENTE I RISULTATI DI ESSA, QUANDO NON OSTINO RAGIONI DI ORDINE PUBBLICO [...] |
Art. 148. QUALORA LE CONDIZIONI DELL'AZIENDA, ACCERTATE DALL'INCHIESTA, NON SIANO TALI DA RENDERE NECESSARIA LA REVOCA, IL PREFETTO, SENTITA LA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA ED, OCCORRENDO, IL PARERE DEL [...] |
Art. 149. QUANDO LA COMMISSIONE REALE RICONOSCA CONVENIENTI LE PROPOSTE RIFORME, IL PREFETTO RENDE OBBLIGATORIE QUESTE ED IN GENERE I PROVVEDIMENTI RITENUTI NECESSARI AL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL'AZIENDA, [...] |
Art. 150. LE MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO SPECIALE DELL'AZIENDA E LE RIFORME PARZIALI ALL'ORDINAMENTO DELL'AZIENDA STESSA, SPECIALMENTE SE DIPENDENTI DAL GRADUALE INCREMENTO O DECREMENTO DEL SERVIZIO, VENGONO [...] |
Art. 151. LA RIUNIONE DI DUE O PIÙ AZIENDE PUÒ ESSERE DELIBERATA DAL CONSIGLIO COMUNALE AI TERMINI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE |
Art. 152. IL PREFETTO, NEL RENDERE ESECUTORIO IL REGOLAMENTO DELLE AZIENDE RIUNITE, FISSA IL TERMINE ENTRO CUI IL CONSIGLIO COMUNALE DOVRÀ PROCEDERE ALLA NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA NUOVA AZIENDA. ENTRO LO [...] |
Art. 153. IL CONSIGLIO COMUNALE E LA COMMISSIONE PROCEDONO RISPETTIVAMENTE ALLA NOMINA DEL DIRETTORE E DEL PERSONALE DELLA NUOVA AZIENDA |
Art. 154. QUANDO LA COMMISSIONE REALE RICONOSCE CHE SI DEVE PROCEDERE ALLA REVOCA DELL'ASSUNZIONE DIRETTA DEL SERVIZIO, IL PREFETTO EMETTE IL RELATIVO DECRETO, COL QUALE NOMINA IL COMMISSARIO INCARICATO DELLA [...] |
Art. 155. IL DECRETO PREFETTIZIO DI REVOCA, DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE, È PUBBLICATO NEL FOGLIO DEGLI ANNUNZI LEGALI DELLA PROVINCIA E COMUNICATO AL SINDACO, CHE NE CURA L'IMMEDIATA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO [...] |
Art. 156. IL DECRETO DI REVOCA IMPORTA DI DIRITTO IL LICENZIAMENTO DI TUTTO IL PERSONALE (DIRETTORE, IMPIEGATI, OPERAI) DELL'AZIENDA |
Art. 157. IL COMMISSARIO PREFETTIZIO ASSUME IMMEDIATAMENTE LA GESTIONE DELL'AZIENDA, PROCEDENDO CON L'INTERVENTO DEL SINDACO, DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE E DEL DIRETTORE TECNICO, ED, OVE [...] |
Art. 158. IL COMMISSARIO, APPENA RICEVUTA LA CONSEGNA, INVITA IL DIRETTORE ED IL TESORIERE A RENDERE I RISPETTIVI CONTI ENTRO UN BREVE E CONGRUO TERMINE, BENCHÉ NON SIA GIUNTO IL TEMPO ASSEGNATO ALL'UOPO DEGLI [...] |
Art. 159. FINCHÉ NON SIA DIVENUTA ESECUTORIA LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CUI ALL'ART. 154, IL COMMISSARIO PREFETTIZIO TIENE L'AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA SENZA COMPIERE NESSUN ATTO ECCEDENTE LA [...] |
Art. 160. IL PREFETTO, APPENA RICEVUTA COMUNICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI CUI NELL'ART. 156, STABILISCE, CON ALTRO SUO DECRETO, SENTITA LA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA, LA MISURA DELL'INDENNITÀ DA [...] |
Art. 161. QUANDO, PER LA DELIBERAZIONE DI CUI ALL'ART. 154, IL SERVIZIO DEVE ESSERE APPALTATO O GESTITO AD ECONOMIA, IL COMMISSARIO, FINO A CHE NON ABBIA AVUTO LUOGO RISPETTIVAMENTE O L'APPALTO OVVERO [...] |
Art. 162. QUANDO, PER LA DELIBERAZIONE DI CUI ALL'ART. 154, IL SERVIZIO DEVE ESSERE SOPPRESSO, IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CURA LA GESTIONE DELL'AZIENDA SENZA IMPRENDERE ALCUNA NUOVA OPERAZIONE; PROCEDE [...] |
Art. 163. IL COMMISSARIO È OBBLIGATO A CONFORMARSI ALLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ DI TUTTE LE OPERAZIONI CHE COMPIE; A FAR RENDERE DAL TESORIERE INDICATO NELL'ULTIMO [...] |
Art. 164. COMPIUTA LA GESTIONE DEL COMMISSARIO, I CONTI E TUTTI GLI ATTI IN GENERE DELL'AZIENDA VENGONO DEPOSITATI E CONSERVATI NELLA SEGRETERIA COMUNALE |
Art. 165. QUANDO IL CONSIGLIO COMUNALE SPONTANEAMENTE DELIBERA LA REVOCA DELL'ASSUNZIONE DIRETTA DEL SERVIZIO, DEVE NELLA DELIBERAZIONE STESSA INDICARE SE INTENDA CHE IL SERVIZIO SIA SOPPRESSO, O APPALTATO, O [...] |
Art. 166. IL SINDACO, APPENA DIVENUTA ESECUTORIA LA DELIBERAZIONE DI VOLONTARIA REVOCA DELL'AZIENDA, PROCEDE ALLA VERIFICA DELLA CASSA, DELLA CONTABILITÀ E DEL PATRIMONIO DELL'AZIENDA SECONDO LE NORME [...] |
Art. 167. QUANDO IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA DI APPALTARE IL SERVIZIO O DI GESTIRLO AD ECONOMIA, DEVE STABILIRE SE LA GESTIONE DELL'AZIENDA, PRIMA DELL'APPALTO O PRIMA DELL'EFFETTIVO INIZIO DELL'ESERCIZIO [...] |
Art. 168. QUANDO IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA LA SOPPRESSIONE DEL SERVIZIO, LA LIQUIDAZIONE DELL'AZIENDA DEVE ESSERE ASSUNTA DALLA GIUNTA COMUNALE E COMPIUTA ENTRO IL TERMINE FISSATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, [...] |
Art. 169. I COMUNI CHE VOGLIONO UNIRSI IN CONSORZIO PER PROVVEDERE DIRETTAMENTE ALL'IMPIANTO E ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI PUBBLICI, DEBBONO ALLEGARE AL PROGETTO DI MASSIMA, STABILITO A BASE DEL PROCEDIMENTO [...] |
Art. 170. COMPIUTO IL PROCEDIMENTO PER L'ASSUNZIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO À TERMINI DEL PRIMO CAPOVERSO DELL'ART. 22 DELLA LEGGE, I CONSIGLI COMUNALI CHE HANNO STABILITO DI RIUNIRSI IN CONSORZIO, DELIBERANO [...] |
Art. 171. IL PREFETTO, PREVIO PARERE DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA ED, OCCORRENDO, ANCHE DELL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE O DI ALTRI CORPI COMPETENTI, PROVVEDE SULLA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO E RENDE [...] |
Art. 172. CONTRO IL PROVVEDIMENTO DEL PREFETTO È AMMESSO, NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI, IL RICORSO AL MINISTRO DELL'INTERNO CHE PROVVEDE CON SUO DECRETO, SENTITA LA [...] |
Art. 173. I RAPPRESENTANTI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE FRA GLI ELEGGIBILI A CONSIGLIERI, CON LE FORME STABILITE DALL'ART. 10 DEL PRESENTE REGOLAMENTO |
Art. 174. I RAPPRESENTANTI DURANO IN CARICA QUATTRO ANNI E SI RINNOVANO PER METÀ OGNI BIENNIO. I RAPPRESENTANTI SCADUTI SONO SEMPRE RIELEGGIBILI |
Art. 175. L'ASSEMBLEA CONSORZIALE HA LA SUA SEDE NELLO STESSO LUOGO DOV'È QUELLA DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA |
Art. 176. LE CONVOCAZIONI DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE SONO FATTE DAL PRESIDENTE MEDIANTE AVVISI SCRITTI, CONTENENTI L'INDICAZIONE DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI NELL'ADUNANZA E RECAPITATI A DOMICILIO DEI [...] |
Art. 177. L'ASSEMBLEA CONSORZIALE VIENE CONVOCATA IN DUE SESSIONI ANNUALI ORDINARIE, L'UNA IN PRIMAVERA, L'ALTRA IN AUTUNNO |
Art. 178. L'ASSEMBLEA CONSORZIALE ESERCITA TUTTE LE ATTRIBUZIONI DEMANDATE DALLA LEGGE AL CONSIGLIO COMUNALE PER I SERVIZI ASSUNTI DA UN SOLO COMUNE |
Art. 179. LE ASSEMBLEE CONSORZIALI PER LE FORME E LE MODALITÀ DELLE LORO DELIBERAZIONI SONO SOGGETTE ALLE NORME PRESCRITTE PER I CONSIGLI COMUNALI |
Art. 180. SONO APPLICABILI ALLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE LE NORME CONTENUTE NELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE IN ORDINE ALLA VIGILANZA ED INGERENZA GOVERNATIVA ED ALLE ATTRIBUZIONI DELLA [...] |
Art. 181. È SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE IL SEGRETARIO DEL COMUNE IN CUI IL CONSORZIO HA SEDE |
Art. 182. IL REGOLAMENTO SPECIALE, DA COMPILARSI DALL'ASSEMBLEA CONSORZIALE A NORMA DELL'ULTIMO CAPOVERSO DELL'ART. 22 DELLA LEGGE, DEVE STABILIRE IL LUOGO DOVE RISIEDE L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANICO DEL [...] |
Art. 183. I CONSORZI, NELL'ATTO DELLA LORO COSTITUZIONE, POSSONO STABILIRE CHE LE CONTROVERSIE FRA COMUNI E COMUNI E FRA ESSI E IL CONSORZIO SIANO DECISE PER MEZZO DI ARBITRI |
Art. 184. LE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL CONSORZIO DEBBONO ESSER DELIBERATE DAI COMUNI INTERESSATI E RESE ESECUTORIE DAL PREFETTO |
Art. 185. LE ASSEMBLEE CONSORZIALI POSSONO ESSERE SCIOLTE NEI CASI CONTEMPLATI DALL'ART. 295 DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE E CON LE FORME E PER IL TEMPO DA QUESTO PRESCRITTO |
Art. 186. I CONSORZI CESSANO PER LO SPIRARE DEL TEMPO PREFISSO ALLA LORO DURATA O PER IL COMPIMENTO DEL LORO SCOPO |
Art. 187. OGNUNO DEI COMUNI UNITI IN CONSORZIO PUÒ OTTENERE DI CESSARE DAL FARNE PARTE, PURCHÈ INTERVENGA IL CONSENSO DI TUTTI GLI ALTRI COMUNI E L'APPROVAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA, SALVO [...] |
Art. 188. SCIOLTO IL CONSORZIO, QUALORA I COMUNI INTENDANO ASSUMERE CIASCUNO DIRETTAMENTE IL SERVIZIO PER IL QUALE IL CONSORZIO ERA COSTITUITO, DEBBONO NUOVAMENTE OTTEMPERARE A TUTTE LE FORMALITÀ PRESCRITTE [...] |
Art. 189. L'ASSEMBLEA CONSORZIALE, APPENA COSTITUITA, PROVVEDE NEL PIÙ BREVE TERMINE POSSIBILE ALLA NOMINA DEL DIRETTORE E DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE DELL'AZIENDA FUORI DEL SUO SENO, CON LE STESSE NORME [...] |
Art. 190. SONO APPLICABILI ALLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE DELLE AZIENDE CONSORZIALI, AL DIRETTORE ED AL PERSONALE, ALLA FINANZA, ALLA CONTABILITÀ ED AL SERVIZIO DI CASSA DI ESSE, NONCHÉ ALLE DELIBERAZIONI [...] |
Art. 191. IL SEGRETARIO COMPETENTE A ROGARE I CONTRATTI PER LE AZIENDE CONSORZIALI, A NORMA DELL'ART. 55 DEL PRESENTE REGOLAMENTO, È QUELLO DEL COMUNE IN CUI IL CONSORZIO HA SEDE |
Art. 192. QUANDO IL CONSORZIO COMPRENDE COMUNI DI ALTRE PROVINCIE, LA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA COMPETENTE, PRIMA DI PROVVEDERE SUI BILANCI, DEVE SENTIRE LE OSSERVAZIONI DELLE RISPETTIVE GIUNTE [...] |
Art. 193. L'APPROVAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA SUI CONTI DELL'AZIENDA CONSORZIALE RIGUARDA SOLTANTO LA PARTE MORALE DI ESSI E NON QUELLA CONTABILE, SULLA QUALE DEVE DECIDERE, A NORMA [...] |
Art. 194. SONO APPLICABILI ALLE AZIENDE CONSORZIALI LE DISPOSIZIONI DEGLI ART. 134 A 144 DEL PRESENTE REGOLAMENTO, RELATIVE ALLO SCIOGLIMENTO DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE, INTENDENDOSI SOSTITUITO AL [...] |
Art. 195. LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL § 3 DEL CAPO III DEL PRESENTE REGOLAMENTO SONO APPLICABILI ALLE AZIENDE CONSORZIALI, INTENDENDOSI SOSTITUITA LA RAPPRESENTANZA CONSORZIALE AL CONSIGLIO ED ALLA GIUNTA [...] |
Art. 196. I MEMBRI AGGIUNTI ALLA COMMISSIONE REALE SONO NOMINATI A NORMA DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1900, N. 173 |
Art. 197. AGLI EFFETTI DELLA LEGGE 29 MARZO 1903, N. 103, PER LA VALIDITÀ DELLE ADUNANZE DELLA COMMISSIONE REALE OCCORRE L'INTERVENTO DI ALMENO SEI MEMBRI FRA CUI NON MENO DI TRE DI QUELLI AGGIUNTI IN FORZA [...] |
Art. 198. FERME RESTANDO LE ATTRIBUZIONI AFFIDATE ALLA COMMISSIONE REALE DALLA LEGGE 17 MAGGIO 1900, N. 173, E DAL REGOLAMENTO 24 DICEMBRE 1900, N. 501, I PROVVEDIMENTI DELLA COMMISSIONE STESSA IN APPLICAZIONE [...] |
Art. 199. QUALORA LA COMMISSIONE REALE, PRIMA DI ADOTTARE DEFINITIVE DELIBERAZIONI, RITENGA OPPORTUNO UN COMPLEMENTO D'ISTRUTTORIA, UNA ISPEZIONE OD UNA INCHIESTA SUL LUOGO, NE INFORMA CON APPOSITA ORDINANZA [...] |
Art. 200. L'UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE REALE DIPENDE DIRETTAMENTE DAL PRESIDENTE ED È COMPOSTO DEL SEGRETARIO, COLLE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1900, N. 173, DI UN VICE [...] |
Art. 201. IL SEGRETARIO È IL CAPO DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA, ASSISTE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE E NE REDIGE I VERBALI. PER INCARICO DEL PRESIDENTE RIFERISCE SUGLI OGGETTI ALL'ORDINE DEL GIORNO E FIRMA LA [...] |
Art. 202. L'UFFICIO DI SEGRETERIA TIENE, SECONDO LE FORME STABILITE DALL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO 24 DICEMBRE 1900, N. 501, UN SEPARATO REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI PRESE DALLA COMMISSIONE REALE RIGUARDANTI [...] |
Art. 203. PER IL COMPUTO DEI TERMINI STABILITI DALLA PRIMA PARTE DELL'ART. 25 DELLA LEGGE, L'EFFETTIVO COMINCIAMENTO DELL'ESERCIZIO D'UNA CONCESSIONE, QUANDO NON SIA ALTRIMENTI DETERMINABILE, S'INTENDE [...] |
Art. 204. IL RISCATTO DELLE CONCESSIONI DEI PUBBLICI SERVIZI AFFIDATI ALL'INDUSTRIA PRIVATA, PER LE QUALI NEL GIORNO DELLA PROMULGAZIONE DELLA LEGGE ERA TRASCORSO NON SOLTANTO UN TERZO DELLA DURATA COMPLESSIVA [...] |
Art. 205. IN CASO CHE UNA CONCESSIONE SIA STATA PROROGATA O RINNOVATA AL SUO TERMINE O ANCHE ANTERIORMENTE, OVVERO IN CASO CHE PERDURANDO LA STESSA CONCESSIONE AL CONCESSIONARIO PRIMITIVO SIA SUBENTRATO UN [...] |
Art. 206. L'INTENZIONE DEL COMUNE DI AVVALERSI DELLA FACOLTÀ DI RISCATTARE LA CONCESSIONE DI UN SERVIZIO PUÒ RISULTARE O DALLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE A NORMA DELL'ART. 10 DELLA LEGGE, O [...] |
Art. 207. IL PREAVVISO DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE È VALIDO, SEBBENE DATO SOTTO LA CONDIZIONE SOSPENSIVA CHE L'ASSUNZIONE DEL SERVIZIO DI CUI SI TRATTA SIA APPROVATA AI TERMINI DEL CAPO II DELLA LEGGE |
Art. 208. NOTIFICATO IL PREAVVISO, IL SINDACO DEVE SENZA RITARDO PROCEDERE, CON L'INTERVENTO DI PUBBLICO NOTAIO ED IN CONTRADDITTORIO COL CONCESSIONARIO, CHE HA DIRITTO AD UN PREAVVISO DI TRE GIORNI, ALLA [...] |
Art. 209. APPENA ADEMPIUTO A QUANTO È DISPOSTO DALL'ARTICOLO PRECEDENTE, IL COMUNE DEVE SUBITO AVVIARE LE PRATICHE COL CONCESSIONARIO PER STABILIRE D'ACCORDO, SE È POSSIBILE, L'INDENNITÀ DEFINITIVA DI RISCATTO |
Art. 210. LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ PRESUMIBILE DI RISCATTO, DI CUI NELLA PRIMA PARTE DELL'ART. 26 DELLA LEGGE, DEVE FARSI IN BASE AD UNA STIMA INDUSTRIALE DELL'IMPIANTO E DELL'ESERCIZIO IN RELAZIONE AL [...] |
Art. 211. GLI AGENTI DELLE IMPOSTE DIRETTE SONO TENUTI A FORNIRE DIRETTAMENTE AI COMUNI TUTTE LE NOTIZIE CHE A QUESTI OCCORRESSERO IN ORDINE ALL'ACCERTAMENTO DEI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE A CARICO DEI [...] |
Art. 212. L'ACCORDO FRA LE PARTI NELLA DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELL'INDENNITÀ DI RISCATTO DEVE RISULTARE, O DA UNA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SOTTOSCRITTA PER ACCETTAZIONE DAL CONCESSIONARIO O [...] |
Art. 213. L'ATTO CONTENENTE L'ACCORDO PER L'INDENNITÀ DI RISCATTO DEV'ESSERE RIMESSO ALLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA E SUCCESSIVAMENTE ALLA COMMISSIONE REALE CON TUTTI I DOCUMENTI NECESSARI PER METTERLE [...] |
Art. 214. QUANDO SIA RISULTATA L'IMPOSSIBILITÀ DI FISSARE D'ACCORDO L'INDENNITÀ DI RISCATTO, IL SINDACO DEVE CONVOCARE D'URGENZA, OVE OCCORRA IN SEDUTA STRAORDINARIA, IL CONSIGLIO PER LA NOMINA DELL'ARBITRO |
Art. 215. QUANDO DA UN CONTRATTO STIPULATO SEI MESI PRIMA DELLA PROMULGAZIONE DELLA LEGGE LE CONDIZIONI DEL RISCATTO SIANO DETERMINATE IN RELAZIONE A TERMINI STABILITI NELLO STESSO CONTRATTO E QUESTI NON [...] |
Art. 216. LE DISPOSIZIONI DELL'ART 25 DELLA LEGGE NON SI APPLICANO AL RISCATTO DELLA COSTRUZIONE E DELL'ESERCIZIO DI RETI TELEFONICHE, PER CUI DEBBONO ESSERE OSSERVATE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 10 [...] |
Art. 217. QUANDO, OTTENUTO IL PARERE FAVOREVOLE DELLA COMMISSIONE REALE, L'INDENNITÀ DI RISCATTO, DETERMINATA SIA D'ACCORDO, SIA DAGLI ARBITRI, RISULTI MINORE OD UGUALE A QUELLA PRESUMIBILE POSTA A BASE DEL [...] |
Art. 218. ALLORCHÈ SI TRATTI DELL'ASSUNZIONE DIRETTA DI UN SERVIZIO AFFIDATO ALL'INDUSTRIA PRIVATA, L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL CAPOVERSO DELL'ART. 13 DELLA LEGGE E NEGLI ARTICOLI 111 E 112 [...] |
Art. 219. APPENA PUBBLICATO IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE DEGLI ELETTORI, LA GIUNTA MUNICIPALE PROVVEDE A PRENDERE LA CONSEGNA DELL'ESERCIZIO RISCATTATO |
Art. 220. QUANDO L'INDENNITÀ DI RISCATTO VIENE PAGATA CON DILAZIONE O A RATE, DEVONO ESSERE STABILITE A FAVORE DEL CONCESSIONARIO LE GARANZIE OCCORRENTI, PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE APPROVATA [...] |
Art. 221. NELL'ASSUNZIONE DIRETTA DI UN SERVIZIO DA PARTE DEL COMUNE, IN QUALSIASI MODO ESSA AVVENGA, AI POSTI DEGL'IMPIEGATI ED OPERAI OCCORRENTI IN CONFORMITÀ DELLA PIANTA APPROVATA COL REGOLAMENTO DI CUI [...] |
Art. 222. PER I SERVIZI GIÀ DA LORO ESERCITATI DIRETTAMENTE I COMUNI DEVONO, ENTRO TRE MESI DALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO, DELIBERARE SE INTENDANO CONTINUARE L'ESERCIZIO DIRETTO SOTTOPONENDO [...] |
Art. 223. QUALORA IL COMUNE NON DELIBERI NEL MODO E NEL TEMPO SUINDICATI, IL PREFETTO PROMUOVE DALLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA I PROVVEDIMENTI D'UFFICIO SECONDO LE NORME DELLA LEGGE COMUNALE |
Art. 224. STABILENDOSI NEL MODO ANZIDETTO DI CONTINUARE L'ESERCIZIO DIRETTO DI UN SERVIZIO, DEVE OSSERVARSI LA PROCEDURA STABILITA DAGLI ARTICOLI 84 E SEGUENTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO, E QUANDO LA COMMISSIONE [...] |
Art. 225. QUALORA SIA STABILITO CHE UN SERVIZIO GIÀ ESERCITATO DIRETTAMENTE DA UN COMUNE PROCEDA IN ECONOMIA, SI PROVVEDERÀ A TERMINI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE E DEGLI ARTICOLI 113 E SEGUENTI DEL PRESENTE [...] |
Art. 226. QUANDO NELLA LEGGE, NEL PRESENTE REGOLAMENTO, O IN QUELLO SPECIALE DELL'AZIENDA NON VI FOSSERO NORME TASSATIVE PER UNA DETERMINATA MATERIA, DEBBONO OSSERVARSI LE DISPOSIZIONI CHE REGOLANO [...] |
§ 41.2.b - R.D. 10 marzo 1904, n. 108. [1]
Regolamento per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni.
(G.U. 30 marzo 1904, n. 75)
CAPO I. COSTITUZIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI
§ 1/A ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI.
I COMUNI CHE ASSUMONO L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DIRETTO DI PUBBLICI SERVIZI DEBBONO UNIFORMARSI ALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE
REGOLAMENTO.
QUANDO L'ASSUNZIONE DIRETTA SI RIFERISCE AD UNO DEI SERVIZI DI CUI SIA CONSENTITA FACOLTATIVAMENTE DALLE LEGGI LA PRIVATIVA AI COMUNI, IL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA DELIBERAZIONE PRESCRITTA DALL'ART. 10 DELLA LEGGE, DEVE DICHIARARE SE INTENDA VALERSI DEL DIRITTO DI PRIVATIVA.
CIASCUN SERVIZIO ASSUNTO DIRETTAMENTE DEVE COSTITUIRE UNA AZIENDA SPECIALE, AI TERMINI DELLA LEGGE E DEGLI ARTICOLI 4 E SEGUENTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO, SALVO QUANTO È DISPOSTO DALL'ART. 16 DELLA LEGGE STESSA PEI SERVIZI ESERCITATI AD ECONOMIA.
E PERÒ CONSENTITO, A NORMA DELL'ART. 2 DELLA LEGGE, CHE PIÙ SERVIZI SI ASSUMANO COSTITUENDO UN'AZIENDA SOLA. QUANDO PIÙ AZIENDE GIÀ IN ESERCIZIO VENGANO RIUNITE IN UNA AZIENDA SOLA SI OSSERVANO I MODI E LE FORME INDICATE NELL'ART.151 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
§ 2/A COSTITUZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI.
A) REGOLAMENTO SPECIALE.
CIASCUNA AZIENDA È RETTA DA UN REGOLAMENTO SPECIALE, IL QUALE DEVE UNIFORMARSI ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 5, 16, 20, 32, 33, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 51, 58, 65, 66, 69, 72, 73, 74 E 124 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
B) COMMISSIONE AMMINISTRATRICE.
IL NUMERO DEI MEMBRI CHE DEVONO COMPORRE LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE DI UN'AZIENDA, GIUSTA L'ART. 5 DELLA LEGGE, È STABILITO DAL CONSIGLIO COMUNALE NEL REGOLAMENTO SPECIALE DI CIASCUNA AZIENDA, TENENDO CONTO DELLA NATURA E DELL'IMPORTANZA DEL SERVIZIO A QUESTA AFFIDATO.
NEL REGOLAMENTO STESSO È PURE STABILITO IL NUMERO DEI SUPPLENTI DA NOMINARE IN RELAZIONE AL NUMERO DEI MEMBRI ORDINARII DELLA COMMISSIONE.
I COMPONENTI LA COMMISSIONE DEBBONO ESSEREELETTORI AMMINISTRATIVI NEL COMUNE DEVONO ESSERE SCELTI FRA COLORO CHE HANNO UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA OD AMMINISTRATIVA, SIA PER STUDI COMPIUTI, SIA PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE, SIA PER UFFICI PUBBLICI COPERTI.
SONO INELEGGIBILI COLORO CHE HANNO LITE VERTENTE CON L'AZIENDA E COLORO CHE SONO PROPRIETARI, COMPROPRIETARI, AMMINISTRATORI, SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI, STIPENDIATI O SALARIATI IN IMPRESE ESERCITANTI LO STESSO SERVIZIO CUI È DESTINATA L'AZIENDA O SERVIZI OD INDUSTRIE O ATTI DI COMMERCIO STRETTAMENTE CONNESSI COL SERVIZIO STESSO.
NON POSSONO APPARTENERE CONTEMPORANEAMENTE ALLA STESSA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA GLI ASCENDENTI E I DISCENDENTI, I FRATELLI, IL SUOCERO ED IL GENERO.
LA RELATIVA INCOMPATIBILITÀ COLPISCE IL MEMBRO REPUTATO MENO ANZIANO AI TERMINI DELL'ART. 12 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
SE LA PRIMA NOMINA O LA RINNOVAZIONE INTEGRALE DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE AVVIENE NON PIÙ TARDI DEL 30 GIUGNO, IL PRIMO ANNO DI DURATA IN CARICA FINISCE COL 31 DICEMBRE DELLO STESSO ANNO. SE INVECE LA NOMINA O LA RINNOVAZIONE INTEGRALE HA LUOGO DOPO IL 30 GIUGNO, L'ANNO MEDESIMO TERMINA COL 31 DICEMBRE DELL'ANNO SEGUENTE.
IN OGNI CASO, I COMPONENTI LA COMMISSIONE RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSTALLAZIONE DEI LORO SUCCESSORI, ANCHE QUANDO SIA TRASCORSO IL TERMINE DELLA LORO DURATA IN UFFICIO.
LA NOMINA E LA RINNOVAZIONE DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE HA LUOGO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.
SE PERÒ, DOPO DUE VOTAZIONI LIBERE, NESSUNO DEI CANDIDATI HA RIPORTATO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA, SI PROCEDE A BALLOTTAGGIO FRA I CANDIDATI CHE HANNO RIPORTATO MAGGIOR NUMERO DI SUFFRAGI NELLA SECONDA VOTAZIONE, IN NUMERO POSSIBILMENTE DOPPIO DEI MEMBRI DA ELEGGERE E COMPRENDENDO SEMPRE FRA I CANDIDATI PEL BALLOTTAGGIO QUELLI CHE HANNO RIPORTATO UN NUMERO EGUALE DI VOTI.
SE LA COMMISSIONE È COMPOSTA DI SEI MEMBRI, OLTRE IL PRESIDENTE, SE NE RINNOVANO DUE OGNI ANNO. SE È COMPOSTA DI QUATTRO, NEL PRIMO ANNO SE NE RINNOVANO DUE, UNO NEL SECONDO E UNO NEL TERZO. SE È COMPOSTA DI DUE SOLI MEMBRI, SE NE RINNOVA UNO NEL PRIMO ANNO E UNO NEL SECONDO.
IL PRESIDENTE È SEMPRE RINNOVATO NELL'ULTIMO ANNO DEL TRIENNIO.
PER LA RINNOVAZIONE DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE, LA SCADENZA È NEL PRIMO E NEL SECONDO ANNO DETERMINATA DALLA SORTE, NEL TERZO E NEI SUCCESSIVI DALL'ANZIANITÀ.
QUESTA È REGOLATA DALLA DATA DI ELEZIONE. FRA GLI ELETTI CONTEMPORANEAMENTE SI HANNO PER ANZIANI COLORO CHE HANNO RIPORTATO UN MAGGIOR NUMERO DI VOTI, ED A PARITÀ DI VOTI, È CONSIDERATO COME ANZIANO IL MAGGIORE DI ETÀ.
IL SORTEGGIO VIENE ESEGUITO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA SEDUTA DELLA SESSIONE ORDINARIA AUTUNNALE, OVVERO DAL COMMISSARIO REGIO SE IL CONSIGLIO È SCIOLTO, PER UN NUMERO DI MEMBRI EGUALE A QUELLO DA RINNOVARE, SECONDO LE NORME DELL'ARTICOLO PRECEDENTE, DIMINUITO PERÒ DI COLORO CHE PER MORTE, DIMISSIONE, DECADENZA O ALTRA CAUSA ABBIANO CESSATO DI FARNE PARTE.
NEL SECONDO ANNO NON SONO COMPRESI NEL SORTEGGIO I MEMBRI RINNOVATI NEL PRIMO E NON SONO DETRATTI DAL NUMERO DA SORTEGGIARE I MEMBRI CHE, RINNOVATI NEL PRIMO ANNO, AVESSERO CESSATO DI FAR PARTE DELLA COMMISSIONE ANZI TEMPO PER QUALSIVOGLIA CAUSA.
LA RINNOVAZIONE ORDINARIA DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE HA LUOGO NELLA SESSIONE AUTUNNALE DEL CONSIGLIO COMUNALE ED HA EFFETTO A DECORRERE DAL PRIMO GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO.
ALLE SURROGAZIONI STRAORDINARIE SI PROVVEDE NON APPENA SI È VERIFICATA LA VACANZA. ALL'UOPO IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE HA L'OBBLIGO DI NOTIFICARE AL SINDACO LE VACANZE STESSE ENTRO CINQUE GIORNI DA QUELLO IN CUI SI SONO VERIFICATE O SONO VENUTE A SUA CONOSCENZA.
LE SURROGAZIONI STRAORDINARIE HANNO EFFETTO APPENA SIA DIVENUTA ESECUTORIA LA DELIBERAZIONE RELATIVA.
SE IL CONSIGLIO COMUNALE È SCIOLTO, LE NUOVE NOMINE SONO FATTE DAL COMMISSARIO REGIO, SEMPRE CHE SI TRATTI DI SURROGAZIONI STRAORDINARIE, O SE, TRATTANDOSI DI RINNOVAZIONE ORDINARIA, LA RICOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DOVESSE AVER LUOGO DOPO IL PRIMO GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO.
I COMPONENTI LA COMMISSIONE, CHE SURROGANO COMMISSARI ANZI TEMPO SCADUTI, RESTANO IN CARICA SOLO QUANTO VI SAREBBERO RIMASTI
I LORO PREDECESSORI.
LA QUALITÀ DI COMPONENTE LA COMMISSIONE SI PERDE QUANDO SI VERIFICANO LE CAUSE D'INELEGGIBILITÀ A CONSIGLIERE COMUNALE O LE CONDIZIONI D'INELEGGIBILITÀ E D'INCOMPATIBILITÀ PREVISTE DAGLI ARTICOLI 7 ED 8 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
LA DECADENZA IN TALI CASI È DICHIARATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, ANCHE SU PROPOSTA DEL PREFETTO O DI QUALUNQUE ELETTORE O CONTRIBUENTE.
SE IL CONSIGLIO COMUNALE NON PROVVEDE ENTRO UN MESE DALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA, GLI SI SOSTITUISCE LA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA.
LA PROPOSTA DI DECADENZA DEVE IN OGNI CASO ESSER NOTIFICATA ALL'INTERESSATO A MEZZO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE O
DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA.
LA COMMISSIONE PRENDE ATTO DELLE DIMISSIONI DEI PROPRI COMPONENTI. SE OMETTE DI FARLO, PROVVEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E, IN MANCANZA, IL PREFETTO.
LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE:
A) ESERCITA, NEI LIMITI ASSEGNATI DAL REGOLAMENTO SPECIALE E SALVO LE FUNZIONI ATTRIBUITE AL DIRETTORE, TUTTE LE FACOLTÀ DEMANDATE DALLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE AL CONSIGLIO E ALLA GIUNTA COMUNALE RELATIVAMENTE ALL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI, AGLI STIPENDI ED AI SALARI NEI LIMITI DELLA PIANTA ORGANICA, ALLE INDENNITÀ, ALLE NOMINE, AL LICENZIAMENTO, ALLA SOSPENSIONE DEGLI STIPENDIATI E SALARIATI, ESCLUSO IL DIRETTORE, ALLA DETERMINAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE STESSO;
B) PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE IL BILANCIO PREVENTIVO E PRESENTA IL CONTO CONSUNTIVO DELL'AZIENDA,
C ) DELIBERA LE SPESE ENTRO I LIMITI DEGLI STANZIAMENTI;
D) DELIBERA I PRELEVAMENTI DAL FONDO PER LE SPESE MAGGIORI ED IMPREVISTE;
E) PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE GLI STORNI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO E DELIBERA QUELLI FRA GLI ARTICOLI DI UNO STESSO CAPITOLO;
F) PRESENTA AL CONSIGLIO COMUNALE LE PROPOSTE PEI PROVVEDIMENTI CHE VINCOLANO IL BILANCIO OLTRE L'ANNO, O PER CUI NON SONO SUFFICIENTI GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO;
G) APPROVA I CAPITOLATI E AUTORIZZA I CONTRATTI;
H) AUTORIZZA IL DIRETTORE A STARE IN GIUDIZIO PER LA RISCOSSIONE DI CREDITI DIPENDENTI DAL NORMALE ESERCIZIO DELL'AZIENDA, GIUSTA GLI ARTICOLI 4, CAPOVERSO ULTIMO, DELLA LEGGE, E 34 DEL PRESENTE REGOLAMENTO;
I) APPROVA I REGOLAMENTI INTERNI CHE POSSANO OCCORRERE PER IL BUON ANDAMENTO DELL'AZIENDA;
K) FORNISCE LE NOTIZIE, LE INFORMAZIONI ED I PARERI RICHIESTI DAL SINDACO O DALLE AUTORITÀ SUPERIORI;
L) ESERCITA TUTTE LE ALTRE ATTRIBUZIONI CHE LE SONO CONFERITE DAL PRESENTE REGOLAMENTO;
M) DELIBERA IN GENERE SU TUTTE LE MATERIE RELATIVE ALL'ANDAMENTO DELL'AZIENDA, CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE RISERVATE AL CONSIGLIO COMUNALE, E PER QUESTE PRESENTA AL CONSIGLIO STESSO LE SUE PROPOSTE.
LA COMMISSIONE PUÒ AFFIDARE INCARICHI SPECIALI, NEL LIMITE DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI, AI SUOI COMPONENTI O AL DIRETTORE.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE:
A) RAPPRESENTA LA COMMISSIONE STESSA NEI RAPPORTI COLL'AUTORITÀ COMUNALE E CON LE AUTORITÀ GOVERNATIVE;
B) CONVOCA E SPEDISCE GLI AVVISI DI CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE;
C) FIRMA LA CORRISPONDENZA E GLI ATTI IN NOME DELLA COMMISSIONE;
D) CURA L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI PRESE DALLA COMMISSIONE;
E) VIGILA SULL'ANDAMENTO DELL'AZIENDA E SULLA AZIONE DEL DIRETTORE;
F) ESEGUISCE GL'INCARICHI AFFIDATIGLI DALLA COMMISSIONE;
G) FIRMA I MANDATI DI PAGAMENTO ED I RUOLI PER LE ENTRATE E LE SPESE.
IL PRESIDENTE PUÒ, OVE OCCORRA E IN CASO DI URGENZA, PRENDERE, SOTTO LA SUA RESPONSABILITÀ PERSONALE, DISPOSIZIONI INTERINALI, SIA DI NATURA DISCIPLINARE, SIA DI OGNI ALTRA SPECIE, MA DEVE RIFERIRNE ALLA COMMISSIONE NELLA SUCCESSIVA ADUNANZA.
IN CASO DI ASSENZA O D'IMPEDIMENTO TEMPORANEO DEL PRESIDENTE, NE FA LE VECI IL COMMISSARIO DA LUI ESPRESSAMENTE DELEGATO O, IN MANCANZA, IL COMMISSARIO ANZIANO.
LE SEDUTE DELLA COMMISSIONE NON SONO PUBBLICHE.
LA COMMISSIONE SI RIUNISCE IN SEDUTA ORDINARIA NEI PERIODI FISSATI DAL REGOLAMENTO SPECIALE.
SI RIUNISCE IN ADUNANZE STRAORDINARIE SEMPRE CHE OCCORRA, O PER INVITO DEL PRESIDENTE, O PER DOMANDA DI DUE COMMISSARI, O SOPRA ISTANZA DEL DIRETTORE TECNICO, O PER DISPOSIZIONE DEL SINDACO O DEL PREFETTO.
GLI AVVISI DI CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE SONO NOTIFICATI DAL MESSO COMUNALE NEI TERMINI FISSATI DAL REGOLAMENTO SPECIALE.
LE SEDUTE DELLA COMMISSIONE, SE COMPOSTA DI SEI O QUATTRO MEMBRI, NON SONO VALIDE SENZA L'INTERVENTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI, COMPRESO IL PRESIDENTE. IN SECONDA CONVOCAZIONE SONO VALIDE CON L'INTERVENTO DI TRE COMPONENTI, COMPRESO IL PRESIDENTE.
SE LA COMMISSIONE È COMPOSTA DI DUE MEMBRI E DEL PRESIDENTE, LE SEDUTE IN PRIMA O IN SECONDA CONVOCAZIONE NON SONO VALIDE SENZA L'INTERVENTO DI TUTTI I COMPONENTI DI ESSA.
LA COMMISSIONE DELIBERA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTANTI.
LE DELIBERAZIONI PRESE DALLA COMMISSIONE SONO COMUNICATE IN SUNTO E NEL TERMINE DI TRE GIORNI ALLA GIUNTA COMUNALE.
IL DIRETTORE TECNICO INTERVIENE CON VOTO CONSULTIVO ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE, QUANDO NON NE SIA STATO DISPENSATO DAL PRESIDENTE O DALLA COMMISSIONE STESSA.
IL DIRETTORE TECNICO, QUANDO MANCHI UN IMPIEGATO CHE ABBIA LE FUNZIONI DI SEGRETARIO, REDIGE I VERBALI DELLA COMMISSIONE.
IN MANCANZA DEL DIRETTORE E DEL SEGRETARIO I VERBALI SONO REDATTI DA UNO DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DA QUESTA DESIGNATO.
TALI VERBALI, TRASCRITTI IN APPOSITO REGISTRO, SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE E DA CHI HA ESERCITATO LE FUNZIONI DI SEGRETARIO.
DEI VERBALI DELLE DELIBERAZIONI CHE NON SONO SOGGETTI A PUBBLICAZIONE, NON PUÒ ESSERE RILASCIATA COPIA, CONSENTITA LETTURA O RIFERITO IL CONTENUTO SENZA ESPRESSA AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO.
LE FUNZIONI DEL PRESIDENTE E DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE SONO DI REGOLA GRATUITE, SALVO IL DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SPESE FORZOSE SOSTENUTE PER L'ESECUZIONE DI INCARICHI SPECIALI.
IN CASI ECCEZIONALI, GIUSTIFICATI DALLA IMPORTANZA DEL LAVORO E DALLA GRAVE RESPONSABILITÀ CHE NE DERIVA, POTRÀ ESSERE STABILITA DAL CONSIGLIO COMUNALE A FAVORE DEL SOLO PRESIDENTE O ANCHE DI ESSO E DEI COMMISSARII UNA SPECIALE INDENNITÀ IN MISURA DA DETERMINARSI OGNI ANNO, PREFERIBILMENTE SOTTO FORMA DI COMPARTECIPAZIONE AGLI UTILI NETTI DELL'AZIENDA, MEDIANTE DELIBERAZIONE APPROVATA DALLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA E RESA ESECUTORIA DAL PREFETTO.
I COMPONENTI LA COMMISSIONE NON POSSONO PRENDER PARTE A DISCUSSIONI, DELIBERAZIONI O AD ATTI E PROVVEDIMENTI NEI QUALI ABBIANO INTERESSE PERSONALE O VE L'ABBIANO I LORO CONGIUNTI OD AFFINI ENTRO IL QUARTO GRADO CIVILE.
QUANDO, PER EFFETTO DEL DIVIETO CONTENUTO NELL'ARTICOLO PRECEDENTE O PER ALTRO LEGITTIMO MOTIVO, LA COMMISSIONE NON SIA IN GRADO DI DELIBERARE, LE SI SOSTITUISCE LA GIUNTA MUNICIPALE.
I COMPONENTI LA COMMISSIONE CHE NON INTERVENGANO SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE SONO DICHIARATI DECADUTI.
LA DECADENZA È PRONUNZIATA DALLA COMMISSIONE STESSA, SALVO RICORSO DELL'INTERESSATO AL CONSIGLIO COMUNALE, CHE DECIDE DEFINITIVAMENTE.
LA PROPOSTA DI DECADENZA PUÒ ESSERE FATTA ANCHE DAL SINDACO O DALLA GIUNTA MUNICIPALE O DAL PREFETTO.
NEL CASO CHE LA COMMISSIONE OMETTA PER UN MESE DI PROVVEDERE, SI SOSTITUISCE AD ESSA IL CONSIGLIO COMUNALE, CHE DECIDE NEL MODO SUINDICATO.
C) DIRETTORE.
IL CONCORSO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA DEVE ESSERE BANDITO ALMENO UN MESE PRIMA DEL GIORNO IN CUI SARÀ PROVVEDUTO ALLA NOMINA, ED AI RELATIVI AVVISI DEVE ESSERE DATA PUBBLICITÀ MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE E ALMENO UNA INSERZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO E NEL FOGLIO DEGLI ANNUNZI LEGALI DELLA PROVINCIA.
L'ESAME DEI TITOLI PRESENTATI DAI CANDIDATI DEVE ESSERE DEFERITO A UNA COMMISSIONE COMPOSTA IN MAGGIORANZA DI PERSONE TECNICHE E NOMINATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.
ALLA PRESTAZIONE DELLA CAUZIONE DA PARTE DEL DIRETTORE ED ALL'ENTRATA IN CARICA DEL MEDESIMO SONO APPLICABILI LE NORME CONTENUTE NELL'ULTIMA PARTE DELL'ART. 8 DELLA LEGGE E NELL'ART. 71 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
IL DIRETTORE:
A) SOVRINTENDE A TUTTO L'ANDAMENTO DELL'AZIENDA;
B) DIRIGE L'INTERO PERSONALE DEGLI IMPIEGATI E SALARIATI DELL'AZIENDA;
C) ADOTTA, NEI CASI ED IN CONFORMITÀ DELLE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO SPECIALE, LE MISURE DISCIPLINARI MINORI DELLA SOSPENSIONE, E PER QUESTA, COME PEL LICENZIAMENTO DEGLI IMPIEGATI ED OPERAI, FA LE PROPOSTE ALLA COMMISSIONE;
D) PUÒ PROVVEDERE ALLA SOSPENSIONE NEI CASI DI URGENZA, RIFERENDONE IMMEDIATAMENTE AL PRESIDENTE;
E) INFORMA DI VOLTA IN VOLTA LA COMMISSIONE DI TUTTO CIÒ CHE PUÒ AVERE IMPORTANZA NELL'AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA E PROVOCA DA ESSA I PROVVEDIMENTI CHE REPUTA OPPORTUNI PER LA CONSERVAZIONE, IL FUNZIONAMENTO E L'INCREMENTO DI QUESTA;
F) PRESENTA ALLA COMMISSIONE, ALLA FINE DI OGNI MESE, UNA RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DELL'AZIENDA:
IL DIRETTORE, OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI RISULTANTI DALL'ARTICOLO PRECEDENTE:
a) ESEGUISCE LE DELIBERAZIONI DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE;
b) PREPARA LO SCHEMA DI BILANCIO DA SOTTOPORSI ALLA COMMISSIONE E PRESENTA AD ESSA IL CONTO CONSUNTIVO ECONOMICO;
c) PRESIEDE ALLE ASTE ED ALLE LICITAZIONI PRIVATE, E STIPULA I CONTRATTI;
d) RAPPRESENTA L'AZIENDA DI FRONTE ALLE AUTORITÀ, AI TERZI E IN GIUDIZIO, SIA L'AZIENDA ATTRICE O CONVENUTA;
e) CONTROFIRMA I MANDATI DI PAGAMENTO, LE REVERSALI, I RUOLI DI ENTRATA E DI USCITA, FIRMA LA CORRISPONDENZA E TUTTI GLI ATTI IN GENERE DELL'AZIENDA CHE NON SPETTINO AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE;
f) ESERCITA LE ALTRE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI DAL PRESENTE REGOLAMENTO E DAL REGOLAMENTO SPECIALE.
L'AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO DI PRIMO GRADO, PER LA RISCOSSIONE DEI CREDITI DIPENDENTI DAL NORMALE ESERCIZIO DELL'AZIENDA, PUÒ ESSERE DATA DALLA COMMISSIONE AL DIRETTORE, ANCHE IN VIA DI MASSIMA E CON UNICA DELIBERAZIONE.
L'AUTORIZZAZIONE PER I SUCCESSIVI GRADI DI GIUDIZIO DEVE ESSERE DATA CASO PER CASO, SIA L'AZIENDA ATTRICE O CONVENUTA.
QUALORA PRIMA DELLA SCADENZA DEL TRIENNIO IL CONSIGLIO COMUNALE NON ABBIA DELIBERATO CIRCA IL LICENZIAMENTO O LA CONFERMA IN CARICA DEL DIRETTORE, NÉ VI SIA STATA ALCUNA RICHIESTA DI ALMENO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE PERCHÉ IL CONSIGLIO SIA CHIAMATO A DELIBERARE SU TALE ARGOMENTO, NÉ IL PREFETTO ABBIA INVITATO IL CONSIGLIO A DELIBERARE AL RIGUARDO, IL DIRETTORE SI INTENDERÀ CONFERMATO TACITAMENTE PER UN ALTRO TRIENNIO.
NEL CASO DI LICENZIAMENTO O DI CONFERMA ESPRESSA LA DELIBERAZIONE DEV'ESSERE PRESA CON L'INTERVENTO DI ALMENO DUE TERZI DEI
CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
LA DELIBERAZIONE DI LICENZIAMENTO PER SCADENZA DEL TRIENNIO DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DIRETTORE TRE MESI PRIMA DELLA SCADENZA
MEDESIMA.
SE IL DIRETTORE SI RENDE COLPEVOLE DI GRAVI MANCANZE, LA GIUNTA MUNICIPALE, SULLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE, E SENTITO, SALVO I CASI D'URGENZA, L'INTERESSATO NELLE SUE DIFESE, PUÒ SOSPENDERLO CON DELIBERAZIONE MOTIVATA, RIFERENDONE AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA PRIMA RIUNIONE.
IN TALI CASI LE FUNZIONI DEL DIRETTORE SONO AFFIDATE PROVVISORIAMENTE DALLA COMMISSIONE, E FINCHÉ IL CONSIGLIO NON PROVVEDA ALTRIMENTI, AD UN IMPIEGATO DELL'AZIENDA O, QUANDO CIÒ NON SIA POSSIBILE, AD ALTRA PERSONA COMPETENTE.
IL LICENZIAMENTO DEL DIRETTORE NEL CORSO DEL TRIENNIO NON PUÒ AVER LUOGO SE NON PER MOTIVI CHE SIANO STATI, A CURA DEL SINDACO, CONTESTATI IN ISCRITTO AL DIRETTORE, CON INVITO A PRESENTARE PURE PER ISCRITTO IN UN CONGRUO TERMINE LE SUE DIFESE.
I MOTIVI DEL LICENZIAMENTO DEBBONO ESSERE DICHIARATI ESPLICITAMENTE NELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
D) ALTRO PERSONALE.
QUANDO LE CONDIZIONI DELL'AZIENDA LO CONSENTANO, IL REGOLAMENTO SPECIALE PUÒ STABILIRE CHE AL LAVORO AMMINISTRATIVO E TECNICO DELL'AZIENDA SIA PROVVEDUTO IN TUTTO O IN PARTE DAGLI IMPIEGATI COMUNALI. TALE DISPOSIZIONE PUÒ ESTENDERSI ANCHE ALLE FUNZIONI
DEL DIRETTORE.
NEL BILANCIO DELL'AZIENDA, OLTRE AL RIMBORSO AL COMUNE DELLA QUOTA DI STIPENDIO DEGLI IMPIEGATI CORRISPONDENTE AL LAVORO ORDINARIO D'UFFICIO DA ESSI PRESTATO PER L'AZIONE STESSA, PUÒ ESSERE STANZIATA, ANNO PER ANNO, LA SOMMA STRETTAMENTE NECESSARIA A COMPENSARE IL LAVORO EFFETTIVAMENTE STRAORDINARIO CHE GL'IMPIEGATI COMUNALI FOSSERO COSTRETTI A COMPIERE NELL'INTERESSE DELL'AZIENDA STESSA.
IL CONSIGLIO COMUNALE NEL REGOLAMENTO SPECIALE STABILISCE LA PIANTA ORGANICA DEGLI IMPIEGATI PROPRI DELL'AZIENDA, OVE OCCORRANO, E DEGLI OPERAI, NEI LIMITI STRETTAMENTE INDISPENSABILI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AZIENDA, IN BASE AI DATI RISULTANTI DAL PROGETTO TECNICO E FINANZIARIO, DI CUI ALL'ART. 10 DELLA LEGGE.
LE VARIAZIONI CHE DOVESSERO ESSERE ARRECATE ALLA PIANTA ORGANICA SONO PROPOSTE DALLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE, SENTITO IL DIRETTORE, DELIBERATE DAL CONSIGLIO E SOTTOPOSTE ALL'OSSERVANZA DELLE FORMALITÀ STABILITE DALL'ART. 15 DELLA LEGGE.
SE LA PIANTA ORGANICA COMPRENDE UN VICE-DIRETTORE E UN RAGIONIERE ECONOMO, IL REGOLAMENTO SPECIALE PUÒ DISPORRE, QUANDO L'INDOLE E L'ESTENSIONE DELL'AZIENDA LO RENDANO OPPORTUNO, CHE AD ESSI SIANO APPLICABILI LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE E DEL PRESENTE REGOLAMENTO, RELATIVE ALLA NOMINA, CONFERMA E LICENZIAMENTO DEL DIRETTORE.
IN OCCASIONE DELL'ESAME DEI BILANCI E DEI CONTI IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLA REVISIONE DEGLI ORGANICI DEGL'IMPIEGATI E DEGLI OPERAI PER DELIBERARE, SENTITA LA COMMISSIONE ED IL DIRETTORE TECNICO, LE ECONOMIE CHE FOSSERO RICHIESTE O CONSENTITE DALL'ANDAMENTO DELL'AZIENDA E DAI RISULTATI DI ESSA.
QUANDO, PER CIRCOSTANZE URGENTI NON PREVEDIBILI O DELLE QUALI NON SIASI POTUTO TENER CONTO AL TEMPO DELLA FORMAZIONE DELL'ORGANICO E DEL BILANCIO, OCCORRA ASSUMERE TEMPORANEAMENTE OPERAI GIORNALIERI IN PIÙ DEL NUMERO NORMALE DI OPERAI STABILI AMMESSI DALLA PIANTA ORGANICA APPROVATA COL REGOLAMENTO SPECIALE, LA COMMISSIONE PROVVEDE NEI LIMITI DEI FONDI STANZIATI IN BILANCIO.
QUANDO ALL'UOPO NON SIA POSSIBILE PROVVEDERE COI FONDI DEL BILANCIO, LA COMMISSIONE, IN CASO DI ASSOLUTA URGENZA, DELIBERA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ E PROPONE CONTEMPORANEAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE LA NECESSARIA NOTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO.
NEL CASO CHE L'URGENZA SIA TALE DA NON PERMETTERE DI ATTENDERE LA CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE, PROVVEDE ALL'UOPO IL DIRETTORE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ PERSONALE, RIFERENDONE ALLA COMMISSIONE NELLA SUA PRIMA ADUNANZA.
I SALARI DEGLI OPERAI GIORNALIERI SONO SEMPRE CORRISPOSTI IN MISURA FISSA, ESCLUSA OGNI COMPARTECIPAZIONE AGLI UTILI, E VENGONO STABILITI D'ACCORDO FRA IL DIRETTORE E IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE. IN CASO DI DISACCORDO, SONO STABILITI DALLA COMMISSIONE.
L'ISCRIZIONE DEGLI OPERAI ASSUNTI IN PIANTA STABILE ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA PER LA VECCHIAIA E L'INVALIDITÀ È RESA OBBLIGATORIA DAL REGOLAMENTO SPECIALE, IL QUALE DETERMINA PURE PER CIASCUN OPERAIO LA MISURA DEL VERSAMENTO CHE L'AZIENDA DEVE FARE ALLA CASSA, OLTRE ALLA RITENUTA CHE FOSSE REPUTATO CONVENIENTE DI FARE ALL'UOPO SUL SALARIO ED AI CONTRIBUTI VOLONTARI VERSATI DAGLI STESSI OPERAI.
GL'IMPORTI DELLE MERCEDI NON CORRISPOSTE AGLI OPERAI IN PIANTA STABILE IN CASO DI SOSPENSIONE E DELLE MULTE LORO APPLICATE DEVONO IN FINE D'ANNO ESSERE RIPARTITI IN QUOTE UGUALI FRA TUTTI GLI OPERAI DELL'AZIENDA INSCRITTI PRESSO LA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA PER LA VECCHIAIA E L'INVALIDITÀ, E VERSATI ALLA CASSA STESSA IN AGGIUNTA AL VERSAMENTO DI CUI AL PRIMO CAPOVERSO DEL PRESENTE ARTICOLO.
IL REGOLAMENTO SPECIALE DEVE INDICARE I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CHE SI POSSONO APPLICARE AGLI IMPIEGATI E AGLI OPERAI DELL'AZIENDA, E I CASI IN CUI I PROVVEDIMENTI STESSI DEVONO ADOTTARSI IN RELAZIONE ALLA GRAVITÀ DELLE MANCANZE COMMESSE.
IL REGOLAMENTO SPECIALE DEVE STABILIRE IL TERMINE IN CUI DEVE ESSERE DATA LA DISDETTA AGL'IMPIEGATI E AGLI OPERAI IN CASO DI LICENZIAMENTO PER FINE DI FERMA.
§ 3/A FINANZA E CONTABILITÀ DELLE AZIENDE SPECIALI.
A) INVENTARIO.
I BENI MOBILI ED IMMOBILI PERTINENTI ALL'AZIENDA DEVONO ESSERE DESCRITTI E VALUTATI IN UN INVENTARIO, SECONDO LE NORME DA FISSARSI NEL REGOLAMENTO SPECIALE. TALE INVENTARIO DOVRÀ ESSERE TENUTO SEMPRE AL CORRENTE.
I DETTI BENI DEVONO ESSERE DATI IN CONSEGNA A SPECIALI CONSEGNATARI O, IN MANCANZA, AL DIRETTORE TECNICO. I CONSEGNATARI O, RISPETTIVAMENTE, IL DIRETTORE NE DIVENGONO CONTABILI E SONO PER CIÒ SOGGETTI ALLA GIURISDIZIONE DEL CONSIGLIO DI PREFETTURA.
PER LE NUOVE AZIENDE L'INVENTARIO DOVRÀ ESSERE FORMATO DAL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE O DAL DIRETTORE COL CONCORSO DI UN RAPPRESENTANTE DEL COMUNE, DELEGATO DAL SINDACO, ED ESSERE SOTTOSCRITTO DA TUTTI GL'INTERVENUTI, COMPRESI I CONSEGNATARI.
A CURA DEL SINDACO DEVE ESSERE TRASMESSA COPIA DELL'INVENTARIO AL PREFETTO.
SALVO LE ESIGENZE DERIVANTI DALLA NATURA DEI SERVIZI E LE NORME FISSATE DAL REGOLAMENTO SPECIALE, LE ENTRATE E LE USCITE DI MATERIE PRIME, MATERIALI E PRODOTTI NEI MAGAZZINI NON POTRANNO AVER LUOGO SENZA RICHIESTE STACCATE DA SPECIALI BOLLETTARI, FIRMATE DAL DIRETTORE, O DA CHI NE FA LE VECI, E CONTROFIRMATE DAL RAGIONIERE-ECONOMO OVE ESISTE.
IL REGOLAMENTO SPECIALE DEVE STABILIRE LE NORME PER LA VALUTAZIONE DI TUTTI I BENI MOBILI ED IMMOBILI APPARTENENTI ALL'AZIENDA.
B) BILANCIO PREVENTIVO.
L'ESERCIZIO ANNUALE COMINCIA COL 1/A GENNAIO E TERMINA COL 31 DICEMBRE DELLO STESSO ANNO, E NON PUÒ ESSERE PROTRATTO.
IL BILANCIO PREVENTIVO DELL'AZIENDA COMPRENDE IL BILANCIO ECONOMICO E IL BILANCIO FINANZIARIO.
IL BILANCIO ECONOMICO DEVE COMPRENDERE TUTTA LA MATERIA CHE FORMA OGGETTO DEL CONTO ESERCIZIO, DI CUI AGLI ARTICOLI 63 E SEGUENTI, E CIOÈ INDICARE:
a) NELLA PARTE ATTIVA TUTTE LE RENDITE, I PROFITTI, I RICAVI, LE ENTRATE REALI E FIGURATIVE CHE SI PRESUME POSSANO AVERE LUOGO NELL'ANNO;
b) NELLA PARTE PASSIVA TUTTE LE SPESE REALI E FIGURATIVE, GLI ONERI, LE PERDITE E I CONSUMI CHE SI PRESUME POSSANO AVER LUOGO NELL'ANNO.
TALE BILANCIO SI CHIUDE CON LA INDICAZIONE DEL PROFITTO O DELLA PERDITA PRESUNTA.
IL BILANCIO FINANZIARIO INDICA LE ENTRATE E LE USCITE DA RISCUOTERE O PAGARE IN DENARO, REALI E FIGURATIVE, CHE SI PRESUME DI ACCERTARE NELL'ANNO E SERVE DI BASE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E PER LA CONTABILITÀ RELATIVA ALLE ENTRATE ED ALLE USCITE IN DENARO.
NELLA PARTE PASSIVA DI ENTRAMBI I BILANCI È STANZIATO UN FONDO PER LE SPESE MAGGIORI ED IMPREVISTE.
LE VARIAZIONI DA APPORTARSI AGLI STANZIAMENTI DELL'UNO O DELL'ALTRO O DI ENTRAMBI I BILANCI DEVONO ESSERE FATTE IN MODO CHE SIA MANTENUTA LA LORO DISTINZIONE E CORRELAZIONE.
IL BILANCIO PREVENTIVO DI CIASCUN ESERCIZIO PREDISPOSTO DAL DIRETTORE, VIENE APPROVATO DALLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE ENTRO IL 30 SETTEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE, ED È TRASMESSO, ENTRO CINQUE GIORNI, DAL PRESIDENTE AL SINDACO, PER LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE.
PRIMA CHE IL BILANCIO SIA APPROVATO, LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE PUO PRESENTARE LE NOTE DI VARIAZIONE CHE SI RENDESSERO NECESSARIE.
NEL CASO DI DUE O PIÙ AZIENDE AMMINISTRATE DA UNA STESSA COMMISSIONE, DEBBONO ESSER FORMATI TANTI BILANCI SEPARATI QUANTE SONO LE AZIENDE.
IL REGOLAMENTO SPECIALE DETERMINA IL MODO DI RIPARTO DELLE SPESE GENERALI RIFERENTISI AI DIVERSI SERVIZI.
PER PROVVEDERE ALLE DEFICIENZE NELLE ASSEGNAZIONI DEL BILANCIO, LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE PUÒ:
a) DELIBERARE PRELEVAMENTI DAL FONDO PER LE SPESE MAGGIORI ED IMPREVISTE, GIUSTA IL PRIMO COMMA DELL'ART. 136 DEL REGOLAMENTO 19 SETTEMBRE 1899, N. 394;
b) DELIBERARE, GIUSTA L'ULTIMO CAPOVERSO DELL'ART. 135 DEL CITATO REGOLAMENTO, STORNI DA ARTICOLO AD ARTICOLO E PROPORRE AL CONSIGLIO STORNI DA CAPITOLO A CAPITOLO;
c) PROPORRE PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LE SPESE VINCOLANTI IL BILANCIO OLTRE L'ANNO OD A CUI NON SIA POSSIBILE FAR FRONTE NEI MODI INDICATI NEI DUE CAPOVERSI PRECEDENTI; TALI DELIBERAZIONI DEVONO DIMOSTRARE LA NECESSITÀ ED IMPROROGABILITÀ DELLE SPESE ED INDICARE IL MODO DI SOPPERIRVI CON OPPORTUNE ECONOMIE, O CON MAGGIORI ENTRATE, OD ALTRIMENTI, E SONO SOGGETTE ALLE APPROVAZIONI PRESCRITTE NELL'ART. 121 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
C) CONTRATTI.
LE AZIENDE PROVVEDONO A TUTTE LE FORNITURE, GLI ACQUISTI, LE ALIENAZIONI, GLI AFFITTI, I LAVORI, I TRASPORTI E SIMILI, DI CUI HANNO BISOGNO, MEDIANTE CONTRATTI, OD IN ECONOMIA QUANDO SI TRATTI DI SPESE ED OPERE SPECIALMENTE DETERMINATE, IN CONFORMITÀ DELL'ART. 58.
I CONTRATTI DELLE AZIENDE SONO SOTTOPOSTI ALL'OSSERVANZA DI TUTTE LE NORME CHE REGOLANO I CONTRATTI COMUNALI, INTENDENDOSI SOSTITUITA LA COMMISSIONE AL CONSIGLIO COMUNALE ED ALLA GIUNTA MUNICIPALE E IL DIRETTORE AL SINDACO.
TUTTAVIA LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE, SALVA SEMPRE L'OSSERVANZA DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NEL SECONDO CAPOVERSO DELL'ART. 6 DELLA LEGGE, PUÒ AUTORIZZARE CON DELIBERAZIONE MOTIVATA, SENZA BISOGNO DI APPROVAZIONE SUPERIORE, LA STIPULAZIONE A LICITAZIONE O A TRATTATIVA PRIVATA DEI CONTRATTI, PER QUALUNQUE VALORE, RIGUARDANTI:
a) L'ACQUISTO DI COSE, LA CUI PRODUZIONE È GARANTITA DA PRIVATIVA INDUSTRIALE O PER LA CUI NATURA NON È POSSIBILE PROMUOVERE
IL CONCORSO DI PUBBLICHE OFFERTE;
b) LE FORNITURE, I TRASPORTI, I LAVORI QUANDO UNA EVIDENTE URGENZA, PRODOTTA DA CIRCOSTANZE IMPREVEDUTE, NON PERMETTA L'INDUGIO DEGLI INCANTI;
c) LE PROVVISTE DI MATERIE CHE, PER LA NATURA LORO E PER L'USO SPECIALE A CUI SONO DESTINATE, DEVONO ESSERE ACQUISTATE SUL LUOGO DELLA PRODUZIONE O FORNITE DIRETTAMENTE DAI PRODUTTORI;
D) I PRODOTTI D'ARTE, LE MACCHINE, GLI STRUMENTI ED I LAVORI DI PRECISIONE, LA CUI ESECUZIONE DEVE ESSERE COMMESSA AD ARTISTA SPECIALI. UGUALE FACOLTÀ HA LA COMMISSIONE PER I CONTRATTI RIGUARDANTI OGNI ALTRO OGGETTO, QUANDO SIANO ANDATI DESERTI DUE ESPERIMENTI D'STA OVVERO NON SIASI IN ESSI RAGGIUNTO IL LIMITE FISSATO DALLA COMMISSIONE STESSA; MA IN TAL CASO, SE IL CONTRATTO VIENE STIPULATO A LICITAZIONE O TRATTATIVA PRIVATA, NON SI POTRANNO VARIARE, A DANNO DELL'AZIENDA, LE CONDIZIONI ED IL LIMITE DI PREZZO STABILITO PEI PUBBLICI INCANTI.
I CONTRATTI DA STIPULARSI IN FORMA PUBBLICA SONO RICEVUTI DAL SEGRETARIO COMUNALE IN CONFORMITÀ DELLE DISPOSIZIONI IN VIGORE PER I CONTRATTI DEI COMUNI.
I COMPONENTI LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE, IL DIRETTORE E GLI IMPIEGATI DELL'AZIENDA, I CONSIGLIERI COMUNALI, I MEMBRI DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA, LE AUTORITÀ POLITICHE E GLI IMPIEGATI DEI LORO UFFICI, I MEMBRI DELLA COMMISSIONE REALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE ED IL PERSONALE DI SEGRETERIA ADDETTO ALLA MEDESIMA NON POSSONO CONCORRERE NÉ DIRETTAMENTE NÉ PER INTERPOSTA PERSONA AI CONTRATTI DI COMPRA-VENDITA, DI LOCAZIONE E CONDUZIONE, DI RISCOSSIONE DI APPALTO CON L'AZIENDA, SALVO CHE NEI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA AI PUBBLICI INCANTI O DI LOCAZIONE, E SE CONCORRA L'AUTORIZZAZIONE MOTIVATA DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA, OVVERO SI TRATTI DELLE ORDINARIE CONTRATTAZIONI A MEZZO DELLE QUALI OGNUNO PUÒ GODERE DEL SERVIZIO AMMINISTRATO DALL'AZIENDA.
I CONTRATTI STIPULATI IN CONTRAVVENZIONE ALL'ARTICOLO PRECEDENTE SONO NULLI, MA LA NULLITÀ NON PUÒ ESSER FATTA VALERE IN GIUDIZIO SE NON DALLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE DELL'AZIENDA OVVERO DAL COMUNE, SUL CONFORME PARERE DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA, SALVE LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 130 E 133 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
D) SPESE AD ECONOMIA.
LE SPESE ED OPERE DA FARSI IN ECONOMIA POSSONO ESSERE DETERMINATE DAL REGOLAMENTO SPECIALE DELL'AZIENDA O DA APPOSITA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE.
IN ENTRAMBI I CASI DEBBONO ESSERE STABILITE LE NORME E CAUTELE RELATIVE, ALLE QUALI IL DIRETTORE È IN OBBLIGO DI ATTENERSI SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ.
LE SPESE INSCRITTE IN BILANCIO E NELLE RELATIVE NOTE DI VARIAZIONE, DEBITAMENTE APPROVATE, NON POSSONO ESSERE EROGATE, SALVO CHE SIANO FISSE, SENZA UNA SPECIALE DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE CHE NE DETERMINI, IN QUANTO È POSSIBILE, L'AMMONTARE E IL MODO DI ESECUZIONE, O AFFIDI AL DIRETTORE IL MANDATO DI ESEGUIRE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, E COLL'OBBLIGO DI RENDERNE CONTO ALLA COMMISSIONE APPENA L'ESECUZIONE ABBIA AVUTO LUOGO.
PER LE SPESE INDISPENSABILI AL FUNZIONAMENTO NORMALE ED ORDINARIO DELL'AZIENDA, COME PER LA PROVVISTA DI MATERIE PRIME, MATERIALI, ECC. PER LE RIPARAZIONI CHE NON ECCEDANO L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DEGLI IMPIANTI, DEL MACCHINARIO, ECC. PER LE ALTRE SIMILI, CHE LA COMMISSIONE DELIBERA DI FARE IN ECONOMIA A NORMA DELL'ART. 58, LA COMMISSIONE STESSA DI REGOLA AFFIDA AL DIRETTORE IL MANDATO DI PROVVEDERE NEL MODO INDICATO NELL'ULTIMA PARTE DEL COMMA PRECEDENTE SENZA FORMALITÀ CONTRATTUALI AMMINISTRATIVE, MA COLL'OSSERVANZA DELLE NORME E CONSUETUDINI COMMERCIALI ADATTE A CIASCUN CASO.
ESSA, IN TALE IPOTESI, STABILISCE PURE IL TERMINE PER IL RENDICONTO PERIODICO CHE CON TUTTI I DOCUMENTI A CORREDO DEV'ESSERLE PRESENTATO.
PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE SPESE DA FARSI IN ECONOMIA IN CONFORMITÀ DEGLI ARTICOLI PRECEDENTI LA COMMISSIONE PUÒ AUTORIZZARE L'EMISSIONE DI APPOSITI MANDATI DI ANTICIPAZIONE A FAVORE DEL DIRETTORE, DETERMINANDONE L'AMMONTARE CHE, IN COMPLESSO, NON PUÒ ECCEDERE MAI I DUE TERZI DELLA CAUZIONE DA LUI PRESTATA, E STABILENDO LE CAUTELE CHE REPUTERÀ NECESSARIE A GARANZIA DEGL'INTERESSATI DELLA AZIENDA.
IL DIRETTORE PUÒ LASCIARE IN DEPOSITO PRESSO IL TESORIERE DELL'AZIENDA, IN CONTABILITÀ SPECIALE AL PROPRIO NOME, L'IMPORTO DEI MANDATI DI ANTICIPAZIONE, DISPONENDONE POI, CON BUONI DI CASSA, TANTO A FAVORE PROPRIO QUANTO A FAVORE DI TERZI.
IL DIRETTORE DEVE NEL TERMINE PREFISSO DALLA COMMISSIONE, GIUSTA L'ULTIMA PARTE DELL'ARTICOLO PRECEDENTE, O ALMENO OGNI MESE, PRESENTARE ALLA COMMISSIONE STESSA IL CONTO DELLE SPESE EROGATE CON TUTTI I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI, ED È PERSONALMENTE RESPONSABILE DELLA REGOLARITÀ DI ESSE.
QUANDO LA SPESA FATTA SU DI UN MANDATO DI ANTICIPAZIONE È STATA GIUSTIFICATA PER DUE TERZI DELL'AMMONTARE DI QUESTO, PUÒ LA COMMISSIONE AUTORIZZARE L'EMISSIONE DI UN NUOVO MANDATO, IL CUI AMMONTARE PERÒ, SOMMATO COL RESIDUO DI QUELLO ANTERIORE, NON DEVE ECCEDERE IL LIMITE STABILITO DALLA PRIMA PARTE DEL PRESENTE ARTICOLO.
E CONTABILITÀ.
OGNI AZIENDA DEVE TENERE IL LIBRO DEGLI INVENTARI, IL GIORNALE E IL COPIALETTERE, SECONDO LE NORME DEL CODICE DI COMMERCIO, E GLI ALTRI LIBRI EVENTUALMENTE NECESSARI IN MODO CHE COSTANTEMENTE NE RISULTI:
a) IL VALORE DEGLI IMMOBILI, DEI MOBILI, DEL MACCHINARIO, DEGLI APPARECCHI, DEI MATERIALI, DELLE DOTAZIONI DI MAGAZZINO, ETC. DEI CREDITI E DEI DEBITI;
b) I RAPPORTI DI DEBITO E DI CREDITO FRA L'AZIENDA E IL COMUNE;
c) GLI INCASSI E I PAGAMENTI DIPENDENTI DA CAUSE INERENTI OD ESTRANEE AL SERVIZIO;
d) GLI ELEMENTI DEL COSTO E I RICAVI DEL SERVIZIO.
NELLE SCRITTURE DELL'AZIENDA DEVE APRIRSI UN CONTO INTITOLATO ESERCIZIO, A DEBITO DEL QUALE DEVONO INSCRIVERSI TUTTI GLI ELEMENTI DEL COSTO DEL SERVIZIO, LE SOPRAVVENIENZE PASSIVE, I DECREMENTI DI VALORE, E A CREDITO DEL QUALE DEVONO INSCRIVERSI I RICAVI, LE SOPRAVVENIENZE ATTIVE, GLI INCREMENTI DI VALORE DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI.
FRA GLI ELEMENTI DEL COSTO DEL SERVIZIO DEVONO COMPRENDERSI, OLTRE A TUTTI GLI ALTRI:
a) LE SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI BENI COSTITUENTI IL CAPITALE FISSO, ECCETTUATE QUELLE CHE AGGIUNGONO IN MODO PERMANENTE
VALORE O PRODUTTIVITÀ AI BENI STESSI;
b) IL FITTO FIGURATIVO DEI LOCALI MUNICIPALI CHE NON FANNO PARTE DEL CAPITALE ASSEGNATO ALL'AZIENDA;
c) I TRIBUTI MUNICIPALI FIGURATIVI CHE GRAVEREBBERO SUL SERVIZIO, OVE QUESTO FOSSE ESERCITATO DALL'INDUSTRIA PRIVATA;
d) LA RIFUSIONE REALE O FIGURATIVA DELLE MAGGIORI SPESE DERIVANTI AD ALTRI SERVIZI MUNICIPALI PER FATTI DIPENDENTI DAL SERVIZIO DELL'AZIENDA, OVE TALI MAGGIORI SPESE NON SIANO SOSTENUTE EFFETTIVAMENTE DALL'AZIENDA;
e) UNA QUOTA DEGLI ONORARI E SALARI SPETTANTI AL PERSONALE ADDETTO AD ALTRI UFFICI O SERVIZI COMUNALI PER LA PRESTAZIONE DI OPERA FATTA A PRO DELL'AZIENDA;
f) L'INTERESSE DEL CAPITALE ASSEGNATO IN MODO PERMANENTE DAL MUNICIPIO DELL'AZIENDA TANTO ORIGINARIAMENTE, QUANTO IN SEGUITO, SIA CHE PROVENGA DA MUTUI, SIA DA TRIBUTI, ALIENAZIONI OD ALTRI MEZZI DI BILANCIO. TALE INTERESSE NON VIENE SCEMATO NÉ PER IL FATTO DELLA PARZIALE O TOTALE ESTINZIONE DEI MUTUI, NÉ ALTRIMENTI, E DEV'ESSERE COMPUTATO A UN SAGGIO CORRISPONDENTE A QUELLO CHE IL COMUNE PAGA SUI MUTUI PER LA PROVVISTA DEI CAPITALI ASSEGNATI ALL'AZIENDA E NON INFERIORE AL 1 1/2 PER CENTO;
g) UNA QUOTA PER LA COSTITUZIONE DI UN FONDO DI AMMORTAMENTO PER LA RINNOVAZIONE E RICOSTITUZIONE DEL CAPITALE D'IMPIANTO, QUOTA CHE DEVE RISULTARE DA ALIQUOTE PERCENTUALI DEL COSTO DEI SINGOLI BENI COSTITUENTI IL CAPITALE D'IMPIANTO;
h) UNA QUOTA PER L'AMMORTAMENTO DELLE SPESE LEGALI, DI QUELLE PER PERIZIE, PROGETTI, ED ALTRE SIMILI INCONTRATE PER L'ASSUNZIONE DEL SERVIZIO;
i) UNA QUOTA PER LA COSTITUZIONE DI UN FONDO DI LIQUIDAZIONE DEI CREDITI, AL QUALE FONDO DOVRANNO IMPUTARSI LE PERDITE SOPPORTATE DALL'AZIENDA PER I CREDITI RICONOSCIUTI PARZIALMENTE O TOTALMENTE INESIGIBILI.
GLI ELEMENTI DEL COSTO DI CUI ALLE LETTERE B, C, D ED E DEL PRESENTE ARTICOLO DEVONO ESSERE STABILITI MEDIANTE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE; I TRIBUTI DI CUI ALLA LETTERA C DEVONO COMPUTARSI IN BASE ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI.
AL CONTO ESERCIZIO DEVONO ACCREDITARSI TUTTI I RICAVI OTTENUTI CON LA GESTIONE DELL'AZIENDA.
NELLE AZIENDE DI SERVIZI CHE, PER LA LORO INDOLE O PER LO SCOPO CHE SI PROPONGONO, DEVONO O POSSONO RISULTARE ONEROSE, DEV'ESSERE ACCREDITATA AL CONTO ESERCIZIO LA SOMMA CON LA QUALE ANNUALMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA CHE IL COMUNE CONTRIBUISCA ALLE SPESE DELL'AZIENDA PER COLMARE LA DEFICIENZA NELLA CONTABILITÀ DI QUESTA.
LE TARIFFE STABILITE NEL REGOLAMENTO SPECIALE DELLE AZIENDE PER I PRODOTTI CONSUMATI DAL COMUNE, O PER I SERVIZI RESI ALLO STESSO, NON DEVONO MAI SUPERARE LA TARIFFA MINIMA STABILITA PER I CORRISPONDENTI CONSUMI PRIVATI.
PER I SERVIZI PUBBLICI RESI AL COMUNE E NON SUSCETTIBILI DI SPECIALE TARIFFA, COME AD ESEMPIO LA NETTEZZA PUBBLICA SI APPLICA IL DISPOSTO DEL SECONDO CAPOVERSO DELL'ART. 64.
IL PROFITTO NETTO RISULTANTE DAL CONTO ESERCIZIO È RIPARTITO NEL SEGUENTE MODO:
a) UNA QUOTA PERCENTUALE, STABILITA NEL REGOLAMENTO SPECIALE, VIENE IMPUTATA AD UN FONDO DI RISERVA PER LE EVENTUALI PERDITE;
b) UNA QUOTA PERCENTUALE, PUR STABILITA DAL REGOLAMENTO SUDDETTO, VIENE RIPARTITA FRA I MEMBRI DELLA COMMISSIONE E FRA IL PERSONALE, OVE NE SIA DISPOSTA LA PARTECIPAZIONE AL PROFITTO;
c) LA PARTE RIMANENTE VIENE ACCREDITATA AL MUNICIPIO ED È VERSATA NELLA CASSA MUNICIPALE, A NORMA DELL'ART. 2 DELLA LEGGE, NON APPENA LO STATO DI CASSA DELL'AZIENDA CONSENTA L'EFFETTIVO VERSAMENTO.
LA PERDITA NETTA RISULTANTE DAL CONTO ESERCIZIO SI IMPUTA AL FONDO DI RISERVA STATO ACCUMULATO NEL MODO INDICATO AL COMMA A) DELL'ARTICOLO PRECEDENTE.
SE IL FONDO DI RISERVA NON È SUFFICIENTE PER COPRIRE LA PERDITA, L'ECCEDENZA VIENE ADDEBITATA AL COMUNE, IL QUALE VI PROVVEDE SECONDO IL DISPOSTO DELL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 2 DELLA LEGGE.
NEI REGISTRI DELL'AZIENDA DEVE APRIRSI UN CONTO AL COMUNE PER TENERE IN EVIDENZA L'ENTITÀ DEL CAPITALE DA ESSO ASSEGNATO ALL'AZIENDA.
DEVONO INOLTRE APRIRSI UNO O PIÙ CONTI AL COMUNE MEDESIMO PER TENERE IN EVIDENZA I RAPPORTI DI CREDITO E DEBITO DELL'AZIENDA, RELATIVI ALL'ESERCIZIO.
F SERVIZIO DI TESORERIA.
ALLORCHÈ IL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'AZIENDA RIMANE AFFIDATO AL TESORIERE COMUNALE, QUESTO DEVE COMPIERLO UNIFORMANDOSI ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PER QUANTO CONCERNE LA DETERMINAZIONE DEL SUPPLEMENTO DI CAUZIONE CHE È TENUTO A PRESTARE E DELLA RETRIBUZIONE AD AGGIO OD A STIPENDIO FISSO, CHE DEVE ESSERGLI CORRISPOSTA PEL NUOVO SERVIZIO IMPOSTOGLI.
NEL CASO CHE NON ACCETTI LA RETRIBUZIONE FISSATA DAL CONSIGLIO, IL TESORIERE COMUNALE PUÒ RICORRERE ENTRO DIECI GIORNI AL CONSIGLIO DI PREFETTURA CHE PRONUNCIA DEFINITIVAMENTE.
IL CONSIGLIO COMUNALE, QUANDO PER L'ECCEZIONALE IMPORTANZA E LA SPECIALE NATURA DEL SERVIZIO DI CASSA DI UN'AZIENDA REPUTI DI STABILIRE NEL REGOLAMENTO SPECIALE CHE ESSO SIA AFFIDATO AD UNO SPECIALE TESORIERE, DEVE NEL REGOLAMENTO MEDESIMO DETERMINARE LE NORME PER LA NOMINA DEL TESORIERE STESSO E FISSARE L'AMMONTARE DELLA CAUZIONE CHE EGLI SARÀ TENUTO A PRESTARE E LA MISURA, SIA AD AGGIO, SIA A STIPENDIO FISSO, DEL COMPENSO DOVUTOGLI.
LA CAUZIONE DA PRESTARSI DAL TESORIERE SPECIALE, ED IL SUPPLEMENTO DI CAUZIONE CUI È TENUTO IL TESORIERE COMUNALE PER IL SERVIZIO DELL'AZIENDA, DEBBONO ESSERE STABILITI IN GUISA CHE IL LORO VALORE SUPERI ALMENO D'UN TERZO QUELLO DELLE SOMME CHE POSSONO NORMALMENTE TROVARSI IN CASSA PER IL SERVIZIO IN PAROLA.
IL TESORIERE COMUNALE, NEL CASO CHE NON ACCETTI LA MISURA DELLA CAUZIONE FISSATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, PUÒ RICORRERE ENTRO DUE GIORNI AL CONSIGLIO DI PREFETTURA, CHE PRONUNCIA DEFINITIVAMENTE.
I TESORIERI GIÀ IN CARICA NEL GIORNO DELLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO, QUANDO ASSUMONO IL SERVIZIO DI TESORERIA, PER CONTO DI UNA O PIÙ AZIENDE, POSSONO ESSERE DISPENSATI DALL'OBBLIGO DI PRESTARE IL SUPPLEMENTO DI CAUZIONE PER IL PERIODO DI TEMPO PER CUI DURA IL CONTRATTO IN CORSO. LA DISPENSA DEVE RISULTARE DA DELIBERAZIONE MOTIVATA DEL CONSIGLIO COMUNALE, APPROVATA DAL CONSIGLIO DI PREFETTURA.
IL TESORIERE SPECIALE DELL'AZIENDA NON ENTRA IN CARICA SE NON DOPO CHE ABBIA PRESTATA LA CAUZIONE E QUESTA SIA STATA APPROVATA.
IL REGOLAMENTO SPECIALE DETERMINA LE NORME RELATIVE:
A) AL LIMITE MASSIMO DELLE SOMME CHE POSSONO ESSERE TENUTE IN CASSA, RESTANDO SEMPRE OBBLIGATO IL DIRETTORE A CURARE, SOTTO LA SUA PROPRIA RESPONSABILITÀ PERSONALE, CHE IL DETTO LIMITE NON SIA MAI ECCEDUTO; B) AL DEPOSITO ED ALL'IMPIEGO FRUTTIFERO DELLE SOMME ESUBERANTI. IL DEPOSITO VIENE DELIBERATO DALLA COMMISSIONE E L'IMPIEGO VIENE DA QUESTA PROPOSTO AL CONSIGLIO COMUNALE, FERMO RESTANDO IL DISPOSTO DELL'ART. 194, N. 2, DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE.
NEI SERVIZI CONTINUATIVI CHE DANNO LUOGO AD UNA CORRESPONSIONE PERIODICA DA PARTE DEGLI UTENTI, QUALI AD ESEMPIO LA FORNITURA DELL'ACQUA POTABILE E DEL GAS ILLUMINANTE, ALLA FINE DI CIASCUNO DEI RELATIVI PERIODI IL RAGIONIERE-ECONOMO DELL'AZIENDA, O CHI PER ESSO, COMPILA IL RUOLO DEI PAGAMENTI DA FARSI DAGLI UTENTI. TALE RUOLO FIRMATO DA LUI, DAL PRESIDENTE E DAL DIRETTORE, VIENE TRASMESSO AL TESORIERE, IL QUALE NE CURA L'ESAZIONE SECONDO LE NORME STABILITE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI.
PER LE ENTRATE NON COMPRESE FRA QUELLE DESIGNATE NELL'ALINEA PRECEDENTE, SALVO IL DISPOSTO DEL SEGUENTE CAPOVERSO, L'ESAZIONE HA LUOGO MEDIANTE REVERSALI FIRMATE DAL DIRETTORE E CONTRASSEGNATE DAL RAGIONIERE-ECONOMO O DA CHI PER ESSO.
PER LE AZIENDE ESERCITANTI TRAMVIE ED ALTRI SERVIZI SIMILI, IN CUI PER L'INDOLE DEL SERVIZIO SIA NECESSARIO ED OPPORTUNO CHE LE ENTRATE VENGANO IN TUTTO OD IN PARTE RISCOSSE DA AGENTI ADDETTI PURE AD ALTRE FUNZIONI, IL REGOLAMENTO SPECIALE DEVE CONTENERE LE NORME PER LA ESAZIONE DELLE ENTRATE DA PARTE DI TALI AGENTI, I QUALI POSSONO ESSERE DISPENSATI DALL'OBBLIGO DI PRESTARE LA CAUZIONE IN QUANTO SIA POSSIBILE STABILIRE UN CONTROLLO EFFICACE SULLE RISCOSSIONI. TALI AGENTI DEBBONO PERÒ FARE ALMENO GIORNALMENTE I VERSAMENTI AL TESORIERE O AL CONTABILE DELEGATO.
QUANDO, OLTRE AL CASO CONTEMPLATO NEL CAPOVERSO PRECEDENTE, LA NATURA E L'IMPORTANZA DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI LO RICHIEDONO, IL TESORIERE, SIA COMUNALE, SIA PROPRIO DELL'AZIENDA, PUÒ NOMINARE, CON L'APPROVAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE, RISCUOTITORI E PAGATORI SPECIALI, I QUALI ESERCITANO IL LORO UFFICIO SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITÀ DEL CONTABILE CHE LI NOMINA.
PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI E DEI SALARI, ECCETTUATI QUELLI AGLI OPERAI GIORNALIERI E DELLE SPESE FISSE, IL RAGIONIERE-ECONOMO DELL'AZIENDA O CHI PER ESSO COMPILA I RUOLI E I RELATIVI ELENCHI DI VARIAZIONE, I QUALI, MUNITI DELLA FIRMA DI LUI E DI QUELLE DEL PRESIDENTE E DEL DIRETTORE, VENGONO TRASMESSI AL TESORIERE PER IL PAGAMENTO.
PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE NON CONTEMPLATE NELL'ALINEA PRECEDENTE O NELL'ART. 60 DEL PRESENTE REGOLAMENTO, IL RAGIONIERE-ECONOMO, O CHI PER ESSO, EMETTE E FIRMA I MANDATI, ESEGUENDO, SOTTO LA PIÙ STRETTA RESPONSABILITÀ PERSONALE, LE VERIFICHE PRESCRITTE DAL CAPOVERSO DELL'ART. 180 DELLA VIGENTE LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE. TALI MANDATI DEBBONO CONTENERE LE INDICAZIONI STABILITE DALL'ART. 138 DEL REGOLAMENTO 19 SETTEMBRE 1899, N. 394, ED ESSERE FIRMATE DAL DIRETTORE, DAL PRESIDENTE E DAL RAGIONIERE-ECONOMO.
IL TESORIERE ESEGUISCE, IN CONFORMITÀ DELL'ART. 181 DELLA LEGGE COMUNALE, IL PAGAMENTO IN BASE AI RUOLI ED AI MANDATI DOPO AVERNE ACCERTATA LA REGOLARITÀ A NORMA DEL PRESENTE REGOLAMENTO E DEL REGOLAMENTO SPECIALE DELL'AZIENDA.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEVE VERIFICARE ALMENO UNA VOLTA OGNI DUE MESI LO STATO DI CASSA DELL'AZIENDA, LA TENUTA DELLA RELATIVA CONTABILITÀ E L'ANDAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIRETTORE.
DI TALI VERIFICHE DEVONO REDIGERSI VERBALI DA COMUNICARSI PER COPIA AL SINDACO.
G CONTI CONSUNTIVI.
IL TESORIERE PRESENTA IL CONTO CONSUNTIVO FINANZIARIO DI CIASCUN ESERCIZIO AMMINISTRATIVO ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO. I DATI CONTENUTI IN TALE CONSUNTIVO FINANZIARIO DEVONO ESSERE POSTI IN RELAZIONE COLLE PREVISIONI FATTE NEL BILANCIO FINANZIARIO.
IN MANCANZA, LA COMMISSIONE PROVVEDE, SENZA CHE OCCORRA ALCUN PREAVVISO OD ATTO DI MESSA IN MORA, ALLA COMPILAZIONE DI UFFICIO DEL CONTO STESSO A SPESE DEL TESORIERE.
QUANDO LA COMMISSIONE OMETTA DI PROVVEDERE, LE SI SOSTITUISCE IL SINDACO ED, IN MANCANZA, IL CONSIGLIO DI PREFETTURA.
IL CONTO CONSUNTIVO ECONOMICO DELL'AZIENDA DEVE ESSERE PRESENTATO DAL DIRETTORE ENTRO IL MESE DI MARZO. I DATI IN ESSO CONTENUTI DEVONO ESSERE POSTI IN RELAZIONE COLLE PREVISIONI FATTE NEL BILANCIO ECONOMICO.
AD ESSO SONO ALLEGATI:
a) IL CONSUNTIVO FINANZIARIO RESO DAL TESORIERE;
b) IL RIASSUNTO DEI CONTI APERTI DALL'AZIENDA AL COMUNE;
c) UN PROSPETTO INDICANTE IL COSTO DEL SERVIZIO, UNITARIO OVE SIA POSSIBILE;
d) LA SITUAZIONE GENERALE DEL PATRIMONIO DELL'AZIENDA, CON L'INDICAZIONE DELLE VARIAZIONI SUBITE DURANTE L'ANNO DALLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ.
IN CASO DI RITARDO DA PARTE DEL DIRETTORE ALLA PRESENTAZIONE DEL CONTO, LA COMMISSIONE PROVVEDE DI UFFICIO A SPESE DI ESSO ALLA COMPILAZIONE RELATIVA, SENZA CHE OCCORRA ALCUN PREAVVISO OD ATTO DI MESSA IN MORA.
QUANDO LA COMMISSIONE OMETTA DI PROVVEDERE, LE SI SOSTITUISCE IL SINDACO ED, IN MANCANZA, IL CONSIGLIO DI PREFETTURA.
LA COMMISSIONE RIVEDE I CONTI E LI TRASMETTE ENTRO CINQUE GIORNI AL SINDACO CON UNA RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO IN GENERE DELL'AZIENDA, ESPRIMENDO IL PROPRIO PARERE SU CIASCUNA PARTE DEI CONTI E SUL RISULTATO COMPLESSIVO E FINALE DI ESSI, ED ESPONENDO I CRITERI SEGUITI E LE RIFORME CHE SI REPUTEREBBERO OPPORTUNE PER CONSEGUIRE MIGLIORAMENTI ED ECONOMIE.
AI CONTI SI APPLICA LA DISPOSIZIONE DELL'ART. 52 DEL PRESENTE REGOLAMENTO RELATIVA AI BILANCI.
LA CANCELLAZIONE DEI RESIDUI NON PUÒ ESSERE PROPOSTA SE NON IN SEDE DI CONTO, ED È REGOLATA DALLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 17 DELLA LEGGE, ULTIMA PARTE.
§ 4/A. RESPONSABILITÀ.
IL DIRETTORE E LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA O I MEMBRI DI ESSA, SALVE LE RESPONSABILITÀ CONTEMPLATE DALL'ART. 280 DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE, RISPONDONO DI OGNI DANNO ECONOMICO ARRECATO ALL'AZIENDA CON DOLO O COLPA GRAVE, PER INOSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI.
IN TUTTO CIÒ CHE CONCERNE L'ESERCIZIO TECNICO DELL'AZIENDA, LA CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI, LA COSTRUZIONE, L'ACQUISTO E LA RIPARAZIONE DELLE MACCHINE E DEGLI APPARECCHI, LA CUSTODIA DEI MATERIALI E DEI PRODOTTI, IL DIRETTORE RISPONDE PERSONALMENTE E DIRETTAMENTE, NEI LIMITI DELLE SUE ATTRIBUZIONI, TANTO PER LE AZIONI ED OMISSIONI PROPRIE, QUANTO PER QUELLE DEGLI IMPIEGATI ED OPERAI STIPENDIATI, DI OGNI DANNO DERIVATO ALLE PERSONE O ALLE COSE, SIA CHE PROVENGA DA INFRAZIONE DI LEGGE O DI REGOLAMENTI O DA TRASGRESSIONE ALLE INGIUNZIONI DELLE AUTORITÀ, SIA CHE DERIVI DA NEGLIGENZA O DA IMPERIZIA.
IL DIRETTORE È RESPONSABILE DELL'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN VIGORE SUL LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI E SULL'ASSICURAZIONE CONTRO GL'INFORTUNI NEL LAVORO.
LA RESPONSABILITÀ ATTRIBUITA IN TAL MODO AL DIRETTORE NON ESONERA GLI IMPIEGATI DA QUELLA IN CUI PERSONALMENTE INCORRONO PER AZIONI OD OMISSIONI, TENUTO CONTO DELLE ATTRIBUZIONI E DEI DOVERI DI CIASCUNO.
QUANDO IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA LO STANZIAMENTO, NELLA PARTE STRAORDINARIA DELLA SPESA DEL BILANCIO COMUNALE, DELLE SOMME OCCORRENTI A FAR FRONTE ALLE PERDITE VERIFICATESI NELLA GESTIONE DI UN'AZIENDA, DEVE ACCERTARE, SALVO CHE SI TRATTI DEL CASO PREVISTO NELL'ART. 64, CON TUTTI I MEZZI NECESSARI ALL'UOPO E CONSENTITI DALLA LEGGE, LE CAUSE DELLE PERDITE STESSE E PROMUOVERE, SE NE SIA IL CASO, LA DICHIARAZIONE DELLE RISPETTIVE RESPONSABILITÀ, IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE, OVVERO ADOTTATE QUEGLI ALTRI PROVVEDIMENTI CHE RISULTASSERO NECESSARI PER EVITARE CHE LE PERDITE POSSANO RIPETERSI IN AVVENIRE.
CAPO II. PROCEDIMENTO PER L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI E PER LA COSTITUZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI.
§ 1/A. DELIBERAZIONE PER L'ASSUNZIONE DI UN PUBBLICO SERVIZI O E RELATIVA APPROVAZIONE.
ALLORCHÈ I COMUNI DELIBERANO L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, IL PROGETTO DI MASSIMA DI CUI ALL'ART. 10 DELLA LEGGE, CORREDATO DAI TIPI, PROGETTI O STUDI DEBITAMENTE APPROVATI DAL GENIO CIVILE E ACCOMPAGNATI DA REGOLARE PERIZIA, DEVE INDICARE:
1/A) LE OPERE D'IMPIANTO E IL LORO COSTO PRESUNTO;
2/A) I MEZZI CON CUI IL COMUNE INTENDE FAR FRONTE ALLE SPESE D'IMPIANTO, PRESENTANDONE IL COMPLETO PIANO FINANZIARIO ANCHE NEI RAPPORTI COL BILANCIO COMUNALE, E DIMOSTRANDO PARTITAMENTE L'ONERE CHE IL COMUNE VERREBBE AD ASSUMERE PER L'INTERESSE E IL RIMBORSO DEL MUTUO CHE EVENTUALMENTE DOVESSE CONTRARRE, E LE ENTRATE CHE SI PRESUME AVREBBE ANNUALMENTE IL COMUNE, SIA A TITOLO DI INTERESSE DEL CAPITALE ASSEGNATO ALL'AZIENDA, SIA A TITOLO DI PROFITTO;
3/A) IL COSTO DELLE MATERIE DA PRODURRE O DEI SERVIZI DA ESERCITARE, TENUTO CONTO DELL'ESTENSIONE CHE DEVE AVERE L'ESERCIZIO NEI RIGUARDI DEL SERVIZIO COSÌ PUBBLICO COME PRIVATO;
4/A) L'ORDINAMENTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO PER L'AZIENDA;
5/A) IL PERIODO DI TEMPO ENTRO IL QUALE SI PRESUME NECESSARIA LA RINNOVAZIONE DEI VARI ELEMENTI DEL CAPITALE DI IMPIANTO, FISSANDO LA MISURA DELLE RISPETTIVE ALIQUOTE PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO DI AMMORTAMENTO PER LA SUA RINNOVAZIONE E RICOSTRUZIONE, À SENSI DELL'ART. 63 LETTERA G DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
QUANDO IL CONSIGLIO COMUNALE, A NORMA DELL'ART. 2 DEL PRESENTE REGOLAMENTO, DELIBERA DI VALERSI DEL DIRITTO DI PRIVATIVA, DEVE NEL PROGETTO DI MASSIMA ENUNCIARE LE RAGIONI TECNICHE E DI CONVENIENZA CHE CONSIGLIANO LA PRIVATIVA E INDICARE LE TARIFFE NORMALI CHE INTENDE ASSEGNARE AI PRODOTTI E AI SERVIZI PER IL CONSUMO O PER L'USO PRIVATO.
IL PROGETTO TECNICO E FINANZIARIO DEVE IN TUTTI I CASI ESSERE ACCOMPAGNATO DA UNA RELAZIONE, NELLA QUALE SIANO ESPOSTE LE CONDIZIONI INDUSTRIALI E COMMERCIALI DEL LUOGO IN RAPPORTO AI SERVIZI DA ASSUMERE DIRETTAMENTE ED ALLE INDUSTRIE CONCORRENTI O SUSSIDIARIE, COME PURE I BENEFICI DI ORDINE ECONOMICO E SOCIALE E QUELLI NEI RAPPORTI IGIENICI E LOCALI IN GENERE, CHE SI PRESUME DI CONSEGUIRE COLL'ASSUNZIONE DIRETTA DEI SERVIZI; E CIÒ PIÙ SPECIALMENTE PER QUELLI NECESSARIAMENTE ONEROSI PEI COMUNI.
SI DEVE INOLTRE DIMOSTRARE LA SITUAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA DEL COMUNE MEDIANTE LA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO IN CORSO, COGLI ALLEGATI RELATIVI, E DELLO STATO PATRIMONIALE RICONOSCIUTO ESATTO DALL'UFFICIO DI RAGIONERIA DELLA PREFETTURA, DAL QUALE RISULTINO TUTTE LE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ PATRIMONIALI, TRA CUI L'AMMONTARE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI, DEPURATI DELLE QUOTE INESIGIBILI O INESISTENTI, ED I CREDITI E DEBITI CONSOLIDATI, INDICANDO PER CIASCUNO DI QUESTI LA DATA DI CREAZIONE, IL SAGGIO DI INTERESSE E LE CONDIZIONI DI AMMORTAMENTO.
CONTRO LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PREVISTA DALL'ART. 10 DELLA LEGGE, OGNI CITTADINO HA FACOLTÀ DI PRESENTARE OPPOSIZIONI ED OSSERVAZIONI AL PREFETTO ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE MEDESIMA.
IL PREFETTO DEVE TRASMETTERLE ALLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA ED ALLA COMMISSIONE REALE, CHE DEBBONO PRENDERLE IN ESAME CON GLI ALTRI ATTI DEL PROCEDIMENTO.
IL PREFETTO, RICEVUTA LA DELIBERAZIONE DI CUI ALL'ART. 10 DELLA LEGGE, LA TRASMETTE IMMEDIATAMENTE, INSIEME COL PROGETTO DI MASSIMA E CON LA RELAZIONE DI CUI NELL'ART. 86 DEL PRESENTE REGOLAMENTO, ALLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA.
LA GIUNTA, PREVIA L'ISTRUTTORIA CHE CREDA INDISPENSABILE, ESPRIME IL SUO PARERE SULLA DELIBERAZIONE DEL COMUNE, NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI.
TRASCORSO QUESTO TERMINE, IL PREFETTO TRASMETTE GLI ATTI ALLA COMMISSIONE REALE CON SPECIALE RAPPORTO RIASSUNTIVO, CON LE SUE OSSERVAZIONI E COL PARERE DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA, SE SIA STATO EMESSO.
LA COMMISSIONE REALE, QUANDO NON CREDA DI PRONUNCIARSI DEFINITIVAMENTE, ALLO STATO DEGLI ATTI, SULL'AMMISSIBILITÀ DELLA PROPOSTA, PUÒ CON APPOSITA ORDINANZA, RICHIEDERE, A MEZZO DEL MINISTERO DELL'INTERNO, UN COMPLEMENTO D'ISTRUTTORIA, OD INVITARE IL CONSIGLIO COMUNALE A DELIBERARE SULLE EVENTUALI SUE OSSERVAZIONI O SULLE VARIAZIONI CHE ESSA PROPONESSE AL PROGETTO TECNICO E FINANZIARIO PRESENTATO.
LA COMMISSIONE REALE, APPENA EMESSO IL SUO PARERE, COMUNICA LA SUA DELIBERAZIONE COGLI ATTI RELATIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER GLI ULTERIORI PROVVEDIMENTI.
IL MINISTERO PARTECIPA AL COMUNE IL PARERE DELLA COMMISSIONE A MEZZO DEL PREFETTO, A CURA DEL QUALE VIENE ACCERTATA LA DATA DELL'ESEGUITA COMUNICAZIONE.
§ 2/A. REFERENDUM.
DICHIARATA AMMISSIBILE DALLA COMMISSIONE REALE L'ASSUNZIONE DIRETTA DEL PUBBLICO SERVIZIO, IL PROGETTO TECNICO E FINANZIARIO, INSIEME CON LA RELAZIONE DI CUI ALL'ART. 86 E COL PARERE DELLA COMMISSIONE MEDESIMA, VIENE DEPOSITATO A DISPOSIZIONE DEGLI ELETTORI NELLA SEGRETERIA DEL COMUNE, PER TRENTA GIORNI.
ALLA VOTAZIONE DI CUI ALL'ART. 13 DELLA LEGGE PRENDONO PARTE TUTTI GLI ELETTORI INSCRITTI NELLA LISTA AMMINISTRATIVA DEFINITIVAMENTE APPROVATA, IN CONFORMITÀ DI QUANTO È DISPOSTO PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI. LA VOTAZIONE HA LUOGO NELLE STESSE SEZIONI STABILITE PER LE DETTE ELEZIONI.
ALLA VOTAZIONE STESSA SI APPLICANO LE NORME DEGLI ARTICOLI 65 A 70, 72, 74, 76, 80, 81 E 82 DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE, GLI ARTICOLI 73 E 79 IN QUANTO SONO APPLICABILI E LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO.
LA VOTAZIONE PUÒ AVER LUOGO IN QUALUNQUE TEMPO, PURCHÈ SIANO TRASCORSI TRENTA GIORNI DALLA DATA DELLA COMUNICAZIONE AL COMUNE DEL PARERE FAVOREVOLE DELLA COMMISSIONE REALE PER L'ASSUNZIONE DIRETTA DI UNO O PIÙ SERVIZI PUBBLICI E NON OLTRE TRE MESI DALLA DATA STESSA.
TUTTAVIA, SE IL RINNOVAMENTO GENERALE O PARZIALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEBBA COMPIERSI ENTRO UN TERMINE NON MAGGIORE DI DUE MESI DALLA COMUNICAZIONE SUDDETTA, LA VOTAZIONE DEV'ESSERE FATTA CONTEMPORANEAMENTE A QUELLA DELLE ELEZIONI COMUNALI, CIASCUNA CON LE NORME PROPRIE, SALVO PER QUANTORIGUARDA LA COMPOSIZIONE DEI SEGGI CHE IN TAL CASO È REGOLATA DALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE. LA VOTAZIONE DEVE AVER LUOGO SEMPRE CON URNA SEPARATA.
LA DATA DELLA VOTAZIONE È FISSATA PER UN GIORNO FESTIVO DALLA GIUNTA MUNICIPALE, CON DELIBERAZIONE CHE DEV'ESSERE RESA ESECUTORIA DAL PREFETTO.
IL MANIFESTO PER LA CONVOCAZIONE DEGLI ELETTORI DEVE PUBBLICARSI QUINDICI GIORNI PRIMA DELLA CONVOCAZIONE STESSA E CONTENERE L'INDICAZIONE DEL SERVIZIO O DEI SERVIZI CHE INTENDONSI DI ASSUMERE DIRETTAMENTE, LE SOSTANZIALI CONDIZIONI DI MASSIMA RELATIVE, E LA FORMULA SULLA QUALE GLI ELETTORI DEVONO PRONUNCIARSI PER SI O PER NO.
LA FORMULA DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE DEVE ESSERE APPROVATA DALLA COMMISSIONE REALE NELL'ATTO IN CUI ESPRIME IL SUO PARERE SULL'ASSUNZIONE DEL SERVIZIO. ESSA DEVE ESSERE CONCEPITA IN SENSO INTERROGATIVO E CONSISTERE ESSENZIALMENTE NELLA SEGUENTE DOMANDA:
L'ELETTORE INTENDE CHE IL COMUNE ASSUMA L'ESERCIZIO DIRETTO DEL SERVIZIO RIGUARDANTE... NEI MODI E TERMINI STABILITI DALLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA DEL ....
LE SCHEDE DI VOTAZIONE PER IL SÌ E PER IL NO SONO STAMPATE A CURA DEL MUNICIPIO, SU CARTA BIANCA NON TRASPARENTE E PERFETTAMENTE EGUALI; CIASCUNA DI ESSE, OLTRE AD UNA DELLE SUDDETTE ESPRESSIONI STAMPATE, DEVE PORTARE, NELLA PARTE INTERNA, IL TIMBRO DEL COMUNE.
IL SINDACO, INSIEME COL CERTIFICATO D'ISCRIZIONE, FA PERVENIRE A CIASCUN ELETTORE, NEL TERMINE STABILITO DALLA LEGGE COMUNALE, UNA SCHEDA PER IL SÌ ED UNA PER IL NO.
SALVO QUANTO È DISPOSTO NEL PRIMO CAPOVERSO DELL'ART. 93, L'UFFICIO PROVVISORIO È PRESIEDUTO DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO E LE FUNZIONI DI SCRUTATORE PROVVISORIO SONO ESERCITATE DAI DUE ELETTORI PIÙ ANZIANI D'ETÀ E DAI DUE PIÙ GIOVANI FRA I PRESENTI.
COSTITUITO L'UFFICIO PROVVISORIO, SI PROCEDE ALLA FORMAZIONE DELL'UFFICIO DEFINITIVO CON LE NORME DETTATE DALL'ART. 64 DELLA
LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE.
NELLA SALA DI OGNI SEZIONE ELETTORALE DEBBONO ESSERE AFFISSI:
A) LA DELIBERAZIONE COMUNALE DI CUI ALL'ART. 10 DELLA LEGGE;
B) LA LISTA DEGLI ELETTORI;
C) UN ESTRATTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO CONTENENTE LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VOTAZIONE DEGLI ELETTORI;
D) LA FORMULA DELL'INTERROGAZIONE.
DEV'ESSERE INOLTRE TENUTO A DISPOSIZIONE DEGLI ELETTORI UN CONGRUO NUMERO DI SCHEDE. AD OGNI RICHIESTA DELL'ELETTORE, IL PRESIDENTE DEVE CONSEGNARGLI TANTO LA SCHEDA AFFERMATIVA QUANTO LA NEGATIVA.
LE SCHEDE PER LA VOTAZIONE NON POSSONO ESSERE CHE QUELLE PREDISPOSTE DAL COMUNE NEI MODI INDICATI DALL'ART. 97, SENZA ALCUN SEGNO CHE POSSA SERVIRE A FAR RICONOSCERE IL VOTANTE. LE SCHEDE DEBBONO ESSERE PIEGATE IN QUATTRO NELL'ATTO DELLA LORO CONSEGNA AL PRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE.
SONO NULLE:
A) LE SCHEDE NON PREPARATE E NON DISTRIBUITE DAL COMUNE SECONDO LE INDICAZIONI SUDDETTE;
B) QUELLE NELLE QUALI L'ELETTORE SI È FATTO CONOSCERE O CHE PORTANO O CONTENGONO SEGNI CHE POSSANO RITENERSI DESTINATI A FAR CONOSCERE IL VOTANTE;
C) QUELLE CHE CONTENGONO QUALSIASI ALTRA INDICAZIONE OLTRE QUELLE STABILITE DALL'ART. 97.
LO SCRUTINIO DEV'ESSERE ESEGUITO SENZA INTERRUZIONE, QUALUNQUE SIA IL NUMERO DEI VOTANTI DELLA SEZIONE.
SONO NOTATI E RESI DI PUBBLICA RAGIONE, NEI MODI STABILITI DALLA LEGGE COMUNALE, I VOTI PER IL SÌ E QUELLI PER IL NO.
LA PROPOSTA S'INTENDE APPROVATA SE IL NUMERO DELLE SCHEDE CONTENENTI IL SÌ RAGGIUNGE LA METÀ PIÙ UNO DEI VOTANTI. IN CASO DI PARITÀ S'INTENDE RESPINTA.
LA GIUNTA COMUNALE ENTRO TRE GIORNI PUBBLICA IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE.
QUANDO IN UNA O PIÙ SEZIONI SIA MANCATA O SIA STATA ANNULLATA LA VOTAZIONE, SE IL VOTO DEGLI ELETTORI DI TALI SEZIONI NON INFLUISCE SULL'ESITO DELLA VOTAZIONE STESSA, NON OCCORRE CHE QUESTA SIA IN ESSE RIPETUTA.
IN CASO DIVERSO LA VOTAZIONE SEGUIRÀ IN QUELLA O QUELLE SEZIONI ENTRO UN MESE, NEL GIORNO CHE SARÀ STABILITO DALLA GIUNTA MUNICIPALE, COME ALL'ART. 94.
CONTRO LE OPERAZIONI DEL VOTO E DELLO SCRUTINIO OGNI ELETTORE DEL COMUNE PUÒ RICORRERE ENTRO QUINDICI GIORNI AL CONSIGLIO COMUNALE, E CONTRO LE DECISIONI DI QUESTO È AMMESSO RICORSO, PURE ENTRO QUINDICI GIORNI, ALLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA.
TANTO IL CONSIGLIO COMUNALE, QUANTO LA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA DEVONO PRONUNCIARSI ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DEI RICORSI MEDESIMI.
CONTRO LA DECISIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA SI PUÒ RICORRERE, ANCHE IN MERITO, ALLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO. IL RICORSO VIENE ISCRITTO NEL RUOLO D'URGENZA, A NORMA DELL'ART. 36 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DAVANTI ALLA IV SEZIONE.
IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA E LA IV SEZIONE, QUANDO ACCOLGONO I RICORSI, ANNULLANO I RISULTATI DELLO SCRUTINIO O, SECONDO I CASI, LO CORREGGONO ED ORDINANO UNA NUOVA VOTAZIONE IN TUTTO IL COMUNE OD IN ALCUNA DELLE SEZIONI, IN CONFORMITÀ DELLE NORME CONTENUTE NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI.
NON È AMMESSO RICORSO IN VIA GIUDIZIARIA.
QUALORA NEL TEMPO IN CUI DEBBA AVVENIRE LA VOTAZIONE DEGLI ELETTORI SIA SCIOLTO IL CONSIGLIO COMUNALE, LA VOTAZIONE PUÒ ESSERE SOSPESA CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DAL REGIO COMMISSARIO.
IN TAL CASO, APPENA RICOSTITUITO IL CONSIGLIO COMUNALE, E NON PIÙ TARDI DI QUINDICI GIORNI, LA NUOVA RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DELIBERA, A NORMA DELL'ART. 10 DELLA LEGGE, SULL'ASSUNZIONE DIRETTA DEL SERVIZIO, GIÀ PROPOSTA DALLA CESSATA AMMINISTRAZIONE.
SE IL CONSIGLIO COMUNALE CONFERMA LA PRECEDENTE PROPOSTA, SI PROCEDE SENZ'ALTRO ALLA VOTAZIONE DI CUI ALL'ART. 13 DELLA LEGGE.
SE VIENE MODIFICATA IN TUTTO OD IN PARTE, DEVE RIPETERSI LA PROCEDURA STABILITA PER CONSEGUIRE NUOVAMENTE IL PARERE FAVOREVOLE DELLA COMMISSIONE REALE PRIMA DI ADDIVENIRE ALLA VOTAZIONE DA PARTE DEGLI ELETTORI.
QUALORA IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE RESPINGA LA PROPOSTA, S'INTENDE REVOCATA E SENZA ALCUN EFFETTO LA DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PRECEDENTE.
PER LA VOTAZIONE DI CUI ALL'ART. 13 DELLA LEGGE VALGONO LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 102 E SEGUENTI DEL CAPO 4/A TITOLO 2/A DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE, IN QUANTO SIANO APPLICABILI.
SE LA VOTAZIONE DA PARTE DEGLI ELETTORI È FAVOREVOLE ALL'ASSUNZIONE DEL SERVIZIO, IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA, A NORMA DEGLI ARTICOLI 3 E 14 DELLA LEGGE E 4 DEL PRESENTE REGOLAMENTO, IL REGOLAMENTO SPECIALE, IL QUALE DEV'ESSERE TRASMESSO AL PREFETTO CHE LO RENDE ESECUTIVO IN SEGUITO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA, DA EMETTERSI ENTRO TRENTA GIORNI DELL'AVVENUTA COMUNICAZIONE.
LA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA, QUANDO SIA CONTRARIA IN TUTTO OD IN PARTE ALL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SPECIALE, SI PRONUNCIA CON DELIBERAZIONE MOTIVATA, INDICANDO LE MODIFICAZIONI CHE RITIENE NECESSARIE VI SIANO APPORTATE O LE MODIFICAZIONI PER CUI NON CREDE DI POTERLO APPROVARE.
IL PREFETTO COMUNICA D'URGENZA QUESTA DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE. OVE QUESTO ACCETTI LE PROPOSTE MODIFICAZIONI, IL REGOLAMENTO VIENE SENZ'ALTRO RESO ESECUTORIO DAL PREFETTO.
IN CASO CONTRARIO QUESTI RIMETTE GLI ATTI AL MINISTERO DELL'INTERNO, CHE DECIDE SUL CONFORME PARERE DELLA COMMISSIONE REALE.
SE LA VOTAZIONE DA PARTE DEGLI ELETTORI È CONTRARIA ALL'ASSUNZIONE DIRETTA DEL SERVIZIO, LA RIPRESENTAZIONE DELL PROPOSTA AGLI ELETTORI STESSI PUÒ AVER LUOGO SOLTANTO DOPO TRE ANNI PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, IN SEGUITO ALLA QUALE LA GIUNTA MUNICIPALE PROVVEDE A NORMA DEL PRECEDENTE ART. 94.
NEL CASO CONTEMPLATO DALL'ARTICOLO PRECEDENTE, UN QUARTO DEGLI ELETTORI AMMINISTRATIVI ISCRITTI NELL'ULTIMA LISTA APPROVATA PUÒ CHIEDERE CHE LA PROPOSTA SIA RIPRESENTATA, DOPO DECORSO UN ANNO DALLA DATA DELLA PRECEDENTE VOTAZIONE, AL CORPO ELETTORALE.
LA RELATIVA DOMANDA DEV'ESSERE PRESENTATA AL SINDACO CON LE FIRME AUTENTICHE FOGLIO PER FOGLIO DA PUBBLICO NOTAIO, IL QUALE DEVE PURE CERTIFICARE CHE LE FIRME SONO STATE APPOSTE DOPO LETTO AGLI ELETTORI IL CONTENUTO DELLA DOMANDA, CHE DEV'ESSERE RIPETUTO SOPRA CIASCUN FOGLIO.
IL SINDACO PRESENTA L'ISTANZA ALLA GIUNTA MUNICIPALE, LA QUALE, RICONOSCIUTA LA LEGALITÀ DI ESSA, PROVVEDE A NORMA DELL'ART. 94, RIFERENDONE AL CONSIGLIO NELLA SUA PRIMA ADUNANZA.
§ 3/A. SERVIZI DA ESERCITARSI IN ECONOMIA.
IL RICORSO CONTRO LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO IN ECONOMIA DI SERVIZI MUNICIPALI DEVE ESSERE PRESENTATO NEL TERMINE DI QUINDICI GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE STESSA.
A CURA DEL PREFETTO DEV'ESSERE ACCERTATO SE LE FIRME SONO AUTENTICATE NEL MODO PRESCRITTO DALL'ARTICOLO PRECEDENTE, SE I RICORRENTI HANNO LA QUALITÀ DI ELETTORI DEL COMUNE E SE IL LORO NUMERO CORRISPONDE AL QUINTO VOLUTO DALLA LEGGE.
SE IL RICORSO ANZIDETTO È STATO PRODOTTO PRIMA CHE SULLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SIASI PRONUNCIATA LA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA, IL PREFETTO LO COMUNICA INSIEME CON LA DELIBERAZIONE STESSA ALL'AUTORITÀ TUTORIA.
QUALORA LA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA, O PRIMA O DOPO PERVENUTO IL RICORSO, ABBIA APPROVATO L'ATTO CONSILIARE, IL PREFETTO TRASMETTE IL RICORSO DEBITAMENTE ISTRUITO INSIEME CON LA DELIBERAZIONE TUTORIA AL MINISTERO DELL'INTERNO PER LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE REALE; QUANDO INVECE SIA STATA NEGATA L'APPROVAZIONE TUTORIA, AVVERTE GLI INTERESSATI DELLA MANCATA RAGIONE DEL RICORSO.
PRIMA DI NEGARE L'APPROVAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI ASSUNZIONE DEI SERVIZI IN ECONOMIA, LA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA O LA COMMISSIONE REALE NE DEBBONO FAR CONOSCERE I MOTIVI AL CONSIGLIO COMUNALE FISSANDOGLI UN TERMINE PER PRESENTARE LE SUE DEDUZIONI, DECORSO IL QUALE DECIDONO DEFINITIVAMENTE.
IL CONSIGLIO COMUNALE DEVE DELIBERARE COME INTENDE DI PROVVEDERE AL SERVIZIO PEL QUALE FU NEGATO L'ESERCIZIO IN ECONOMIA, ENTRO UN CONGRUO TERMINE DALLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO RELATIVO, DA ASSEGNARSI DAL PREFETTO, E NEI MODI CONSENTITI DALL'ART. 16, ULTIMO CAPOVERSO, DELLA LEGGE. IN CASO CONTRARIO LA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA PROVVEDE DI UFFICIO SECONDO LE NORME DELLA LEGGE COMUNALE.
CAPO III. APPROVAZIONE DEI BILANCI E DEI CONTI E VIGILANZA SUL L'AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE.
§ 1/A. APPROVAZIONE ED ESERCIZIO DEI BILANCI ED APPROVAZIONE DEI CONTI.
A) BILANCI.
IL CONSIGLIO COMUNALE CONVOCATO, OVE OCCORRA, ESPRESSAMENTE, DELIBERA NON PIÙ TARDI DEL 15 OTTOBRE IL BILANCIO PREVENTIVO DELL'AZIENDA SEPARATAMENTE DA QUELLO DEL COMUNE, E SEMPRE IN PRECEDENZA.
NELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO E DELLE RELATIVE ED EVENTUALI PROPOSTE DI VARIAZIONI IL CONSIGLIO COMUNALE PUÒ FAR INTERVENIRE NEL PROPRIO SENO, PER FORNIRE CHIARIMENTI E NOTIZIE, IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE E IL DIRETTORE DELL'AZIENDA.
IL BILANCIO DELL'AZIENDA, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, VIENE TRASMESSO, CON TUTTI I DOCUMENTI ALLEGATI, AL PREFETTO PER L'APPROVAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA.
PER L'APPROVAZIONE DEI BILANCI DELLE AZIENDE DA PARTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA SI APPLICA LA PROCEDURA PRESCRITTA DAL REGOLAMENTO APPROVATO COL REGIO DECRETO 5 OTTOBRE 1902, N. 457, SUL SERVIZIO DI RAGIONERIA NELLE PREFETTURE.
I PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE A NORMA DEGLI ARTICOLI 6 E 17 DELLA LEGGE E 52 DEL PRESENTE REGOLAMENTO PER LE SPESE VINCOLANTI IL BILANCIO OLTRE L'ANNO OD A CUI NON SIA POSSIBILE FAR FRONTE NÉ MEDIANTE PRELEVAMENTO DAL FONDO PER LE SPESE MAGGIORI ED IMPREVISTE, NÉ MEDIANTE STORNI, VENGONO DELIBERATI DAL CONSIGLIO COMUNALE DESTINANDO I FONDI IN ENTRATA. LA DELIBERAZIONE RELATIVA, CORREDATA DAI NECESSARI DOCUMENTI CONTABILI E TECNICI, VIENE TRASMESSA AL PREFETTO PER L'APPROVAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA.
LE SPESE, CUI SI POSSA FAR FRONTE SOLO MEDIANTE STORNI DA CAPITOLO A CAPITOLO O MEDIANTE I PROVVEDIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE, QUANDO PRESENTINO UN CARATTERE DI ASSOLUTA URGENZA, TALE CHE UN RITARDO RIUSCIREBBE DI GRAVE DANNO O ESIZIALE ALL'AZIENDA, POSSONO ESSERE ESEGUITE DALLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ ANCHE PRIMA CHE SIANO STATE APPROVATE A NORMA DEI DUE ARTICOLI PRECEDENTI.
LA COMMISSIONE DEVE PERÒ RIFERIRNE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE PER L'APPROVAZIONE.
LE DELIBERAZIONI PRESE DALLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE PER AUTORIZZARE LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI A LICITAZIONE O A TRATTATIVA PRIVATA A NORMA DELL'ART. 54, DEVONO ESSERE COMUNICATE AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA PRIMA ADUNANZA PER L'APPROVAZIONE.
I CONTRATTI STIPULATI IN CONFORMITÀ DELLE DISPOSIZIONI RICHIAMATE NEL COMMA PRECEDENTE NON SONO SOGGETTI AL VISTO DELL'AUTORITÀ POLITICA, ALLA QUALE PERÒ DEBBONO SEMPRE ESSERE COMUNICATI E DALLA QUALE POSSONO ESSERE ANNULLATI PER VIOLAZIONE DELLE LEGGI O DEI REGOLAMENTI GENERALI E SPECIALI.
LA COMMISSIONE DEVE PRESENTARE ALLA GIUNTA COMUNALE, ALLA FINE DI OGNI SEMESTRE O ALLA FINE DEI PERIODI FISSATI NEL REGOLAMENTO SPECIALE, UNA RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DELL'AZIENDA.
LO STATO DELLA CASSA DELL'AZIENDA, LA TENUTA DELLA RELATIVA CONTABILITÀ E L'ANDAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIRETTORE SONO VERIFICATI UNA VOLTA OGNI SEI MESI DAL SINDACO, ASSISTITO DAL SEGRETARIO DEL COMUNE E, QUANDO ESISTA, ANCHE DAL RAGIONIERE COMUNALE.
IL SINDACO PUÒ PROCEDERE A VERIFICHE ED ISPEZIONI STRAORDINARIE SEMPRE CHE LO CREDA OPPORTUNO O NE SIA RICHIESTO DAL CONSIGLIO O DALLA GIUNTA MUNICIPALE.
VERIFICHE ED ISPEZIONI STRAORDINARIE POTRANNO ESSERE COMPIUTE PURE IN QUALSIASI TEMPO DA DELEGATI PREFETTIZI.
B) CONTI.
IL CONSIGLIO COMUNALE, CONVOCATO ESPRESSAMENTE OVE OCCORRA, DELIBERA I CONTI ENTRO IL MESE DI APRILE.
AVVENUTA TALE DELIBERAZIONE, I CONTI SONO DEPOSITATI, PER LA DURATA DI OTTO GIORNI CONSECUTIVI, NELLA SEGRETERIA DEL COMUNE, PER GLI EFFETTI PREVISTI DALL'ULTIMO CAPOVERSO DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE.
TALE DEPOSITO VIENE PORTATO A CONOSCENZA DEL PUBBLICO MEDIANTE AVVISI, CHE DEBBONO RIMANERE AFFISSI ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE E ALLA PORTA ESTERNA DELLA SEDE DELL'AZIENDA, SE QUESTA È FUORI DELLA SEDE COMUNALE, PER TUTTA LA DURATA DEL DEPOSITO STESSO.
DECORSO IL DETTO TERMINE, IL SINDACO TRASMETTE IMMEDIATAMENTE AL PREFETTO I CONTI CON TUTTI I DOCUMENTI PRESCRITTI E COI RECLAMI CHE EVENTUALMENTE FOSSERO STATI PRESENTATI, PER LE DECISIONI DEL CONSIGLIO DI PREFETTURA.
PER LA DELIBERAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E PER L'APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI PREFETTURA DEI CONTI DELLE AZIENDE SI APPLICANO LE NORME IN VIGORE PEI CONTI COMUNALI, COMPRESE QUELLE STABILITE DAL REGOLAMENTO APPROVATO COL REGIO DECRETO 5 OTTOBRE 1902, N. 457.
I REVISORI DEI CONTI DELLE AZIENDE SONO, DI REGOLA, DIVERSI DA QUELLI NOMINATI PEI CONTI COMUNALI; MA ALLA NOMINA DI ESSI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 145 DEL REGOLAMENTO COMUNALE 19 SETTEMBRE 1899, N. 394, MODIFICATO CON REGIO DECRETO DICEMBRE 1901, N. 566.
§ 2/A. VIGILANZA SULL'AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE.
A) PROVVEDIMENTI SULLE DELIBERAZIONI DELLE COMMISSIONI AMMINISTRATRICI.
DEL REGOLARE INVIO DEI VERBALI DELLE DELIBERAZIONI CHE, AI TERMINI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE, SI TRASMETTONO ALL'AUTORITÀ POLITICA, E DELLA LORO ESATTEZZA È RESPONSABILE IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE DELL'AZIENDA, OVE ESISTA, E IN MANCANZA IL DIRETTORE.
IL SOTTOPREFETTO PUÒ CON DECRETO MOTIVATO SOSPENDERE L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI INDICATE NEL SECONDO CAPOVERSO DELL'ART. 18 DELLA LEGGE, SEMPRE CHE QUESTE NON SIANO STATE ANCORA ESEGUITE. IN CASO CONTRARIO EGLI SI LIMITA A PROVOCARE DAL PREFETTO IL RELATIVO DECRETO DI ANNULLAMENTO.
IL DECRETO DI SOSPENSIONE VIENE COMUNICATO CONTEMPORANEAMENTE AL PREFETTO ED AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE.
L'ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE PUÒ ESSERE PRONUNCIATO ENTRO TRENTA GIORNI, ANCHE SE NON SIA INTERVENUTO IL DECRETO DI SOSPENSIONE.
PERÒ IN TAL CASO, SALVO CHE VI SIA EVIDENTE PERICOLO NEL RITARDO O CHE STIA PER DECORRERE IL TERMINE PREFISSO DAL PENULTIMO CAPOVERSO DELL'ART. 18 DELLA LEGGE, IL PREFETTO DEVE COMUNICARE ALLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE, PER LE OPPORTUNE CONTRODEDUZIONI DA PRESENTARSI NEL TERMINE ASSEGNATO CON LA LETTERA STESSA DI COMUNICAZIONE, I MOTIVI PER I QUALI REPUTA CHE LA DELIBERAZIONE POTREBBE ESSERE ANNULLATA.
LE DELIBERAZIONI CHE IMPORTINO UNA EVIDENTE LESIONE DEGLI INTERESSI DELL'AZIENDA SONO ANNULLATE, SENTITO IL CONSIGLIO DI PREFETTURA E SUL CONFORME PARERE DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA GIUSTA L'ULTIMO CAPOVERSO DELL'ART. 18 DELLA LEGGE, QUANTUNQUE SIANO REGOLARI PER LA FORMA E SIANO RIVESTITE D'OGNI ALTRO REQUISITO DI LEGALITÀ, A NORMA DELL'ARTICOLO PRECEDENTE.
CONTRO IL DECRETO DI ANNULLAMENTO EMESSO DAL PREFETTO LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE E GLI INTERESSATI POSSONO RICORRERE, NEL TERMINE DI QUINDICI GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DEL DECRETO STESSO, AL GOVERNO DEL RE, IL QUALE PROVVEDE CON DECRETO REALE, SENTITO IL CONSIGLIO DI STATO ED, OCCORRENDO, LA COMMISSIONE REALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE.
TRASCORSO IL TERMINE DI TRENTA GIORNI SENZA CHE SIA STATO PRONUNZIATO L'ANNULLAMENTO, RIMANE SENZA EFFETTO IL DECRETO DI SOSPENSIONE CHE FOSSE STATO EMANATO E L'ANNULLAMENTO NON PUÒ PIÙ ESSERE PRONUNZIATA DAL PREFETTO.
RIMANGONO SEMPRE SALVE LE NULLITÀ DI DIRITTO CONCERNENTI LE DELIBERAZIONI ED I PROVVEDIMENTI PRESI IN ADUNANZE ILLEGALI O SOPRA OGGETTI ESTRANEI ALLE ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE O QUANDO SI SIANO VIOLATE LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE.
TALI NULLITÀ POSSONO ESSERE PRONUNCIATE IN QUALUNQUE TEMPO, SIA SOPRA RICORSO O DENUNZIA, SIA PER PROPRIA INIZIATIVA, DAL GOVERNO DEL RE, IL QUALE PROVVEDE CON DECRETO REALE, SENTITO IL CONSIGLIO DI STATO.
B) SCIOGLIMENTO DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE.
QUALORA, ESSENDOVI MOTIVI PER RITENERE CHE LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE NON OTTEMPERI ALLE NORME DI LEGGE E DEI REGOLAMENTI GENERALI E SPECIALI, OVVERO PREGIUDICHI GLI INTERESSI DELL'AZIENDA: UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE FATTA PROPOSTA MOTIVATA PER ISCRITTO DI SCIOGLIMENTO DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE, LA PROPOSTA STESSA È PRESENTATA AL SINDACO, IL QUALE È TENUTO AD INSCRIVERLA ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA TORNATA DEL CONSIGLIO, SE QUESTO È IN SESSIONE ORDINARIA. IN CASO CONTRARIO IL SINDACO DEVE PROVVEDERE PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO IN SEDUTA STRAORDINARIA ENTRO DIECI GIORNI AL PIÙ TARDI.
NELLO STESSO TERMINE IL SINDACO DEVE CONVOCARE IL CONSIGLIO SE LA PROPOSTA MOTIVATA È FATTA DAL PREFETTO.
IL CONSIGLIO COMUNALE, DOPO ASSEGNATO UN TERMINE PERENTORIO ALLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE PERCHÉ POSSA PRESENTARE LE SUE DEDUZIONI, DELIBERA SULLA PROPOSTA SUDDETTA.
LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SULLA PROPOSTA DI SCIOGLIMENTO È VALIDA SE ADOTTATA COLL'INTERVENTO DI ALMENO DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
QUALORA IL CONSIGLIO COMUNALE, CONVOCATO PER GLI EFFETTI DEL PRECEDENTE ARTICOLO NON POSSA PEL MANCATO INTERVENTO DI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI DELIBERARE SULLA PROPOSTA DI SCIOGLIMENTO, ED OCCORRA QUINDI, A TERMINI DEL CAPOVERSO QUARTO DELL'ART. 19 DELLA LEGGE, UNA SECONDA CONVOCAZIONE, QUESTA DEVE AVER LUOGO A DISTANZA NON MINORE DI OTTO GIORNI, NÉ MAGGIORE DI QUINDICI.
IL CONSIGLIO COMUNALE PUÒ RICORRERE ENTRO 15 GIORNI AL GOVERNO DEL RE CONTRO IL PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA CHE RIFIUTA DI APPROVARE LA DELIBERAZIONE DI SCIOGLIMENTO DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE. SU TALE RICORSO SI PROVVEDE CON REGIO DECRETO, SENTITO IL PARERE DELLA COMMISSIONE REALE.
SE, DOPO ESSERE STATE ACCERTATE LE RESPONSABILITÀ DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE A NORMA DELL'ART. 7 DELLA LEGGE, OVVERO QUANDO, NON OSTANTE CHE L'AZIENDA PER GRAVE TRASCURATEZZA OD ABBANDONO DA PARTE DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE TROVISI NELLA IMPOSSIBILITÀ DI FUNZIONARE, IL CONSIGLIO COMUNALE OMETTA DI DELIBERARE LO SCIOGLIMENTO DELLA COMMISSIONE MEDESIMA, IL PREFETTO INVITA IL CONSIGLIO STESSO A PROVVEDERVI ENTRO UN CONGRUO TERMINE.
DECORSO QUESTO TERMINE SENZA ADEMPIMENTO, IL PREFETTO, SUL CONFORME PARERE DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA, DECRETA DI UFFICIO LO SCIOGLIMENTO.
LA GIUNTA MUNICIPALE, NELL'ASSUMERE LA DIREZIONE DELL'AZIENDA IN SEGUITO A SCIOGLIMENTO DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE, PUÒ DELEGARNE LE ATTRIBUZIONI ESECUTIVE AD UNO DEI SUOI MEMBRI, SENZA CHE CON CIÒ SI INTENDA ESONERATA DALLA RESPONSABILITÀ DEGLI ATTI DA QUESTO COMPIUTI.
I MEMBRI DELLA GIUNTA NON HANNO TITOLO A RIMUNERAZIONE NÉ A PARTECIPAZIONE AGLI UTILI.
NEL CASO CHE LA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA ESPRIMA PARERE CONTRARIO ALLO SCIOGLIMENTO DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE, E, CIÒ NONOSTANTE, IL PREFETTO PERSISTA NEL RITENERE NECESSARIO TALE PROVVEDIMENTO NEI CASI PREVISTI DAL TERZO CAPOVERSO DELL'ART. 19 DELLA LEGGE, IL PREFETTO MEDESIMO PUÒ RICORRERE AL GOVERNO DEL RE CON RAPPORTO CIRCOSTANZIATO E MOTIVATO, AL QUALE DEBBONO ESSERE UNITI TUTTI I DOCUMENTI NECESSARI, COMPRESO IL PARERE NEGATIVO DELLA GIUNTA. IL GOVERNO PROVVEDE SUL DETTO RICORSO CON REGIO DECRETO, SUL CONFORME PARERE DELLA COMMISSIONE REALE, CHE, SE FAVOREVOLE, TIENE LUOGO DI QUELLO DELLA GIUNTA PER TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE.
IL PREFETTO, NEL CASO PREVISTO DALL'ULTIMO CAPOVERSO DELL'ART. 19 DELLA LEGGE, PUÒ NOMINARE A COMMISSARIO PER LA TEMPORANEA AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA O UN FUNZIONARIO GOVERNATIVO O UN ELEGGIBILE A CONSIGLIERE COMUNALE, CHE SIA TECNICAMENTE COMPETENTE.
IL TERMINE DI UN MESE PREFISSO DAI DUE ULTIMI CAPOVERSI DELL'ART. 19 DELLA LEGGE, DECORRE DALLA DATA IN CUI LA GIUNTA MUNICIPALE O IL COMMISSARIO PREFETTIZIO, RISPETTIVAMENTE, HANNO ASSUNTO L'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE.
LE INDENNITÀ DOVUTE AL COMMISSARIO SONO A CARICO DELLA AZIENDA, SALVO RIVALSA CONTRO GLI AMMINISTRATORI, RESPONSABILI, E LA MISURA DI ESSE È DETERMINATA DAL PREFETTO, SENTITA LA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA.
QUALORA IL CONSIGLIO COMUNALE NON PROCEDA ENTRO IL TERMINE DI UN MESE STABILITO DALL'ART. 19 DELLA LEGGE ALLA NOMINA DELLA NUOVA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE, TALE NOMINA VIEN FATTA DALLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA SOPRA RICHIESTA DEL PREFETTO.
IN CASO DI SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, MA NON DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE, IL PRESIDENTE CESSA DALLE SUE FUNZIONI ED ANCHE DAL FAR PARTE DELLA COMMISSIONE A DECORRERE DAL GIORNO IN CUI IL COMMISSARIO REGIO ASSUME L'UFFICIO.
TALI FUNZIONI SONO DA LUI RIPRESE APPENA CESSATA LA GESTIONE DEL COMMISSARIO REGIO.
IL COMMISSARIO REGIO PUÒ DELEGARE LA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE AD UNA PERSONA TECNICAMENTE COMPETENTE, LA CUI SCELTA PUÒ CADERE SULLO STESSO PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE.
§ 3/A. RIFORME, REVOCHE E LIQUIDAZIONE DELLE AZIENDE.
A) INCHIESTE.
PER L'ESECUZIONE DELLE INCHIESTE DI CUI ALL'ART. 20 DELLA LEGGE, IL PREFETTO INCARICA UNO O PIÙ COMMISSARI DI SUA FIDUCIA, PONENDO LE SPESE RELATIVE A CARICO DELL'AZIENDA, SALVO RIVALSA VERSO DI CHI RAGIONE.
I FUNZIONARI INQUIRENTI HANNO DIRITTO DI ESAMINARE TUTTI GLI ATTI DELL'AZIENDA, DI QUALUNQUE SPECIE SIANO, E DI PROCEDERE A TUTTE LE VERIFICHE CHE CREDERANNO OPPORTUNE NEGLI UFFICI E NELLE OFFICINE, CON LA NECESSARIA ASSISTENZA, SIA DALLA AUTORITÀ MUNICIPALE, SIA DALL'AMMINISTRAZIONE E DAL PERSONALE DELL'AZIENDA; MA DEBBONO, NEL TEMPO E NELLA FORMA CHE REPUTERANNO PIÙ OPPORTUNI, CONTESTARE LE ACCUSE E LE IRREGOLARITÀ ALLA COMMISSIONE ED AL DIRETTORE TECNICO E COMUNICARE LORO I RILIEVI FATTI, AFFINCHÉ ESSI POTRANNO PRESENTARE I DISCARICHI E LE CONTRODEDUZIONI CHE CREDERANNO.
PRIMA DI SENTIRE LA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA, IL PREFETTO DEVE COMUNICARE GLI ATTI DELLA INCHIESTA ESEGUITA O SOMMARIAMENTE I RISULTATI DI ESSA, QUANDO NON OSTINO RAGIONI DI ORDINE PUBBLICO O DI ASSOLUTA URGENZA, AL CONSIGLIO COMUNALE ED ANCHE ALLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE PER LE LORO DEDUZIONI, DA PRESENTARSI ENTRO UN CONGRUO TERMINE STABILITO DAL PREFETTO STESSO.
GLI ATTI MEDESIMI, CORREDATI DEL PARERE DELL'AUTORITÀ TUTORIA E DELLE EVENTUALI DEDUZIONI DEI CORPI LOCALI, DEVONO ESSERE IN BREVE TRASMESSI ALLA COMMISSIONE REALE, ACCOMPAGNATI DA PARTICOLAREGGIATO RAPPORTO.
B) RIFORME.
QUALORA LE CONDIZIONI DELL'AZIENDA, ACCERTATE DALL'INCHIESTA, NON SIANO TALI DA RENDERE NECESSARIA LA REVOCA, IL PREFETTO, SENTITA LA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA ED, OCCORRENDO, IL PARERE DEL GENIO CIVILE O DI ALTRI CORPI COMPETENTI, CONCRETA LO SCHEMA DELLE RIFORME DA APPORTARE AL FUNZIONAMENTO DELL'AZIENDA E NE DÀ COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE ED, OVE OCCORRA, ALLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE PER LE LORO OSSERVAZIONI, ASSEGNANDO IL PERENTORIO TERMINE ENTRO IL QUALE DEBBONO PRESENTARLE.
DECORSO QUESTO TERMINE, IL PREFETTO TRASMETTE GLI ATTI MEDESIMI ALLA COMMISSIONE REALE CON APPOSITO RAPPORTO.
QUANDO LA COMMISSIONE REALE RICONOSCA CONVENIENTI LE PROPOSTE RIFORME, IL PREFETTO RENDE OBBLIGATORIE QUESTE ED IN GENERE I PROVVEDIMENTI RITENUTI NECESSARI AL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL'AZIENDA, ASSEGNANDO UN CONGRUO TERMINE PER LA RELATIVA ESECUZIONE, SALVO A FARLI ESEGUIRE DI UFFICIO IN CASO DI INADEMPIMENTO.
LE MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO SPECIALE DELL'AZIENDA E LE RIFORME PARZIALI ALL'ORDINAMENTO DELL'AZIENDA STESSA, SPECIALMENTE SE DIPENDENTI DAL GRADUALE INCREMENTO O DECREMENTO DEL SERVIZIO, VENGONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE E RESE ESECUTORIE ENTRO TRENTA GIORNI DAL PREFETTO, SUL CONFORME PARERE DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA.
LE MODIFICAZIONI E RIFORME PIÙ RADICALI, O RITENUTE TALI DALLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA, CHE IMPLICANO UNA TRASFORMAZIONE DELLA BASE TECNICA O FINANZIARIA DELL'AZIENDA, DEVONO ESSERE APPROVATE SEGUENDO IL PROCEDIMENTO STABILITO PER L'ASSUNZIONE DEL SERVIZIO. IL RELATIVO PROGETTO DEVE INDICARE, PER QUANTO POSSA RIGUARDARE LA MODIFICAZIONE PROPOSTA, TUTTI I DATI STABILITI NELL'ART. 86 DEL PRESENTE REGOLAMENTO E SPECIFICARE INOLTRE IN MODO PARTICOLAREGGIATO I RISULTATI OTTENUTI DALL'AZIENDA.
C) RIUNIONI DI AZIENDE.
LA RIUNIONE DI DUE O PIÙ AZIENDE PUÒ ESSERE DELIBERATA DAL CONSIGLIO COMUNALE AI TERMINI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE.
IL PREFETTO, NEL RENDERE ESECUTORIA LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, STABILISCE IL TERMINE ENTRO IL QUALE IL CONSIGLIO STESSO DEVE APPROVARE IL REGOLAMENTO SPECIALE DELL'UNICA AZIENDA DA COSTITUIRSI. DECORSO TALE TERMINE SENZA CHE IL CONSIGLIO ABBIA PROVVEDUTO, SI SOSTITUISCE AD ESSO LA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA.
FINO A CHE IL REGOLAMENTO SPECIALE DELL'AZIENDA DA COSTITUIRSI NON SIA DIVENUTO ESECUTORIO A NORMA DELL'ART. 15 DELLA LEGGE, RIMANGONO IN FUNZIONE LE COMMISSIONI AMMINISTRATRICI, IL DIRETTORE E IL PERSONALE DELLE AZIENDE SINGOLE. LE DETTE COMMISSIONI NON POTRANNO IN TALE PERIODO COMPIERE ALCUN ATTO CHE NON SIA RELATIVO AL NORMALE ANDAMENTO DEI RISPETTIVI SERVIZI.
IL PREFETTO, NEL RENDERE ESECUTORIO IL REGOLAMENTO DELLE AZIENDE RIUNITE, FISSA IL TERMINE ENTRO CUI IL CONSIGLIO COMUNALE DOVRÀ PROCEDERE ALLA NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA NUOVA AZIENDA. ENTRO LO STESSO TERMINE LE COMMISSIONI AMMINISTRATRICI DELLE CESSANTI AZIENDE DEBBONO CURARE LA PRESENTAZIONE DEI CONTI PRESCRITTI DAGLI ARTICOLI 76 E 77 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
AVVENUTA LA NOMINA DELLA NUOVA COMMISSIONE, IL SINDACO PROCEDE ALLA VERIFICA DELLA CASSA, DELLA CONTABILITÀ E DEL PATRIMONIO DI CIASCUNA DELLE CESSANTI AZIENDE COLL'INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA NUOVA COMMISSIONE E DEL PRESIDENTE E DEL DIRETTORE DELLE RISPETTIVE AZIENDE CESSANTI. I VERBALI DI TALI VERIFICHE VENGONO ALLEGATI AI CONTI.
IN SEGUITO A CIÒ LE COMMISSIONI E I DIRETTORI DELLE SINGOLE AZIENDE CESSANO DALLE FUNZIONI. SONO PERÒ TENUTI A FORNIRE ALLA NUOVA COMMISSIONE LE INFORMAZIONI DI CUI FOSSERO RICHIESTI RELATIVAMENTE AI RISPETTIVI SERVIZI.
IL CONSIGLIO COMUNALE E LA COMMISSIONE PROCEDONO RISPETTIVAMENTE ALLA NOMINA DEL DIRETTORE E DEL PERSONALE DELLA NUOVA AZIENDA.
SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE IL DIRETTORE POTRÀ ESSERE SCELTO SENZA CONCORSO FRA I DIRETTORI DELLE AZIENDE CESSANTI, E IL PERSONALE DI QUESTE POTRÀ ESSERE CONSERVATO IN SERVIZIO NEI LIMITI DELLA PIANTA ORGANICA STABILITA DAL NUOVO REGOLAMENTO.
AI DIRETTORI, IMPIEGATI ED OPERAI DELLE AZIENDE CESSANTI, CHE NON SIANO ASSUNTI DALLA NUOVA AZIENDA O DAL COMUNE, VIENE CORRISPOSTA UN'INDENNITÀ PARI A SEI MESI DI STIPENDIO PER IL DIRETTORE, A TRE MESI PER GL'IMPIEGATI, A UN MESE DI SALARIO PER GLI OPERAI SENZA CHE POSSANO ACCAMPARE, IN DIPENDENZA DEL LICENZIAMENTO, ALCUN DIRITTO VERSO L'AZIENDA O VERSO IL COMUNE.
C) REVOCHE E LIQUIDAZIONE.
QUANDO LA COMMISSIONE REALE RICONOSCE CHE SI DEVE PROCEDERE ALLA REVOCA DELL'ASSUNZIONE DIRETTA DEL SERVIZIO, IL PREFETTO EMETTE IL RELATIVO DECRETO, COL QUALE NOMINA IL COMMISSARIO INCARICATO DELLA LIQUIDAZIONE DELL'AZIENDA, ED ORDINA LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PERCHÉ, ENTRO UN CONGRUO TERMINE, DELIBERI SE INTENDA CHE IL SERVIZIO VENGA SOPPRESSO, IN QUANTO SIA FACOLTATIVO, OVVERO APPALTATO OVVERO GESTITO AD ECONOMIA. IN QUEST'ULTIMO CASO SI OSSERVANO LE NORME STABILITE DALL'ART. 16, CAPOVERSO 1/A, DELLA LEGGE.
SE NEL TERMINE PREFISSO IL CONSIGLIO COMUNALE NON DELIBERA, IL PREFETTO PROMUOVE LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA, LA QUALE SI SOSTITUISCE AL CONSIGLIO COMUNALE.
IL DECRETO PREFETTIZIO DI REVOCA, DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE, È PUBBLICATO NEL FOGLIO DEGLI ANNUNZI LEGALI DELLA PROVINCIA E COMUNICATO AL SINDACO, CHE NE CURA L'IMMEDIATA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE ED IN TUTTI GLI ALTRI LUOGHI ORDINARI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.
IL DECRETO DI REVOCA IMPORTA DI DIRITTO IL LICENZIAMENTO DI TUTTO IL PERSONALE (DIRETTORE, IMPIEGATI, OPERAI) DELL'AZIENDA.
CIASCUNO DEI COMPONENTI DI ESSO, CHE NON SIA ASSUNTO IN SERVIZIO DAL COMUNE O DALL'APPALTATORE, HA DIRITTO AL TRATTAMENTO PREVISTO NEL CAPOVERSO DELL'ART. 153 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
AL PERSONALE CHE FOSSE TRATTENUTO IN SERVIZIO, NEL NUMERO E PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARI, DURANTE LE OPERAZIONI DI LIQUIDAZIONE, L'INDENNITÀ VIENE CORRISPOSTA NELL'ATTO DELLA DEFINITIVA CESSAZIONE DEL SERVIZIO.
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO ASSUME IMMEDIATAMENTE LA GESTIONE DELL'AZIENDA, PROCEDENDO CON L'INTERVENTO DEL SINDACO, DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE E DEL DIRETTORE TECNICO, ED, OVE LO RITENGA OPPORTUNO, COL SUSSIDIO DI UNO O PIÙ PERITI, ALLA VERIFICA DELLA CASSA, DELLA CONTABILITÀ E DEL PATRIMONIO DELL'AZIENDA.
DELLE OPERAZIONI DI VERIFICA DEBBONO ESSERE REDATTI APPOSITI VERBALI FIRMATI DA TUTTI GL'INTERVENUTI, AD ESSI DEBBONO UNIRSI GL'INVENTARI E LA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'AZIENDA, EGUALMENTE FIRMATI. TALI VERBALI DEVONO ESSERE, A CURA DEL COMMISSARIO, COMUNICATI AL PREFETTO.
IL COMMISSARIO, APPENA RICEVUTA LA CONSEGNA, INVITA IL DIRETTORE ED IL TESORIERE A RENDERE I RISPETTIVI CONTI ENTRO UN BREVE E CONGRUO TERMINE, BENCHÉ NON SIA GIUNTO IL TEMPO ASSEGNATO ALL'UOPO DEGLI ARTICOLI 76 E 77 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
IN CASO DI RIFIUTO O DI RITARDO, PROVVEDE DIRETTAMENTE ALLA COMPILAZIONE DEI CONTI STESSI.
IN OGNI CASO LI COMUNICA ALLA CESSATA COMMISSIONE PER LE OSSERVAZIONI CHE QUESTA CREDESSE DI FARE ENTRO UN TERMINE NON ECCEDENTE UN MESE, E POI LI TRASMETTE COI PROPRI RILIEVI AL SINDACO PER I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELL'AUTORITÀ SUPERIORE.
APPENA ORDINATA LA PRESENTAZIONE DEL CONTO FINANZIARIO, IL TESORIERE SPECIALE DELL'AZIENDA, SE ESISTE, CESSA DALLE SUE FUNZIONI E GLI SUBENTRA IL TESORIERE DEL COMUNE.
FINCHÉ NON SIA DIVENUTA ESECUTORIA LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CUI ALL'ART. 154, IL COMMISSARIO PREFETTIZIO TIENE L'AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA SENZA COMPIERE NESSUN ATTO ECCEDENTE LA GESTIONE ORDINARIA.
SOTTENTRA ALL'UOPO NELLE FACOLTÀ, ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITÀ SPETTANTI ALLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE E AL DIRETTORE, I QUALI CESSANO DALLE LORO FUNZIONI DAL MOMENTO DELLA CONSEGNA, MA SONO SEMPRE TENUTI A FORNIRE LE INFORMAZIONI DI CUI FOSSERO RICHIESTI RELATIVAMENTE ALL'AZIENDA.
IL PREFETTO, APPENA RICEVUTA COMUNICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI CUI NELL'ART. 156, STABILISCE, CON ALTRO SUO DECRETO, SENTITA LA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA, LA MISURA DELL'INDENNITÀ DA CORRISPONDERSI AL COMMISSARIO A CARICO DELL'AZIENDA, ED IL TERMINE ENTRO IL QUALE IL COMMISSARIO MEDESIMO DEVE COMPIERE LE SUE OPERAZIONI, TENENDO ALL'UOPO CONTO DEL PARERE DEL CONSIGLIO COMUNALE E SPECIALMENTE DELLA RISOLUZIONE DA QUESTO ADOTTATA IN ORDINE ALLA SOPPRESSIONE, ALLA GESTIONE IN ECONOMIA OD ALL'APPALTO DEL SERVIZIO.
IL TERMINE DEV'ESSERE IL PIÙ BREVE POSSIBILE ED IN OGNI CASO NON DEVE SUPERARE UN ANNO.
IL PREFETTO, SENTITO IL CONSIGLIO COMUNALE, PUÒ, IN CASI ASSOLUTAMENTE ECCEZIONALI E DI RICONOSCIUTA NECESSITÀ, CONCEDERE PROROGHE CHE NON ECCEDANO IN COMPLESSO UN ALTRO ANNO.
TRASCORSO IL TERMINE PREFISSO O LE PROROGHE CONCESSE, IL COMMISSARIO CESSA IMMEDIATAMENTE DALLE SUE FUNZIONI ED ESEGUE LA CONSEGNA DEL SUO UFFICIO AL SINDACO, IL QUALE PROVVEDE, IN CONFORMITÀ DEL PIANO DI LIQUIDAZIONE, ALLE OPERAZIONI DI STRALCIO CHE OCCORRESSERO, ANCHE A MEZZO D'UN PROPRIO DELEGATO, SCELTO NEL SENO DEL CONSIGLIO COMUNALE.
QUANDO, PER LA DELIBERAZIONE DI CUI ALL'ART. 154, IL SERVIZIO DEVE ESSERE APPALTATO O GESTITO AD ECONOMIA, IL COMMISSARIO, FINO A CHE NON ABBIA AVUTO LUOGO RISPETTIVAMENTE O L'APPALTO OVVERO L'ASSUNZIONE AD ECONOMIA A NORMA DEGLI ARTICOLI 16 DELLA LEGGE E 113 E SEGUENTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO, CURA LA GESTIONE DELL'AZIENDA SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO STESSO E DI QUELLO SPECIALE DELL'AZIENDA, SENZA IMPRENDERE VERUNA NUOVA OPERAZIONE, NÉ ALIENARE BENI STABILI, MACCHINE OD ALTRI ELEMENTI DEL CAPITALE FISSO, NÉ CONTRARRE OBBLIGAZIONI ECCEDENTI IL NORMALE ESERCIZIO DELL'AZIENDA.
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUÒ CHIEDERE COMUNICAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'AZIENDA.
QUANDO, PER LA DELIBERAZIONE DI CUI ALL'ART. 154, IL SERVIZIO DEVE ESSERE SOPPRESSO, IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CURA LA GESTIONE DELL'AZIENDA SENZA IMPRENDERE ALCUNA NUOVA OPERAZIONE; PROCEDE IMMEDIATAMENTE ALLA DEFINIZIONE DEGLI AFFARI PENDENTI E ALLA RISCOSSIONE DEI CREDITI LIQUIDI; COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI NECESSARI, E PROVVEDE, SECONDO LE NORME STABILITE PER I COMUNI, ALL'ALIENAZIONE DEI BENI SOGGETTI A FACILE DEPERIMENTO.
FORMA LO STATO ATTIVO E PASSIVO DELL'AZIENDA E UN PROGETTO GENERALE DI LIQUIDAZIONE CHE SOTTOPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, CORREDANDOLO DI UNA RELAZIONE ESPLICATIVA.
IL CONSIGLIO COMUNALE, CON MOTIVATA DELIBERAZIONE, PRESA CON L'INTERVENTO DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, APPROVA ED, OCCORRENDO, MODIFICA IL PROGETTO DI LIQUIDAZIONE, IL QUALE DIVENTA ESECUTORIO DOPO L'APPROVAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA. NELLA DELIBERAZIONE STESSA IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE QUALI FRA I BENI DELLA AZIENDA CESSATA DEBBANO PASSARE A FAR PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE: PER TALI BENI SI PROCEDE ALLA CONSEGNA A NUOVI CONSEGNATARI. PER LA RIMANENTE PARTE DEI BENI DELL'AZIENDA IL COMMISSARIO PROCEDE ALL'ALIENAZIONE SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI PER I COMUNI.
IL COMMISSARIO PROVVEDE ALLE OPERAZIONI DI LIQUIDAZIONE, SECONDO IL PIANO APPROVATO. HA ALL'UOPO FACOLTÀ DI DISPORRE PAGAMENTI, CONCHIUDERE TRANSAZIONI, PROCEDERE AD ATTI DI LIQUIDAZIONE E PROMUOVERE GIUDIZI.
LE VARIAZIONI AL PIANO DI LIQUIDAZIONE, CHE SI RENDESSERO NECESSARIE DURANTE LA LIQUIDAZIONE, DEVONO VENIRE APPROVATE SECONDO LE NORME STABILITE PER L'APPROVAZIONE DEL DETTO PIANO.
IL COMMISSARIO È OBBLIGATO A CONFORMARSI ALLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ DI TUTTE LE OPERAZIONI CHE COMPIE; A FAR RENDERE DAL TESORIERE INDICATO NELL'ULTIMO CAPOVERSO DELL'ART. 158 IL CONTO FINANZIARIO, GIUSTA L'ART. 76; ED A PRESENTARE AL SINDACO, NELLE DATE E CON LE FORME STABILITE DALL'ART. 77, NONCHÉ AL TERMINE DELLA PROPRIA GESTIONE, IL CONTO CONSUNTIVO ECONOMICO.
COMPIUTA LA GESTIONE DEL COMMISSARIO, I CONTI E TUTTI GLI ATTI IN GENERE DELL'AZIENDA VENGONO DEPOSITATI E CONSERVATI NELLA SEGRETERIA COMUNALE.
QUANDO IL CONSIGLIO COMUNALE SPONTANEAMENTE DELIBERA LA REVOCA DELL'ASSUNZIONE DIRETTA DEL SERVIZIO, DEVE NELLA DELIBERAZIONE STESSA INDICARE SE INTENDA CHE IL SERVIZIO SIA SOPPRESSO, O APPALTATO, O GESTITO AD ECONOMIA.
TALE DELIBERAZIONE DEVE ESSERE PRESA NEI MODI STABILITI DALL'ART. 162 DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE, ED ESSERE SOTTOPOSTA ALL'APPROVAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA.
CONTRO LA MEDESIMA È AMMESSO IL RICORSO DA PARTE DI UN QUINTO DEGLI ELETTORI, A NORMA DEL DISPOSTO DEL SECONDO CAPOVERSO DELL'ART. 16 DELLA LEGGE E DEGLI ARTICOLI 113 E SEGUENTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO. LA DELIBERAZIONE NON HA EFFETTO FINO A CHE NON SIA DECORSO IL TERMINE STABILITO PER IL RICORSO O FINO A CHE LA COMMISSIONE REALE NON SI SIA PRONUNZIATA SUL MEDESIMO.
NELL'INTERVALLO LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE E IL DIRETTORE CONTINUANO NELLE LORO FUNZIONI SENZA PERÒ COMPIERE ALCUN ATTO ECCEDENTE L'ORDINARIA GESTIONE.
IL SINDACO, APPENA DIVENUTA ESECUTORIA LA DELIBERAZIONE DI VOLONTARIA REVOCA DELL'AZIENDA, PROCEDE ALLA VERIFICA DELLA CASSA, DELLA CONTABILITÀ E DEL PATRIMONIO DELL'AZIENDA SECONDO LE NORME CONTENUTE NELL'ART. 157, E DIFFIDA LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE A PROVVEDERE ALLA PRESENTAZIONE, ENTRO UN CONGRUO TERMINE, DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DELL'AZIENDA FINO ALLA DATA DELLA VERIFICA SUDDETTA.
IN DIFETTO PROVVEDE DI UFFICIO ALLA COMPILAZIONE DI TALI CONTI.
LA TRASMISSIONE AL PREFETTO DEI VERBALI DI VERIFICA DEVE AVER LUOGO A CURA DEL SINDACO ENTRO QUINDICI GIORNI.
QUANDO IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA DI APPALTARE IL SERVIZIO O DI GESTIRLO AD ECONOMIA, DEVE STABILIRE SE LA GESTIONE DELL'AZIENDA, PRIMA DELL'APPALTO O PRIMA DELL'EFFETTIVO INIZIO DELL'ESERCIZIO IN ECONOMIA, DEBBA RIMANERE AFFIDATA ALLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE O ESSERE ASSUNTA DALLA GIUNTA MUNICIPALE.
IN OGNI CASO VALGONO PER TALE GESTIONE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 161 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
QUANDO IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA LA SOPPRESSIONE DEL SERVIZIO, LA LIQUIDAZIONE DELL'AZIENDA DEVE ESSERE ASSUNTA DALLA GIUNTA COMUNALE E COMPIUTA ENTRO IL TERMINE FISSATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, SALVO LE PROROGHE EVENTUALMENTE NECESSARIE, CHE DEVONO PURE ESSERE STABILITE DAL CONSIGLIO.
VALGONO PER LA LIQUIDAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 162 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
CAPO IV. AZIENDE CONSORZIALI
§ 1/A COSTITUZIONE, RAPPRESENTANZA ED AMMINISTRAZIONE DEI CONSORZI.
A) COSTITUZIONE DEI CONSORZI.
I COMUNI CHE VOGLIONO UNIRSI IN CONSORZIO PER PROVVEDERE DIRETTAMENTE ALL'IMPIANTO E ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI PUBBLICI, DEBBONO ALLEGARE AL PROGETTO DI MASSIMA, STABILITO A BASE DEL PROCEDIMENTO PRESCRITTO DAGLI ARTICOLI 10 E SEGUENTI DELLA LEGGE E 84 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO, UNO SCHEMA DI STATUTO CONTENENTE LE NORME FONDAMENTALI REGOLATRICI DEL CONSORZIO.
COMPIUTO IL PROCEDIMENTO PER L'ASSUNZIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO À TERMINI DEL PRIMO CAPOVERSO DELL'ART. 22 DELLA LEGGE, I CONSIGLI COMUNALI CHE HANNO STABILITO DI RIUNIRSI IN CONSORZIO, DELIBERANO DEFINITIVAMENTE LO STATUTO DEL CONSORZIO MEDESIMO.
LO STATUTO DEVE DETERMINARE LO SCOPO E LA DURATA DEL CONSORZIO, I MEZZI PER CONSEGUIRE LO SCOPO STESSO, IL NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DI CIASCUN COMUNE, I CASI DI LORO DECADENZA E TUTTE LE NORME NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORZIALE.
IL PREFETTO, PREVIO PARERE DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA ED, OCCORRENDO, ANCHE DELL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE O DI ALTRI CORPI COMPETENTI, PROVVEDE SULLA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO E RENDE ESECUTORIO LO STATUTO.
QUANDO SI TRATTA DI COMUNI DI PROVINCIE DIVERSE, INVECE DEL PREFETTO PROVVEDE IL MINISTRO DELL'INTERNO, PREVIO PARERE DELLE GIUNTE AMMINISTRATIVE DELLE PROVINCIE ALLE QUALI I COMUNI APPARTENGONO.
CONTRO IL PROVVEDIMENTO DEL PREFETTO È AMMESSO, NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI, IL RICORSO AL MINISTRO DELL'INTERNO CHE PROVVEDE CON SUO DECRETO, SENTITA LA COMMISSIONE REALE E IL CONSIGLIO DI STATO.
IL DECRETO MINISTERIALE È PROVVEDIMENTO DEFINITIVO.
B) RAPPRESENTANZA ED AMMINISTRAZIONE DEI CONSORZI.
I RAPPRESENTANTI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE FRA GLI ELEGGIBILI A CONSIGLIERI, CON LE FORME STABILITE DALL'ART. 10 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
I RAPPRESENTANTI DURANO IN CARICA QUATTRO ANNI E SI RINNOVANO PER METÀ OGNI BIENNIO. I RAPPRESENTANTI SCADUTI SONO SEMPRE RIELEGGIBILI.
PER LA DURATA IN CARICA, L'ANZIANITÀ E LA RINNOVAZIONE DI ESSI SI APPLICANO LE NORME STABILITE PER LE COMMISSIONI AMMINISTRATRICI DAGLI ARTICOLI 9 E 12 DEL PRESENTE REGOLAMENTO, SOSTITUENDOSI ALL'ANNO IL BIENNIO.
SE I RAPPRESENTANTI DEL CONSORZIO SONO IN NUMERO DISPARI, NEL PRIMO BIENNIO SE NE RINNOVA LA METÀ PIÙ UNO.
SONO EGUALMENTE APPLICABILI ALLE RAPPRESENTANZE CONSORZIALI LE DISPOSIZIONI DEGLI ART. 7, 8, 13, 14 E 15 DEL REGOLAMENTO STESSO.
L'ASSEMBLEA CONSORZIALE HA LA SUA SEDE NELLO STESSO LUOGO DOV'È QUELLA DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA.
ESSA NELLA SUA PRIMA RIUNIONE ELEGGE NEL SUO SENO UN PRESIDENTE ED UN VICE-PRESIDENTE.
LE CONVOCAZIONI DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE SONO FATTE DAL PRESIDENTE MEDIANTE AVVISI SCRITTI, CONTENENTI L'INDICAZIONE DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI NELL'ADUNANZA E RECAPITATI A DOMICILIO DEI RAPPRESENTANTI PER MEZZO DEL MESSO DEL CONSORZIO O DEL MESSO DEL COMUNE IN CUI RISIEDE CIASCUN MEMBRO.
TALE CONSEGNA DEVE RISULTARE DA DICHIARAZIONE DEL MESSO, ED ESSER FATTA SEI GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA NEI CASI ORDINARI, ED ALMENO DUE GIORNI PRIMA IN CASO DI URGENZA.
L'ASSEMBLEA CONSORZIALE VIENE CONVOCATA IN DUE SESSIONI ANNUALI ORDINARIE, L'UNA IN PRIMAVERA, L'ALTRA IN AUTUNNO.
PUÒ RIUNIRSI STRAORDINARIAMENTE IN ALTRE EPOCHE DELL'ANNO PER INIZIATIVA DEL PRESIDENTE, OD A RICHIESTA DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE DELL'AZIENDA, O DI UN TERZO DEI RAPPRESENTANTI, O PER DISPOSIZIONE DEL PREFETTO.
L'ASSEMBLEA CONSORZIALE ESERCITA TUTTE LE ATTRIBUZIONI DEMANDATE DALLA LEGGE AL CONSIGLIO COMUNALE PER I SERVIZI ASSUNTI DA UN SOLO COMUNE.
NELLA SESSIONE AUTUNNALE APPROVA IL BILANCIO PREVENTIVO DELL'AZIENDA COMPILATO DALLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE, ED IN QUELLA PRIMAVERILE APPROVA IL CONTO CONSUNTIVO DELL'AZIENDA STESSA, FACENDO LA RELAZIONE SUI RISULTATI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO DELL'ANNO PRECEDENTE E SULL'ANDAMENTO DELL'AZIENDA. TALE RELAZIONE VIENE COMUNICATA A CIASCUNO DEI COMUNI CONSORZIATI NON PIÙ TARDI DEL MESE DI SETTEMBRE.
LE ASSEMBLEE CONSORZIALI PER LE FORME E LE MODALITÀ DELLE LORO DELIBERAZIONI SONO SOGGETTE ALLE NORME PRESCRITTE PER I CONSIGLI COMUNALI.
LE DELIBERAZIONI DEBBONO ESSERE PUBBLICATE ALL'ALBO PRETORIO DI CIASCUNO DEI COMUNI UNITI IN CONSORZIO.
LA RESPONSABILITÀ DELLA LORO TRASMISSIONE AI COMUNI IN CUI DEVE AVER LUOGO LA PUBBLICAZIONE SPETTA AL PRESIDENTE ED AL SEGRETARIO DEL CONSORZIO. LA RESPONSABILITÀ PER LA PUBBLICAZIONE CHE DEVE AVER LUOGO NEI SINGOLI COMUNI SPETTA AI SEGRETARI DI QUESTI.
SONO APPLICABILI ALLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE LE NORME CONTENUTE NELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE IN ORDINE ALLA VIGILANZA ED INGERENZA GOVERNATIVA ED ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA SULLE DELIBERAZIONI DEI CONSIGLI COMUNALI.
È SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE IL SEGRETARIO DEL COMUNE IN CUI IL CONSORZIO HA SEDE.
IN CASO DI MANCANZA, DI ASSENZA O D'IMPEDIMENTO, NE FA LE FUNZIONI IL MEMBRO PIÙ GIOVANE DELL'ASSEMBLEA.
IL REGOLAMENTO SPECIALE, DA COMPILARSI DALL'ASSEMBLEA CONSORZIALE A NORMA DELL'ULTIMO CAPOVERSO DELL'ART. 22 DELLA LEGGE, DEVE STABILIRE IL LUOGO DOVE RISIEDE L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANICO DEL PERSONALE STIPENDIATO.
DEVE ALTRESÌ DETERMINARE, IN RELAZIONE ALLO STATUTO, I RAPPORTI D'INTERESSE FRA I VARI COMUNI, SIA PER QUANTO CONCERNE L'IMPIANTO E LA GESTIONE, SIA PER LA RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE DELL'AZIENDA.
I CONSORZI, NELL'ATTO DELLA LORO COSTITUZIONE, POSSONO STABILIRE CHE LE CONTROVERSIE FRA COMUNI E COMUNI E FRA ESSI E IL CONSORZIO SIANO DECISE PER MEZZO DI ARBITRI.
LE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL CONSORZIO DEBBONO ESSER DELIBERATE DAI COMUNI INTERESSATI E RESE ESECUTORIE DAL PREFETTO.
SE PERÒ LE MODIFICAZIONI SIANO SOSTANZIALI, CIOÈ TALI DA VARIARE LA COMPOSIZIONE DEL CONSORZIO E LA COSTITUZIONE FINANZIARIA DI ESSO, SI DEVE OSSERVARE LA PROCEDURA PRESCRITTA PER LA COSTITUZIONE DI UN NUOVO CONSORZIO.
LE ASSEMBLEE CONSORZIALI POSSONO ESSERE SCIOLTE NEI CASI CONTEMPLATI DALL'ART. 295 DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE E CON LE FORME E PER IL TEMPO DA QUESTO PRESCRITTO.
SONO APPLICABILI AL COMMISSARIO REGIO E ALLE SUE DELIBERAZIONI LE NORME STABILITE DALLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE.
LE INDENNITÀ DOVUTE AL COMMISSARIO REGIO SONO A CARICO DELL'AZIENDA CONSORZIALE, SALVO L'EVENTUALE AZIONE DI REGRESSO CONTRO GLI AMMINISTRATORI RESPONSABILI.
I CONSORZI CESSANO PER LO SPIRARE DEL TEMPO PREFISSO ALLA LORO DURATA O PER IL COMPIMENTO DEL LORO SCOPO.
OGNUNO DEI COMUNI UNITI IN CONSORZIO PUÒ OTTENERE DI CESSARE DAL FARNE PARTE, PURCHÈ INTERVENGA IL CONSENSO DI TUTTI GLI ALTRI COMUNI E L'APPROVAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA, SALVO IL RICORSO ALLA COMMISSIONE REALE DA PARTE D'UN QUINTO DEGLI ELETTORI DEL COMUNE STESSO, GIUSTA GLI ART. 16, CAPOVERSO SECONDO, DELLA LEGGE E 113 E 114 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
QUANDO LA MAGGIORANZA DEI COMUNI UNITI IN CONSORZIO DELIBERA DI CESSARE DAL FARNE PARTE, LE RELATIVE DELIBERAZIONI, CORREDATE DA QUELLE DEI CONSIGLI DEI COMUNI CHE INTENDONO DI RIMANERE IN CONSORZIO E DAL PARERE DELLA RAPPRESENTANZA CONSORZIALE, SONO SOTTOPOSTE AL VOTO DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA E QUINDI ALL'APPROVAZIONE DELLA COMMISSIONE REALE, CHE, OVE LA CONCEDA, DEVE DETERMINARE SE IL CONSORZIO DEBBA INTENDERSI MANTENUTO FRA I RESTANTI COMUNI O INVECE SCIOLTO E MESSO IN LIQUIDAZIONE CON LE NORME CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 154 E SEGUENTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
SCIOLTO IL CONSORZIO, QUALORA I COMUNI INTENDANO ASSUMERE CIASCUNO DIRETTAMENTE IL SERVIZIO PER IL QUALE IL CONSORZIO ERA COSTITUITO, DEBBONO NUOVAMENTE OTTEMPERARE A TUTTE LE FORMALITÀ PRESCRITTE DAGLI ARTICOLI 10 E SEGUENTI DELLA LEGGE E 86 E SEGUENTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
§ 2/A AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE CONSORZIALI.
L'ASSEMBLEA CONSORZIALE, APPENA COSTITUITA, PROVVEDE NEL PIÙ BREVE TERMINE POSSIBILE ALLA NOMINA DEL DIRETTORE E DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE DELL'AZIENDA FUORI DEL SUO SENO, CON LE STESSE NORME STABILITE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEL DIRETTORE E DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE DELL'AZIENDA COMUNALE.
SONO APPLICABILI ALLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE DELLE AZIENDE CONSORZIALI, AL DIRETTORE ED AL PERSONALE, ALLA FINANZA, ALLA CONTABILITÀ ED AL SERVIZIO DI CASSA DI ESSE, NONCHÉ ALLE DELIBERAZIONI DELLA COMMISSIONE STESSA LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO RELATIVE ALLE AZIENDE COMUNALI, SALVO QUANTO È DISPOSTO NEI QUATTRO ARTICOLI SEGUENTI.
IL SEGRETARIO COMPETENTE A ROGARE I CONTRATTI PER LE AZIENDE CONSORZIALI, A NORMA DELL'ART. 55 DEL PRESENTE REGOLAMENTO, È QUELLO DEL COMUNE IN CUI IL CONSORZIO HA SEDE.
QUANDO IL CONSORZIO COMPRENDE COMUNI DI ALTRE PROVINCIE, LA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA COMPETENTE, PRIMA DI PROVVEDERE SUI BILANCI, DEVE SENTIRE LE OSSERVAZIONI DELLE RISPETTIVE GIUNTE PROVINCIALI.
L'APPROVAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA SUI CONTI DELL'AZIENDA CONSORZIALE RIGUARDA SOLTANTO LA PARTE MORALE DI ESSI E NON QUELLA CONTABILE, SULLA QUALE DEVE DECIDERE, A NORMA DELL'ART. 281 DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE, IL CONSIGLIO DI PREFETTURA DELLA PROVINCIA IN CUI HA SEDE L'AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO.
SONO APPLICABILI ALLE AZIENDE CONSORZIALI LE DISPOSIZIONI DEGLI ART. 134 A 144 DEL PRESENTE REGOLAMENTO, RELATIVE ALLO SCIOGLIMENTO DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE, INTENDENDOSI SOSTITUITO AL SINDACO IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE E QUESTA AL CONSIGLIO COMUNALE.
IL PREFETTO E LA GIUNTA AMMINISTRATIVA COMPETENTI A PROVVEDERE SONO QUELLI DELLA PROVINCIA IN CUI IL CONSORZIO HA SEDE.
IL NUMERO LEGALE DEI DUE TERZI RICHIESTO DAL SECONDO CAPOVERSO DELL'ART. 19 DELLA LEGGE È CALCOLATO SUL NUMERO DEI RAPPRESENTANTI CONSORZIALI STABILITO DAL RELATIVO STATUTO.
LE ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE, NEL CASO PREVISTO DAL PENULTIMO CAPOVERSO DEL CITATO ART. 19, POSSONO ESSERE DELEGATE DALL'ASSEMBLEA AD UNO O PIÙ DEI SUOI MEMBRI, SEMPRE IN NUMERO DISPARI.
LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL § 3 DEL CAPO III DEL PRESENTE REGOLAMENTO SONO APPLICABILI ALLE AZIENDE CONSORZIALI, INTENDENDOSI SOSTITUITA LA RAPPRESENTANZA CONSORZIALE AL CONSIGLIO ED ALLA GIUNTA COMUNALE E IL PRESIDENTE DI ESSA AL SINDACO.
QUANDO SI TRATTA DI CONSORZIO COSTITUITO DA COMUNI APPARTENENTI A PROVINCIE DIVERSE, È COMPETENTE A DECRETARE LE RIFORME DI TALI AZIENDE O LA REVOCA DELL'ESERCIZIO DIRETTO DA PARTE DELLE MEDESIME IL MINISTRO DELL'INTERNO, PREVIO PARERE DELLE GIUNTE AMMINISTRATIVE DELLE PROVINCIE ALLE QUALI I COMUNI APPARTENGONO.
LE PUBBLICAZIONI PRESCRITTE DALL'ART. 155 DEBBONO FARSI NEI FOGLI DEGLI ANNUNZI LEGALI DELLE PROVINCIE CUI APPARTENGONO I COMUNI UNITI IN CONSORZIO, ED IN TUTTI I COMUNI MEDESIMI.
IL DECRETO DI REVOCA DELL'ASSUNZIONE DIRETTA DEI SERVIZI DA PARTE DI AZIENDE CONSORZIALI PRODUCE LO SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO.
TUTTAVIA LA RAPPRESENTANZA CONSORZIALE RIMANE IN CARICA PER DELIBERARE IN ORDINE A TUTTO QUANTO OCCORRE PER LA LIQUIDAZIONE DELL'AZIENDA.
DECRETATA LA REVOCA, IL PREFETTO CURA CHE CIASCUNO DEI CONSIGLI DEI COMUNI GIÀ UNITI IN CONSORZIO DELIBERI SE INTENDA CHE IL SERVIZIO, IN QUANTO SIA FACOLTATIVO, VENGA SOPPRESSO, O INVECE APPALTATO O GESTITO IN ECONOMIA, GIUSTA L'ART. 16 DELLA LEGGE, SIA SEPARATAMENTE, SIA IN CONSORZIO A NORMA DELL'ART. 112, CAPOVERSO SECONDO, DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE.
CAPO V. COMMISSIONE REALE.
I MEMBRI AGGIUNTI ALLA COMMISSIONE REALE SONO NOMINATI A NORMA DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1900, N. 173.
E PARIMENTI PER CIASCUNA CATEGORIA DI ESSI NOMINATO UN MEMBRO SUPPLENTE, GIUSTA LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 1 DEL REGOLAMENTO PER LA ESECUZIONE DELLA LEGGE STESSA.
TUTTI I MEMBRI DELLA COMMISSIONE REALE, COMPRESI I SUPPLENTI, DURANO IN CARICA TRE ANNI E POSSONO ESSERE CONFERMATI.
AGLI EFFETTI DELLA LEGGE 29 MARZO 1903, N. 103, PER LA VALIDITÀ DELLE ADUNANZE DELLA COMMISSIONE REALE OCCORRE L'INTERVENTO DI ALMENO SEI MEMBRI FRA CUI NON MENO DI TRE DI QUELLI AGGIUNTI IN FORZA DELLA LEGGE SUDDETTA.
LE DELIBERAZIONI SI PRENDONO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI, MA NESSUNA PROPOSTA POTRÀ ESSERE ADOTTATA SE NON RACCOGLIE ALMENO SEI VOTI.
FERME RESTANDO LE ATTRIBUZIONI AFFIDATE ALLA COMMISSIONE REALE DALLA LEGGE 17 MAGGIO 1900, N. 173, E DAL REGOLAMENTO 24 DICEMBRE 1900, N. 501, I PROVVEDIMENTI DELLA COMMISSIONE STESSA IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 29 MARZO 1903, N. 103 SONO PROMOSSI A MEZZO DEL MINISTERO DELL'INTERNO, IL QUALE, ESAMINATI GLI ATTI E ACCERTATANE LA COMPLETA ISTRUTTORIA, LI RIMETTE CON APPOSITA RELAZIONE AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE.
GLI ATTI STESSI SONO DALL'UFFICIO DI PRESIDENZA RESTITUITI, CON LA DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE, AL MINISTERO DELL'INTERNO, IL QUALE CURA L'ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MEDESIMA.
QUALORA LA COMMISSIONE REALE, PRIMA DI ADOTTARE DEFINITIVE DELIBERAZIONI, RITENGA OPPORTUNO UN COMPLEMENTO D'ISTRUTTORIA, UNA ISPEZIONE OD UNA INCHIESTA SUL LUOGO, NE INFORMA CON APPOSITA ORDINANZA IL MINISTERO DELL'INTERNO, IL QUALE VI PROVVEDE PER MEZZO DEGLI UFFICI LOCALI O DEI FUNZIONARI DA ESSO DIPENDENTI A RICHIESTA DELLA COMMISSIONE, IL MINISTERO PUÒ PURE FARE ASSISTERE I PROPRI FUNZIONARI DA PERSONE TECNICHE, ANCHE SE ESTRANEE ALL'AMMINISTRAZIONE.
L'UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE REALE DIPENDE DIRETTAMENTE DAL PRESIDENTE ED È COMPOSTO DEL SEGRETARIO, COLLE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1900, N. 173, DI UN VICE SEGRETARIO E DEL PERSONALE CHE IL MINISTERO DELL'INTERNO, D'ACCORDO COL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE, RITERRÀ NECESSARIO DI ASSEGNARVI.
IL SEGRETARIO ED IL VICE-SEGRETARIO SUDDETTI SONO NOMINATI PER DECRETO REALE.
IL SEGRETARIO È IL CAPO DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA, ASSISTE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE E NE REDIGE I VERBALI. PER INCARICO DEL PRESIDENTE RIFERISCE SUGLI OGGETTI ALL'ORDINE DEL GIORNO E FIRMA LA CORRISPONDENZA RELATIVA ALLA ISTRUTTORIA DEGLI ATTI, ALLA COMUNICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA COMMISSIONE, ALLA RICHIESTA, TRASMISSIONE E RESTITUZIONE DEGLI ATTI, ED IN GENERALE A CIÒ CHE NON IMPORTI RISOLUZIONI O DETERMINAZIONI RISERVATE ALLA COMMISSIONE O AL PRESIDENTE.
L'UFFICIO DI SEGRETERIA TIENE, SECONDO LE FORME STABILITE DALL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO 24 DICEMBRE 1900, N. 501, UN SEPARATO REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI PRESE DALLA COMMISSIONE REALE RIGUARDANTI L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI.
CAPO VI. DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.
PER IL COMPUTO DEI TERMINI STABILITI DALLA PRIMA PARTE DELL'ART. 25 DELLA LEGGE, L'EFFETTIVO COMINCIAMENTO DELL'ESERCIZIO D'UNA CONCESSIONE, QUANDO NON SIA ALTRIMENTI DETERMINABILE, S'INTENDE AVVENUTO O NELLA DATA STABILITA NELLA CONVENZIONE RELATIVA O SECONDO LE CLAUSOLE IN QUESTA CONTENUTE.
IL RISCATTO DELLE CONCESSIONI DEI PUBBLICI SERVIZI AFFIDATI ALL'INDUSTRIA PRIVATA, PER LE QUALI NEL GIORNO DELLA PROMULGAZIONE DELLA LEGGE ERA TRASCORSO NON SOLTANTO UN TERZO DELLA DURATA COMPLESSIVA DEL TEMPO PER CUI CIASCUNA DI ESSE ERA STATA FATTA, MA ANCHE IL PERIODO DI DIECI ANNI DALL'EFFETTIVO COMINCIAMENTO DEL RELATIVO ESERCIZIO, ED IL RISCATTO DI QUELLE PER LE QUALI, PUR NON ESSENDO DECORSO IL TERZO DELLA LORO RISPETTIVA DURATA, ERANO NEL DETTO GIORNO GIÀ PASSATI VENT'ANNI DALL'EFFETTIVO COMINCIAMENTO DELL'ESERCIZIO, PUÒ ESSERE ESERCITATO NEL MODO STABILITO DALL'ART. 25 DELLA LEGGE NOTIFICANDO IL PREAVVISO ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
IL DIRITTO AL RISCATTO DELLE CONCESSIONI, PER CUI LA SCADENZA DEI TERMINI SUINDICATI SI VERIFICA POSTERIORMENTE ALLA DATA DI PROMULGAZIONE DELLA LEGGE, MA PRIMA DI QUELLA DEL PRESENTE REGOLAMENTO, PUÒ ESSERE ESERCITATO DAI COMUNI NOTIFICANDO IL PREAVVISO ENTRO SEI MESI DAL GIORNO IN CUI IL PRESENTE REGOLAMENTO SARÀ STATO PUBBLICATO.
NEI CASI CONTEMPLATI DAI DUE COMMI PRECEDENTI IL DECORSO DEI QUINQUENNII PREVISTI DAL PRIMO CAPOVERSO DELL'ART. 25 DELLA LEGGE DEV'ESSER COMPUTATO DALLA SCADENZA, RISPETTIVAMENTE, DELL'ANNO O DEI SEI MESI PIÙ SOPRA STABILITI.
IL DIRITTO DI RISCATTO DELLE CONCESSIONI PER CUI LA SCADENZA DEI TERMINI INDICATI NEL PRIMO COMMA DI QUESTO ARTICOLO SI VERIFICA DOPO LA PUBBLICAZIONE NON SOLTANTO DELLA LEGGE, MA ANCHE DEL REGOLAMENTO, SI ESERCITA DAI COMUNI, NOTIFICANDO IL PREAVVISO NON PIÙ TARDI DEL GIORNO IN CUI AVVIENE LA SCADENZA STESSA.
IN CASO CHE UNA CONCESSIONE SIA STATA PROROGATA O RINNOVATA AL SUO TERMINE O ANCHE ANTERIORMENTE, OVVERO IN CASO CHE PERDURANDO LA STESSA CONCESSIONE AL CONCESSIONARIO PRIMITIVO SIA SUBENTRATO UN ALTRO ESERCENTE, L'EFFETTIVO COMINCIAMENTO DELL'ESERCIZIO E LA DURATA DI QUESTO, AGLI EFFETTI DELL'ART. 25 DELLA LEGGE, SI CALCOLANO IN RAPPORTO ALLA PRIMA CONCESSIONE, ANCHE QUANDO AI PATTI D'ESERCIZIO SIANSI APPORTATE MODIFICAZIONI, PURCHÈ QUESTE NON SIANO DI TALE NATURA ED ENTITÀ DA DAR VITA AD UNA NUOVA CONCESSIONE, NEL QUAL CASO IL COMPUTO DEI TERMINI SI FA IN RAPPORTO A QUEST'ULTIMA.
L'INTENZIONE DEL COMUNE DI AVVALERSI DELLA FACOLTÀ DI RISCATTARE LA CONCESSIONE DI UN SERVIZIO PUÒ RISULTARE O DALLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE A NORMA DELL'ART. 10 DELLA LEGGE, O DA UNA DELIBERAZIONE PRELIMINARE, CON LA QUALE IL CONSIGLIO MEDESIMO ESPRIMA LA SUA VOLONTÀ DI VALERSI DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 25 DELLA LEGGE STESSA.
ENTRO TRE GIORNI DALL'UNA O DALL'ALTRA DELLE CENNATE DELIBERAZIONI DEV'ESSERE NOTIFICATO AL CONCESSIONARIO IL PREAVVISO O PER ATTO D'USCIERE GIUDIZIARIO O DI CONCILIAZIONE O MEDIANTE LETTERA UFFICIALE DEL SINDACO A MEZZO D'UN MESSO COMUNALE CHE CERTIFICA L'ESEGUITA CONSEGNA.
IL PREAVVISO DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE È VALIDO, SEBBENE DATO SOTTO LA CONDIZIONE SOSPENSIVA CHE L'ASSUNZIONE DEL SERVIZIO DI CUI SI TRATTA SIA APPROVATA AI TERMINI DEL CAPO II DELLA LEGGE.
NOTIFICATO IL PREAVVISO, IL SINDACO DEVE SENZA RITARDO PROCEDERE, CON L'INTERVENTO DI PUBBLICO NOTAIO ED IN CONTRADDITTORIO COL CONCESSIONARIO, CHE HA DIRITTO AD UN PREAVVISO DI TRE GIORNI, ALLA FORMAZIONE DI UN VERBALE DI CONSISTENZA DELL'IMPIANTO E DI TUTTO IL RELATIVO MATERIALE MOBILE ED IMMOBILE, NONCHÉ DEGLI EVENTUALI DIRITTI INERENTI ALL'IMPIANTO O ALL'ESERCIZIO.
IL DETTO VERBALE, REDATTO IN DOPPIO ORIGINALE E SOTTOSCRITTO DAL SINDACO E DAL CONCESSIONARIO, DEVE SERVIRE DI BASE PER DETERMINARE L'AMMONTARE DELL'INDENNITÀ PRESUMIBILE DI CUI NELLA PRIMA PARTE DELL'ART. 26 E DI QUELLA DEFINITIVA DI CUI NELL'ART. 25.
DOPO LA FORMAZIONE DEL VERBALE STESSO IL CONCESSIONARIO NON PUÒ APPORTARE ALCUNA MODIFICAZIONE ALL'IMPIANTO SENZA INFORMARNE IL SINDACO, AL QUALE DEVE PURE PARTECIPARE LE VARIAZIONI CHE PER FORZA MAGGIORE SI VERIFICASSERO NEL MEDESIMO.
IN CASO DI OPPOSIZIONE DEL CONCESSIONARIO ALLA FORMAZIONE DEL VERBALE, IL SINDACO E I PERITI MUNICIPALI POTRANNO, IN BASE A UN DECRETO DEL PREFETTO, ACCEDERE, ANCHE CONTRO LA VOLONTÀ DEL PROPRIETARIO, NELLE OFFICINE E NEGLI ALTRI LOCALI DELL'IMPIANTO, ALLO SCOPO DI COMPILARE IL VERBALE DI CONSISTENZA.
APPENA ADEMPIUTO A QUANTO È DISPOSTO DALL'ARTICOLO PRECEDENTE, IL COMUNE DEVE SUBITO AVVIARE LE PRATICHE COL CONCESSIONARIO PER STABILIRE D'ACCORDO, SE È POSSIBILE, L'INDENNITÀ DEFINITIVA DI RISCATTO.
LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ PRESUMIBILE DI RISCATTO, DI CUI NELLA PRIMA PARTE DELL'ART. 26 DELLA LEGGE, DEVE FARSI IN BASE AD UNA STIMA INDUSTRIALE DELL'IMPIANTO E DELL'ESERCIZIO IN RELAZIONE AL VERBALE DI CONSISTENZA CONTEMPLATO NELL'ARTICOLO PRECEDENTE, E TENUTI PRESENTI I CRITERI FISSATI DALLO Art. 25 DELLA LEGGE STESSA.
POTRÀ TENERSI ANCHE CONTO DELLE RISULTANZE DI PERIZIE ED ACCERTAMENTI FATTI PER ALTRI IMPIANTI DI SIMILE IMPORTANZA.
GLI AGENTI DELLE IMPOSTE DIRETTE SONO TENUTI A FORNIRE DIRETTAMENTE AI COMUNI TUTTE LE NOTIZIE CHE A QUESTI OCCORRESSERO IN ORDINE ALL'ACCERTAMENTO DEI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE A CARICO DEI CONCESSIONARI DEI PUBBLICI SERVIZI.
L'ACCORDO FRA LE PARTI NELLA DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELL'INDENNITÀ DI RISCATTO DEVE RISULTARE, O DA UNA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SOTTOSCRITTA PER ACCETTAZIONE DAL CONCESSIONARIO O DA UN SUO RAPPRESENTANTE LEGALE, MUNITO DI PROCURA SPECIALE; O DA UNA CONVENZIONE STIPULATA IN FORMA PUBBLICA O PER SCRITTURA PRIVATA FRA IL SINDACO ED IL CONCESSIONARIO, OD UN SUO RAPPRESENTANTE COME SOPRA.
IN QUEST'ULTIMO CASO IL SINDACO DEV'ESSERE AUTORIZZATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, LA CUI DELIBERAZIONE VIENE ALLEGATA ALLA CONVENZIONE E NE FORMA PARTE INTEGRANTE.
L'ATTO CONTENENTE L'ACCORDO PER L'INDENNITÀ DI RISCATTO DEV'ESSERE RIMESSO ALLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA E SUCCESSIVAMENTE ALLA COMMISSIONE REALE CON TUTTI I DOCUMENTI NECESSARI PER METTERLE IN GRADO DI DELIBERARE. LA GIUNTA DEVE DECIDERE ENTRO TRENTA GIORNI.
LE DECISIONI DELLA GIUNTA E DELLA COMMISSIONE REALE, SE NON APPROVANO L'ATTO, DEBBONO ESSERE MOTIVATE.
QUANDO SIA RISULTATA L'IMPOSSIBILITÀ DI FISSARE D'ACCORDO L'INDENNITÀ DI RISCATTO, IL SINDACO DEVE CONVOCARE D'URGENZA, OVE OCCORRA IN SEDUTA STRAORDINARIA, IL CONSIGLIO PER LA NOMINA DELL'ARBITRO.
DALLA RELATIVA DELIBERAZIONE DEBBONO RISULTARE LE CAUSE DEL DISACCORDO E LA FORMULA DEL COMPROMESSO.
ESSA, APPENA DIVENUTA ESECUTORIA, DEV'ESSERE NOTIFICATA NEI MODI DI LEGGE AL CONCESSIONARIO E TRASMESSA IN COPIA LEGALE AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE.
QUANDO DA UN CONTRATTO STIPULATO SEI MESI PRIMA DELLA PROMULGAZIONE DELLA LEGGE LE CONDIZIONI DEL RISCATTO SIANO DETERMINATE IN RELAZIONE A TERMINI STABILITI NELLO STESSO CONTRATTO E QUESTI NON POSSANO ESSERE OSSERVATI PER IL DIVIETO STABILITO DALL'ULTIMO CAPOVERSO DELL'ART. 25 DELLA LEGGE, L'AMMONTARE DELL'INDENNITÀ DI RISCATTO DEV'ESSERE STABILITA IN BASE ALLE CONDIZIONI CONVENUTE, MA TENENDO CONTO DEL RAPPORTO ESISTENTE FRA ESSE E I TERMINI CONTRATTUALI E DELL'INFLUENZA CHE SULLE PRIME ESERCITANO I DIVERSI TERMINI DA OSSERVARSI GIUSTA LA PRIMA PARTE DEL CITATO ART. 25.
ANCHE IN QUESTO CASO LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI RISCATTO È SOGGETTA ALL'APPROVAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA E DELLA COMMISSIONE REALE, SE FATTA D'ACCORDO, ED È DECISA DAGLI ARBITRI NEL MODO STABILITO NELL'ART. 25 IN CASO DI DISSENSO.
LE DISPOSIZIONI DELL'ART 25 DELLA LEGGE NON SI APPLICANO AL RISCATTO DELLA COSTRUZIONE E DELL'ESERCIZIO DI RETI TELEFONICHE, PER CUI DEBBONO ESSERE OSSERVATE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 10 DELLA LEGGE 15 FEBBRAIO 1903, N. 32.
QUANDO, OTTENUTO IL PARERE FAVOREVOLE DELLA COMMISSIONE REALE, L'INDENNITÀ DI RISCATTO, DETERMINATA SIA D'ACCORDO, SIA DAGLI ARBITRI, RISULTI MINORE OD UGUALE A QUELLA PRESUMIBILE POSTA A BASE DEL PIANO DI MASSIMA DI CUI ALL'ART. 10 DELLA LEGGE, SI PUÒ PROVOCARE SENZ'ALTRO LA VOTAZIONE DEGLI ELETTORI A NORMA DEL 1/A COMMA DELL'ART. 13 DELLA LEGGE STESSA.
QUANDO INVECE L'INDENNITÀ RISULTI MAGGIORE, IN GUISA DA ECCEDERE I LIMITI E LA POTENZIALITÀ DEL PIANO DI MASSIMA APPROVATO, SI DEVE PROVVEDERE NUOVAMENTE IN CONFORMITÀ DEGLI ARTICOLI 10, 11 E 12 DELLA LEGGE.
ALLORCHÈ SI TRATTI DELL'ASSUNZIONE DIRETTA DI UN SERVIZIO AFFIDATO ALL'INDUSTRIA PRIVATA, L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL CAPOVERSO DELL'ART. 13 DELLA LEGGE E NEGLI ARTICOLI 111 E 112 DEL PRESENTE REGOLAMENTO È SUBORDINATA ALL'OSSERVANZA DEI TERMINI STABILITI DALL'ART. 25 DELLA LEGGE, SALVO IL CASO CHE IL CONCESSIONARIO VI RINUNZI. DEVE PERÒ ESSERE SEMPRE RINNOVATA LA FORMAZIONE DEL VERBALE DI CONSISTENZA, DI CUI ALL'ART. 208 DEL PRESENTE REGOLAMENTO E CONFERMATO O RINNOVATO L'ACCORDO PER L'INDENNITÀ DI RISCATTO O PROVOCATA NUOVAMENTE LA DETERMINAZIONE DI ESSA DA PARTE DEGLI ARBITRI.
APPENA PUBBLICATO IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE DEGLI ELETTORI, LA GIUNTA MUNICIPALE PROVVEDE A PRENDERE LA CONSEGNA DELL'ESERCIZIO RISCATTATO.
ALL'UOPO LA GIUNTA ASSEGNA AL CONCESSIONARIO UN BREVE E CONGRUO TERMINE PER L'INIZIO DELLE RELATIVE OPERAZIONI, ULTIMATE LE QUALI, ESEGUISCE IL PAGAMENTO TOTALE DELL'INDENNITÀ O QUELLO PARZIALE DELLA PRIMA RATA DI ESSA, A SECONDA DEI CASI, E PROVVEDE DIRETTAMENTE O D'ACCORDO COL CONCESSIONARIO STESSO ALLA CONTINUAZIONE PROVVISORIA DELL'ESERCIZIO FINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE.
LA GIUNTA DEVE INFORMARE DELL'INIZIO E DEL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI CONSEGNA IL PREFETTO, AL QUALE SPETTA DI VIGILARE AFFINCHÉ L'ESERCIZIO PROVVISORIO, DI CUI NEL PRECEDENTE CAPOVERSO, NON SI PROLUNGHI OLTRE IL TERMINE STRETTAMENTE NECESSARIO, E LA NOMINA DELLA COMMISSIONE AVVENGA D'URGENZA, CONVOCANDO, OVE OCCORRA, IL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA STRAORDINARIA.
QUANDO L'INDENNITÀ DI RISCATTO VIENE PAGATA CON DILAZIONE O A RATE, DEVONO ESSERE STABILITE A FAVORE DEL CONCESSIONARIO LE GARANZIE OCCORRENTI, PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE APPROVATA DALLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA E DALLA COMMISSIONE REALE.
NELL'ASSUNZIONE DIRETTA DI UN SERVIZIO DA PARTE DEL COMUNE, IN QUALSIASI MODO ESSA AVVENGA, AI POSTI DEGL'IMPIEGATI ED OPERAI OCCORRENTI IN CONFORMITÀ DELLA PIANTA APPROVATA COL REGOLAMENTO DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE, DEBBONO ESSERE ANZITUTTO CHIAMATI GL'IMPIEGATI ED OPERAI CHE PRIMA DELL'ASSUNZIONE STESSA PRESTAVANO L'OPERA PROPRIA NEL SERVIZIO IN PAROLA, PURCHÈ ACCETTINO LE NORME STABILITE DAL CITATO REGOLAMENTO E POSSEGGANO LE NECESSARIE ATTITUDINI.
PER I SERVIZI GIÀ DA LORO ESERCITATI DIRETTAMENTE I COMUNI DEVONO, ENTRO TRE MESI DALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO, DELIBERARE SE INTENDANO CONTINUARE L'ESERCIZIO DIRETTO SOTTOPONENDO L'AZIENDA ALLE NORME CHE REGOLANO LE AZIENDE SPECIALI, OVVERO OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO IN ECONOMIA A NORMA DELL'ART. 16 DELLA LEGGE.
QUALORA IL COMUNE NON DELIBERI NEL MODO E NEL TEMPO SUINDICATI, IL PREFETTO PROMUOVE DALLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA I PROVVEDIMENTI D'UFFICIO SECONDO LE NORME DELLA LEGGE COMUNALE.
STABILENDOSI NEL MODO ANZIDETTO DI CONTINUARE L'ESERCIZIO DIRETTO DI UN SERVIZIO, DEVE OSSERVARSI LA PROCEDURA STABILITA DAGLI ARTICOLI 84 E SEGUENTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO, E QUANDO LA COMMISSIONE REALE ABBIA EMESSO IL SUO PARERE FAVOREVOLE, SI PROVVEDE SENZ'ALTRO NEI MODI E TERMINI STABILITI DAGLI ARTICOLI 109 E 110 PER LA FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO SPECIALE DELL'AZIENDA E PER L'APPROVAZIONE DI ESSO.
QUALORA SIA STABILITO CHE UN SERVIZIO GIÀ ESERCITATO DIRETTAMENTE DA UN COMUNE PROCEDA IN ECONOMIA, SI PROVVEDERÀ A TERMINI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE E DEGLI ARTICOLI 113 E SEGUENTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
QUANDO NELLA LEGGE, NEL PRESENTE REGOLAMENTO, O IN QUELLO SPECIALE DELL'AZIENDA NON VI FOSSERO NORME TASSATIVE PER UNA DETERMINATA MATERIA, DEBBONO OSSERVARSI LE DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.
[1] Abrogato dal