Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 enti locali, enti regionali |
Data: | 15/04/1971 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a nominare, con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti d'intesa con le parti [...] |
Art. 11. Alla spesa di lire 40.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge si farà fronte mediante l'impiego di una corrispondente quota dello stanziamento del capitolo 27901 - [...] |
Art. 12. |
§ 1.4.12 - L.R. 15 aprile 1971, n. 2.
Modifica alla L.R. 29 agosto 1966, n. 9, recante agevolazioni ai Comuni, alle Province e loro consorzi per la pubblicizzazione dei servizi di trasporto e per l'attuazione di complessi di opere pubbliche.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a nominare, con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti d'intesa con le parti interessate, un Commissario per l'amministrazione straordinaria dell'autoservizio urbano di Sassari per la durata massima di giorni 180.
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere le spese per gli oneri e l'eventuale disavanzo di gestione che si produrranno nel corso dell'amministrazione straordinaria dell'autoservizio urbano di Sassari, prevista dal primo comma dell'art. 1 della
Artt. 2 - 10. [2]
Alla spesa di lire 40.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge si farà fronte mediante l'impiego di una corrispondente quota dello stanziamento del capitolo 27901 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative - dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970.
Nello stato di previsione della spesa del Bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971, con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, sarà istituito a tal fine apposito capitolo con lo stanziamento di lire 40.000.000.
[1] Articolo così modificato dall'art. 1 della
[2] Articoli abrogati dall'art. 15 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 15 della