Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 organizzazione degli uffici e del personale |
Data: | 13/07/1962 |
Numero: | 8 |
§ 1.3.28 - L.R. 13 luglio 1962, n. 8. [1]
Comando di personale per le esigenze dell'Assessorato agli enti locali.
Art. 1.
Per le esigenze dell'assessorato agli enti locali, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi, oltre i contingenti previsti nelle tabelle organiche allegate alla
Art. 2.
Al personale comandato di cui al precedente articolo viene corrisposto, oltre il trattamento economico goduto presso l'Amministrazione di appartenenza, l'indennità istituita con l'articolo 4 della
Art. 3.
Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 6, 8, 10, 11 e 12 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1962 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.
Art. 4. [2]
Art. 5.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
[1] Abrogata dall'art. 4 della
[2] Reca disposizioni relative al bilancio 1962.