Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 02/06/1998 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. (Stato di previsione dell'entrata). |
Art. 2. (Stato di previsione della spesa). |
Art. 3. (Quadro generale riassuntivo). |
Art. 4. (Bilancio pluriennale). |
Art. 5. (Riclassificazione della spesa). |
Art. 6. (Autorizzazione a contrarre mutui). |
Art. 7. (Emissione di prestiti obbligazionari). |
Art. 8. (Spese obbligatorie e d'ordine). |
Art. 9. (Variazioni di bilancio). |
Art. 10. (Garanzie prestate dalla Regione). |
Art. 11. (Pagamenti mediante aperture di credito). |
Art. 12. (Fondi globali). |
Art. 13. (Fondo di riserva di cassa). |
Art. 14. (Organizzazione e partecipazione a convegni). |
Art. 15. (Contributo all'Istituto di Ricerche Economico-Sociali del Piemonte). |
Art. 16. (Contributo al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione). |
Art. 17. (Spese per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico e della sua segreteria). |
Art. 18. (Personale dei Parchi e delle Riserve naturali). |
Art. 19. (Interventi per i Parchi e le Riserve naturali). |
Art. 20. (Equilibrio faunistico). |
Art. 21. (Protezione Civile). |
Art. 22. (Fondo di riserva per la reimpostazione dei fondi statali vincolati). |
Art. 23. (Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1997). |
Art. 24. (Variazioni compensative). |
Art. 25. (Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro). |
Art. 26. (Applicazione della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale"). |
Art. 27. (Variazioni di codici). |
Art. 28. (Sostegno alla conservazione e protezione del "Lupo italiano"). |
Art. 29. (Deroga per consulenze). |
Art. 30. (Applicazione del FIP e accordi di programma). |
Art. 31. (Estinzioni debiti e crediti). |
Art. 32. (IRAP). |
Art. 33. (Urgenza). |
§ 6.1.123 – L.R. 2 giugno 1998, n. 14. [1]
Bilancio di previsione 1998 e pluriennale 1998 - 2000.
(B.U. 3 giugno 1998, n. 22).
Art. 1. (Stato di previsione dell'entrata).
1. Il totale generale delle entrate della Regione Piemonte per l'anno finanziario 1998 è approvato in lire 22.454.007.386.023 in termini di competenza e in lire 26.958.112.132.978 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, ed il versamento alla cassa della Regione, delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 1998.
Art. 2. (Stato di previsione della spesa).
1. Il totale generale delle spese della Regione Piemonte, per l'anno finanziario 1998 è approvato in lire 22.454.007.386.023 in termini di competenza ed in lire 26.958.112.132.978 in termini di cassa.
2. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1998.
3. E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 1998, in conformità delle disposizioni di cui alla
Art. 3. (Quadro generale riassuntivo).
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1998 con gli allegati prospetti di cui all'articolo 33 della
Art. 4. (Bilancio pluriennale).
1. E' approvato il bilancio pluriennale 1998-2000, allegato alla presente legge.
Art. 5. (Riclassificazione della spesa).
1. Sono approvati, ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma della
Art. 6. (Autorizzazione a contrarre mutui).
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese, di cui si autorizza l'impegno, ed il totale delle entrate, che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 1998, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 48 della
2. Le spese, al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'assunzione di mutui a pareggio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998, sono quelle iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo ai capitoli indicati nell'allegato A alla presente legge.
3. I mutui saranno stipulati ad un tasso massimo del 6,50 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 20 anni.
4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla stipulazione dei mutui nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste o richiamate ai commi precedenti.
5. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui su indicati, previsti in lire 65.900.000.000 per l'anno finanziario 1999 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede con le somme che sono iscritte nell'ambito delle disponibilità esistenti alla voce "Oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1998 - 2000.
6. Agli eventuali oneri ricadenti nell'anno 1998 si provvede con le somme iscritte ai capitoli n. 15862 e n. 30082.
7. I mutui contratti in attuazione del presente articolo possono essere rinegoziati purché l'onere annuale di ammortamento, derivante dalla rinegoziazione, consenta la realizzazione di apprezzabili economie di spesa.
Art. 7. (Emissione di prestiti obbligazionari).
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese, di cui si autorizza l'impegno, ed il totale delle entrate, che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 1998, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 48 della
2. Le spese, al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'assunzione di prestiti obbligazionari, sono quelle iscritte nello stato di previsione della spesa al capitolo 20355.
3. I prestiti obbligazionari saranno emessi ad un tasso massimo del 7 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 20 anni.
4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla stipulazione dei prestiti obbligazionari nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste o richiamate ai commi precedenti.
5. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei prestiti obbligazionari su indicati, previsti in lire 900.000.000 per l'anno finanziario 1999 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede con le somme che sono iscritte nell'ambito delle disponibilità esistenti alla voce "Oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1998-2000.
Art. 8. (Spese obbligatorie e d'ordine).
1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della
2. All'elenco di cui al comma 1 sono aggiunti i seguenti capitoli: 25950; 26040.
Art. 9. (Variazioni di bilancio).
1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, della
Art. 10. (Garanzie prestate dalla Regione).
1. E' approvato ai sensi dell'articolo 50 della
Art. 11. (Pagamenti mediante aperture di credito).
1. E' approvato, ai sensi dell'articolo 63 della
Art. 12. (Fondi globali).
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 41 della
a) del capitolo n. 15910 denominato: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali" (elenco n. 4, allegato allo stato di previsione della spesa);
b) del capitolo n. 27170 denominato: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo" (elenco n. 5, allegato allo stato di previsione della spesa).
Art. 13. (Fondo di riserva di cassa).
1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 40 della
Art. 14. (Organizzazione e partecipazione a convegni).
1. La spesa per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 1 lettera a), e 2 della
2. La spesa per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 1, lettera b), e 3 della
3. La spesa per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1, lettera b), e 4 della
Art. 15. (Contributo all'Istituto di Ricerche Economico-Sociali del Piemonte).
1. La spesa per la concessione all'Istituto di Ricerche Economico- Sociali (IRES) del contributo di cui all'articolo 24 della
Art. 16. (Contributo al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione).
1. La spesa per la concessione al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione del contributo di cui all'articolo 9 della
Art. 17. (Spese per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico e della sua segreteria).
1. La spesa per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico e della sua segreteria, di cui alla
Art. 18. (Personale dei Parchi e delle Riserve naturali).
1. Ai sensi ed in applicazione della
Art. 19. (Interventi per i Parchi e le Riserve naturali).
1. La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla
Art. 20. (Equilibrio faunistico).
1. La spesa per risarcimenti prevista dalla
Art. 21. (Protezione Civile).
1. Per l'attuazione della
Art. 22. (Fondo di riserva per la reimpostazione dei fondi statali vincolati).
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1998 è istituito il capitolo n. 15965 con la seguente denominazione: "Fondo di riserva per le spese derivanti da economie sui fondi statali vincolati" e con lo stanziamento di lire 1.987.396.360.023 in termini di competenza e in lire 1.787.396.360.023 in termini di cassa.
2. Dal fondo di riserva di cui al precedente comma, in deroga al disposto dell'articolo 42 della
Art. 23. (Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1997).
1. L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1997 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 1998, nell'ammontare di lire 2.055.472.360.023 è utilizzato per la copertura delle spese iscritte al capitolo n. 15965 per l'importo di lire 1.987.396.360.023, al capitolo n. 27160 per l'importo di lire 55.500.000.000 e al capitolo n. 15910 per l'importo di lire 12.576.000.000.
Art. 24. (Variazioni compensative).
1. Fra i capitoli indicati nell'allegato 2 aventi uno stesso riferimento legislativo è autorizzato lo storno di fondi in via di compensazione mediante provvedimenti amministrativi in deroga al disposto dell'articolo 42 della
2. Sono inoltre consentiti, per l'anno 1998, storni compensativi tra i capitoli iscritti per i pagamenti delle quote interesse e delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui.
3. Per l'anno 1998 sono, inoltre, consentite variazioni tra loro compensative tra i seguenti capitoli:
10920-10970
10330-10930.
4. Per l'anno 1998 sono consentiti storni tra loro compensativi sui capitoli iscritti in bilancio ai sensi della
Art. 25. (Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro).
1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro numeri 40000 - 40005 - 40010 - 40020 - 40030 - 40040 - 40045 - 40050 - 40060 - 40070 - 40075 - 40080 - 40090 - 40100 - 40110 - 40120 - 40130 - 40140 - 40150 - 40160 - 40162 - 40170, in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata delle partite di giro, ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.
Art. 26. (Applicazione della
1. Per applicazione dell'articolo 17 della
Art. 27. (Variazioni di codici).
1. Per l'anno finanziario 1998 le modifiche al bilancio della Regione relativamente al sistema di codici dei capitoli in esso contenuto, possono essere apportate con atto amministrativo, purché tali variazioni non comportino variazioni delle somme iscritte che non siano tra loro compensative.
Art. 28. (Sostegno alla conservazione e protezione del "Lupo italiano").
1. La spesa per gli interventi previsti dalla
Art. 29. (Deroga per consulenze).
1. In deroga a quanto disposto dalla
Art. 30. (Applicazione del FIP e accordi di programma).
1. Il FIP di cui al capitolo n. 27160 è aumentato di lire 55.500.000.000 che vengono destinati come segue:
Edilizia residenziale agevolata, lire 37.000.000.000
Valorizzazione dei prodotti agricoli, lire 18.500.000.000
TOTALE, lire 55.500.000.000
2. Le disponibilità sono utilizzate per completare il finanziamento delle istanze presentate in applicazione dell'articolo 6 della
3. In deroga a quanto previsto nella "scheda n. 1: Opere igienico- sanitarie" dell'allegato A alla
4. E' approvato l'elenco n. 6, allegato allo stato di previsione della spesa, relativo agli accordi di programma di cui al capitolo n. 27167.
Art. 31. (Estinzioni debiti e crediti).
1. I crediti ed i debiti di importo non superiore a lire 20.000, esclusi quelli già previsti dall'articolo 6 della
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 32. (IRAP).
1. Con provvedimento amministrativo, sentita la competente Commissione consiliare, vengono introdotte le variazioni conseguenti l'entrata in vigore dell'IRAP, compresa la parte relativa ai trasferimenti agli Enti locali a titolo di compensazioni dei tributi soppressi.
Art. 33. (Urgenza).
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Allegati
(Omissis)
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della