§ 6.1.99 – L.R. 19 novembre 1996, n. 83.
Devoluzione di quote di assegnazioni statali vincolate nonché ulteriori variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:19/11/1996
Numero:83


Sommario
Art. 1.      1. Le somme assegnate alla Regione Piemonte non più utilizzabili secondo le originarie finalizzazioni e per l'importo indicato nell'allegato A tabella 1, sono devolute ad integrazione dello [...]
Art. 2.      1. Negli stati di previsione del bilancio per il corrente anno, sono inserite le variazioni indicate nell'allegato B alla presente legge
Art. 3.      1. E' autorizzata la spesa di lire 39 miliardi per l'adesione della Regione Piemonte all'Accordo di Programma con la Provincia di Cuneo, il Comune di Cuneo e l'ANAS per la realizzazione della [...]
Art. 4.      1. Le somme assegnate ai sensi ed in applicazione della legge 19 novembre 1987, n. 470, non impegnate per carenze di domande, possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per altri eventi [...]
Art. 5.      1. Le somme assegnate, ai sensi ed in applicazione della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e della legge 14 febbraio 1992, n. 185, per il ripristino di strutture danneggiate da eccezionali avversità [...]
Art. 6.      1. Le somme assegnate alla Regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 15 ottobre 1981, n. 590, con decreto ministeriale 8 gennaio 1993, n. 785, iscritte nello stato di [...]
Art. 7.      1. Le somme assegnate alla Regione ai sensi delle leggi 8 novembre 1986, n. 752 e 16 aprile 1987, n. 183, iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1996 [...]
Art. 8.      1. Le disponibilità destinate al finanziamento dei presidi socio- assistenziali dall'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1996, n. 59, possono essere utilizzate anche per completare il [...]
Art. 9.      1. Per la concessione dei contributi nel pagamento degli interessi, in attuazione della legge regionale 28 febbraio 1984, n. 14, per l'acquisto di mezzi di sgombero neve, è autorizzato, a [...]
Art. 10.      1. La riduzione di lire 14.510.000.000 del capitolo n. 27160 è riferita alle schede FIP del campo di intervento "Turismo"
Art. 11.      1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul [...]


§ 6.1.99 – L.R. 19 novembre 1996, n. 83. [1]

Devoluzione di quote di assegnazioni statali vincolate nonché ulteriori variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 e disposizioni finanziarie per gli anni 1997 e 1998.

(B.U. 27 novembre 1996, n. 48).

 

     Art. 1.

     1. Le somme assegnate alla Regione Piemonte non più utilizzabili secondo le originarie finalizzazioni e per l'importo indicato nell'allegato A tabella 1, sono devolute ad integrazione dello stanziamento dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1996, indicati nell'allegato A tabella 2 per l'importo specificato.

 

     Art. 2.

     1. Negli stati di previsione del bilancio per il corrente anno, sono inserite le variazioni indicate nell'allegato B alla presente legge.

 

     Art. 3.

     1. E' autorizzata la spesa di lire 39 miliardi per l'adesione della Regione Piemonte all'Accordo di Programma con la Provincia di Cuneo, il Comune di Cuneo e l'ANAS per la realizzazione della tangenziale Est-Ovest di Cuneo.

     2. Alla spesa si fa fronte come segue:

     a) quanto a lire 20 miliardi con una disponibilità di pari ammontare dell'importo di lire 35 miliardi autorizzati per l'anno 1997 con riferimento al Settore Patrimonio dall'articolo 2 comma 3 della legge regionale 1 marzo 1996, n. 10;

     b) quanto a lire 9 miliardi con una disponibilità di pari ammontare del capitolo n. 15910 del bilancio pluriennale 1996-1998 tranche 1998;

     c) quanto a lire 10 miliardi con una disponibilità di pari ammontare del capitolo numero 27170 del bilancio pluriennale 1996-1998 tranche 1998.

     3. Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1997 viene istituito apposito capitolo con la seguente denominazione e con la dotazione indicata al comma 2: "Erogazione di somme per l'adesione all'Accordo di Programma con la Provincia di Cuneo, il Comune di Cuneo e l'ANAS, per la realizzazione della tangenziale Est-Ovest di Cuneo".

 

     Art. 4.

     1. Le somme assegnate ai sensi ed in applicazione della legge 19 novembre 1987, n. 470, non impegnate per carenze di domande, possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per altri eventi calamitosi verificatisi su tutto il territorio piemontese.

 

     Art. 5.

     1. Le somme assegnate, ai sensi ed in applicazione della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e della legge 14 febbraio 1992, n. 185, per il ripristino di strutture danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche ancora disponibili sul capitolo n. 22260 del bilancio per l'anno 1996 anche a seguito di revoche e rinunce, e non più utilizzabili per carenza di domande sono devolute al finanziamento di interventi di opere irrigue collettive.

     2. In applicazione del comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni:

     capitolo n. 20950  + 9.500.000.000

     capitolo n. 22260  - 9.500.000.000.

 

     Art. 6.

     1. Le somme assegnate alla Regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 15 ottobre 1981, n. 590, con decreto ministeriale 8 gennaio 1993, n. 785, iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1996 sul capitolo n. 22240 e non utilizzate per esaurimento delle domande presentate per il corrispondente evento calamitoso, sono devolute nella misura di lire 666.500.000 al capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 n. 22246 per il finanziamento delle domande ancora giacenti presentate sull'articolo 3 del decreto legge 6 dicembre 1990, n. 367 convertito nella legge 30 gennaio 1991, n. 31.

 

     Art. 7.

     1. Le somme assegnate alla Regione ai sensi delle leggi 8 novembre 1986, n. 752 e 16 aprile 1987, n. 183, iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1996 ai capitoli sotto specificati e non utilizzate per esaurimento delle domande presentate sulla legge regionale 28 ottobre 1986, n. 44 in attuazione del regolamento CEE n. 797/1985 per il miglioramento delle strutture agrarie, sono devolute per analoghi interventi previsti dal regolamento CEE n. 2328/1991 al capitolo sotto indicato per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

 

         devoluzione da

capitolo                 importo

13140                 1.000.000.000

21056                 1.000.000.000

21090                   200.000.000

21100                 2.300.000.000

21120                 4.500.000.000

 

         devoluzione a

capitolo                 importo

21033                 9.000.000.000

 

     Art. 8.

     1. Le disponibilità destinate al finanziamento dei presidi socio- assistenziali dall'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1996, n. 59, possono essere utilizzate anche per completare il finanziamento delle istanze pervenute nel corso dell'anno 1995.

 

     Art. 9.

     1. Per la concessione dei contributi nel pagamento degli interessi, in attuazione della legge regionale 28 febbraio 1984, n. 14, per l'acquisto di mezzi di sgombero neve, è autorizzato, a decorrere dal 1997, il limite di impegno di lire 350.000.000, che viene iscritto al capitolo n. 24958 del bilancio pluriennale 1996-1998, tranche 1997.

     2. Alla copertura degli oneri si provvede con una disponibilità di pari ammontare del capitolo n. 15910 del bilancio pluriennale 1996-1998, tranche 1997.

 

     Art. 10.

     1. La riduzione di lire 14.510.000.000 del capitolo n. 27160 è riferita alle schede FIP del campo di intervento "Turismo".

 

     Art. 11.

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

 

Allegato A

(Tabella 1 e Tabella 2)

(Art. 1)

 

     Somme assegnate, non più utilizzabili secondo le originarie finalizzazioni, e devolute ad integrazione dello stanziamento dei capitoli dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1996.

 

 

Tabella 1

Capitoli                         Importo

12940                            - 7.698.701.975

14151                            -     2.180.000

24050                            -   457.269.097

24170                            -    18.504.069

24320                            -    79.153.900

24330                            -     1.889.355

24340                            -    98.879.180

24350                            -    48.977.240

24370                            -   248.016.877

24380                            -    15.715.059

24390                            -    36.752.288

24550                            -    76.522.532

Complessivamente                 - 8.782.561.572

 

Tabella 2

Capitoli                         Importo

10332                            +   200.000.000

11400                            + 2.182.561.572

11725                            +   800.000.000

11720                            +   800.000.000

11680                            +   200.000.000

12085                            + 1.000.000.000

14930                            + 1.000.000.000

15620                            +   100.000.000

20450                            + 2.500.000.000

Complessivamente                 + 8.782.561.572

 

 

 

Allegato B

(Omissis)


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.