Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e zootecnia |
Data: | 28/10/1986 |
Numero: | 44 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Applicazione regime aiuti comunitari). |
Art. 3. (Armonizzazione regime aiuti regionali). |
Art. 4. (Misure regionali specifiche). |
Art. 5. (Zone sensibili dal punto di vista ambientale). |
Art. 6. (Disposizioni finanziarie). |
§ 4.1.28 - Legge regionale 28 ottobre 1986, n. 44 - Applicazione in
Piemonte del regolamento delle Comunità Economiche Europee n. 797 del 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie.
(B.U. 5 novembre 1986, n. 44).
Art. 1. (Finalità).
La presente legge regionale:
- applica in Piemonte, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, il regime di aiuti comunitari recati dal
- adegua il regime di aiuti regionali recati dalla L.R. 12.10.1978, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni riguardanti gli investimenti nelle aziende agricole alle condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 797/85.
Art. 2. (Applicazione regime aiuti comunitari).
E' istituito in Piemonte il regime di aiuti comunitari recati dal Regolamento C.E.E. n. 797/85.
Sono adottate le disposizioni applicative del Regolamento C.E.E. 797/85 allegate alla presente legge per farne parte integrante.
Gli eventuali adeguamenti alle allegate disposizioni applicative sono approvati con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio Regionale.
Inoltre la Giunta Regionale adotta le necessarie modificazioni al Programma speciale di applicazione del regime di aiuti recati dal
Art. 3. (Armonizzazione regime aiuti regionali).
Relativamente agli investimenti nelle aziende agricole per i quali vige il regime di aiuti comunitari recati dal Regolamento C.E.E. n. 797/85, titolo I:
- viene applicato il regime di aiuti comunitari sopra indicati;
- possono essere applicati gli aiuti regionali previsti dalla L.R. n. 63/78 e successive modifiche ed integrazioni nei limiti ed alle condizioni, modalità ed importi previsti dall'art. 8 del Regolamento C.E.E. 797/85.
Art. 4. (Misure regionali specifiche).
Le misure regionali specifiche decise dalla C.E.E. ai sensi dell'art. 18 del Regolamento C.E.E. 797/85, sono applicate con deliberazione della Giunta Regionale, sentito il parere della Commissione competente del Consiglio Regionale.
Art. 5. (Zone sensibili dal punto di vista ambientale).
La Giunta Regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio Regionale, in applicazione integrale dell'art. 19 del Regolamento C.E.E. n. 797/85 relativo agli aiuti nelle zone sensibili dal punto di vista ambientale, una proposta di deliberazione che prevede tra l'altro:
- la individuazione delle zone sensibili dal punto di vista ambientale;
- il regime speciale di aiuti in favore degli agricoltori che operano in tali zone.
Art. 6. (Disposizioni finanziarie).
Gli stanziamenti per l'applicazione della presente legge saranno disposti con altra legge regionale e/o con leggi di bilancio.
Allegato (omissis)