§ 6.1.14 - Legge regionale 11 gennaio 1984 n. 1. - Istituzione delle tasse
regionali universitarie.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:11/01/1984
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Tassa di abilitazione all'esercizio Professionale).
Art. 2.  (Contributi).
Art. 3.  (Accertamento, liquidazione e riscossione).
Art. 4.  (Accertamento violazioni, sanzioni, decadenza, rimborsi e ricorsi amministrativi).
Art. 5.  (Modalità di pagamento).
Art. 6.  (Entrata in vigore).


§ 6.1.14 - Legge regionale 11 gennaio 1984 n. 1. - Istituzione delle tasse

regionali universitarie.

(B.U. 18 gennaio 1984 n. 3).

 

Art. 1. (Tassa di abilitazione all'esercizio Professionale).

     La tassa prevista dall'art. 190 del Testo Unico sull'istruzione universitaria approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale diviene tributo proprio della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 121 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     L'ammontare della tassa è determinato in L. 60.000 a decorrere dal 1° gennaio 1984 [1].

 

     Art. 2. (Contributi).

     Divengono parimenti tributi propri della Regione Piemonte il contributo previsto dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, ed il contributo suppletivo di cui al successivo art. 4 della stessa legge.

     L'ammontare dei tributi suddetti è pari a quello determinato dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 3. (Accertamento, liquidazione e riscossione).

     Per l'accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, si applicano le norme previste dalla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 e successive modificazioni, concernenti la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

 

     Art. 4. (Accertamento violazioni, sanzioni, decadenza, rimborsi e ricorsi amministrativi).

     Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni, la decadenza, i rimborsi amministrativi, si applicano le norme previste dalla legge regionale 6 marzo 1980, n, 13 e successive modificazioni, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

 

     Art. 5. (Modalità di pagamento).

     Le tasse ed i contributi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, devono essere corrisposti dagli interessati con versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Piemonte.

     Gli introiti derivanti dall'attuazione della presente legge saranno iscritti in appositi capitoli nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale e saranno destinati agli interventi per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario, di cui alla legge regionale 17 dicembre 1980, n. 84.

 

     Art. 6. (Entrata in vigore).

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

 


[1] Tale tassa è stata aumentata del 20% dalla L.R. 14.12.1985, n. 69 (B.U. 24.12.1985, n. 53) a far tempo dal 1° gennaio 1986.