§ 39.2.42 - Legge 9 aprile 1984, n. 60.
Norme per il rinvio delle elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali della primavera del 1984.


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.2 elezioni amministrative
Data:09/04/1984
Numero:60


Sommario
Art. 1.      Le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali che, a norma della legge 3 gennaio 1978, n. 3, devono aver luogo in una domenica compresa fra il 15 aprile ed il 15 [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 39.2.42 - Legge 9 aprile 1984, n. 60.

Norme per il rinvio delle elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali della primavera del 1984.

(G.U. 11 aprile 1984, n. 101)

 

 

     Art. 1.

     Le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali che, a norma della legge 3 gennaio 1978, n. 3, devono aver luogo in una domenica compresa fra il 15 aprile ed il 15 giugno 1984 si svolgeranno nella stessa domenica in cui verranno indette le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale della Sardegna previste per l'anno 1984, e comunque non oltre il mese di giugno del medesimo anno.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.