Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.7 parchi e riserve |
Data: | 22/12/2009 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. (Istituzione) |
Art. 2. (Confini) |
Art. 3. (Finalità) |
Art. 4. (Gestione) |
Art. 5. (Personale) |
Art. 6. (Norme di salvaguardia) |
Art. 7. (Vigilanza) |
Art. 8. (Piano d'area) |
Art. 9. (Sanzioni) |
Art. 10. (Modifiche all'articolo 7 della l.r. 12/1990) |
Art. 11. (Modifica all'articolo 9 della l.r. 12/1990) |
Art. 12. (Modifica all'articolo 4 della l.r. 32/1995) |
Art. 13. (Disposizioni transitorie) |
Art. 14. (Abrogazione di norme) |
Art. 15. (Disposizioni finanziarie) |
§ 5.7.156 - L.R. 22 dicembre 2009, n. 33. [1]
Istituzione del Parco naturale dell'Alta Valle Antrona.
(B.U. 24 dicembre 2009, n. 51)
Art. 1. (Istituzione)
1. È istituito il Parco naturale dell'Alta Valle Antrona ai sensi dell'articolo 6 della
Art. 2. (Confini)
1. I confini del Parco naturale dell'Alta Valle Antrona, incidenti sul territorio dei Comuni di Antrona Schieranco e di Viganella, sono individuati nella allegata cartografia in scala 1:25000.
2. Il territorio del Parco naturale dell'Alta Valle Antrona è delimitato da tabelle, disposte in modo visibile lungo il perimetro e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità, recanti la scritta: Regione Piemonte - Parco naturale dell'Alta Valle Antrona.
Art. 3. (Finalità)
1. Le finalità dell'istituzione del Parco naturale dell'Alta Valle Antrona, individuate nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'articolo 1 della
a) tutelare, conservare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche, storico-culturali, le tradizioni e le attività caratteristiche dell'area protetta;
b) promuovere, riorganizzare, sostenere e valorizzare le attività agricole che utilizzano tecniche colturali a basso impatto ambientale, che garantiscono l'utilizzo ecosostenibile delle risorse e che meglio si integrano e partecipano ad un processo di ricostruzione e di diversificazione paesaggistica ed alla definizione ed al mantenimento di corridoi ecologici;
c) riqualificare il patrimonio forestale valorizzando le pratiche silvocolturali e le consuetudini delle popolazioni locali;
d) garantire forme d'uso del territorio ed uno sviluppo tendenti a valorizzare e ripristinare gli aspetti ambientali, paesaggistici e le tecniche costruttive tradizionali che hanno caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio;
e) promuovere, organizzare e sostenere la ricostruzione ed il ripristino delle risorse e dei valori di cui alla lettera a);
f) promuovere, organizzare e sostenere attività di studio, di ricerca, didattiche e scientifiche;
g) promuovere e gestire ogni iniziativa necessaria ed utile per consentire la fruizione a fini ricreativi, didattici, scientifici, culturali;
h) garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui agli allegati della
Art. 4. (Gestione)
1. Per le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 è istituito l'Ente di gestione delle aree protette dell'Alta Val d'Ossola, ente di diritto pubblico cui sono affidati i compiti di direzione di amministrazione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero e del Parco naturale dell'Alta Valle Antrona.
2. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione delle aree protette dell'Alta Val d'Ossola è così composto:
a) un rappresentante per ciascuno dei Comuni di Antrona Schieranco, Baceno, Crodo, Trasquera, Varzo, Viganella;
b) un rappresentante della Comunità montana delle Valli Antigorio e Formazza;
c) un rappresentante della Comunità montana della Valle Antrona;
d) due rappresentanti della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola;
e) un rappresentante della Regione Piemonte;
f) due membri nominati dalla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, di cui uno designato dalle Organizzazioni professionali agricole ed uno dalle Associazioni ambientaliste.
3. La comunità delle aree protette dell'Alta Val d'Ossola è costituita ai sensi dell'articolo 14 ter della
Art. 5. (Personale)
1. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, l'Ente di gestione delle aree protette dell'Alta Val d'Ossola si avvale del personale individuato, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, nella pianta organica dell'Ente di gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero, rideterminata ai sensi dell'articolo 93, comma 2, lettera h) della
Art. 6. (Norme di salvaguardia)
1. Nel territorio del Parco naturale della Valle Antrona trovano applicazione il
a) aprire e coltivare cave ad eccezione di quelle finalizzate al ripristino ambientale e paesaggistico ed alla ricostruzione di aree di interesse naturalistico ed ecologico individuate e promosse dall'ente di gestione oppure previste dal piano d'area;
b) aprire e gestire discariche;
c) esercitare l'attività di motocross;
d) impiegare motoslitte per finalità sportive o ricreative.
2. La costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti sono consentiti esclusivamente in funzione delle attività agricole e forestali e delle finalità istitutive dell'area protetta.
3. L'uso del suolo e l'edificabilità sono consentiti nel rispetto delle finalità istitutive e sono disciplinati nel piano d'area.
4. Le norme relative alla gestione e all'utilizzo del patrimonio forestale sono stabilite in apposito piano di assestamento forestale ai sensi dell'articolo 24 della
5. Per le specie faunistiche presenti nel parco naturale ed elencate nell'allegato D, lettera a) del
6. L'esercizio dell'attività venatoria all'interno del parco naturale è vietato. Sono consentiti gli interventi di riequilibrio faunistico ed ambientale disciplinati dalla
7. L'utilizzo e la fruizione del parco naturale sono disciplinati con legge regionale ai sensi dell'articolo 28 della
Art. 7. (Vigilanza)
1. La vigilanza sul territorio del Parco naturale dell'Alta Valle Antrona è affidata:
a) agli agenti di vigilanza dell'Ente di gestione delle aree protette dell'Alta Val d'Ossola;
b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;
c) agli agenti di vigilanza faunistica della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola;
d) al Corpo forestale dello Stato;
e) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della
Art. 8. (Piano d'area)
1. Il Parco naturale dell'Alta Valle Antrona è soggetto a piano d'area ai sensi dell'articolo 23 della
2. Il piano d'area è predisposto, attraverso conferenze, in collaborazione tra l'Ente di gestione delle aree protette dell'Alta Val d'Ossola, i Comuni di Antrona Schieranco, Baceno, Crodo, Trasquera, Varzo, Viganella, la Comunità montana delle Valli Antigorio e Formazza, la Comunità montana della Valle Antrona, la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e la Regione Piemonte.
3. Il piano d'area è adottato, entro un anno dalla istituzione del Parco naturale, dall'Ente di gestione delle aree protette dell'Alta Val d'Ossola, che lo trasmette ai fini della pubblicizzazione ai Comuni di Antrona Schieranco, Baceno, Crodo, Trasquera, Varzo, Viganella, alla Comunità montana delle Valli Antigorio e Formazza, alla Comunità montana della Valle Antrona, alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e alla Regione Piemonte e ne dà notizia sull'albo pretorio e sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, fornendo contestuale indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati e trasmettere entro novanta giorni le proprie osservazioni.
4. L'Ente di gestione delle aree protette dell'Alta Val d'Ossola esamina le osservazioni entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 3, provvede alla revisione dell'elaborato e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione del piano d'area definitivo.
5. La Giunta regionale, sentite la Commissione tecnico-urbanistica e la Commissione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, sottopone il piano d'area al Consiglio regionale per l'approvazione.
Art. 9. (Sanzioni)
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) è punita con sanzioni amministrative da un minimo di 1.500,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro per ogni 10 metri cubi di materiale rimosso o depositato.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d) è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 1.000,00 euro.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 3, è punita con le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.
4. L'inosservanza delle disposizioni del piano di assestamento forestale e di cui all'articolo 6, comma 4, è punita con le sanzioni amministrative previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale.
5. L'inosservanza delle disposizioni relative all'esercizio dell'attività venatoria è punita con le sanzioni previste dalle leggi in materia di tutela e di gestione della fauna selvatica.
6. L'inosservanza delle disposizioni richiamate ai commi 1, 3 e 4, oltre ad essere punite con le sanzioni amministrative previste, comportano l'obbligo del ripristino, che deve essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, ai sensi dell'articolo 94, comma 3, lettera a) della
7. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge sono disciplinati dal capo I della
Art. 10. (Modifiche all'articolo 7 della
1. la lettera a) del comma 1, dell'articolo 7 della
"a) Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero e Parco naturale dell'Alta Valle Antrona;".
2. La lettera a1) del comma 1, dell'articolo 7 della
"a1) all'ente di diritto pubblico di cui all'articolo 4 della legge regionale istitutiva del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero e di cui all'articolo 4 della legge regionale istitutiva del Parco naturale dell'Alta Valle Antrona;".
Art. 11. (Modifica all'articolo 9 della
1. Il comma 2 dell'articolo 9 della
"2. Il consiglio direttivo dell'Ente di gestione delle aree protette dell'Alta Val d'Ossola è così composto:
a) un rappresentante per ciascuno dei Comuni di Antrona Schieranco, Baceno, Crodo, Trasquera, Varzo e Viganella;
b) un rappresentante della Comunità montana delle Valli Antigorio e Formazza;
c) un rappresentante della Comunità montana della Valle Antrona;
d) due rappresentanti della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola;
e) un rappresentante della Regione Piemonte;
f) due membri nominati dalla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, di cui uno designato dalle organizzazioni professionali agricole ed uno dalle associazioni ambientaliste.".
Art. 12. (Modifica all'articolo 4 della
1. L'articolo 4 della
"Art. 4. (Gestione)
1. Per le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 è istituito l'Ente di gestione delle aree protette dell'Alta Val d'Ossola, ente di diritto pubblico cui sono affidati i compiti di direzione di amministrazione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero e del Parco naturale dell'Alta Valle Antrona.
2. Il consiglio direttivo dell'Ente di gestione delle aree protette dell'Alta Val d'Ossola è così composto:
a) un rappresentante per ciascuno dei Comuni di Antrona Schieranco, Baceno, Crodo, Trasquera, Varzo e Viganella;
b) un rappresentante della Comunità montana delle Valli Antigorio e Formazza;
c) un rappresentante della Comunità montana della Valle Antrona;
d) due rappresentanti della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola;
e) un rappresentante della Regione Piemonte;
f) due membri nominati dalla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, di cui uno designato dalle organizzazioni professionali agricole ed uno dalle associazioni ambientaliste.
3. La Comunità del Parco delle aree protette dell'Alta Val d'Ossola è costituita ai sensi dell'articolo 14 ter della
Art. 13. (Disposizioni transitorie)
1. Fino alla data di insediamento del consiglio direttivo di cui all'articolo 4, le funzioni gestionali sono esercitate dal Consiglio direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fino all'approvazione del piano d'area, gli interventi di modificazione dello stato attuale dei luoghi, ad esclusione degli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c), della
3. Fino alla approvazione del piano di assestamento forestale i tagli boschivi sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 43, comma 2 della
Art. 14. (Abrogazione di norme)
1. Sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 13 della
Art. 15. (Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri per la gestione del Parco naturale dell'Alta Valle Antrona, stimati annualmente in 200.000,00 euro per il biennio 2010-2011, in termini di competenza, ripartiti in 100.000,00 euro per la spesa corrente nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB10101 e in 100.000,00 euro per la spesa in conto capitale nell'ambito dell'UPB DB10102 del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall’articolo 8 della
3. Le somme riscosse ai sensi dell'articolo 9 e quelle riscosse a causa della violazione delle norme contenute nel piano d'area sono introitate nel bilancio della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.
Allegato A.
Cartografia in scala 1:25000 (Articolo 2)
(Omissis)
[1] Abrogata dall'art. 63 della