§ 5.7.152 - L.R. 19 febbraio 2007, n. 3.
Istituzione del Parco fluviale Gesso e Stura.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:19/02/2007
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Istituzione).
Art. 2.  (Confini).
Art. 3.  (Denominazione delle aree protette).
Art. 4.  (Finalità).
Art. 5.  (Gestione).
Art. 6.  (Personale).
Art. 7.  (Norme di tutela per le riserve naturali).
Art. 8.  (Norme di tutela per le aree attrezzate).
Art. 9.  (Norme di tutela per le zone di salvaguardia).
Art. 10.  (Norme di tutela comuni per le riserve naturali orientate, per le aree attrezzate e per le zone di salvaguardia).
Art. 11.  (Vigilanza).
Art. 12.  (Piano d’area e piano di assestamento forestale).
Art. 13.  (Sanzioni).
Art. 14.  (Disposizioni finali e transitorie).
Art. 15.  (Disposizioni finanziarie).


§ 5.7.152 - L.R. 19 febbraio 2007, n. 3. [1]

Istituzione del Parco fluviale Gesso e Stura.

(B.U. 22 febbraio 2007, n. 8).

 

Art. 1. (Istituzione).

     1. È istituito il Parco fluviale Gesso e Stura ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 22 marzo 1990 n. 12 (in materia di aree protette), classificato di rilievo regionale ai sensi dell’articolo 93, comma 3, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), come inserito dall’articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5.

     2. Nell’ambito del Parco fluviale Gesso e Stura sono individuate aree a diversa classificazione:

     a) riserve naturali orientate per la conservazione dell’ambiente naturale;

     b) aree attrezzate;

     c) zone di salvaguardia.

 

     Art. 2. (Confini).

     1. I confini del Parco fluviale Gesso e Stura incidono sul territorio del Comune di Cuneo e sono riportati nell’allegata cartografia in scala 1:25000; le aree a diversa classificazione interne al Parco sono puntualmente individuate in cartografia.

     2. I confini delle aree classificate come riserve naturali orientate per la conservazione dell’ambiente naturale e come aree attrezzate sono delimitati da idonee tabelle, collocate in modo visibile lungo il perimetro dell’area e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità, recanti la scritta: Regione Piemonte – Parco fluviale Gesso e Stura. Ancorché non tabellate, le zone di salvaguardia sono disciplinate dalla presente legge.

 

     Art. 3. (Denominazione delle aree protette).

     1. Le aree protette individuate nella cartografia allegata, sono così denominate:

     a) Riserva naturale orientata della Crocetta;

     b) Area attrezzata Santuario degli Angeli - Tetto Bruciato;

     c) Area attrezzata del Parco della Gioventù;

     d) Area attrezzata di Borgo S. Giuseppe;

     e) Area attrezzata di Madonna delle Grazie;

     f) Riserva naturale orientata dello Stura;

     g) Area attrezzata Basse Stura;

     h) Area attrezzata di Madonna della Riva;

     i) Riserva naturale orientata della confluenza Gesso-Stura;

     j) Area attrezzata Plan d’eau;

     k) Riserva naturale orientata S. Anselmo.

     2. Il restante territorio del Parco fluviale Gesso e Stura è classificato come zona di salvaguardia.

     3. L’utilizzo e la fruizione dell’area protetta sono disciplinati con legge regionale ai sensi dell’articolo 28 della l.r. 12/1990.

 

     Art. 4. (Finalità).

     1. Le finalità dell’istituzione del Parco fluviale Gesso e Stura, sono le seguenti:

     a) restituire alla città di Cuneo un’area che possa concorrere significativamente al miglioramento della qualità della vita del cittadino;

     b) tutelare, conservare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche dell’area fluviale, anche mediante interventi di ricostituzione di ambiti naturali e in funzione dell’uso sociale di tali valori;

     c) tutelare le specie faunistiche e floristiche presenti sul territorio, con particolare riferimento alle aree istituite a riserva naturale orientata;

     d) garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui agli allegati della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di conservazione degli uccelli selvatici e di cui agli allegati della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, secondo le disposizioni attuative del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (relativo all’attuazione della direttiva 92/43/CEE), come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;

     e) difendere il patrimonio naturale costituito dalle acque dello Stura e del Gesso al fine di migliorarne le condizioni idrobiologiche e di proteggerle da fattori inquinanti;

     f) garantire forme d’uso del territorio e di sviluppo tendenti a valorizzare e ripristinare gli assetti ambientali, il paesaggio delle zone ripariali, le tecniche costruttive tradizionali che hanno caratterizzato la formazione e l’evoluzione del paesaggio e del territorio, concorrendo ad eliminare le cause di inquinamento e di degrado;

     g) promuovere, valorizzare e incentivare le attività agro-silvo-colturali, in coerenza con la destinazione d’uso, nonché le attività economiche tradizionali e legate all’utilizzazione ecosostenibile delle risorse;

     h) promuovere, organizzare e sostenere le attività di studio, ricerca, didattica e le attività scientifiche, ricreative e turistiche, con particolare riferimento all’ambiente fluviale, anche attraverso la creazione di specifiche attrezzature polifunzionali;

     i) concorrere alla realizzazione dei piani e dei progetti di tutela ambientale predisposti ai sensi della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

     j) sostenere e promuovere, con l’eventuale partecipazione dei comuni circostanti, la fruizione turistica- ricreativa del territorio anche attraverso lo sviluppo dell’agriturismo, dell’agricoltura biologica, dei servizi e delle attività ricreative, compatibilmente con le caratteristiche ambientali dei luoghi, nonché la valorizzazione delle risorse umane attraverso misure integrate che sviluppano la valenza economica ed educativa delle aree protette;

     k) rappresentare la porta del Parco naturale delle Alpi Marittime mediante la definizione di specifiche politiche sinergiche di promozione, sviluppo e animazione dell’area, nell’intento di attrarre e coinvolgere un pubblico differenziato in termini di età, interessi e provenienza.

 

     Art. 5. (Gestione).

     1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità istitutive sono esercitate dal Comune di Cuneo.

     2. Il Comune di Cuneo:

     a) predispone e approva il programma di attività annuale e pluriennale di qualificazione e valorizzazione;

     b) adotta il piano d’area;

     c) assume tutte le iniziative necessarie al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e gestionali.

     3. Il Comune di Cuneo e il Parco naturale delle Alpi Marittime stipulano una convenzione che definisce i rapporti ed i compiti ai fini dello svolgimento delle attività necessarie al raggiungimento delle finalità istitutive. Con la convenzione è costituito un comitato di coordinamento, composto da rappresentanti del Comune di Cuneo e del Parco naturale delle Alpi Marittime che, nel rispetto delle direttive e degli indirizzi provenienti dai rispettivi organi deliberanti, attua gli interventi utili per la realizzazione delle finalità istitutive.

 

     Art. 6. (Personale).

     1. Il conseguimento delle finalità istitutive è ottenuto mediante l’impiego di personale del Comune di Cuneo e l’utilizzo delle risorse finanziarie trasferite dalla Regione Piemonte sulla base di quanto indicato dall’articolo 15.

 

     Art. 7. (Norme di tutela per le riserve naturali).

     1. Nelle aree istituite a riserva naturale orientata, si applicano il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e le leggi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente, della flora e della fauna, nonché le leggi sulla caccia e sulla pesca. Nelle aree istituite a riserva naturale orientata è vietato:

     a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;

     b) esercitare l’attività venatoria;

     c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

     d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività agricole;

     e) esercitare le attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada, salvo quanto previsto dagli strumenti di pianificazione di cui all’articolo 12;

     f) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità istitutive;

     g) abbattere o danneggiare gli alberi che hanno un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;

     h) effettuare gli interventi di modificazione o demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possono deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.

     2. In tutte le aree istituite a riserva naturale orientata è consentito:

     a) effettuare gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l’equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali e Aree attrezzate), come da ultimo modificata dalla legge regionale del 22 febbraio 1993, n. 6, con particolare riferimento alle attività agricole ed al mantenimento delle condizioni naturali dei luoghi;

     b) svolgere l’attività agricola e forestale e le attività di manutenzione del territorio, purché non in contrasto con altre norme della presente legge;

     c) effettuare gli interventi edilizi che sono compatibili con le previsioni degli strumenti di pianificazione di cui all’articolo 12;

     d) effettuare, nel rispetto delle normative vigenti, gli interventi di regimazione dei corsi d’acqua che si rendono necessari per motivi di pubblica sicurezza e per l’incolumità delle persone; tali interventi sono eseguiti con tecniche rispettose delle caratteristiche ambientali dei luoghi e sono autorizzati ai sensi del d.lgs. 42/2004; in caso contrario le opere si intendono eseguite in violazione alla norma di cui al comma 1, lettera h).

 

     Art. 8. (Norme di tutela per le aree attrezzate).

     1. Nelle aree istituite ad area attrezzata, si applicano il d.lgs. 42/2004 e le leggi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente, della flora e della fauna, nonché le leggi sulla caccia e sulla pesca. Nelle aree istituite ad area attrezzata è vietato:

     a) esercitare l’attività venatoria;

     b) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

     c) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività agricole;

     d) esercitare le attività ricreative e sportive con mezzi motorizzati, con l’eccezione di spazi attrezzati ad uso esclusivamente sportivo-motonautico, salvo quanto previsto dagli strumenti di pianificazione di cui all’articolo 12;

     e) abbattere o danneggiare gli alberi che hanno un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;

     f) effettuare gli interventi di modificazione o demolizione di edifici od opere, stabili o temporanee, che possono deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.

     2. In tutte le aree istituite ad area attrezzata è consentito:

     a) effettuare gli interventi tecnici di cui alla l.r. 36/1989;

     b) svolgere l’attività agricola e forestale e le attività di manutenzione del territorio;

     c) effettuare gli interventi edilizi che sono compatibili con le previsioni degli strumenti di pianificazione di cui all’articolo 12, con particolare riferimento alle attrezzature per la fruizione pubblica;

     d) effettuare, nel rispetto delle normative vigenti, gli interventi di regimazione dei corsi d’acqua che si rendono necessari per motivi di pubblica sicurezza e per l’incolumità delle persone. Tali interventi sono eseguiti con tecniche rispettose delle caratteristiche ambientali dei luoghi e sono autorizzati ai sensi del d.lgs. 42/2004; in caso contrario le opere si intendono eseguite in violazione alla norma di cui al comma 1, lettera f).

 

     Art. 9. (Norme di tutela per le zone di salvaguardia).

     1. Nelle aree istituite a zona di salvaguardia, in quanto aree di raccordo tra le riserve naturali orientate e le aree attrezzate ed in quanto aree a regime di tutela urbanistica e territoriale, si applicano le previsioni del piano d’area.

     2. In tutte le aree istituite a zona di salvaguardia è consentito:

     a) esercitare l’attività venatoria;

     b) svolgere l’attività agricola e forestale e le attività di manutenzione del territorio;

     c) effettuare gli interventi edilizi;

     d) effettuare, nel rispetto delle normative vigenti, gli interventi di regimazione dei corsi d’acqua che si rendono necessari per motivi di pubblica sicurezza e per l’incolumità delle persone.

 

     Art. 10. (Norme di tutela comuni per le riserve naturali orientate, per le aree attrezzate e per le zone di salvaguardia).

     1. Dalla data di approvazione degli strumenti di pianificazione previsti all’articolo 12, le attività e gli interventi di cui agli articoli 7 comma 2, 8 comma 2 e 9 comma 2, sono consentiti esclusivamente se compatibili con gli strumenti medesimi.

     2. La realizzazione di infrastrutture e di impianti previsti da piani e programmi di rilievo regionale e nazionale, oppure da piani di settore, è subordinata alla stipulazione di apposita convenzione con l’ente di gestione del Parco fluviale Gesso e Stura.

 

     Art. 11. (Vigilanza).

     1. La vigilanza sull’area attrezzata del Parco fluviale Gesso e Stura è affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, agli agenti di vigilanza faunistica provinciali, al Corpo forestale dello Stato, ai guardaparco dell’Ente Parco naturale Alpi Marittime a fronte della stipula della convenzione di cui all’articolo 5, alle guardie ecologiche volontarie di cui all’articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale).

 

     Art. 12. (Piano d’area e piano di assestamento forestale).

     1. Il Parco fluviale Gesso e Stura è regolato dal piano d’area di cui all’articolo 23 della l.r. 12/1990, come modificato dall’articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 e dagli strumenti di pianificazione specifica.

     2. Il piano d’area è efficace anche per la tutela del paesaggio ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 143 del d.lgs. 42/2004 e ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici) [2].

     3. Entro diciotto mesi dalla istituzione del Parco fluviale Gesso e Stura il Comune di Cuneo, la Provincia di Cuneo e la Regione Piemonte, in collaborazione attraverso conferenze, predispongono il piano d’area. Il piano d’area è adottato dal Comune di Cuneo, che lo trasmette alla Provincia di Cuneo ed alla Regione e ne dà notizia sull’albo pretorio e sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, fornendo contestuale indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati e trasmettere entro novanta giorni le proprie osservazioni. Il Comune di Cuneo esamina le osservazioni entro i novanta giorni successivi, provvede alla revisione dell’elaborato e lo trasmette alla Giunta regionale per l’elaborazione del piano d’area definitivo. La Giunta regionale, sentite la Commissione tecnico-urbanistica e la Commissione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, sottopone il piano d’area al Consiglio regionale per l’approvazione.

     4. L’utilizzazione del patrimonio forestale è normato con apposito piano di assestamento forestale redatto ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale), come da ultimo modificata dalla legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7.

 

     Art. 13. (Sanzioni).

     1. Le violazioni al divieto di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a) comportano la sanzione amministrativa da un minimo di 1.500,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso.

     2. Per le violazioni al divieto di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b) ed all’articolo 8, comma 1, lettera a) si applicano le sanzioni previste dalle vigenti normative in materia di caccia e di pesca.

     3. Le violazioni ai divieti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere c), d), e), e g) ed all’articolo 8, comma 1, lettere b), c), d) ed e) comportano la sanzione amministrativa da un minimo di 20,00 euro ad un massimo di 200,00 euro.

     4. Le violazioni ai divieti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere f) e h) ed all’articolo 8, comma 1, lettera f) comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.

     5. Le violazioni alla norma di cui all’articolo 10, comma 1, comportano le sanzioni amministrative previste dalle normative di settore vigenti.

     6. Le violazioni ai divieti ed alle limitazioni richiamati ai commi 1, 4, 5 comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l’obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

     7. L’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge sono disciplinati dal capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e dalla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (Procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate), come modificata dalla legge regionale 24 aprile 1985, n. 46.

 

     Art. 14. (Disposizioni finali e transitorie).

     1. Fino alla approvazione del piano d’area, l’autorizzazione o la concessione comunale per gli interventi di modificazione dello stato dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, è rilasciata tenendo in considerazione le finalità istitutive.

     2. Fino all’approvazione del piano di assestamento forestale i tagli boschivi sono soggetti alla disciplina stabilita dall’articolo 12 della l.r. 57/1979.

 

     Art. 15. (Disposizioni finanziarie).

     1. Agli oneri per la gestione del Parco fluviale Gesso e Stura nel biennio 2007-2008, stimati in 550.000,00 euro per ciascun anno, in termini di competenza, e ripartiti in 300.000,00 euro nell’ambito della unità previsionale di base (UPB) 21061 (Turismo Sport Parchi Gestione aree protette - Titolo I spese correnti) e in 250.000,00 euro nell’ambito della UPB 21062 (Turismo Sport Parchi Gestione aree protette - Titolo II spese in conto capitale), si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).

     2. Le somme riscosse ai sensi dell’articolo 12 e quelle riscosse a causa della violazione delle norme contenute nel piano d’area sono introitate nel bilancio del Comune di Cuneo.

 

 

ALLEGATO A

 

     (Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 30 maggio 2008, n. 180, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.