Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.7 parchi e riserve |
Data: | 02/05/1989 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. (Ampliamento della Riserva naturale speciale della Garzaia di Bosco Marengo). |
Art. 2. (Modificazioni alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 50). |
Art. 3. (Esercizio della pesca). |
Art. 4. (Norme transitorie). |
§ 5.7.62 - Legge Regionale 2 maggio 1989, n. 28. [1]
Modificazioni alla Legge Regionale 7 settembre 1987, n. 50 «Istituzione della Riserva naturale speciale della Garzaia di Bosco Marengo».
(B.U. 10 maggio 1989, n. 19).
Art. 1. (Ampliamento della Riserva naturale speciale della Garzaia di Bosco Marengo).
1. La Riserva naturale speciale della Garzaia di Bosco Marengo, istituita con la
Art. 2. (Modificazioni alla
1. Nel testo della
2. Il primo comma dell'articolo 2 della
(Omissis).
3. Il secondo comma dell'articolo 5 della
(Omissis).
Art. 3. (Esercizio della pesca).
1. Nelle aree oggetto di ampliamento dei confini della Riserva naturale speciale della Garzaia di Bosco Marengo, definiti dalla presente legge, è ammesso l'esercizio della pesca.
Art. 4. (Norme transitorie).
1. Il rappresentante del Comune di Predosa in seno al Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione delle Riserve naturali della Garzaia di Valenza e del torrente Orba è nominato dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Consiglio Direttivo provvede, entro 90 giorni dalla sua integrazione con il rappresentante di cui al comma precedente, alle necessarie modificazioni dello Statuto derivanti dall'applicazione delle norme di cui alla presente legge.
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[1] Abrogata dall'art. 63 della