§ 5.7.62 - Legge Regionale 2 maggio 1989, n. 28.
Modificazioni alla Legge Regionale 7 settembre 1987, n. 50 «Istituzione della Riserva naturale speciale della Garzaia di Bosco Marengo».


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:02/05/1989
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Ampliamento della Riserva naturale speciale della Garzaia di Bosco Marengo).
Art. 2.  (Modificazioni alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 50).
Art. 3.  (Esercizio della pesca).
Art. 4.  (Norme transitorie).


§ 5.7.62 - Legge Regionale 2 maggio 1989, n. 28. [1]

Modificazioni alla Legge Regionale 7 settembre 1987, n. 50 «Istituzione della Riserva naturale speciale della Garzaia di Bosco Marengo».

(B.U. 10 maggio 1989, n. 19).

 

Art. 1. (Ampliamento della Riserva naturale speciale della Garzaia di Bosco Marengo).

     1. La Riserva naturale speciale della Garzaia di Bosco Marengo, istituita con la legge regionale 7 settembre 1987, n. 50, è ampliata secondo i confini individuati nell'allegata planimetria in scala 1:5000 ed assume la denominazione di Riserva naturale speciale del torrente Orba.

 

     Art. 2. (Modificazioni alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 50).

     1. Nel testo della legge regionale 7 settembre 1987, n. 50, le parole «Riserva naturale speciale della Garzaia di Bosco Marengo» sono sostituite, ovunque compaiono, con le parole «Riserva naturale speciale del torrente Orba».

     2. Il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 50 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 50 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 3. (Esercizio della pesca).

     1. Nelle aree oggetto di ampliamento dei confini della Riserva naturale speciale della Garzaia di Bosco Marengo, definiti dalla presente legge, è ammesso l'esercizio della pesca.

 

     Art. 4. (Norme transitorie).

     1. Il rappresentante del Comune di Predosa in seno al Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione delle Riserve naturali della Garzaia di Valenza e del torrente Orba è nominato dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Il Consiglio Direttivo provvede, entro 90 giorni dalla sua integrazione con il rappresentante di cui al comma precedente, alle necessarie modificazioni dello Statuto derivanti dall'applicazione delle norme di cui alla presente legge.

 

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[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.