§ 5.7.103 - Legge regionale 21 giugno 1994, n. 20.
Modifica agli articoli 9 e 11 della L.R. 22 marzo 1990, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di aree protette.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:21/06/1994
Numero:20


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 29 dell'articolo 9 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, è sostituita dalla seguente:
Art. 3.      1. I Consigli Direttivi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano i poteri loro attribuiti fino alla scadenza del mandato del Consiglio Regionale in carica alla [...]


§ 5.7.103 - Legge regionale 21 giugno 1994, n. 20. [1]

Modifica agli articoli 9 e 11 della L.R. 22 marzo 1990, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di aree protette.

(B.U. 29 giugno 1994, n. 26).

 

Art. 1.

     1. Il comma 29 dell'articolo 9 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     2. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, è inserito il seguente nuovo comma 1 bis:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. I Consigli Direttivi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano i poteri loro attribuiti fino alla scadenza del mandato del Consiglio Regionale in carica alla stessa data.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.