Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.7 parchi e riserve |
Data: | 21/06/1994 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il comma 29 dell'articolo 9 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. 1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, è sostituita dalla seguente: |
Art. 3. 1. I Consigli Direttivi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano i poteri loro attribuiti fino alla scadenza del mandato del Consiglio Regionale in carica alla [...] |
§ 5.7.103 - Legge regionale 21 giugno 1994, n. 20. [1]
Modifica agli articoli 9 e 11 della L.R. 22 marzo 1990, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di aree protette.
(B.U. 29 giugno 1994, n. 26).
1. Il comma 29 dell'articolo 9 della
(Omissis).
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 della
(Omissis).
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della
(Omissis).
1. I Consigli Direttivi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano i poteri loro attribuiti fino alla scadenza del mandato del Consiglio Regionale in carica alla stessa data.
[1] Abrogata dall'art. 63 della